Document no. 12215
[Schulte, Karl Joseph]: Modus procedendi nell'elezione del Vescovo, before 16 February 1922
2.) Nei preliminari segreti viene proposta dal Capitolo "capitulariter" una lista di cinque candidati degni ed idonei, dal cui numero il giorno stesso dell'elezione deve essere eletto uno.
3.) Questa lista, appena compilata, dev'essere presentata al Metropolita (o in caso al Vescovo più anziano della Provincia). Questi, servato il segreto, deve immediatamente accertarsi della idoneità e dignità dei 5 Candidati e riferirne al Capitolo Cattedrale. (1)
4.) L'elezione stessa (lo scrutinio) si fa capitulariter senza precedente pubblico avviso e senza alcuna solennità pubblica. Il risultato dello scrutinio non può esser comunicato né al Clero né al popolo, ma deve restare assolutamente segreto e dev'essere trasmesso (o direttamente o per mezzo del Metropolita o in caso del Vescovo più anziano della Provincia, insieme col personale parere di essi) alla Santa Sede per mezzo del Nunzio Apostolico e ciò senza indugio.
5.) Soltanto dopo aver ottenuto permesso espresso dalla Santa Sede si può promulgare il nome dell'eletto e comunicare il risultato dell'elezione al Governo.
6.) Dopo questa legittima promulgazione l'eletto acquista i diritti di Vescovo eletto.
(1) Qualora questo modo di eleggere il Vescovo diventasse di diritto comune per la Germania, bisognerebbe aggiungere: "dopo essersi assicurato che da parte del Governo niente osta contro la lista dal punto di vista politico".