Dokument-Nr. 6346
Pizzardo, Giuseppe an Pacelli, Eugenio
Vatikan, 29. Juli 1922
Regest
Aufgrund der schlechten Wirtschaftslage entschied Pius XI., dass Gebühren an die Römische Kurie in der lokalen Währung anstatt in italienischen Lire geleistet werden können. Pizzardo berichtet über die Beschwerden einiger Bischöfe, dass sich die vatikanischen Agenten ausschließlich in italienischen Lire bezahlen lassen. Er weist Pacelli an, die Bischöfe an die Apostolische Konstitution "De Romana Curia" zu erinnern, die es den Bischöfen ermöglicht, die Gebühr auch direkt beim Sekretariat des zuständigen Dikasteriums zu entrichten.[Kein Betreff]
Come è noto alla S. V. Ill.ma e Rev.ma il Santo Padre ha concesso che i rescritti, Bolle, brevi Pontifici per cotesta regione a valuta deprezzata siano pagati in moneta locale invece di lire italiane. Ora alcuni Vescovi si sono lagnati che gli Agenti si fanno invece corrispondere l'agenzia in lire italiane, che spesso è più dell'importo stesso della tassa.
Voglia V. S. far conoscere a cotesto Episcopato che esso, a tenore della Costituzione "De Romana Curia" ha libera scelta, o di servirsi dell'Agente e intendersi preventivamente con esso, o di dirigersi direttamente alla Segreteria dell'Ufficio competente pagando piccola somma per le spese.
31v
Profitto volentieri dell'occasione per raffermarmi con sensi
di sincera e distinta stimadella S. V. Ill.ma
aff.mo per servirla
Dev.mo servo
G. Pizzardo