Subject
Trattative concordatarie colla Pr Prussia
(Nomina dei Vescovi ausiliari e dotaz relativa dotazione)
Circa i Vescovi Ausiliari così dispone laBolla De salute animarum:"Inspectis autem Di Dioecesium Borussici Regni amplitudine, ac
magno dioecesanorum numero, cum difficile admodum sit Archiepiscopis et Episcopis
confirmationis sacramentum Christifidelibus administrare, aliaque pontificalia munera
sine alterius Episcopi opera et auxilio exercere; hinc Nos confirmantes suffraganeatus
in dioecesibus Regni Borussiae, in quibus constituti reperiuntur, eos in Coloniensi ac
Trevirensi Dioecesibus redintegramus et de novo constituimus, atque idcirco quilibet
Archiepiscopus et Episcopus Nos et Romanos Pontifices Successores Nostros juxta
praescriptum morem supplicabit, ut aliquis Ecclesiasticus Vir, opportunis praeditus
requisitis, ad Suffraganei munus designetur, ac praevio canonico processu servatisque
consuetis formis de Episcopatu titulari in partibus infidelium cum assuetae congruae
adsignatione provideatur". Circa la determinazione di questal'anzidetta congrua, da
corrispondersi dallo Stato, la Bolla medesima prescrive quindiin seguito: "Antedicto Josepho Episcopo pra praeterea
injungimus, ut cujuslibet Archiepiscopalis et Episcopalis Ecclesiae suffraganeatus assuetae congruae dotationi provideat, utque singulis
Archiepiscopis et Episcopis ad satisfaciendum expensis Vicariorum generalium et Curiae
eam reddituum tribuat quantitatem, queaae a praelaudato Borussiae Rege juxta liberalem ac providam suam promissionem hisce
titulis factam constituetur".La consueta congrua dotazione per i Vescovi ausiliari non era dunque
specificata nella Bolla, ma la determinazione della medesima veniva lasciata
all'Esecutore. Nel primoprimo bilancio fissato dal Governo prussiano figura
no per gli Ausiliari di Colonia, Treviri, Münster, Paderborn figura la somma di 800 talleri, per quello di Breslavia 1.200 (cfr. Müssener, op. cit., <Die finanziellen Ansprüche der
katholischen Kirche an den preussischen Staats auf Grund der Bulle De salute
animarum vom 16. Juli 19821. M. Gladbach 1926,>
pagg. 65 e segg.). Nel bilancio della diocesi di Warmia del 1860 è previstofissato per il Vescovo ausiliare un
assegno341v
di 2.400 marchi (ib.,
pag. 142). Per le diocesi Nei supplementi accordati nell'anno 1906 venne
concessa perad ogni Vescovo ausiliare una indennità annua di 1.000 marchi per
come indennità per spese di viaggio (ib., pag. 156). - Quanto alle
altre diocesi di Hildesheim, di Osnabrück, di Fulda e di
Limburgo le relative Bolle di circoscrizione non prevedono Vescovi ausiliari.
In questa occasione è stata di nuovo toccata la questione del
modus procedendi nella nomina dei Vescovi ausiliari.
Questo argomento, La questione del modus procedendi nella nomina dei Vescovi
ausiliari, che era già stata toccata nella <nelle>
seduta<te> del Giugno 1926 (cfr. Rapporto N. 35579
dell'11 Luglio s. a.), fu più dett particolarmente discussa nella
conferenza del 15 Dicembre 1927. I Commissari prussiani hanno citatocitarono un telegramma della R. Legazione di Prussia in
Ro presso la S. Sede, firmato dall'Incaricato d'Affari a.i., barone von
Rotenhan, ed indirizzato in data del 31 Luglio 1914 a S.E. il
Ministro degli Affari Esteri, Sig. von Bethmann Hollweg,
(cfr. Allegato I),in data del 31 Luglio 1914, del seguente tenore:
"Mons. Pacelli mi ha detto oggi,
dietro dietro mia domanda, poter egli comunicarmi d'accordo col Cardinale
Segretario di Stato che da ora innanzi non si darebbesi
dovrebbesarebbedal Vaticanodovutodar corso ad istanze dei Vescovi della Prussia per
conferma dei Vescovi ausiliari da loro designati, che se veniva venga in esse
significato essere la persona in questione gradita al Regio Governo. Qualora la istanza
nulla contenga al riguardo, il Vaticano s'informerà innanzi tutto in proposito presso il
rispettivo Vescovo". Prescindo dalla inesatta terminologia usata
dall'
dal protestante
Incaricato d'Affari prussiano, evidentemente inesperto nelle cose ecclesiastiche
cattoliche. Così, ad esempio, l'umile sottoscritto non è solito di fare una comu
Feci inoltre, notare ai miei interlocutori come unl'esame critico del testo del
telegramma mostrava subitall'evidenzasubito che il barone von Rotenhan non aveva ben
in ogni modo esattamente riprodotto le mie parole. Così, ad esempio, 342r
il'umilesottoscritto non è solito di fare una comunicazione "d'accordo"
(im Einvernehmen), ma "per ordine" o "per incarico"
del Superiore, né di parlare di "conferma" (Bestätigung) da parte della
S. Sede, mentreallorché si tratta non di elezione canonica,
ma
puramente e semplicemente di nomina deidi Vescovi ausiliari, dietro semplice supplica del relativo Vescovo residenziale. Ad
ogni modo, non poteva una cosìcosì semplice comunicazione [or]
verbale non poteva in alcun modoaver la forza di una
un obbligocostituire unaConvenzione
contrat contrattuale per la S. Sede. Una Convenzione vera e
propria circa i Vescovi ausiliari fu conclusa fra la S. Sede medesima ed il Regio
Governo bavarese nel 1910,, essae trovasi citata nell'articolo 10 del nuovo Concordato
§ 1 litt. a capov. ultimo. In virtù di essa (mi duole di non poter riferireriportare il testo esatto per trovarsi nell'Archivio della
Nunziatura Apostolica di Monaco) lo Stato si impegnava a [ver] corrispondere ai
Vescovi ausiliari un determinato assegno supplementare, mentre la S. Sede si
obbligava ad informarsi presso il Governo, per mezzo del Nunzio, se il relativo
candidato fosse persona grata. L'anzidetta342v
comunicazione verbale all'Incaricato d'Affari di Prussia voleva invece dire soltanto che essere la S. Sede di fattodi fatto d'accordo che il Vescovo residenziale, prima di
proporre al S. Padre il nome del candidato, s'informasse
essere essa persona gradita alsi assicurasse che non vi fossero difficoltà da parte del
Governo. Ciò però non poteva creare un qualsiasiobbligo contrattualeimpegno contrattuale per la S. Sede, tanto più che nessuna traccianulla di similesie
prescrivene trovariscontra in questa materianellanel surriferito passo della Bolla De salute animarum.
Il
Prof. Heyer sembrsembrò diammetsembrò di ammetteretere questo punto di vista e riconobbe altresì apertamentead ogni modo la inesatta terminologia usatanedaltelegramma.barone von Rotenhan. Invece il Sig. Trendelenburg tentavacercò di sostenere il concettopersistette nella nell'affermazione della esistenza di un
obbligo da parte della S. Sede e, per appoggiare tale suo
concetto, rilevòed affermò che il succitato telegramma era stato preceduto
da lunghe trattative, intorno alle quali si riservò di riferire dettagliatamente
più dettagliatamente in una prossima seduta.
Ed infatti nella conferenza del
di tenutasi nella Nunziatura il 24 Venerdì 24 Febbraio del corrente
anno egli espose quanto segue:343r
Dopo la ripresa di
normali relazioni diplomatiche fra la Prussia e la S. Sede circa
dopo il <circa l'anno> 1880, la questione della nomina dei
Vescovi ausiliari fu ripetutamente oggetto di discussione fra le due Parti. Già nel 1884
in due casi (Münster e Ermland) il S. Padre avevaincaricatoò l'Emo Cardinale Jacobini, Segretario di Stato, di dare
comunicazione delle nomine in vista al Ministro di Prussia, affinché il Governo venisse
a conoscenza delle medesime per mezzo di questo e non per altra via. CheaAnzi il suddetto Ministro
di Prussia nel 1887, riferì al
suo Governo che Sua Santità non voleva procedere alla nomina di Vescovo
ausiliare di un Canonico proposto come Ausiliare dal
Vescovo di Treviri, senza sapere sapere in precedenza se un tale candidato era
gradito al Governo prussiano. Anche l'anno seguente in occasione della nomina di un
Vescovo ausiliare per Colonia venne significato confidenzialmente al summenzionato
Ministro che il S. Padre, nonostante la Bolla De salute animarum, rimaneva
fermo343v
nel proposito di intendersi sempre al riguardo col Governo,nella nomina del Vescovo ausiliario, come aveva fatto
negli ultimi casi, affinché a tale ufficio non poss fossero chiamate persone non
accette al Governo medesimo.
Allorché,quindi, contrariamente a ciò, negli anni 1890 e 1893 furono
nominati per Paderborn e per Colonia Vescovi ausiliari senza previa intelligenza col
Governo, la cosa venne discussa in via diplomaticala cosa venne discussa in via diplomatica col Segretario di
Stato, Emo Cardinale Rampolla, il quale, dopo averne dato Re fatto relazione al
S. Padre, dichiarò quanto segue: Sua Santità non può riconoscere un obbligo della
S. Sede di mettersi d'accordo col Governo.
collo Stato. <col Governo.> In considerazione tuttavia degli
eccellenti rapporti tra i due Poteri Sua Santità ha volentieri dato la Sua approvazioneapprovato che prima della nomina di Vescovi A ausiliari
si faccia se ne dia amicalement et confidentiellement comunicazione verbale
al Rappresentante della Prussia, ed ha ordinato d che si partecipi quanto sopra
al Ministro di Prussia.
In tal guisa sifu
infatti procedutoette in seguito, saleccettuatoad eccezione di un solo caso; varie volte tuttavia
la344r
relativa comunicazione venne fatta non dalla
S. Sede stessa, ma dal Vescovo residenziale (cfr. Allegato II).
FuFuSsoltanto nell'anno 1914 che
la Prussia dovette ritornare su questo argomento, perché venne
ro di nuovo nominat
ioo, senza preci precedente partecipazione al Governo, ununVescov
iooausiliar
iee prima in Münster (Mons. Kappenberg) e poi in Colonia (Mons. Lausberg). Il
Ministro di Prussia, Sig. von Mühlberg, nel rimettere all'Emo Cardinale Merry del
Val, Segretario di Stato, il 1º Maggio di quell'anno un relativo Pro-memoria
(Allegato III), gli ricordò la'assicurazione data dalla
S. Sede nel 1893. NelleDurante le trattative, che ne seguirono, l sia il sullodatol'Eminentissimo come Mons. Pacelliil sottoscritto (allora Segretario della S. Congregazione
degli Affari Ecclesiastici Straordinari) fece rilevare
avrebbero dichiarato <dichiararono> al Sig. von Mühlberg che
negli Archivi della S. Sede non si trovava alcuna
traccia di una similedetta assicurazione del Cardinale Rampolla. NegliTuttavia negli ulteriori negoziati, i
qualiche furono proseguiti
affidati <condotti per mezzo dell'>da
all'Incaricato d'Affari, barone von Rotenhan, e
in occasione dei quali venne discussa esaminata, anche la questione delladota-
344v
relativa dotazione di quei posti
di quegli uffici nel bilancio dello Stato, il medesimo EmoinentissimoSegretario di Statocortesemente ammise in maniera
conciliante che il Governo prussiano ha interesse di essere p
preventivamente informato della persona del Vescovo ausiliare; aggiunse
disseespresse la opinioneessere di opinioneil parere che la questione esigeva un regolamento definitivo e
promise di sottoporla ad ulteriore esame; aggiunse che per la S. Sede sarebbe
forse p la soluzione più opportuna sarebbe stata forse
di dare istruzione ai Vescovi della Prussia di chiedere, prima della nomina di un
Vescovo ausiliare, al Governo, se il relativo candidato
fosse persona grata. Il L'Incaricato d'Affari rimise alla sua volta un
Pro-memoria ed un Appunto, di cui il Sig. Trendelenburg mi ha dato egualmente copia
(Allegato IV e V). Il 31 Luglio ebbe infine luogo la
mia comunicazione del sottoscritto al barone von
Rotenhan, di cui è parola nel telegramma riprodotto in principio
del presente rispettoso Rapporto. Anche nella nomina dei Vescovi
ausiliari dopo la guerra ha avuto si è avuta quasi sempre di
regola una previa intesa del Vescovo residenziale col
Governo,345v
compresi i due casi di nomina di Vescovi
ausiliari con sede in Aquisgrana ed in Berlino.
A questa esposizione del Sig.
Trendelenburg mi sembrò,mi sembrò
di poter rispondere-(dopo di aver premesso che per
mancanza dei relativi Atti mimi era impossibile di controllarne la esattezza)-
mi sembrò di poter rispondere che essa confermava quanto avevo piùpiù sopra manifestato: vale a dire trattarsi
essersitratta
to,rsida parte della S. Sede, di una condiscendenza de facto,da parte della S. Sede,(accordata, del resto, all'antico Governo monarchico), la quale
però non importava alcun obbligo contrattuale.
Chiedere ora che essa venga consacrata in un futuro Concordato, includendo i Vescovi
ausiliari nellapunto relativo alla cosiddetta "clausola politica" (cfr.
il succitato Rapporto N. 35579), è sarebbe
stato un mutamento tanto piùben grave, in quantotanto più che una simile disposizione non si riscontra in
nessuna altra delle altre Convenzioni concluse recentemente dalla S. Sede
con vari Stati.
Anche il numero dei Vescovi ausiliari è stato oggetto di discussione
nelle anzidette conferenze. Da parte mia ho sostenuto il punto di vista che la Bolla De
salute animarum aveva menzionato ed
enumerato i Vescovi ausiliari soltanto
per345v
motivo della dotazione, che doveva esser fissataassicurata nella Bolla medesima. Ma, specialmente senei casi in cui il Governo non contribuisse [ein Wort
unlesbar]
[ein Wort unlesbar] corrisponde alcun assegno, non si vede come
potrebbe pretendere di intervenire, qualora il S. Padre volesseglianominareelevare un ecclesiastico Vescovo titolare,
e <-> sia che risieda nella stessa città arcivescovile o vescovile, sia
che dimori altrove, <-> aiutare il Vescovo nell'amministrazi
servatis servandis né come potrebbe poi impedire che esso, ad esempio,
<poi esigere> che si chieda il consenso dello Stato, affinché esso, ad
esempio, amministri il Sacramento della Cresima o celebri Pontificali. Ciò sarebbe
un ricaderealla dignità vescovilee questo poiamministriasse il Sacramento della Cresima.o celebrai
asse Pontificali.L'esigere ciò sarebbe un ricadere nel più tristovieto Giuseppinismo, [veramente]
incomprensibile dopo la nuova Costituzione del Reich.
I Commissari governativiprussiani affermarono invece che, a parere del Governo,
nellala succitata Bolla fu convenutoconcordata ha volutodeterminareò non solo la dotazione, ma anche il numero dei Vescovi ausiliari. Aggiunsero che
in tal senso si espresse anche il Ministro del Culto in Prussia nell'anno 1892; infatti,
relativamente ada proposito di una lettera dell'Emo Cardinale Rampolla del 27
Novem Novembre di quell'anno, comunicatagli
dall'Emo Cardinale Kopp, egli dichiarò che per la eventuale nomina di un secondo Vescovo
ausiliare pernell'Archidiocesi di Colonia era necessario un
accordo col Governo, tanto più che la Bolla De salute animarum non ne prevede che un
solo. - Soprattutto poi insistettero [ein Wort unlesbar
346r
[zwei Wörter unlesbar]
sulla necessità del consenso del Governo per la nomina di un Vescovo ausiliare
fuori non dimorante nella città vescovile, giacché lo Stato non puòdovrebbeconsiderarloacome il primo passo verso unse non come
un principiol'inizio di un cambiamento nella circoscrizione
diocesana.
Replicai ai Signori Commissari che la costituzione di un Delegato
vescovile al per una determinata parte di una diocesi e la sua eventuale
elevazione alla dignità vescovile da parte del S. Padre è un affare ecclesiastico
puramente interno, il quale non importa alcun mutamento dei confini diocesani ed in cui
quindi lo Stato non ha diritto di entrare., massime se esso non vorrà
versare <è disposto a versare> un corrispondente assegno. Feci
comprendere in buona forma che la vera ragioneil vero motivo di una simile richiesta che doveva, anche <pur> nella presente questione, ricercarsi
nel fat fanatismo di alcuni circoli protestanti, i quali pretendono d'impedire
che vi sia un Vescovo, anche soltanto titolare, in regioni della Diaspora, da essi
considerate come di loro esclusivo dominio; ora però ciò è
inammissibile
un tale atteggiamento <questa attitudine> però rappresenta in pieno
secolo ventesimo un anacronismo, nel secolo ventesimo,
ed inammissibile dopo la346v
nuova Costituzione
germanica e tanto più infondato, in quanto che i cattolici non muovono da parte loro
alcuna obbiezione contro eventuali aumenti dei distretti amministrativi "evangelici" e
dei rispettivi posti di "soprintendenti generali"; si ha quindi pieno<a ragione>diritto di reclamare che anche i protestanti rispettino
la libertàil diritto della Chiesa cattolica di provvedere liberamente ai bisogni dell'amministrazione diocesana e della
cura delle anime.
I miei interlocutori sembrarono di ammettere la irragionevolezza
di tale atteggiamento; osservarono tuttavia che, per ottenere nel Landtag una
maggioranza a favore del Concordato, era necessario di tranquillizzare ququei circoli.gli anzidetti circoli prot
"evangelici "evangelici" Proposero perciò unala redazione di un articolo così concepito:
"Zur
Unterstützung des Diözesanbischofs wird in Zukunft den erzbischöflichen Stühlen von
Köln, Breslau und Paderborn und den bischöflichen Stühlen von Trier, Münster und Aachen
ein Weihbischof zugeteilt sein, der 347r
vom Apostolischen
Stuhle auf Vorschlag des Diözesanbischofs ernannt wird und dem Domkapitel der Diözese
angehören soll. Nach Bedarf können in derselben Weise für die genannten und andere
Diözesen weitere Weihbischöfe bestellt werden. Zum Sitze eines Weihbischofs wird ein
anderer Ort als der Sitz des Diözesanbischofs nur im Einvernehmen mit der
Staatsregierung bestimmt werden",.
il quale, tradotto in
Vale a dire: "Per aiuto del Vescovo diocesano sarà dato in avvenire alle Sedi
arcivescovili di Colonia, di Breslavia e di Paderborn ed alle Sedi vescovili di Treviri,
Münster ed Aquisgrana un Vescovo ausiliare, il quale saràverrà nominato dalla Santa Sede su proposta del Vescovo
diocesano e dovrà appartenere al Capitolo cattedrale della diocesi. Secondo il bisogno
potranno essere costituiti altri Vescovi ausiliari così per le summenzionate come per
le [ein Wort unlesbar]
altre
347v
diocesi. ComeQuale residenza di un Vescovo ausiliare non potrà essere
stabilito un luogo diverso dal dalla sede del Vescovo diocesano, se non d'intesa
col Governo".
Non ho bisogno di aggiungere che nonDa parte mia mantenni il surriferito punto di vista e non mi
dichiarai in alcun modo d'accordo con tale redazione., pur dichiarando che spetta alla S. Sede il giudizio
definitivo intorno alla medesima.
Chinato
341r, oben am linken Seitenrand hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem
Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 05 April 1928, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 19294, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/19294. Last access: 22-12-2024.