Document no. 19771
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[Berlin], 28 March 1928

Writer (text genesis)
PacelliPacelli
Subject
Trattative concordatarie colla Prussia (Questione della dotazione della Chiesa cattolica e deglidei corrispondenti obblighi finanziari dello Stato)
Col presente rispettoso Rapporto mi preme mi premecompio il dovere di riferire all'E. V. R. intorno alla difficile e complicata questione della dotazione della Chiesa cattolica in Prussia e dei relativicorrispondentie degli obblighi finanziari dello Stato.per rapporto alle trattative concordatarie.Affine poi diPer rendere più chiaraoquesto umile Esposto,la esposizione delle trattative concordatarie, che hanno avuto sinora luogo circa tale argomento, mi permetto di premettere sia lecitopermetto di far precedere alcuni cenni intorno ai titoli giuridici, su cui si fondano gli obblighi medesimi.
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I titoli giuridici, sui quali si basa il diritto di dotazione della Chiesa cattolica in Prussia da parte dello Stato sono due: la secolarizzazione e leaBollea di circoscrizione."De salute animarum".
I. = La secolarizzazione
L'atto giuridico, che diede a tutti i Principi secolari immediati dell'Impero germanico nel principio del Sec secolo scorso la facoltà di secolarizzare i b beni ecclesiastici, è,ilcome è noto, ilReichsdeputationshauptschluss del 25 Febbraio 1803 (cfr. il testo in Karl Zeumer, Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Reichsverfassung im Mittelalter und Neuzeit, Tübingen 1913). SebbenePer quanto esso costistcostituiscae una evidente ed enorme ingiustizia (cfr. Müssener, Die finanziellen Ansprüche der katholischen Kirche an den preussischen Staat auf Grund der Bulle "De salute animarum", Volksvereins-Verlag, M. Gladbach 1926,) pagg. 13-14), anche a giudizio di scrittori protestanti, qua-
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li il Klüber (Uebersicht der diplomatischen Verhandlungen des Wiener Kongresses überhaupt, 11. Abteilung, Frankfurt a. M. 1816, pag. 398) ed il Treitschke (Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert, I7, pag. 186), tuttavia contene contiene pure disposizioni, sulle quali danno alla Chiesa diritti è possibiledato di appoggiarsi per difendere, perin quanto è possibile, i diritti della Chiesa. (cfr. §§ 34-37, 39, 42-44, 61-63, 77-78). Sotto tale riguardo, il Reichsdeputationshauptschluss distingue due classi di beni ecclesiastici:
1º) I beni ecclesiastici senz'altro secolarizzati e rimessi ai Principi secolari come indennizzoper ledelle perdite subite in seguito alla pace di Lunéville (1801), colla quale l'Impero aveva ceduto alla Francia il ter suo territorio a sinistra del Reno (Entschädigungsgutüter). Di essi trattano il i §§ 1-34 del Reichsdeputationshauptschluss e comprendono gli episcopi, le fondazioni ed i monasteri ivi enumerati, colla intiera proprie-
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appartenente già aidei Vescovi ed agli Abbati nella loro qualità sia di p Principi secolari che come p di persone ecclesiastiche, nonché il patrimonio dei Capitoli cattedrali (cfr.Schmitt, Die Ablösung der Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften, Freiburg im Breisgau, 1921, pag. 21 e segg.; Müssener, op. cit., pagg. 16-17). Non erano però compresi a la fabbrica della Chiesa cattedrale ("das Domkirchengebäude" (Schmitt, Staat und Kirche, Freiburg i. B., 1919, pag. 20 e segg., Die Ablösungetc., pag. 32), b) né i beni parrocchiali: chiese, fabbriche, prebende e fondi parrocchiali, affine di non rendere impossibile l'esercizio della cura delle anime (Schmitt, Staat und Kirche, pagg. 17-19; cfr. § 63 del Reichsdeputationshauptschluss).
QuestiQuesti beni di indennizzo rimanevano gravati degligravati [connessi] degli antichi oneri (altrechtliche Verpflichtungen), vale a dire gldelle obbligazioni ad essi inerenti prima della secolarizzazione, e le qualimassimelaimportavano in prima linea la dotazione delle parrocchie incorporate ai monasteri
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ed alle fondazioni secolarizzate, come pure quella delle fabbriche delle Chiese cattedrali nei vescovati parimenti secolarizzati.
2º) I beni ecclesiastici beni delle fondazioni, Abbazie e monasteri, ecclesiastici lasc lasciati in virtù del § 35 del Reichsdeputationshauptschluss a libera disposizione dei Principi secolari (Dispositionsgut), e comprendenti il patrimonio delle fondazioni, Abbazie e Monasteri, così negli antichi come nei nuovi possedimenti, il cui impiego non era nominatamente e formalmente (cfr. § 36) fissato nei precedenti §§ 1-33 (cfr. Müssener, op. cit., pag. 17). Questi beni erano gravati, non soltanto a) dagli antichi oneri, alla stessa guisa dei beni di indennità, ma anche b), sempre secondo il succitato § 35, come nuovo onere (neurechtliche Verpflichtung), della dotazione della Chiesa cattedrale (Domkirche), la quale comp includeva la fabbrica della Chiesa cattedrale, la mensa vescovile, il Capitolo cattedrale,ed il Seminario, le case per i sacerdoti emeriti o discoli (Schmitt, Staat und Kirche, pagg. 53-54),;Müssener, op. cit., pagg. 18-19), e ciò riguardo a quelle diocesi, nel cui attuale territorio quei beni si trovavano.erano situati. Così il Principe di Fürstenberg dovette condotare la nuova Archidiocesi
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di Friburgo, perché, aveva secolarizzato in base al menzionato § 35, aveva secolarizzato 18 Monasteri situati già nel territorio della sunnominatanuova archidiocesi (cfr. Schmitt, Die Ablösung, pagg. 33-35).
È assai difficile di indicare calcolarestimare il valore dei beni secolarizzati all'epoca della secolarizzazione stessa. Il valoreLa sommaindicatao nel Kirchelexi Kirchenlexicon (tom. 9, 1852, pag. 566), è di 420 milioni diè corrispondente a quelloquanto riferisce il in base alle e corrispondente alle rendite capitalizzate secondo i calcoli del del Klüber, giurista contemporaneo (op. cit., Abt. 3, pag. 404), sarebbe di 420 milioni di fiorini, ma essa non rappresenterebbe in realtàchese non circa un terzo del vero valore reale (Schmitt, Die Ablösung, pagg. 18-21). Assai più difficile, perper non dire impossibile, è di calcolare il valore odierno dei beni in questione, massime se si consideri il grande aumento di prezzo dei fondi stabili (Sch (Schmitt, ibid.).
II La secolarizzazione in Prussia.
1º) "Beni d'indennità" acquistati dalla Prussia = La Prussia aveva ceduto alla Francia
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nelle paci di Basilea (1795) e di Lunéville (1801) il suo territorio a sinistra del Reno, comprendente allora 48 miglia quadrate con 127.000 abitanti ed una rendita di un milione e quattrocentomila fiorini. Come ind beni di indennità ricevette complessivamente un territorio di 235½ miglia quadrate con 558000 abitanti e [3] tre milioni ottocentomila fiorini di rendita (cfr. Schmitt, Die Ablösung, pagg. 28-29).;Müssener, op. cit., pag. 13), Tra di essi vale a dire i vescovati di Hildesheim (ceduto poi nel 1815 dalla Prussia al Regno di Hannover) e di Paderborn, una parte di Münster, Eichsfeld e Treffurt, Erfurt e Untergleichen, le tre città di Goslar, Nordhausen e Mülhausen, e sei Abbazie (Herforden, Que Quedlinburg), Elten, Essen, Werden, Kappenberg). Negli anni seguenti la Prussia perdette bensì il suo t intiero territorio sino all'Elba, ma nel Congresso di Vienna (1815) essa lo ricuperò, tuttitutto il detto territorioad eccezione del te vescovato di Hildesheim, coll'aggiunta anzi degli dei vescovati (Kurlande) di Colonia e di Treviri.
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I grandi vantaggi finanziari, che la Prussia ritrasse dagli an e ritrae ancora dagli antichi possedimenti ecclesiastici, derivano così non solo dalle secolarizzazioni da essa stessa effettuate, ma anche da quelle compiute dalla Francia e dagli altri Governi, nei territori attribuiti poi alla Prussi alla Prussia medesima nel Congresso di Vienna. La obbiezione, mossa dal Governo prussiano anche nelle trattative preliminari per la Bolla De salute animarum, che cioè il fisco prussiano non aveva percepitoricevuto alcun profitto dai beni ecclesiastici di queste provincie, manca di fondamento. Allorché infatti la Prussia prese possesso delle medesime (1815), una gran parte dei beni, di cui erasi impadronito lo Stato francese e gli altri Governi, non era stato ancora alienato. Inoltre nella pace di Parigi il danaro ricavato dalla Francia colla vendita dei beni ecclesiastici secolarizzati nelle regioni cedute alla Prussia,
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venne calcolato a favore di questa (cfr. Müssener, op. cit., pagg. 30-31).
2º) "Beni a disposizione". Riguardo ai "beni a disposizione" la Prussia sfruttò largamente, prima e dopo il 1815, nell'ovest come nell'est, f la facoltà di secolarizzare concessa, come si è visto, dal Reichsdeputationshauptschluss. Nell'est ciò avvenne in virtù del regio editto del 30 Ottobre 1810 sulla confisca di tutti i beni ecclesiastici della Monarchia (Gesetzsammlung für die Königl. Preussischen Staaten, Berlin 1810, pagg. 28 e segg.; Müssener, op. cit., pag. 21 e 171,9), che incorporò allo Stato "tutti i Cconventi, Capitoli cattedrali e collegiati, balie e commende, coll'impegno però di provvedere per l'avvenire a tutti i bisogni ecclesiastici. Questo decreto colpì i beni ecclesiastici nella Slesia,(cfr. Müssener, op. cit. pag. 29), ove la Sede vescovile di Breslavia venne a trovarsi in unanella situazione economica assai lamentevole, come risulta dal Memoriale del Principe Vescovo Ausiliare, von Schimonski, al Principe Vescovo di Ermland, Giuseppe di Hohenzollern, del 28 Maggio 1824 (riprodotto
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nel Müssener, op. cit., pagg. 112-128), e nella diocesi di Ermland.
Un dettagliato prospetto generale sulle perdite della Chiesa cattolica in Prussia e sui lucri dello Stato prussiano in seguito alla secolarizzazione è dato dal Müssener (op. cit., pagg. 23-34). Il valore dei beni secolarizzati, pensomedesimi si calcola che ascenda ad almeno un miliardo di Marchi. (ibid., pag. 34).
III. La dotazione delle Sedi vescovilidiocesi in Prussia
Come si è sopra accennato, il § 35 del Reichsdeputationshauptschluss, concedendo ai Principi la secolarizzazione dei "beni a disposizione", aggiungeva la condizione che "della fermastabile e durevole dotazione delle Chiese cattedrali". Le archidiocesi e le diocesi, a norma del § 62, avrebbero dovuto rimanere nel loro stato, finché non si fosse proceduto ad una nuova circoscrizione mediante una speciale Convenzione colla S. Sede (cfr. Schmitt, Staat und Kirche, pag. 16 nota 10 e pag. 48 nota 3).
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Le Convenzioni, le quali, un secolo fa, hanno regolato per la Prussia, nel suo territorio attuale, così la nuova circoscrizione,ecome la dotazione delle Chiese cattedrali, sono,come è noto,risaputo,contenute nelle segue Bolle seguenti:le seguenti:
1º) La Bolla De salute animarum del 16 Luglio 1821 (riprodotta nella Raccolta deidi Concordati su materie ecclesiastiche tra la S. Sede e le Autorità civili, Roma, Tipogr. poligl. Vaticana, 1919, pag. 648 e segg.), per le provincie della Prussia antica (die altpreussischen Provinzen), cioè per il territorio della Prussia prima del 1866. Una parte di essoquel territorio è rimasto in virtù del trattato di Versailles (1919) incorporato alla Polonia, vale a dire il territorio delle diocesi di Gnesna e Posnania e di Culma, ad eccezione delle attuali Amministrazioni Apostoliche di Schneidemühl e di Pomesania.
32º) Le Bolle Provida solersque del 16 Agosto 1821 (Raccolta di Concordati, paggg. 667 e
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segg.) ed Impensa Romanorum Pontificum del 26 Marzo 1824 (ibid., pag. 689 e segg.) per le nuove provincie della Prussia (die neupreussischen Provinzen), cioè per il territorio annesso alla Prussia nel 1866; vale a dire la prima per le diocesi di Fulda e di Limburgo (territorio dell'antica Assia eElettorale = Kurhessen, del Ducato di Nassau e della libera città di Francoforte), e la seconda per le diocesi di Hildesheim e di Osnabrück e di Hildesheim (territorio dell'antico Regno di Hannover).
ÈSembra ora opportuno ora di ricordare brevemente il valore e la natura della dotazione fissata in virtù delle anzidette Bolle concordate, come anche il modo in cui essa venne eseguita.
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Il Congresso di Vienna non aveva portato alcuna soluzione alla questione delle dotazioni per la Chiesa cattolica, postaderivante dal Reichsdeputationshauptschluss. Egualmente erano falliti, a causa della opposizione della Prussia, i tentativi, fatti prima e durante il Congresso, di risolverla, insieme ad un regolamento complessivo delle cose ecclesiastiche, mediante un Concordato del Reichod Impero colla S. Sede (cfr. Müssener, op. cit., pag. 35 e 176). Tale rifiuto della Prussia di partecipare ad un simile Concordato apparisce dall'eistruzioneiimpartitae in data del 31 Maggio/15 Giugno 1803 al Sig. Guglielmo von Humboldt, Incaricato d'Affari di Prussia in Roma in dall'Ottobre 1802, nelle quali fra l'altro si legge: "Très éloigné de faire moi-même (le roi) un Concordat avec la cour de Rome, je souscrirai encore moins à celui qu'elle voudrait faire avec l'Empire
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en corps (cfr. Franz, Preussen und die katholische Kirche zu Anfang dieses Jahrhunderts, in Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht, herausgegeben von Dr. Emil Friedberg und Dr. Emil Schling, Dritte Folge, 1. Bd. Freiburg 1892, pag. 33). Non rimase quindi altra via che quella delle trattative dei singoli Stati colla S. Sede, né la Prussia poté, malgrado tutto, rimanere inaccessibile a tale necessità.esigenza. L'aumento dei sudditi cattolici, raddoppiatosi in seguito all'annessione delle provincie occidentali (nell'anno 1817 la Prussia contava 4.023.513 cattolici di fronte a 6.370.380 protestanti - cfr. Laspeyers, Geschichte und heutige Verfassung der katholischen Kirche Preussens, Halle 1840, I, pag. 733), la vacanza della maggior parte delle Sedi vescovili, e soprattutto la necessità di adempire gli obblighi fissati nel Reichsdeputationshauptschluss, obbligarono anche la Prussia ad procedere ad una intesa colla S. Sede.
Già sin dal 28 Luglio 1815 una lettera
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del Cancelliere Principe von Hardenberg annunziava al Consigliere Segreto di Stato, Bertoldo Giorgio Niebuhr, essere egli destinato come Ministro di Prussia in Roma, affine di trattare e concludere un accordo colla S. Sede. La nomina, tuttavia, non venne effettuata se non nel Marzo 1816. Il Niebuhr partì nel Luglio e giunse in Roma nell'Ottobre di questo stesso anno ina Roma, ove, come egli stesso attesta in una lettera indirizzata alla sua cognata Hensel il 27 Marzo 1818, fu assai benevolmente accolto dal Santo Padre Pio VII e dal Segretario di Stato Cardinale Consalvi (Lebensnachrichten über Berthold Georg Niebuhr aus Briefen desselben etc., Hamburg 1838, II, pag. 341). Vari anni trascorsero, però, prima che si giungesse alla conclusione dei negoziati. L'idea di regolare in un formale Concordato tutto il complesso dei rapporti fra Chiesa e Stato,
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sostenuta dallo Schmedding, unico cConsigliere relatore cattolico per gli affari della Chiesa cattolica nel Ministero del Culto,prussiano,(cfr. Mejer, Zur Geschichte der römisch-deutschen Frage, II, 2, pag. 42 e segg.), venne alfine respinta, perché giudicata incompatibile coi principi dello Stato prussiano,in materia diregime politicaecclesiastic ao,iliqualie non tolleravano una ingerenza di Roma negli affari interni della ecclesiastici in Prussia. Gli uomini di Stato, incaricati di studiare il nuovo ordinamento, fratra cui in primo luogo il già menzionato Cancelliere Principe von Hardenberg,ed il Ministro del Culto von Altenstein,ed il Ministro degli Esteri Carlo Giorgio von Raumer, decisero quindi di limitare le trattative colla S. Sede alla circoscrizione delle diocesi, alla elezione dei Vescovi, alla erezione dei Capitoli cattedrali, dei Seminari e degli altri Istituti diocesani, nonché alle rispettive dotazioni. La forma dell'accordo doveva essere non quella di un Concordato, ma di una semplice Bolla di circoscrizione (cfr. Mejer, 1. cit., pagg. 95-96).
Per ciò che riguarda la questione delle dotazioni, il Governo di Berlino non ignorava
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come non solo le relative disposizioni del Reichsdeputationshauptschluss, le quali prescrivevano una sicura e stabile dotazione delle diocesi e degli istituti diocesani, non avrebbero potuto essere adempiute se non mediante l'attribuzione di beni immobili, ma soprattutto che la S. Sede sarebbe rimasta ferma nell'esigere che i Vescovati le dotazioni medesime consistessero in fondi da cedersirilasciarsi in piena proprietà della Chiesa. Ciò risulta con ogni chiarezza dal Rapporto del del sunnominato Ministro Niebuhr in data del 17 Luglio 1819, riferito riprodotto dal Mejer, op. cit., III, pagg. 89-90. Senonché fin dal principio il Governo prussiano cercò di eludere tale giusta richiesta; infatti nel progetto di Concordato Convenzione preparato nell'Aprile 1818 si ammise bensì la dotazione in beni stabili, tuttavia colla clausola "in quanto il Re lo ritenga possibile", clausola collcontroalla quale si oppose energicamente lo
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Schmedding osservando "che essa distruggeva l'impegno. Nelle provincie dell'est la possibilità era indubbia, ed il Reichdeputationshauptschluss ne imponeva l'obbligo" (Mejer, op. cit., II, 2, pag. 99 in nota).
Malgrado ciò, si fece sempre di nuovo il tentativo di fissare la dotazione in annue prestazionirendite od assegni in danaro, da pagarsi come assegnidallaecassae dello Stato, sebbene il Niebuhr in un suo rRapporto del 15 Ottobre 1819 chiaramente indicasse la impossibilita di fare accettare una simile proposta dalla S. Sede (cfr. Mejer, op. cit., III, pagg. 98-99). Finalmente si addivenne alla soluzione, di cui è parola nel paragrafo XLII "Super publicis Regni sylvis" della Bolla "De salute animarum". Essa prescrivevadisponeva che susulle pubbliche selve del Regno, da designarsi nominatamente, s'imponessero per autorità ordineordineregioa tanti censi, quanti sarebbero stati necessari,alle dotazioni stabiliteperché da essi si percepissero i frutti, liberi da ogni qualsiasi onere, corrispondenti alle dotazioni fissate nella Bolla stessa per lequelle singole diocesi, coll'obbligo di consegnare alle si ad ogni Chiesa i relativi istrumenti di questi censi, da
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stipularsi in forma legitima [sic] e da [vali] sottoscriversi dal Re. Tale disposizione ( che non poteva attuarsi immediatamente a causa delle ipoteche che gravavano sulle anzidette selve ) del r Regno di Prussia)avrebbe dovuto eseguirsi non più tardi dell'anno 1833, edPoiché però le menzionate selve, come tutti i beni del fisco pubblici del Regno di Prussia erano gravate di ipoteche come garanzia dei debiti contratti dal Governo a causa della guerra, e siccome per conseguenza la surriferita disposizione circa la imposizione dei censi non poteva attuarsi immediatamente, si stabilì tuttavia che essa avrebbe dovuto essere eseg eseguita non più tardi dell'anno 1833, ed intanto le somme, risp corrispondenti ai frutti dei censi, sarebbero state versate alle singole diocesi dagli erarii provinciali. Che se i summenzionati censi non avessero potuto imporsi [sino] entro l'all'anzidetto termine, in tal caso, affine di evitareil Re siqualsiasi ulteriore dilazione oltre l'anno 1833, il Re si obbligava in tal caso a comprare a sue spese tanti campi,fondi [ein Wort unlesbar], da [assegnarsi] trasferirsi in pieno diritto di proprietà alle singole Chiese, quanti sarebbero occorsifurono occorsi a somministrare annualmente i frutti corrispondenti a quelli, che si sarebbero dovuti ritrarre dai censi medesimi. Ecco le parole stesse del succitato paragrafo:
"Super publicis Regni sylvis nominatim designandis tot census auctoritate Regia imponentur, quot erunt Dioeceses dotandae, et in respectiva quantitate, ut ex iis annui fructus ab omnibus, cuiuscumque generis, oneribus prorsus liberi percipi possint, qui satis
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sint, vel ad integram ipsarum Dioecesium dotationem si nullam actu habeant, vel ad supplementum eiusdem dotationis si partem aliquam suorum bonorum adhuc possideant, ita ut singulae dDioeceses eos annuos redditus imposterum habeant, qui redditibus prò Archiepiscopali vel Episcopali mensa, prò Capitulo, prò Seminario Dioecesano proque Suffraganeo statutis in quantitate singulis inferius designanda perfecte respondeant, atque huiusmodi censuum proprietas in legitima validaque Regni forma stipulanda et a praelaudato Rege subscribenda unicuique Ecclesiae conferetur. Et quoniam enunciatae sylvae, prout et publica bona omnia Regni Borussiae, ob aes alienum a Gubernio bellorum causa contractum, hypotheca gravata sunt, atque ob id super nulla earum parte census imponi eorumque fructus percipi, salva fide, possunt, antequam, imminuta per solutiones a Gubernio creditoribus hypothecariis factas aeris alieni summa, sufficiens sylvarum quantitas hypothecae vinculo liberata fuerit;
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cumque secundum legem, qua Serenissimus Rex creditoribus publicis cavit, anno millesimo octingentesimo trigesimo tertio a Magistratibus definiendum sit, qui agri ab eo vinculo soluti, quique adhuc nexi remanebunt; hinc decernimus praedictos census super sylvis memoratis dicto anno millesimo octingentesimo trigesimo tertio, et citius si etiam prius antedictae sylvae ab hypotheca saltem prò rata censuum imponendorum liberatae fuerint, esse imponendos, proptereaque a singulis Dioecesibus immediate saltem post annum millesimum octingentesimum trigesimum tertium praedictorum censuum fructus esse percipiendos; ex nunc autem usque ad totum annum millesimum octingentesimum trigesimum tertium, vel usque ad celeriorem dictorum censuum impositionem, eamdem argenti summam fructibus censuum respondentem ab Aerariis
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provincialibus unicuique Dioecesi esse numerandam. Ne vero ullo modo numerationis prorogatio ultra annum millesimum octingentesimum trigesimum tertium timeri possit, quum forte Magistratus intercesserint, ne census imponantur, non satis diminuta publici aeris alieni quantitate, laudatus Rex ultro promisit conceptisque verbis sese obligavit, si praeter omnem expectationem id accidat, se curaturum esse, ut tot agri Regiis impensis emantur pleno dominii jure singulis Ecclesiis tradendi, quot necessarii sint, ut eorum redditus annuas illas summas exaequent, quae a censibus percipiendpiendae essent, nisi impedimentum illud intercessisset."
Il Governo prussiano fu soddisfatto di aver almeno ottenuto dalla S. Sede una dilazione per la imposizione dei censi sino all'anno 1833, ed il Niebuhr, in una lettera al Direttore nel Ministero del Culto, von Nicolovius, del 28 Marzo 1821 (cfr. cit. Lebensnachrichten, II, pag. 466), qualificò questa condiscendenza della S. Sede come "una splendida prova della fiducia, che si riponeva nella buona volontà della Prussia". G I fatti mostra-
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rono pur troppo che tale fiducia non riposava sopra un solido fondamento.
Simili disposizioni circa l'obbligo della dotazione in beni stabili si riscontrano riscontrano pure nel, per ciò che concerne le diocesi, ora prussiane, di Fulda e di Limburgo, nella Bolla concordata di circoscrizione Provida solersque del 16 Agosto 1821, nella quale si legge: "Ut autem omnia et singula superius a Nobis disposita celerem felicemque sortiantur effectum, Venerabili Fratri Joanni Baptistae de Keller, Episcopo Evariensi, quem nominamus, eligimus etac deputamus praesentium Litterarum Nostrarum Exequutorem, committimus et mandamus, ut ad supradictarum Ecclesiarum, Capitulorum et Seminariorum in bonis fundisque stabilibus, aliisque redditibus cum jure hypothecae specialis, et in fundos postmodum ac bona stabilia convertendis, ab iis in proprietate possidendis et administrandis respecti-
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vam dotationem procedat, modo et forma, quibus a Serenissimis Principibus, quorum sub ditione singulae Dioeceses suntsunt positae, oblata et expressa fuerunt": e per le diocesi di Hildesheim e di Osnabrück, ora parimenti prussiane, nella Bolla Impensa Romanorum Pontificum del 26 Marzo 1824, ove si dispone: "Ad huiusmodi autem redditus constituendos praefatus Georgius Rex spopondit intra quadriennium a data praesentium numerandum tot fundos ac bona stabilia, decimas et fundos reales iisdem episcopo (Hildesimensi) et capitulo ea, qua singulis par est quantitate, se traditurum, quot praedictis annuis adsignatis redditibus ab omni cuu cuiuscumque generis onere prorsus liberis et immunibus respondeant, ita tamen, ut ant antea per inframscriptum harum litterarum Exequutorem Apostolicae Sedis judicio subjiciantur, quo accurate perpensa necessariam ab ipsa adprobationem nanciscantur. Interea vero, donec ist haec reddituum adsignatio in fundis ac bonis stabilibus, decimis censibusque realibus locum habeat, memoratae summae episcopo et capitulo a thesauro regio quotannis in pecunia numerata integre et libere erunt persolvendae. - Quod vero spectat ecclesiam Osnabrugensem, quoniam praesentes rerum circumstantiae utramque ecclesiam dotari posse non sinunt, nota ipsius Osnabrugensis episcopalis mensae, capituli ac semi seminarii dotatio suspensa perstet, usquedum necessaria ad id suppetant media, quo casu in fundis, bonis stabilibus, decimis censibusque realibus erit perficienda".
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L'obbligo assunto nella Bolla De salute animarum relativo alla dotazione reale delle diocesi non fu mai eseguito dallo StatoGoverno prussiano. Come infatti riferisce il Müssener (op. cit. pag. 147 e segg., 189 e segg.), nei circoli governativi riuscì a prevalere in seno al Governo la tendenza, che, contraria, manifestatavi già durante le trattative preliminari per la Bolla medesima,. Essa era rappresentata dai circoli, i quali seguivano in materia di politica ecclesiastica le vedute di Guglielmo von Humboldt, che sosteneva doversi respingere rifiutare la dotazione in beni stab immobili, poiché in tal guisa la Chiesa si sarebbe resa finanziariamente indipendente dallo Stato, il quale rimarrebbe così privo della necessaria influenza sopra di essa (cfr. Bruno Gebhardt, Wilhelm von Humboldt als Staatsmann, I, Stuttgart 1896, pag. 63 e seg.). Anche il Treitschke (Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert, III, pag. 409 e seg.) qualifica la promessa del Principe Har-
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denberg e del Ministro Niebuhr circa l'anzidetta dotazione reale come un grave errore, di cui tuttavia il Go si rese più tardi conto il Governo, che decise tacitamente di lasciare in inadempiuta questa parte della Bolla. E così difatti avvenne nonostante le ripetute insistenze delle competenti Autorità ecclesiastiche e dei rappresent deputati cattolici nel Parlamento, riferite dal Müssener nel luogo sopra citato.
La dotazione, attribuita da attribuirsi alle singole diocesi, viene designata nella Bolla De salute animarum come firma et congrua. Essa doveva quindi esser tale da bastare pienamente a tutti i bisogni delle medesime (congrua); doveva inoltre essere stabile (firma), vale a dire sufficienteananche per il futuro corrispondente alle necessità finanziarie della Chiesa. Sarebbe quindi evidentemente erroneo d'interpretare le parole "firma dotatio" nel senso che sia stata ivi fissata una somma totale invariabile.per sempre. (cfr. Müssener, [l. c.] <op. cit.,> pag. 59 e segg.). Questa teoria della cosiddetta "dotazione chiusa" (geschlossene Dotation), soste-
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nuta sino ad ora ostinatamente dal Governo Prussiano, è stata quindi a buon diritto respinta dalla S. Sede, come risulta dal Pro-Memoria della Segreteria di Stato al Signor Ministro di Prussia N. 75414 del 20 Febbraio 1903, in cui, fra l'altro si legge: "L'intenzione della S. Sede nell'accettare le quote fissate dal Governo, e pubblicate e sanzionate colle Bolle indicate dinanzi, non era e non poteva essere di precludere la via ad ulteriori aumenti di dotazione, ove questi fossero richiesti dalle mutate condizioni e dalle maggiori esigenze dei tempi. Che anzi, l'intenzione precisamente contraria della S. Sede risulta evidentemente dalla condizione tassativa, imposta nelle rispettive Convenzioni, di rinvestire in beni immobili dentro un determinato spazio di tempo le dotazioni fissate. In tal guisa, prevedendo le circostanze in avvenire, si provvedeva ai bisogni inerenti alle medesime, di maniera che coll'aumentare
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i beni immobili il loro valore, aumentassero del pari le rendite". - Lo stesso concetto di non doversi cioè ritenere come stabilmente inalterabili le dotazioni fissate in passato, appare chiaramente ed esplicitamente nell'approvazione pontificia della Convenzione del 26 Giugno 1853, relativa alla dotazione della Chiesa di Warmia, dove è detto: "Quotiescumque modernus Episcopus Warmiensis eiusque successores peculiari aliqua premantur prò sua dioecesi necessitate, Serenissimi Regis propensiorem animum fidenter adire fas est eiusque liberalitatem experiri".-experiri".- Ora questi bisogni, preveduti già in tempi remoti, si verificano effettivamente oggi nelle diocesi di Prussia, e trovandosi esse nella impossibilità di sopperire da sé alla lamentata deficienza degli onorari, sembra equo che il Real Governo intervenga con qualche opportuno provvedimento. Infatti, oltre ad altri titoli, che giustificano l'attesa dei provvedimenti da parte del Governo, sta il fatto che lo stesso possiede tuttora una grande parte dei beni ecclesiastici secolarizzati, dai quali ritrae ogni anno vistose rendite. È risaputo che dai beni secolarizzati della sola diocesi di Breslavia
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si ricava annualmente la somma di 449.296 talleri, mentre tutto quello che il Governo, a norma delle citate Bolle, paga per gli onorari di tutte le diocesi di Prussia, comprese insieme, non supera la somma di 94 mila talleri prussiani. - Non si deve tacere un'altra ragione, che milita in favore del giusto desiderio dei Vescovi. Si è accennato più sopra che, a norma delle Convenzioni, le dotazioni fissate di mutuo accordo avrebbero dovuto essere rinvestite, in un dato periodo di tempo, in beni immobili, che avrebbero dovuto passare in proprietà assoluta delle rispettive Chiese. Se ciò fosse avvenuto, le rendite sarebbero oggi naturalmente aumentate per il solo fatto che le proprietà rustiche hanno acquistato un maggior valore. Ora, non avendo lo Stato, come era convenuto, rinvestite ancora le dotazioni in beni immobili, sembra conveniente che esso pensi a migliorare le sorti e le condizioni economiche della Chiesa".
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Nei giorni 20, 23 e 25 Giugno dello scorso anno ebbero luogo nella Nunziatura tre conferenze, nelle quali fu trattato questo difficile argomento delle dotazioni, ed a cui, oltre i Commissari del Ministroero del Culto, Signor Trendelenburg, Direttore ministeriale, e Prof. Heyer, prese pure parte anche il Consigliere ministeriale,nel Ministero delle Finanze prussiano, Sig. du Mesnil. Da parte mia pregai di assistere alle a queste sedute, oltre il Revmo Mons. Kaas, anche il Revmo Mons. Linneborn, Preposto del Capitolo cattedrale di Paderborn e deputato al Landtag prussiano, il quale aveva frattanto raccolto presso le varie Curie vescovili il [nec] relativo materiale, affinché egli potesse in tal guisa aver modo di esporre in dettaglio ai Commissari governativi i desideri dell'Episcopato e dei Capitoli.
Come ho avutoebbi già l'onore di riferire all'E. V., il nel rispettoso Rapporto N. 35116 del 10 Aprile 1926, il Governo prussiano sin dal principio delle trattative haaveva chiesto la
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definitiva rinunzia da parte della Chiesa alla dotazione in beni stabili. Attenendomi alle venerate istruzioni impartitemi dall'E. V. nell'ossequiato Dispaccio N. 969/26 del 1º Maggio 1926, stimai mio dovere di far comprendere aisin dal principio ai miei interlocutori che la S. Sede non era in grado di aderire ad una simile domanda. Come era da attendersi, i rappresentanti del Governo sostennero da parte loro essere impossibile per lo Stato di accettareaccettare una positiva riserva clausola nel Concordato, nel senso dellaaffermante la positiva permanenza di quel diritto. Essi cominciarono col rilevare non che non vi era attualmente la minima probabilità di trovare nel Parlamento una maggioranza disposta ad approvare una dotazione, anche soltanto parziale, in bonis fundisque stabilibus. Risposi che ciòciò mi era ben noto alla S. Sede, la quale per conseguenza chiedeva non la immediata attuazione della medesima, ma soltanto l'affermazione della permanenza, inl'affermazione, in [massi] linea di massima, del suo di tale diritto di tale
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obbligo da parte dello Stato, [di poter] ed aggiunsi che difficilmente po avrebbe potuto comprendersi una ragionevole opposizione da parte del Parlamento a questo riguardo, trattandosi di un diritto della Chiesaindiscutibilmenteincontestabile, risultante dalle Bolle concordate di circoscrizione.
Notai altraltresì che la domanda del Governo era dannosa agli stessi interessi prussiani; [essa] infatti [non aveva] l'Eminentissimo Sig. Cardinale Bertram sconsigliava vivamente la rinunzia alla dotazione anzidetta, giacché essa avei Governi polacco e cecoslovacco se ne sarebbero valsi come precedente per effettuare la espropriazione dei beni, della diocegià tanto minacciati, della diocesi di Breslavia nei loro territori. Il rappresentante del Ministero delle Finanze, Sig. du Mesnil, negò la parità dei due casi, trattandosi nell'uno di proprietà ecclesiastiche già esistenti e nell'altro della effettuazione di una
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dotazione reale, la qprevista bensì nelle Bolle [suc] di circoscrizione, ma rimasta inattuatadurante cento anni; per oltre un secolo;al che, tuttavia, il Revmo Mons. Kaas rispose che,anche se si vuol pur volendoammettere la differenza giuridica dei due casi, nonpuò possonotuttavia nonriconoscersiei gli accennatipericoli di ordine politico, che lo Stato prussianonon ha dovrebbe aver ha tutto l'interessedi nonacuire.
Dopo di ciò,Replicò il Consigliere ministeriale Sig. du Mesnil, cercando,cercò, in una lunga esposizione del punto di vista del Governoesposizione, di dimostrare come le condizioni economiche nel 1821 - anno, in cui venne emanata la Bolla De salute animarum - fossero sianofossero essenzialmente diverse dalle attuali. AlloraIn quell'epoca la proprietà d[era]dei titolifondiaria rappresentava il tipo normale, ed anzi unico di una stabile dotazione. La Prussia di quel tempoallora era un pPaese prevalentemente agrario; oggi invece, in seguitoconseguenza deallo sviluppo industriale, le condizioni dell'agricoltura son divenute tali, che una dotazione
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in beni rustici offrirebbe anchepresenterebbe, importerebbe ananchedal punto di vista dell'interessedeallariuscirebbe sarebbe di grande detrimento ancheper la Chiesa, grandisvantaggi. Sarebbe quindi, sotto l'aspetto economico, un anacronismo, se si volesse oraoggiassicurare in tal guisa assicurare la stabilità della dotazione. - Molto più efficace è sarebbeè invece il(egli aggiunse) il piano prospettatoprogetto preso in vista dal Governo. Il regolamento finanziario stabilito nella Bolla De salute animarum aveva il difetto fondamentale che, in conseguenzaseguitodeallamancatanon compiutanon effettuata dotazione in fondi stabili, esso non presentava nessalcuna sufficiente garanzia di in caso di deprezzamento della moneta, come apparvesi poté constatare durante il periodotempo dell'inflazione. Affine d'impedire il ripetersi di così grave inconveniente, il Ministro delle Finanze è pronto a determinarefissare le dotazioni, da determinarsi di nuovo in concreto,in dettaglio,in base alla valuta e dinuovamente nel Concordato le cifre dellel'ammontare delle varie dotazioni ed a stabilire il principio che, in conformità corrispondentemente all'aumento degli stipendi degli impiegati ed
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alle mutazioni del costo della vita, esse debbano essere automaticamente adattate alle necessità economiche di ciascun tempo. In tale manieraguisa viene ad essere abbandonata la massima della "dotazione chiusa", che ha dominato durante un secolo nella prassi dell' amministrativa dello Stato prussiano,; il qualee si compie quindi a vantaggiociò il che rappresenta un incalcolabile progresso a [profit] vantaggio per ladella Chiesa, [sen] del quale giova sperare che la S. Sede prenderà atto con soddisfazione, e che sarà senza dubbio accolto incontrerà in Germania il compiacimento[plauso]compiacimento di tutti i circoli ecclesiastici interessati. Al tempo stesso, però, in cui il Governo è disposto a fare una così importante concessione, gli riuscirebbe intollerabile di esseredoversi aspettare ogni momento esposto al pericolo che la S. Sede reclami l'attuazionel'adempimentol'effettuazione della dotazione reale. - Il Direttore ministeriale Trendelenburg ed il Prof. Heyer appoggiarono le surriferite vedute del rappresentante del Ministero delle Finanze, sostenendoe dichiararono anche essi laimpossibilitàeper lo Statodi ammetteredi accettare un principio,
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che costituirebbesarebbe per lo Stato una permanente "spada di Damocle".
ReplicaiRisposi dal canto mio che non negavo intendevo di negare essere l'accettazione della massima dell'adattamento delle prestazioni finanziarie alle condizioni economiche di ciascun tempo (massima adottata, del resto, anche nel Concordato bavarese), ove bavarese, ove tuttavia è rimasto confermato il diritto della dotazione in bonis fundisque stabilibus - art. 10) un soddisfacente progresso di fronte alla teoria della "dotazione chiusa", sostenuta fino affermata sino ad ora sempre dallo Stato prussiano, ma osservai q che questa falsa teoria era falsa eera falsa e ad ogni non era stata mai ammessa dalla S. Sede.(come risulta anche dal Pro-Memoria della Segreteria di Statodella S. Sedeal Sig. Ministro di Prussia presso la S. SedeN. 75414 del 26 Febbraio 1903). Non intendevoera nemmeno mia intenzione di disconoscere che col piano proposto le dotazioni acquistavano una stabilità, che aveva fatto così miserabilmente difetto nell'antico sistema, specialmentemassimeanel tempo della inflazione. Ricordai come allora il Governo
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Ministero del Culto prussiano nella Notanel Foglio del 19 Maggio 1924 (dall'umile sottoscritto confutatoa colla Nota del 25 Giugno s. a. - cfr. Rapporto N. 30734 del giorno seguente 26 Giugno) affermò cheessere lo Stato teobbligatoera tenuto a soddisfare le prestazionii suoi obblighifinanziariefissatie nelle Bolle di circoscrizione soltanto in marchi-carta; il che equivaleva ad asserire essere essi giuridicamente ridotti a nulla, vale a dire allaed importava quindi la logicamenteper conseguenza la completa negazione degli obblighi medesimi. Prendevo quindi perciòquindi atto che il Governo stesso abbandonava una così insostenibile tesi.non negava più la insostenibilità di una simile tesi. Aggiunsi però che, oltre la stabilità, la S. Sede, nell'esigere durante le trattative per le Bolle anzidette,la dotazione reale, aveva avuto principalmente a cuore di assicurare un altro carattere delle dotazioni, vale a dire la indipendenza delle medesime, affine d'impedire che gli ecclesiastici divenissero stipendiati dello Stato; ma,pere ricordai che per ciò appunto il Governo non aveva mandato ad effetto la dotazione reale, come risulta
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dall'opera del Müssener, ben nota anche ai Commissari prussiani. (pagg. 147-148 e 189-190). Ora però l'importanza di un tale carattere non è diminuita ai giorni nostri; che anzi appariscedeve dirsi anche maggiore nell'attuale regime parlamentare. Sotto questo punto di vista però la soluzione proposta daelrappres Sig. Commissario del Ministero delle Finanze non offre alcuna garanzia, giacché fa gli ecclesiastici salariati del Governo e non dà per l'avvenire alcuna possibilità di sostituire il pagamento degli stipendi con una dotazione reale, nel caso in cui la S. Sede, mutate le circostanze, credesse opportuno di chiederne l'attuazione. Non mi rimaneva quindi che di pregare i Signori Commissari dei Ministeri del Culto e delle Finanze di studiare un modo, il quale lasciasse la via aperta, almeno in linea di massima e per un sia pure lontano avvenire, ad una così legittima domanda della S. Sede.
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Il Revmo Mons. Kaas aggiunse da parte sua che una rinunzia della S. Sede al diritto anche teorico allacirca la ad una dotazione realein beni stabili non verrebbesarebbe stata compresa dal clero e dalla popolazione cattolica della Prussia, ed avrebbee darebbe [an] senza dubbio dato luogo a critiche. Il progetto del Governo non sembra d'accordo neppure col diritto beneficiale ecclesiastico, basato sul principio della dotazione in fondi beni stabili.
In seguito a ciò, nella seduta del Sabato 25 Giugno, i negoziatori prussiani proposero la seguente formula:
"Für den Fall, dass die hier getroffene Regelung infolge einer Ablösung der Staatsleistungen nach Artikel 138 der Verfassung des Deutschen Reiches oder aus einem anderen Rechtsgrunde wegfallen sollte, werden alle Ansprüche und Einwendungen aus älteren Rechtstiteln vorbehalten".
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Vale a dire:
"NelPer il caso, in cui il regolamento qui preso venisse a cadere in conseguenza [sia] di uno svincolo delle prestazioni finanziarie dello Stato a norma dell'articolo 138 della Costituzione del Reich o per altro motivotitolo giuridico,legale, tutti i diritti ed eccezioni derivanti da antichi titoli giuridici rimangono riservati".
Questa formula rappresenta, come è chiaro, una com specie di compromesso fra la domanda della S. Sede circa la permanenza, del almeno in linea di massima, del diritto alla dotazione in beni immobile [sic], e la rinunzia definitiva alla medesima richiesta dal Governo. Secondo dettaquella formula, invero, quel diritto verrebbe a rivivere in due casi: 1º) nel caso dello svincolo delle prestazioni finanziarie dello Stato alla Chiesa, previsto nell'articolo 138 della Costituzione del Reich, e 2º) nel caso, in cui il regolamento delle prestazioni
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medesime fissato nel nuovo Concordato in forma di assegni o rendite annue, adattate alle condizioni economiche di ciascun tempo, venisse a cadere per un qualsiasi altro motivo legale. e in tutto od in parte In tali casi reviviscunt tutti gli i diritti e le eccezioni derivanti da antichi titoli giuridici,reviviscunt, vale a dire tutti i diritti provenienti dalla secolarizzazione, dal Reichsdeputationshauptschluss, dalle Bolle di circoscrizione, e quindi anche quello relativo alla dotazione in beni immobili.
I Commissari prussiani, i quali affermarono cheessere stata questa formula era stata [trovata] giudicataritenuta come accettabile dai Revmi Mons. Kaas e Linneborn,(che ne avevano avuto privatamente conoscenza il giorno innanzi), ripeterono la la osservazione già esposta nella seduta precedente; insistettero cioè di nuovo sull'importanza dell'abbandono
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del principio della "dotazione chiusa" e delle sulla impossibilità di fare approvare dal Parlamento questa (cosiddetta) concessione, se la S. Sede si riservava il diritto di rivendicare, malgrado ciò, in qualsiasi momento le piacesse,volesse,il diritto alla dotazione reale.
Da parte mia, feci [subito] notare che i due casi contemplati nella formula proposta avrebbero difficilmente una pratica una pra attuazione. Infatti, quanto allo svincolo delle prestazioni finanziarie dello Stato alla Chiesa, sebbene esso sia realmente prescritto dall'articolo 138 capov. 1º della Costituzione germanica, nondimeno è convinzione generale che esso non si effettuerà per un tempo indefinito. Parimenti è assai improbabile,(salvo il caso di un aperto conflitto, fra Chiesa e Stato, [che ve] fra Chiesa e il Stato, il quale però condurrebbe p verisimilmente alla denunzia unilaterale dell'intiero Concordato da parte del Governo), che si verifichi lailsecondoa ipotesi,caso, vale a dire, ad esempio, che il Governo apertamente dichiari [in massima] giuridicamente decaduto l'intero il regolamento introdotto dal nuovo Concordato, sia in tutto,
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sia anche soltanto in parte, ossia quantoquanto all'unao od all'altrao deg fis capo delle dotazioni ivi fissate (ad es. quella concernente i Canonici). Possibile è invece il caso dellail caso della violazione dell ea prestazionidell'accordoConvenzione circa le prestazioni finanziarie nei singoli riguardo ai singoli, come in realtàdifatti avvenne ripetutamente all'epoca del Kulturkampf, durante il quale vennerofuronoabusivamente soppressi gli assegni a molti Vescovi, Canonici, ecc.Concordato. Questo caso Anche a questo caso dunque,(non incluso nella formula surriferita, come, del resto, dichiarò espressamente il Prof. Heyer contro un contro una più larga interpretazione tentata dal Revmo Mons. Kaas,)avrebbedovuto[eva]almeno estendersi la formula proposta medesima, di guisa che, la S. Sede, anche nella in casoquaqualora[per] venisse di fatto a constatarsi un mancamento grave e volontario nell'adempimento degli obblighi finanziari, tornasse in vigore l'antico diritto della Chiesa alla dotazione reale.
I Commissari prussiani opposero che dopo le infelici esperienze fatte al tempo del Kulturkampf, dopo le non vi era da temere in tempi normali
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unilripetersirinnovarsi dei di simili conflitti. simili a quelli del tempo del Kulturkampf Lo stesso Mons. Linneborn difese la soluzione proposta dal Governo, affermando che essa assicurava la stabilitàdelleadotazionie; onde io mi vidi costretto a ripetere, anche di fronte al detto Prelato, come la S. Sede durante le trattative per le Bolle di circoscrizione aveva dato il massimo peso ad un altro carattere necessariodella delladotazione medesima,delle dotazioni medesime, vale a dire alla loroindipendenza, e che quindi non vedevo come Essa potrebbe ora rinunziare anche alle possibilità della dotazione reale. accondiscendere al alla rinunzia del diritto in discorso. voluta dal Governo.
Essendo la questione rimasta in tal guisa insoluta, e poiché in seguito al congedo estivo del Sig. Trendelenburg le sedute dovettero rimanere temporaneamente sop sospese, laed il Ministero del Culto dové quindi preparare, d'accordo con quello delle Finanze, gli elementi necessari, che per la ulteriore discussione, della presen questadiscussione non poté essere ripresa che la nellae [scorsa] conferenzaedella del 13, e del 17 Dicembre 17 e 18 Dicembre. Quanto alla surriferita formula ess i Commissari governativi proposero di sostituire la parola "Rechtsgrunde" (motivo
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legale) coll'altra più generale e più ampia "Grunde" (motivo).
Venendo poi alle singole partite della dotazione per le diocesi della Prussia, essi mi presentarono unaistanza,progetto, (cfr. Allegato), nel quale però nonche l'E. V. troverà qui acclusa, [con] erano indicate le somme, da versarsi che lo Stato si obbligava a versare. I Commissari cercarono nuovamente di mettere in luce i vantaggi del nuovo regolamento in paragoneconfrontodellecolle disposizioni della Bolla De salute animarum, rilevando in modo speciale come,che, secondo la lettera e (cfr. altresì la lettera h capov. 3), le rispettive rendite "dovrebbero essereda corrispondersi alla Chiesa"sarebbero adattate alla condizione economica di ciascun tempo nella stessa proporzione come le corrispondenti somme impiegatefissate dallo Stato per l'asseg le paghe dei suoi funzionari".impiegati". Essi si sforzarono poi di giustificare la mancanza delle cifre nelnell'anzidetto progetto di dotazione coi seguenti argomenti: 1º) per non essere ancora [con] perché non era stata ancora effettuata la riforma degli stipendi dei funzionari dello Stato; 2º) perché le parallele trattative,coile quali, testé contem parallelamente a quelle colla S. Sede, vengono condotte coi rappresen rappresentanti delle confessioni protestanti, erano bensì cominciate, ma si trovavano soltanto agli inizi. Ora era impossibile di faredare definitive promesse alla Chiesa cattolica, senza conoscere prima esattamente le richieste dei protestanti, a causa delle ripercussioni che le concessioni fatte a quella potrebberoavrebbero potuto avere su queste; 3º) perché non era possibile di fare proposte concrete sulle dotazioni, fintanto-
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ché non sia no lo Stato non conoscaconosca la decisione della S. Sede sul sui punti del Concordato, che er sono per esso di maggior interesse. LaQueste ragioni però non erano se non deboli apparivano però a prima vista come deboli e fallaci scuse; la verità era infattiverità era che il Ministro delle Finanzie [sic] in Prussia, Sig. Höpker Aschoff, appartenente al partito democratico, ostilissimo alla Chiesa cattolica ed avversario irriducibile di un Concordato colla S. Sede, si era, malgrado tutte le pressioni esercitate su di lui, rifiutato di indicare le cifresomme delle dotazioni. Da parte mia, dichiarai che era sarebbe impossibile di trattare seriamente in base ad unil presente rego progetto colle cifre in bianco e, d'altra parte dall'altro canto, tenendo presente il venerato Dispaccio N. 2521/26 del 4 Novembre 1926, rilevai che alla la S. Sede non potrebbe pronunziarsi definitivamente circa punti speciali, senza avere primaprima sotto gli occhi uno schema completo di Concordato.
Sebbene in tal guisa una proficua discussione di questo importante argomento divenisse apparisse inattuabile, furono tuttavia esaminati, almeno in linea di principio, alcuni punti dipiù controversi e quindi diperciò di particolare importanza, tra i quali la dotazione dei Seminari, le tasse ecclesiastiche e gli assegni per i parroci. Mi sia quindi quindi
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lecito di dare qui appresso qualche cenno su ciascuno di essi.
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I - I Seminari
Le Bolle di circoscrizione hanno espresso con ogni chiarezza l'obbligo dello Stato di provvedere i mezzi per l' gli Istituti diocesani o Seminari destinati alla educazione e formazione del Clero. Così nella Bolla De salute animarum per le diocesi dell'antico Regno di pr Prussia si legge:dapprima: "In singulis praeterea civitatibus tam archiepiscopalibus quam episcopalibus unum clericorum Seminarium vel conservandum vel de novo quam primum erigendum esse statuimus, in quo is clericorum numerus ali atque ad formam decretorum Concilii Tridentini institui ac educari debeat, qui respectivarum dioecesium amplitudini et necessitati respondeat", e qui quique ab Exequutore praesentium litterarum congrue erit praefiniendus", e quindi più appresso: "Committimus pariter antedicto Josepho Episcopo Warmiensi, ut Clericorum Seminariis in qualibet dDioecesi opportune constabiliendis, firma remanente possessione bonorum, quae ad praesens obtinent, eas vel partiales vel integras, prout necessitas atque utilitas postulabit, bonorum dotationes attribuet, quae ab ad promissa Serenissimi Borussiae Regis liberalitate suppeditabuntur".
Egualmente nella Bolla Impensa Romanorum Pontificum per le diocesi di Osnabrück e di Hildesheim si prescrive: "necnon eEpiscopali Seminario ea reddituum annua summa tribuetur, quae necessitatibus et utilitati dioecesis
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valeat respondere". Ed ancor più manifestamenteapertamente nella Bolla Provida solersque per laediocesi della Provincia ecclesiastica dell del Reno Superiore, franellaequaleisono èsonocomprese ae an le due attuali diocesi prussiane di Fulda e di Limburgo, si dispone: "Cumque ad praescriptum Sacri Concilii Tridentini pro Cleri educatione et institutione Seminarium puerorum ecclesiasticum ab Episcopo libere regendum et administrandum existere debeat in singulis ex praedictis tam archiepiscopali quam episcopalibus Ecclesiis, ubi is alumnorum alatur numerus, quem respectivae Dioecesis necessitas et utilitas postulat, eumque in quatuor ex illis jam adesse sciamus, in reliqua Ecclesia, quamprimum poterit, congrue erigendum mandamus". Questa ultima diocesi, dnella quale si dice non esistere ancora il Seminario, era quella di Limburgo; si stabilisce infatti più appresso: "Antedicto insuper Joanni Baptistae episcopo iniungimus, … ut designet in quod Semina-
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rium provinciae ecclesiasticae Friburgensis clerici dioecesis Limburgensis recipi valeant, cum assignatione annua supradictorum mille quingentorum florenorum usque dum proprium Limburgense Seminarium erigatur". Anche per la diocesi di Fulda si ordina che "Seminario dioecesano septem millia florenorum annuatim persolvantur".
Quale fosse, del resto, la mente della S. Sede su questo punto così importante, apparisce, con ogni evidenza, come ebbi già occasione di esporre più ampiamente nel rispettoso Rapporto N. 38849 del 26 Gennaio scorso relativo alla Facoltà teologica di Tübingen, dalla "Esposizione dei Sentimenti di Sua Santità sulla Dichiarazione de' Principi e Stati Protestanti riuniti della confederazione germanica" del 10 Agosto 1819 e dalla posteriore Nota dell'Eminentissimo Cardinale Consalvi, Segretario di Stato.del 24 Settembre di quello stesso anno. Contrariamente infatti al punto di vista dell'anzidetta Dichiarazione governativa, la quale voleva restringere lapretendeva di limitare il Seminario propriamente dettoforma tridentina degli Istituti di educazione del clero all'ultimo anno, vale a dire al Seminario pratico o Priesterseminar, la S. Se-
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de espose con ogni chiarezza la mente del Concilio Tridentino, quale si trova ora ripetuta e confermata nel Codice di diritto canonico (can. 1354 § 2), respingendo gli abusi introdotti in tale materia. Fu così che nella posteriore Bolla di circoscrizione per la summenzionata Provincia del Reno superiore Ad dominici gregis custodiam si ripeteva: "Quinto: In seminario archiepiscopali vel episcopali is clericorum numerus ali atque ad formam sacri Concilii Tridentini institui ac educari debebit, qui dioecesis amplitudini et necessitati respondeat quique ab Episcopo congrue [erit] erit definiendums".
Non è superfluo di rilevare ricordare (cfr. Rapporto N. 38849)rilevare come, mentre nella Bolla De salute animarum per le diocesi del territorio dell'antica Prussia si ammette, come era in realtà, che ivi non esistevano,ancora in generale ancoraalmeno dapertutto, i Seminari Tridentini(1), giacché si parla di "Clericorum Seminarium vel conservandum vel de novo quamprimum erigendum" e di "Clericorum Seminariis in qualibet Dioecesi opportune constabiliendisconstabiliendis", invece per le diocesi
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della Provincia ecclesiastica del Reno superiore la Bolla Provida solersque afferma aversi già in esse, tranne quella di Limburg, il Seminarium puerorum ad praescriptum Sacri Concilii Tridentini pro Cleri educatione et institutione. Ciò però, secondo che ho avuto già occasionel'onore di riferire diffusamente all'E. V. nel succitato Rapporto N. 38849, non corrisponde alla verità storica, se si eccettui in parte la diocesi di Fulda (cfr. Richter, Eine Episode aus der Geschichte der Fuldaer theologischen Lehranstalt, pag. 112 e segg.). Come un tale manifesto errore siasi introdotto nella Bolla non ho potuto mettere in chiaro, facendomi difetto i relativi documenti. Probabilmente esso deve attribuirsi a false informazioni date alla S. Sede dall'Inviato dei summenzionati Governi uniti, e poiquindieEsecutore della Bolla medesima, Mons. von Keller, Vescovo tit. di Evara e poi nel 1828 Vescovo di Rottenburg, noto per la sua debolezza e sommissione verso la Potestà civile; il che parrebbe confermato dalla circostanza che, sia nella relazione inviata alla S. Sede nel 1824 (II, 6), come nel Decreto di esecuzione del 25 Ottobre 1827, egli sembra considerare la disposizione circa i Seminari tridentini come adem-
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piuta mediante il solo Seminario pratico. Quell'equivoco non mancò pur troppo di portare le sue conseguenze. I Governi riuniti, invero, come risulta dal Rapporto del Consigliere di Stato württemberghese v. Schmidlin del 6 Dicembre 1821, si basarono sul fatto del riconoscimento, da parte della Bolla, dei Seminari come già esistenti e riguardarono le parole concernenti le prescrizioni del Concilio di Trento come "puramente storiche" e come "forme e riserve curialistiche", alle quali bastava di opporre una eguale riserva, il più possibile generale, delle prerogative dello Stato". D'altra parte le relative somme menzionate nella Bolla, ed alle quali soltanto i Gov rispettivi Governi intendevano di obbligarsi giuridicamente, non potevano bastare al più che per il solo Priesterseminar.
Fu così che i Governi medesimi, - i quali già di fronte all'Ultimatum della S. Sede del 16 Giugno 1825, che prevedeva il surriferito punto quinto della Bolla Ad dominici gregis custodiam,(come pure relativ relativamente al punto sesto concernente la libera comunicazione colla S. Sede,), avevano nella Nota del 7 Settembre
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1826 "riservato i diritti sovrani inalienabili della loro sovranità" -, accettarono e ratificarono le due Bolle più volte citate in quanto "avevano per oggetto la costituzione della Provincia ecclesiastica del Reno superiore, la circoscrizione, la dotazione e la erezione dei cinque Vescovati ad esso appartenenti coi loro Capitoli cattedrali, come anche la provvista delle Sedi arcivescovili e vescovili e delle prebende del Duomo", senza sempre tuttavia menzionare con riserva dei diritti sovrani e senza menzionare gli anzidetti punti quinto e sesto, e quindi nemmeno i Seminari a norma delle prescrizioni del Concilio di Trento. Tale punto di vista venne poi definitivamente confermato e sancito dalla Ordinanza governativa in data del 30 Gennaio 1830, contro la quale la s. m. di Pio VIII protestò nel Breve Pervenerat del 30 Giugno 1830, in cui rimproverava anche la negligenza dei Vescovi ed ingiungeva loro di difendere la libertà della Chiesa contro le innovazioni profane. -
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Pio VIII protestò nella Lettera Apostolica Pervenerat non ita del 30 Giugno 1830, in cui rimproverava anche la negligenza dei Vescovi ed ingiungeva di difendere le libertà della Chiesa contro le innovazioni profane.In seguito iI Memoriali dell'Episcopato della detta Provincia del 5 FebbraioMarzo 1851 e del 18 Giugno 1853 affermarono con energia di fronte ai rispettivi Governi il diritto della Chiesa di fondare i Seminari tridentini e l'obbligo dellao Chiesa Stato di dotarli.(cfr. il succitat summenzionato Rapporto N. 38849).
Checché sia di ciò, èrimane certo che lo Stato prussiano cercòha cercato sempre con ogni mezzo di ottenere che, in luogo della fondazione di Seminari tridentini, anche il clero cattolico ricevesse la sua formazione scientifica nelle Università, ove esso più facilmente poteva esercitare la sua influenza. Così anche attualmente gli studenti di teologia delle diocesi di Colonia, di Muenster, di Breslavia e di Warmia ricevono, compiono, come è noto, il loro corso teologico nelle Facoltà teologiche delle rispettive Università e nell'Accademia di Braunsberg; essi [ein Wort unlesbar] sono riuniti nei cosiddetti Convitti
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separati dal Seminario per la formazione pratica o Priesterseminar. Una simile organizzazione si è avuta anche nella diocesi di Paderborn. Ivi lo Stato prussiano soppresse l'antica Università, che voleva unire con quella nuova di Bonn. Dopo circa cinquanta trattative prolungatesi per circa cinquant'anni fu definitivamente eretta l'attuale Accademia vescovile in Paderborn; anche qui per conseguenza gli studenti di teologia, i quali frequentanoseguono i corsi dei Professori dell'Accademia medesima, vivono nel Convitto, distinto dal Seminario clericale propriamente detto o Priesterseminar. - In Fulda ed in Treviri si ha il Seminario tridentino per l'intiero corso filosofico-teologico. - In Osnabrück ed in Hildesheim si ha solamente ill'ultimo anno del Seminario pratico o Priesterseminar; gli aspiranti al sacerdoziostudenti di teologia sono quindi obbligati a f compiere i loro studi scientifici fuori della diocesi. Lo stesso si verificava sinora per la diocesi di Limburgo, i cui studenti di teologia erano sinora riuniti nel Seminario vescovile di Fulda; per l'avvenire però
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essi compiranno i loro studi nell'Istituto vescovile filosofico-teologico di S. Giorgio, testétesté fondato e diretto dai RR. PP. della Compagnia di Gesù in Francoforte sul Meno.
Per ciò che riguarda i Seminari minori, in tutte le diocesi della Prussia sono stati eretti uno o più convitti (Alumnaten, Knabenkonvikte, Gymnasialkonvikte, Knabenseminare), in cuinei quali vengono raccolti fanciulli, dei quali si nutre speranza che possano un giorno dedicarsi allo stato ecclesiastico.
Ora il Governolo Stato prussiano paga bensì gli onorari dei Professori delle tre Facoltà teologiche di Bonn, Breslavia e Münster e dell'Accademia di Braunsberg, i quali sono considerati quali [uff] funzionari dello Stato. Per il resto intese limitare i suoi obblighi al solo Seminario pratico o Priesterseminar, che anzi, come si dimostrava eccessivamente stretto nell'accogliere le domande, anche ristrette limitateristrette al minimo necessario, delle diocesi, provocando così i più amari lamenti delle Curie vescovili (cfr., ad esempio, per la diocesi di Breslavia, Müssener, op. cit. pag. 113 e segg.),
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e dello stesso Esecutore della Bolla De salute animarum, Giuseppe de zudi Hohenzollern, Principe-Vescovo di WarmiaErmland (cfr. op. cit., pagg. 142-145), così anche per il solo Seminario pratico fu ben lungi dal provvedere completamente ai bisogni del medesimo.
Occorre, del resto, riconoscere che, mentre alcuni Vescovi rettamente volevano incluso comprendere nel concettonella istituzione del Seminario "l'intiera formazione superiore dei futuri ecclesiastici", altri lo limitavano,consideravano, al pari del Governo, come limitato al Seminario pratico (cfr. Müssener,op. cit., pag. 144). Così l'Arcivescovo di Colonia nella sua Relazione del 12 Gennaio 1833, riportata dal Müssener (op. cit. pag. 84-85), scriveva: "Seminarium institutum inveni, sed in angusto humidoque aedificio ..." ora tale Seminario era soltanto il Priesterseminar. Egualmente la cCuria vescovile di Münster così si esprimeva nel Voto del 2 Dicembre 1821: "..."Ssoltanto quegli studenti di teologia sono atti ad essere ammessi nel Seminario vescovile, i quali hanno compiuto i loro studi nella Università sino alla teologia pratica,ed aspirano oraquindi agli ordini maggiori,
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ai qualia cui si preparano nel Seminario clericale".
Tale interpretazione restrittiva fu data alla espressione "[Candidato]""Seminario" da tutti gli altri Stati della Germania, compresa la Baviera.(cfr. articolo V dell'antico Concordato del 1817). Soltanto in seguito a con grandissima difficoltà riuscìfu possibile all'umile sottoscritto di fare abbandonareabbandonare la simile falsa concezione nel nuovo Concordato bavarese del 29 Marzo 1924, ove infatti all'articolo 10 § 1 h) lo Stato bavarese si èobbligatova a corrispondere convenienti sussidi ai Seminari [esistenti] minori e maggiori, ordinati secondo le prescrizioni del Codice di diritto canonico.
Nelle conferenze coi Signori Commissari prussiani lo scrivente si è sforzato di far valere lo stesso punto di vista;, i Commissari governativi sembrarono di ammettere almenoed essi hanno finito coll'ammettere teoricamente la giustezza del medesimo; è però ancora del tutto incerto, se e fino a qual punto sarà possibile di far ottenere in pratica il desiderato scopo della fissazione, che il Governo si induca ad a riconoscere a riconoscere e ad adempiere in modo reale ed effettivo le sue obbligazioni finanziarie al riguardo.
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II - Le tasse ecclesiastiche
Durante la discussione coi Commissari prussiani venne pure trattata la questione, se ed in quale misura le tasse ecclesiastiche debbanovono essere comprese nelle entrate delle diocesi. - Occorre distinguere a tale riguardo due specie di tasse ecclesiastiche, vale a dire 1º) lae tassae cosiddettaecattedralei (Kathedralsteuer), furono fu introdottae con Regio decreto del 13 Aprile 1825; essae dovevanoveniressere riscossaedalper mezzo del rispettivo parroco insieme ai diritti di stola in occasione dei battesimi, dei matrimoni e dei funerali, ed ed essere poi da lui inviata ogni semestre per mezzo del Decano alla Curia vescovile (cfr. Müssener, op. cit., pagg. 78-79; Vogt, Das kirchliche Vermögensrecht, Köln 1910, pag. 70). Tale impostaL'introduzione di simile imposta era ed è evidentementefuunacostituì un'aperta violazione deglidelleobblighi incombenti allo Stato in virtù delle Bolle di circoscrizione, giacché con essa lo Stato faceva ricadere sui cattolici una parte dei suoidegli obblighi finanziari. Invano varie Curie vescovili, in modo speciale quella di Colonia (cfr. Müssener, op. cit. pag. 78), di Münster (ib. pag. 104) e di Breslavia (ib. pagg. 114-[125]115),
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reclamarono nei termini più energici contro la tassa in discorso, che dissero inusitata, impopolare, ingiusta,. "Questa imposta, così si esprimeva il Principe-Vescovo di Breslavia nel suo Voto del 28 Maggio 1824, è qualche cosa di completamente nuovo ed insolito innellaquesta diocesi e non si può in nessunalcun modo accollare ai fedeli. Il Vescovato di Breslavia era largamente dotato con beni stabili, capitali e rendite. Se lo Stato gli avesse lasciato la sua proprietà, [av] avrebbe potuto sempre provvedere ai suoi bisogni. Ma poiché lo Stato medesimo si è appropriato tutti i beni ecclesiastici, è esso soltanto tenuto a fornire la necessaria dotazione … Sarebbe una grande ingiustizia, se alle parrocchie cattoliche della Slesia si imponessero tasse per agevolare l'obbligo dellala dotazione incombente allo Stato, ial quale ha riportato per sésono andati tutti i vantaggi della confisca della proprietà ecclesiastica. La miseria nel popolo è già così generale, che esso in gran parte non è in grado di pagare gli stessi diritti di stola, i quali, perché fissati coll'Editto del 1750, quindi or sono 74 anni fa, in conformità dei prezzi di allora, sono puretuttavia
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assai tenui, ed i parroci debbono spesso rinunziarvi totalmente. Quale impressione farebbe,perciò, se ora per ogni battesimo, per ogni matrimonio e per ogni funerale, dovesse essere pagata la una nuova tassa? Essa non servirebbefarebbe che a rendere odioso" al popolo non solo lo Stato, ma anche il clero e con esso la religione ...". Lo stesso Esecutore della Bolla, Principe dizu Hohenzollern, Vescovo di Warmia,Ermland, si adoperò, inuma inutilmente, allo stesso scopo. (cfr. Müssener, op. cit., pag. 78 e 183); ma finì poi perperò in seguito coll'accettare la cosa, tantocosicchénelcome si rileva dal suo Rapporto per la S. Sede del 30 Giugno 1832, ove si legge: "Dacché è stata introdotta la tassa cattedrale, è provveduto nel miglior modo alla manutenzione delle fabbrichedegli edifici delle Chiese cattedrali. Il duomo di Colonia si vieneè da dieci anni riparandoin riparazione, per il che si impiegano con notevole spesa. DeveÈ soltanto da impedirsie che la tassa cattedrale, destinata esclusivamente per i bisogni delle chiese, venga impiegata perad altri scopi, al che inclinano alcuni Capitoli cattedrali" (op. cit., pag. 144).
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2º) la [sic] tassa diocesana (Diözesansteuer). Nel 1906, allorché il Governo prussiano, allorché, in seguito alle ripetute insistenze dell'Episcopato, dei Capitoli cattedrali, dei deputati del Centro e della Stessa [sic] S. Sede (cfr. Promemoria ala S. E. il Sig. Barone Wolfram de Rotenham, Inviato Straordinario e Ministro plenipotenziario di Prussia del 20 Febbraio 1903 N. 75414), fu obbligato ad accordare un aumento delle sue prestazioni finanziarie,alla Chiesa, divenute coll'andar del tempo, del tutto insufficienti, pretese che, per sopperire alle spese dell'amministrazione diocesana, della fabbrica dellaeChiese cattedrale [sic], dei Seminari vescovili e degli Istituti d'insegnamento teologico, le diocesi stesse contribuissero colla introduzione di una tassa diocesana. A tale scopo avrebbe dovuto promulgarsi una legge, in virtù della quale l l'Episcopato era autorizzato a riscuotere una impostatassa diocesana, che poteva elevarsi sino al 3 per cento della imposta governativa sul reddito. da pagarsi allo Stato L'Episcopato, spinto dalla necessità, diede il suo consenso alle proposte del Governo. La corrispondente legge venne promulgata il 21 Marzo 1906 ed entrò in vigore il lº Aprile; con successiva legge del 26 Maggio 1906 art. 16 fu perm permesso di imporre il 5 per cento (cfr. Müssener, op. cit., pagg. 154-157 e 202-203). Dell'intiero nuovo regolamento delle dotazioni, compreso il punto della nuova tassa diocesana, fu data dal Governo comunicazionenotizia alla S. Sede dal Governo con Pro-memoria confidenziale della Legazione di Prussia in Roma del Gennaio 1906 e dall'Eminentissimo Cardinale Kopp, Vescovo di Breslavia, con Lettera al Santo Padre del 9 Aprile di quello stesso anno.
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Ora però conCon Foglio del 25 Agosto 1927 l'Eminentissimo Sig. Cardinale Bertram mi comunicavapartecipavalail seguente richiestapostulato della Curia arcivescovile di Colonia in data del 7 Luglio s. a.:
"Siamo rimasti assai sorpresi dalla comunicazione del Revmo Mons. Linneborn, che desisterà dal concettosecondo la quale il Governo prussiano non desisterà dall'esigere che la tassa diocesana debba servire agliall'adempimento degli oneri di dotazione. Si deve resistere con ogni energia fermezza a simili tendenze dei rappresentanti del Governo. È ormai tempo finalmente che lo Stato prussiano soddisfi intieramentepienamenteagliai suoi obblighi basati sulle Convenzioni e non ne faccia ingiustamente ricadere il maggior pesola più gran parte sulla parte cattolica della popolazione, come ciò si verifica manifestamente per mezzo della tassa diocesana".
L'Emo Il sullodato Eminentissimo aggiungeva osservava nel succitato Foglioaggiungeva che tale proposta postulato richiesta è pienamente fondata, ma che la Conferenza vescovile di Fulda, come apparisce dal relativo Protocollo del 9 MarzoAgosto N. 32, ri ha ritenuto non esservi alcuna probabilità per un così rilevante aumento delle prestazioni finanziarie
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dello Stato, quale occorrerebbe in caso della soppressione della tassa diocesana." Allorché, sog (così proseguiva il sullodato Sig. Cardinale) fu introdotta dai Vescovi la tassa diocesana, erano, per quanto è a mia conoscenza, tutti convinti che né per via di processo giudiziario né per via di legge né per via di trattative era possibile di ottenere dallo Stato così elevati pagamenti, da poter fare a meno della tassa anzidetta. La situazione non sembra ora molto più favorevole, data l'attuale composizione dei Ministeri e del Landtag".
Questa giusta per sé così giusta richiesta venne da me avanzata nella conferenza del 17 Dicembre s. a., nella quale mi fu agevole di dimostrare, in base ai surriferiti dati, come le anzidette tasse ecclesiastiche fossero state introdotte illegittimamente, mentre che il Governo sarebbe tenuto a provvedere alla intiera dotazione delle diocesi. I Commissari governativi concessero la soppressione della tassa cattedrale; per ciò invece che riguarda la tassa diocesana, il
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Sig. Trendelenburg obbiettò che l'Episcopato, in occasione del nuovo regolamento del 1906 l'Episcopato non manifestò al riguardo alcun malcontento, edma anzi l'Eminentissimo Sig. Cardinale Kopp espresse nella Camera dei Signori con calore ina nome dei Vescovi della Prussia la sua particolare ricon gratitudine per la benevolenza dimostrata dal Governo. Al che però mi fu non difficile di replicare che innanzi tutto che una simile dichiarazione non potrebbe vincolare la S. Sede, la Quale soltanto è giudice dell'adempimento o meno degli obblighi consegnati nelle Bolle di circoscrizione, ed inoltre che dall'Esposto dell'Emo Cardinale Bertram risulta invece chiaramente come i Revmi Vescovi non introdussero la tassa diocesana se non spinti dalla necessità e perché avevano dovuto convincersi che non otterrebbero dallo Stato maggiori pagamenti.
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III - Assegni per le parrocchie
Delle parrocchie (i cui beni, del resto,come si è già notato in principio, non furono compresi nella secolarizzazione), cfr. Schmitt, Staat und Kirche, pag. 18), non parlano pur troppo in alcun modo le Bolle concordate di circoscrizione, a differenza deldell'antico Concordato bavarese, del 1817, il quale nell'articolo 8 assicurava la il mantenimento dei beni delle parrocchie medesime e deglied altri benefici già esistentigià esistenti e nell'articolo 12 lett. f) al accennava, almeno indirett incidentalmente, all'assegnamento di convenienti redditi per le parrocchiequelle da erigersi in futuro.
In Prussia occorre distinguere le parrocchie incorporate aille monasteri fondazioni, Abazie e monasteri incorporati secolarizzati, dalle altre., vale a dire dalle non incorporate.
Quanto alle prime, ossia alle parrocchie incorporate, la loro dotazione, secondo che sì è parimenti rilevato in principio, incombe allo Stato (Schmitt, Staat und Kirche, pagg. 30-53; Die Ablösung, pagg. 62-88).,
1º) in virtù del principio generale
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enunciato nei Protocolli di Rat Rastatt (Rastatter Protokolle, B vol. I, pag. 392 - cfr. Schmitt, Staat und Kirche, pag. 35): "Res transit cum suo onere, et qui commodo rei gaudet, ferre etiam debet eius incommodum". Similmente si esprimono anche i Protocolli di Regensburg (Regensburger Protokolle, vol. I, pagg. 30-31 - cfr. Schmitt, l. c., pag. 38).
2º) in [sic] forza dei §§ 36 e 77 del Reichsdeputationshauptschluss.
3º) in virtù dell'ordine di gabinetto (Kabinettsorder) del Re Federico Guglielmo III in data del 25 Settembre 1834. - Il Fischer nell'Archiv für katholisches Kirchenrecht, vol. l03 pagg. 37 e segg., dimostra contro il Triepel (in Archiv für öffentl. Recht N. F., 5, 1923-1924, pagg. 206 e 231) ed il Fürstenau (nella Juristische Wochenschrift, 1922, pag. 158 e seg.) che detto ordine di gabinetto ha carattere di vera legge.
Più difficile è la questione circa
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le parrocchie non incorporate. Lo Stato prussiano hagià nelfin dal secolo scorso,, sino ai giorni nostri, prima in virtù di ordini di gabinetto, poi, dopo l'emanazione della cCostituzione prussiana del 31 Gennaio 1850, mediante ordinaria legislazione, ha di fatto versato e versa tuttora notevoli somme per contribuzione aglicome contributo per gli assegni dei parroci. Si chiede ora Quale è il fondamento giuridico di tali prestazioni?
Vari dotti Autori affermano che tale obbligo dello Stato deriva dalla secolarizzazione. Infatti il § 35 del Reichsdeputationshauptschluss indica come primo scopo dell'impiego dei beni secolarizzati, lasciati ai [sic] disposizione dei Principi secolari, in primo luogo le spese per il culto ("zum Behuf des Aufwands für Gottesdienst …"), e quindi il sollievo delle loro finanze ("zur Erleichterung ihrer Finanzen"). Essi erano quindi tenuti, non soltanto alla dotazione della Chiesa cattedrale ("unter dem bestimmten Vorbehalte der festen und bleibenden Ausstattung der Domkirchen"), di cui il medesimo § 35 parla in seguito espressa-
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mente, ma altresì a provvedere in generale a tutti i bisogni essenziali della Chiesa (cfr. Müssener, op. cit., pag. 19). In favore di questa opinione si possono addurre l'Hinschius (Das landesherrliche Patronatsrecht gegenüber der katholischen Kirche, Berlin, 1876, pagg. 37-38), ilSägmüller (Der Rechtsanspruch der katholischen Kirche in Deutschland auf finanzielle Leistungen seitens des Staates, Freiburg i. Br., 1913, pag. 26), e soprattutto Stiegele (Finanzielle Pflichten der Staaten gegen die Kirche, nel periodico Das Neue Reich, 1924, N. 27, pag. 572 e segg., oltre vari articoli pubblicati nell'Augsburger Postzeitung dello scorso anno). Invece lo Schmitt (Staat und Kirche, pagg. 37 e 49), e soprattutto Die Ablösung, pagg. 66-68) stima che dal succitato § 35 non puòpossono derivarsi un nuoveo obbligazionio giuridicheo dello Stato a favore delle parrocchie.per il mantenimento di parrocchie bisognose.CosìCosì pure il Niednernell'opera, assai stimata nel Ministero del Culto prussiano,(Die Ausgaben des preußischen Staates für die evangelische Landeskirche der ältern Provinzen(Kirchenrechtliche Abhandlungen, herausgegeben von Ulrich Stutz, 13. und 14. Heft, Stuttgart 1904) sostiene che il Reichsdeputationshauptschluss
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impose ai Principi l'obbligo della dotazione soltantosoltanto per ciò che concerne i Vescovati il mantenimen le Chiese cattedrali, ossia gli istituti diocesani; non si può quindi, a suo parere, in nessun modo parlare di una obbligazione generale per i bisogni del culto. Che anzi un recente opuscolo del Consigliere intimo governativo Dr Carlo Israel (Reich, Staat, Kirche, Berlino 1926) nega qualsiasi obbligo giuridico dello Stato derivante dalla secolarizzazione. Contro simili affermazioniteorie possono bensì addursi le dichiarazioni del Ministro del Culto prussiano von Ladenberg del 15 Dicembre 1848, ed anzi in qualche modo anche quelle dei Direttori ministeriali Dr. Fleischer e du Mesnil nella Commissione principale del Landtag, in occasione della discussione del bilancio, nella seduta delil 7 Aprile 1923. Rimane tuttavia sempre il fatto che assai controverso è il diritto derivanteadelle anzidette parrocchie non incorporatein esame in base alla secolarizzazione.è assai controverso.(cfr. anche l'articolo Die Säkularisation del Dr. Ebers, Professore dell'Università di Colonia, nella Kölnische Volkszeitung, N. 150, del 25 Febbraio 1928).
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L'obbligo di diritto pubblicogiuridico-pubblico da parte dello Stato dialle prestazioni finanziarie ain favore delle parrocchie è basato altresì sulla legge, la quale stabilisce e fissa tali le prestazioni medesime, come anche sul diritto consuetudinario più che centenario. Tale obbligo ha però, come osserva il Niedner (op. cit. pag. 312), un carattere soltanto sussidiario; lo Stato cioè interv concede le sue sovvenzioni soltanto se ed in quanto la comunità parrocchiale [stessa] non èsia incapace di pagarein grado di provvedere alcorrispondere l'assegno del parroco. Il concetto ,anzi poi, di tale incapacità (Leistungsunfähigkeit) della comunità parrocchiale ha subito anch'esso variazioni. Mentre infatti nella legge per gli assegni dei parroci del 26 Maggio 1909 si ammetteva ancora tal detta incapacità nel caso in cui la parrocchiaessa fosse obbligata di ricorrere ad imposte ecclesiastiche,per gli altri bisogni ecclesiastici, invece l'ultima legge del 25 Maggio 1926 [che] esige che le comunità parrocchiali contribuiscano per la congrua dei parroci in pro col 5% con tasse addizionali in proporzione
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del 5% sulla tassa imposta imposta per il reddito.del Reich. Ques Il suaccennato obbligo dello Stato, derivante dalla legge, non crea, inoltre,non costituisce, tuttavia, per séin quanto tale, un diritto soggettivo p a f nella né per la parrocchia né per la diocesi, né ancor meno un diritto che la S. Sede possa reclamare, salvo altro titolo legittimo, in vista del Concordato.
Uno speciale riguardo meritano le parrocchie situate sulla riva sinistra del Reno. - Dopo la rivoluzione la Repubblica francese aveva secolarizzato anche i beni ecclesiastici anche nei territori conquistati della Renania. In compenso fu provveduto al sostentamento dei parroci,(i cui assegni furono vennerodivisi inerano di tre classi: vale a dire di 1.500, 1.000 e 500 franchi),;e tale obbligo,obbligo, che venne venne altresì sanzionato altresìil Governo francese riconobbe anche nell'art. XIV del Concordato francese del 1801.,e poi passò poi, allo Stato per ciò che concerne i detti territori, allo StatoLo Stato prussiano,dovette riconoscere già sincome ammise già l'dall'Editto di secolarizzazione del 30 Ottobre 1810 § 4. l'ob Il Governo tuttavia non lo riconosce una tale obbligazione se non per le parrocchie già esistenti al momento in cui quella regioneterritorio passò sotto il dominio della Prussia, ma non per
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quelle fondate posteriormente,; sebbene a norma dell'l'art. 60 il che apparisce ancor tanto più ingiusto, qualora sidegli Articoliorganici [non dev] debbono essere erette tante succursali, quante siano richieste dal bisogno.Ciòè tanto apparisce del resto ancorpiù ingiusto in q giacchése sise si rifletta che il Governo sovvenziona accorda invece sussidi alle nuove parrocchie dei protestanti, seb quantunque a aa questi non sia stato secolarizzato sianoabbiano avuto quasi nessun bene sulla riva sinistra del Reno.
Nelle In base ai Nelle conferenze coi Commissari prussiani il sottoscritto propose loro anche la questione della inclusione nel Concordato dell'assegno a favore dei parroci. Osservai pure come nel nell'art. 13 delConcordato conclnegli articoli 13 § 1 e 14 § 3 del Concordato colla Baviera le conclusioni ivi stabilite,norme ivi fissate, per concessione della S. Sede, circa la provvis relativamente allacome condizioni per la provprovvista degli uffici ecclesiastici e pered alla la nomina dei parroci si fanno dipendere espressamente dalle prestazioni finanziarie dello Stato al riguardo, ed aggiunsi quindi che non vedevo come la S. Sede potrebbe indursi ad una simile concessione [in] in un Concordato colla Prussia senza la medesimala corrispondenteclausola:, che ne è, come suol dirsi, la contre-partie: "In considerazione delle spese dello Stato per gli assegni degli ecclesiastici". Qualora [il] infatti il Governo Il Sig. Trendelenburg rifiutò di questo punto di vista, giacché lo Stato con ciò verrebbe ad ammettere che che soltanto per tal motivo ha diritto alle suaccennatepuòpuò esigere le suaccennate condizioni,
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mentre che a suo parere, un talesiffatto diritto deriva già dal carattere di corporazione giuridica pubblica accordata alla Chiesa cattolica. Al che replicai alla mia volta che [un] questo carattere - era è già riconosciutoal quale,- cui, del resto, non credevo che la S. Sede, per quanto io sappia, non attribuisce una [attribuisse] eccessiva importanza - è già riconosciuto nella costituzione del Reich (art. 137 capov. 5) e non costituisce quindi alcuna nuova concessione, in base alla quale il Governo possa richiedere dalla S. Sede medesima corrispondenti vantaggi. La questione rimase insoluta.
La questione della dotazione non ha fatto in seguito ulteriori progressi. L'atteggiamento irriducibilmente ostile dell'attuale Ministro delle Finanze in Prussia, Sig. Höpker Aschoff, ha consigliato, anche a giudizio di persone competenti da me interrogate (tra le quali soprattutto il il sullodato Mons. Kaas ed i deputati al Landtag prussiano, Revmo Mons. Linneborn e Rev. Prof. Lauscher), di attendere le nuoveprossime elezioni e la conseguente formazione del nuovo
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Gabinetto, dal quale il partito del Centro si sforzeràcercherà, in quanto sia possibile, di escludere il sunnominato Ministro,. Sig.Allora si spera di poter più utilmente riprendere i negoziati.
Chinato
(1)[Ein Wort unlesbar] TuttaviaiIl Seminario clericale eretto il 1777 nella diocesi di Paderborn comprendeva in principio tutteileicorsi.classi. Essendo tr però, in seguito all'enorme ingrandimento del territorio diocesano nel 1821 divenuto troppo poco ristretto, si dovettero separare le classi inferiori, per le quali venne fondato più tardi il Convitto teologico, rimanendo nel detto Seminario soltanto gli alunni dell'l'ultimo anno.(cfr. Erläuterungen zum Fragebogen [betr] [zur] über die Dotationsforderungen - Paderborn, 11. Juli 1927)
29r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 28 March 1928, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 19771, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/19771. Last access: 22-12-2024.
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