TEI-P5
[Gasparri, Pietro]
La S. Sede ha ricevuto la pregiata Nota St. M. 16631 che il Governo
prussiano in data 29 dicembre dello scorso anno rimetteva <a S. E. Illma e
Revma> a1 Mons. Pacelli, e colla quale replicava alla
n<N>ota2 del 25 agosto, parimenti dello scorso anno, di questa
Segreteria di Stato circa le proteste di cotesto Governo pel Concordato polacco.
In tale replica, il Governo prussiano dopo aver rilevato che non era stato<a>3 bene
interpretata dalla S. Sede la lettera, in data 28 aprile 1922 dell'ex Ministro per
la Scienza, l'Arte e l'Istruzione pubblica, proseguiva osservando che il Governo di Prussia
"non veniva in alcun modo a muovere rimostranze riguardo ai4 territori non più sottoposti alla sovranità
prussiana", ma solo limitava le proprie lagnanze alle conseguenze finanziarie che potrebbero
risentire gli enti ecclesiastici della Prussia in seguito alle disposizioni del Concordato
Polacco.
La S. Sede, mentre prende atto che le rimostranze elevate non riguardano l'ordinamento ecclesiastico dei territori non più soggetti alla Prussia, si reca a premura di chiarire i punti circa i quali la replica del Governo
I° Per quanto concerne il valore della Bolla "De salute animarum" pei territori che non fanno più parte dellos<S>tato5 Prussiano, ma che appartengono politicamente alla
Polonia, si asserisce, nella replica medesima, che quanto ebbe a dichiarare il Sig. Ministro
per la s<S>cienza6, a<A>rte7 e l'i<I>struzione8 pubblica nella sua Nota
G II Nr. 432.I del 28 aprile 1922, (cioé "il Governo Prussiano riguarda come
rimaste inalterate <in vigore>9 per l'attuale territorio dello s<S>tato10 la Bolla 'De Salute
animarum' e le altre convenzioni concluse colla S. Sede circa la circoscrizione
delle diocesi e la provvista delle sedi vescovili, delle dignità e dei canonicati entro la
Prussia11" non può essere
interpretato secondo il senso che la S. Sede ha attribuito alla dichiarazione del
sullodato Ministro, perché la dichiarazione si riferiva solamente ai vescovati "rimasti in
Prussia".
La S. Sede al contrario crede di confermarsi sempre più nel suo punto di vista, poiché rileggendo la sopracitata dichiarazione, si trova che il Governo prussiano considera coma<e>12 rimaste inalterate e13 in vigore per l'attuale territorio dello Stato la
Bolla "De Saluteo<e>14 dei canonicati, riguardano <si
riferiscono>15 altresì
<al>la16 circoscrizione delle Diocesi
entrolaPrussia.
Dunque il detto Ministro riconosceva che la Bolla "De Salute animarum" e le altre convenzioni no<n>17 riguardano la circoscrizione delle diocesi fuoridellaPrussia.
II°.Per q<Q>uanto18 poi riguarda <concerne> <a>i19 beni degli enti ecclesiastici prussiani,
beni che sono rimasti fuori dei confini politici della Prussia, la S. Sede crede di
averli tutelati col Concordato Polacco nel modo migliore che le é stato possibile, malgrado
le non poche difficoltá incontrate.
Infatti, mentre, nelle trattative del detto Concordato, il Governo di Varsavia domandava che la S. Sede gli concedesse di poter espropriare, in forza della legge agraria sancita dallo Stato, le terre della Chiesa, laS<s>tessa20
S. Sede, nel condiscendere a ciò sotto certe condizioni e debite garanzie, volle
esplicitamente che il Governo p<P>olacco21 si impegnasse a non toccare i beni appartenenti agli enti
ecclesiastici della Prussia: tale impegno é esplicito nell'Art. 26 del Concordato
p<P>olacco22.
p<P>olacco23 farà onore, come la S. Sede non dubita, agli impegni
presi.
Il vantaggio di tale clausola appare tanto più rilevante, se ben si considera quanto avvenne, in circostanze analoghe, un secolo fa.
Costituito il Regno di Polonia, la S. Sede con la Bolla "Ex impositan<N>obis24" del 30 giugno 1818, ne organizzava
ecclesiasticamente i territori dopo aver trattato in proposito con la Russia.
Il governo Russo però applicava allora ingiustamente e unilateralmente il principio di sequestrare tutti i beni ecclesiastici, giacenti bensì nel Regno di Polonia, ma appartenenti ad enti ecclesiastici che erano fuori dei confini, cioé in Prussia.
Perciò il Sig. Niebuhr, allora Ministro di Prussia presso la S. Sede, con sua Nota del 22 luglio 1820 si lamentava con l'E.mo Card. Consalvi, Segretario di Stato, perché non era stata data comunicazione alcuna delle trattative avute col governo di Russia per la sistemazione delle dette Diocesi, ed esprimeva
"Sa Majesté, egli scriveva, n'a pu voir qu'avec un profond regret les pertes immenses et la destruction qu<i>'en25 sont résultés pour les diocèses Prussiens. Non seulement
l'Archevêché de Gnesne a perdu son antique supériorité métropolitaine sur la Pologne, non
seulement son diocèse <s'>est26 trouvé
réduit à moins d'un huitième de son étendue, mais par une funeste fatalité la perte que cet
Archevêque a fait en revenues27 est
a<e>ncore28 plus
grande, et le principe de la saisie, appliqué dans le royaume de Pologne aux biens
quelconques d'établissements hors de ses limites a frappé encore les diocèses voisins".
L'E.mo. Card. Consalvi, rispondendo al Signor Niebuhr con la sua Nota del 6 Ottobre dello stesso anno, così si esprimeva circa le sopra lamentate conseguenze:
"Se questi mali sono derivati, come sembra dalla Nota di Vostra Eccellenza, dalli principii adottati nel Regno di Polonia rispetto ai beni qualunque degli Stabilimenti Ecclesiastici esistenti fuori del Regno, Vostra Eccellenza, la quale conosce i princi-er<ro>venuto29
dall'essersi desiderato dalla R. e I. Corte di Russia, che si mantenesse il segreto sopra le
trattative che faceva la S. Sede non meno che del sistema generalmente praticato dalla
S. Sede medesima a riguardo delle trattative che ha fatto cogli altri
Governi.<".>30
E' ovvio rilevare che anche nelle circostanze attuali la Polonia ha domandato che in tutte le trattative per ilc<C>oncordato31 si mantenesse il più stretto
segreto. c<C>oncordato32 colla Polonia, non poteva condurre le rispettive negoziazioni
senza simultaneamente prendere accordo colla Prussia, con la quale era stretta da patti
precedenti.
Infatti, tali patti precedenti anche se rimanevano in vigore per il territorio prussiano, - sulla quale questione non si vuole qui entrare –, certamente non avevano più valore per i territorii<rii staccati dalla Prussia,
territorii>33 che
perciò la S. Sede era libera di ordinare, come meglio credeva per il bene delle anime,
come aveva fatto per l'Alsazia e Lorena dopo il 1870, trattando solamente con la Germania,
senza far intervenire la Francia, colla quale era pure in vigore il Concordato
napoleonico.
D'altra parte la S. Sede nelc<C>oncordato34 colla Polonia era sicura di
non ledere in alcun modo gli interessi della Prussia e ciò per l'apposizione della clausola
la quale eccettuava dalle disposizioni concordatarie i beni degli enti ecclesiastici di
Prussia.
È bensì vero che la clausola la in parola prevede un accordo speciale per i detti beni, ma é da ricordare che tale formula, mentre impedisce alla Polonia di agire unilateralmente, lascia alla S. Sede la possibilità di difendere i dirit-
D'altra parte la sollecitudine con cui la S. Sede si é studiata di proteggere le proprietà ecclesiastiche della Germania di fronte alle esigenze dei Governi, non solo in Polonia, ma anche altrove, é una conferma del programma che la S. Sede ha sempre svolto e seguirà a svolgere a tutela del diritto dei terzi.
La S. Sede nutre fiducia che questan<N>ota35 valga a dissipare le apprensioni
di cotesto Governo per le conseguenze del Concordato
Polacco<.>ecc...36
Online since 29-01-2018.
Document no. 18291
[Gasparri, Pietro]
: Memorandum. Vatican, 30 June 1926
In tale replica, il Governo prussiano dopo aver rilevato che non era stat
La S. Sede, mentre prende atto che le rimostranze elevate non riguardano l'ordinamento ecclesiastico dei territori non più soggetti alla Prussia, si reca a premura di chiarire i punti circa i quali la replica del Governo
143r
prussiano non sembra fondata su valide ragioni.I° Per quanto concerne il valore della Bolla "De salute animarum" pei territori che non fanno più parte dello
La S. Sede al contrario crede di confermarsi sempre più nel suo punto di vista, poiché rileggendo la sopracitata dichiarazione, si trova che il Governo prussiano considera com
144r
animarum" e le altre convenzioni con la
S. Sede, le quali, oltre a riguardare la provvista delle sedi vescovili, delle dignità
Dunque il detto Ministro riconosceva che la Bolla "De Salute animarum" e le altre convenzioni no<n>17 riguardano la circoscrizione delle diocesi fuoridellaPrussia.
II°.
Infatti, mentre, nelle trattative del detto Concordato, il Governo di Varsavia domandava che la S. Sede gli concedesse di poter espropriare, in forza della legge agraria sancita dallo Stato, le terre della Chiesa, la
145r
E per tale clausola i beni del Capitolo di Breslavia, che
il Governo di Varsavia aveva posto sotto sequestro, non sono stati espropriati, né lo
potranno essere se il Governo Il vantaggio di tale clausola appare tanto più rilevante, se ben si considera quanto avvenne, in circostanze analoghe, un secolo fa.
Costituito il Regno di Polonia, la S. Sede con la Bolla "Ex imposita
Il governo Russo però applicava allora ingiustamente e unilateralmente il principio di sequestrare tutti i beni ecclesiastici, giacenti bensì nel Regno di Polonia, ma appartenenti ad enti ecclesiastici che erano fuori dei confini, cioé in Prussia.
Perciò il Sig. Niebuhr, allora Ministro di Prussia presso la S. Sede, con sua Nota del 22 luglio 1820 si lamentava con l'E.mo Card. Consalvi, Segretario di Stato, perché non era stata data comunicazione alcuna delle trattative avute col governo di Russia per la sistemazione delle dette Diocesi, ed esprimeva
146r
il suo rammarico perché i beni
delle Chiese di Prussia esistenti in Polonia erano stati illegittimamente
sequestrati."Sa Majesté, egli scriveva, n'a pu voir qu'avec un profond regret les pertes immenses et la destruction qu<i>
L'E.mo. Card. Consalvi, rispondendo al Signor Niebuhr con la sua Nota del 6 Ottobre dello stesso anno, così si esprimeva circa le sopra lamentate conseguenze:
"Se questi mali sono derivati, come sembra dalla Nota di Vostra Eccellenza, dalli principii adottati nel Regno di Polonia rispetto ai beni qualunque degli Stabilimenti Ecclesiastici esistenti fuori del Regno, Vostra Eccellenza, la quale conosce i princi-
147r
pii della S. Sede intorno alla natura ed alla
proprietà dei Beni Ecclesiastici, può ben essere certa che il Santo Padre non ha avuta
alcuna parte in qualunque siasi atto col quale fossero state tolte agli Stabilimenti
Ecclesiastici esistenti fuori del Regno di Polonia le loro proprietà. La S. Sede ha
autorizzato la soppressione di diocesi, benefici ecclesiastici esistenti nel Regno di
Polonia per supplire alle dotazioni delle Chiese Cattedrali, dei Seminari e delle
Parrocchie, non mai però la incorporazione dei Beni che non fossero proprietà del Clero
Polacco, ma di stabilimenti esistenti fuori del Regno. Che se la S. Sede si é astenuta
dal fare alcuna comunicazione alla Regia Corte di Prussia intorno alle trattative che faceva
con quella di Russia per la sistemazione delle cose ecclesiastiche del Regno di Polonia, ciò
é pE' ovvio rilevare che anche nelle circostanze attuali la Polonia ha domandato che in tutte le trattative per il
148r
Né si dica che la S. Sede, stringendo un
Infatti, tali patti precedenti anche se rimanevano in vigore per il territorio prussiano, - sulla quale questione non si vuole qui entrare –, certamente non avevano più valore per i territo
D'altra parte la S. Sede nel
È bensì vero che la clausola la in parola prevede un accordo speciale per i detti beni, ma é da ricordare che tale formula, mentre impedisce alla Polonia di agire unilateralmente, lascia alla S. Sede la possibilità di difendere i dirit-
149r
ti degli enti ecclesiastici di Prussia secondo
giustizia, come non ha mancato di fare finora.D'altra parte la sollecitudine con cui la S. Sede si é studiata di proteggere le proprietà ecclesiastiche della Germania di fronte alle esigenze dei Governi, non solo in Polonia, ma anche altrove, é una conferma del programma che la S. Sede ha sempre svolto e seguirà a svolgere a tutela del diritto dei terzi.
La S. Sede nutre fiducia che questa
1↑Hds. von Borgongini-Duca
eingeführt und
gestrichen.

2↑Hds. vermutlich vom Verfasser gestrichen und
eingefügt.
3↑Hds. vermutlich vom Verfasser korrigiert.
4↑Hds. vermutlich
vom Verfasser gestrichen.
5↑Hds. vermutlich vom Verfasser
gestrichen und eingefügt.
6↑Hds. vermutlich vom Verfasser gestrichen und
eingefügt.
7↑Hds. vermutlich vom Verfasser
gestrichen und eingefügt.
8↑Hds.
vermutlich vom Verfasser gestrichen und eingefügt.
10↑Hds.
vermutlich vom Verfasser gestrichen und eingefügt.
11↑Hds. von unbekannter Hand unterstrichen.
12↑Hds. vermutlich vom Verfasser gestrichen und
eingefügt.
13↑Hds. vermutlich vom
Verfasser gestrichen.
14↑Hds. vermutlich vom Verfasser gestrichen und
eingefügt.
15↑Hds. von Pacelli gestrichen und eingefügt.
16↑Hds. von Pacelli eingefügt.
17↑Hds. vermutlich vom Verfasser eingefügt.
18↑Hds. von Pacelli gestrichen und
eingefügt.
19↑Hds. von
Pacelli gestrichen und eingefügt.
20↑Hds. von Pacelli gestrichen und eingefügt.
21↑Hds. von Pacelli gestrichen und
eingefügt.
22↑Hds. von Pacelli gestrichen und eingefügt.
23↑Hds. von Pacelli gestrichen und
eingefügt.
24↑Hds. von unbekannter
Handf gestrichen und eingefügt.
25↑Hds. von Pacelli eingefügt und
gestrichen.
26↑Hds. von Pacelli eingefügt.
27↑Hds. von Pacelli gestrichen.
28↑Hds. von Pacelli gestrichen und eingefügt.
29↑Hds. von Pacelli gestrichen und eingefügt.
30↑Hds. von unbekannter Hand gestrichen und
eingefügt.
31↑Hds.
von unbekannter Hand gestrichen und eingefügt.
32↑Hds. von unbekannter Hand gestrichen und
eingefügt.
33↑Hds. von unbekannter Hand gestrichen und eingefügt.
34↑Hds.
von unbekannter Hand gestrichen und eingefügt.
35↑Hds. von
unbekannter Hand gestrichen und eingefügt.
36↑Hds. von unbekannter Hand eingefügt und
gestrichen.
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