Betreff
Dubbio sul canone 1102 § 2
Un Revmo Vescovo della Germania mi scrive quanto appresso:
""Nella interpretazione del canone 1102 § 2 del Codice di diritto canonico non vi è fra i canonisti e, a quanto sembra, nemmeno fra i Vescovi in Germania concordia ed unità di prassi. Alcuni invero sostengonoaffermano che detto canone proibisce nei matrimoni misti soltanto la Messa pro sponsise ma che [come] che èperò lecitao, dopo lailcelebrazione del matrimonio, di dire celebrare la Messa secundum ordinem officii. A me pare che questa interpretazione sia contrariacontraddica [anche] al testo stesso del canone. Il mio Vicario Generale inf invecesostienetiene invece
la senten l'opinione opposta. Io credo altresìinoltre che la Chiesa con quel canone vogliaintendainculcarepromuovere l'adempimento del precedente canone 1064 n. 1º, cioè fideles a mixtis nuptii absterrere. Sarebbe possibile di avere al riguardo una interpretazione autentica? – Poiché anche in altre diocesi e da altri Vescovi si sostiene la sentenza contraria, desidererei che non fosse fatto il mio nome."
Nel sottomettere quanto sopra, come di dovere, all'E. V. R., m'inchino
151r, links oberhalb der Betreffzeile hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten vermerkt: "C"; hds. unterhalb der Betreffzeile von Pacelli notiert: "(Cfr. lettera del Vescovo di Fulda in data 29 Dicembre 1920 nella posizione sulla provvista dei canonicati in Prussia)".Eine nicht gesendete Auffertigung befindet sich unter ASV, Arch. Nunz. Berlino 94, 1, 152r
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 07. Januar 1921, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 8766, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/8766. Letzter Zugriff am: 28.12.2024.
Online seit 14.05.2013, letzte Änderung am 29.09.2014.