Dokument-Nr. 5392
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele
[München], 07. Juni 19201

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Proventi dei benefici parrocchiali nel BadenFacoltà d'imporre censi sulle parrocchie più pingui nel Baden
Insieme al relativo Allegato, che qui accluso, compio il dovere di ritornare all'E. V. R.,qui accluso, mi è pervenutoenne il venerato Foglio N. 1601/20 del 13 Aprile scorso, col quale la stessal'E. V. R. mi ordinava di esprimere il mio parere circa una supplica di Mons. Arcivescovo di Friburgo, relativa alle ai proventi dei benefici parrocchiali nel Baden diretta ad ottenere la facoltà d'imporre un censoi sulle parrocchie più pingui nel Baden.
Sebbene per una prima In obbedienza a tale comando, e sebbene per una prima conoscenza dello stato della questione sarebbe stato necessario diutile di esaminare far conoscere i ques esaminare i poter esamin avere sotto gli occhi i voti dei vicari foranei allegati alla summenzionata supplica di Mons. Nörber, ho l'onore di sottoporre al superiore giudizio dell'E. V. quanto segue:
Nella parte della diocesidell'archidiocesi di Friburgo appartenente al Baden i parroci sono retribuiti secondo il sistema beneficiale,(Pfründesystem –(ossia coi fondilredditio della dote del beneficio), che però, dopo l'introduzione dell'imposta generale ecclesiastica, si è congiunto col sistema dell'anzianità di servizio (Dienstaltersystem). IlL'ammontare del reddito del beneficio viene fissato in base ad [accert] accertamento ufficiale, che deve rimanere in vigorevale almeno per quattro
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anni. Nel caso cheQualora esso non sia sufficiente, si aggiungono ad esso ogni il parroco riceve un'aggiuntasupplemento corrispondente alla sua anzianità di servizio, di guisa che ad ognuno è assicurata una rendita minima, dai che varia, secondo l'anzianità medesima, dai 2.100 ai 3.600 Marchi.
Prima della guerra il reddito beneficiale ufficialmente accertato (anschlagmä ss iges [sic] Einkommen) non differiva notevolmente dal reale. Ma il contrario è venuto a verificarsi durante e dopo la guerra, giacché il prezzo di tutti i viveri generi, comgenerigeneri, ed in modo particolare del vino e la della dellegna o, sonoè cresciutio in modo straordinario. In conseguenza di ciò, i redditi dei benefici parrocchiali, i quali hanno posseggonohannograndi proprietà di boschi o hannoproprietà boschive ovvero, [sic] diritto a prestazioni in natura, hanno raggiunto considerevoli aumenti., che rappresentano costituisconoprofitti di guerra. che rappresentano vengono così a rappresentare profitti di guerra.
Ora sono precisamente delle piccole parrocchie, incorporate già per la massima parte a monasteri, cui competono simili prestazioni in naturache godono di si trovano in simile fortunata condizione e le cui rendite ammontano attualmenteal presente dagli 8.000 ai 16.000 Marchi, mentre che secondo l'accertamento ufficiale non avrebbero se non un reddito dai 2.000 ai 4.000 Marchi. Accade anzi che questi ricchi parroci ricevono anchealtresì il menzionato supplemento suaccennato, a causa appunto del basso accertamento ufficiale ancora in vigore.
Questo stato di cose ha naturalmente sollevato nel clero un forte malcontento ed il desiderio di una sistemazione un regolamentopiù conforme all'equità.È naturale che questo stato di cose abbia suscitato nel (al.) Clero un forte malcontento ed il desiderio di un equo provvedimento.
Nello scorso anno 1919 i parroci, hanno avuto, oltre le entrate ordinarie,corrispondenti alla loro anzianità, hanno avuto
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per il mantenimento ed il pagamento dei vicari un'aggiunta di 600 Marchi ed inoltreanche per una so sol volta altri sussidi da detta somma una sola volta altri sussidi straordinari per la sommaammontanti comcomplessivamente alla somma diadi Mille Marchi. In tal guisa un parroco della classe più anziana di servizio ha un raggiunto una rendita di Marchi 3.600 + 600 + 1.000 = 5.200, mentre molti più giovani parroci più giovanidella categoria suaccennata hanno goduto, di un'entrata come si è già detto, di un'entrata dagli 8.000 ai 16.000 Marchi, non già in seguito a maggior lavoro, ma unicamente a causa dell'aumento deii prezzo dei generi sud sopradetti. – Se dunque
È naturale che questo stato di cose abbia suscitato nel Clero un forte malcontento ed il desiderio di un provvedimento <favoreggiamento> conforme all'equità.provvedimento conforme all'equità.
Chiedendo quindi Mons. Arcivescovo di Friburgo chiede che la somma eccedente i 7.000 Marchi sia dai parroci in discorsopiù ricchi ceduta all'Ordinario per aiuto deallo scopo di servire in aiuto degli altri sacerdoti, non sembra che tale proposta sia in sé [sic] stessa per quelliper essi ecces quellii primi eccessivamente gravosa, giacché rimane loro sempre una somma dai 1.800 ai 3.300 Marchi in più di quel che ad essi spetterebbe secondo l'anzianità. Mi è stato anzi riferito da buona fonte che molti dei parroci in discorso, avvertiti dalla Curia Vesco arcivescovile della istanza presentata alla S. Sede, hanno già ceduto spontaneamente la corrispondente somma per il suddetto anno 1919. Lo stesso potrebbe quindi richiedersi in via obbligatoria anche agli altri, ad eccezione forse di coloro, i quali provassero di aver già altrimenti impiegato il superfluo della rendita dei frutti del loro beneficio pro pauperibus aut piis causis a norma del can. 1473, o che altrimenti dimostrassero ragionevolmente di non esser più in grado nella possibilità di eseguire simile prescrizione la prescritta simile cessione.
Per il corrente anno 1920 sono previsti, secondo informazioni testé pervenutemi, moltio più rilev maggiori supplementiaumenti per il caroviveri. Senza pregiudizio della della suindicatoa supplementorendita minima di Marchi 2.100-3.600, in base all'anzianità di servizio, le condizioni dei parroci , secondo informazioni testé pervenutemi, saranno migliorate in guisa che essi ricev percepiscano secondo l'anzianità di servizio una rendita dagli 8.000 ai 9.000 Marchi. Parmi quindi che all'imposizione del censo
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in questione per l'anno 1920 non possano essere soggette se non le rendite non inferiorisuperiori ai 9.000 Marchi o ai 10.000 Marchi. Tale imposizione è, a mio sommesso giudizio, in via provvisoria e straordinaria consigliabile, sia per ragioni di equità, sia anche perché nel corrente anno, appunt allo scopo appunto di render possibili i suaccennati miglioramenti per il clero, dovranno essere assai notevolmente aumentate le imposteimposte ecclesiastiche pagate dai fedeli. Ora un simile inasprimento delle tasse in tanto è possibile, e giusto, in quanto siaappareisce richiesto assolutamente dalla necessità. Ma, se la pubblica opinione o forse anche la stampa ostile alla Chiesa venisse a conoscere l'esistenza dei pinguiricchi beneficiati in parola, i quali anzi in seguito base al summenzionato accertamento ufficiale ricevono ampie anche supplementi ricavati dalle predette imposte, vi sarebbe grande pericolo che la cosa venisse fossegeneralizzata e la popolazione cattolica fosse venissefosse eccitata contro il clero e contro le predette imposte ecclesiastiche medesime. Né è infine da omettere che le rendite da sottoporsi a censo risultano non solo dai frutti deil beneficiio in senso stretto, ma sovente anche, come si è sopra esposto, dai sussidi dello Stato e dai prodotti delle imposte, come si è sopra esposto, di guisa che men grave mi sembra sotto tale riguardo la deroga al can. 1429.
Pe In considerazione di ciò, parmi, salvo meliori iudicio, che possa accogliersi favorevolmente la domanda di Mons. Arcivescovo di Friburgo nella misura accennata, vale a dire per l'anno 1919 quanto alle rendite superiori aialla somma di 7.000 Marchi (ad eccezione forse dei parroci, i quali o avessero provassero di aver già altrimenti d impiegato il superfluo pro pauperibus aut piis causis , o che altrimenti dimostrassero di non essere trovarsi più in grado nella possibilità di eseguire la prescritta cessione), e per l'anno 1920 quanto all relat quanto alle somme eccedenti i Marchi 9.000. od i 10.000 Marchi od anche, se piacesse a cotesta S. Congregazione di usare verso i colpiti dal censo una q maggiore larghezza, i Marchi 10.000.
Chinato
Dopo di ciò, chinato
45r, oben links hds. in roter Farbe eingefügt vermutlich von einem Nuntiaturangestellten: "C".
1Ursprüngliches Datum "10 Maggio 1920", hds. korrigiert von Pacelli.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele vom 07. Juni 19201, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 5392, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/5392. Letzter Zugriff am: 27.12.2024.
Online seit 14.01.2013.