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Nuove leggi circa gli assegni del C clero in Baviera
Come ebbi già l'onore di riferire all'E. V. R. nel mio rispettoso Rapporto N. 21871 del 15 Settembre scorso, mediante le due leggi del 9 Agosto 1921 vennero regolarono
ti nuovamente in Baviera gli onorari degli Arcivescovi, dei Vescovi e dei membri dei Capitoli cattedrali, nonché la congrua del clero avente cura d'anime, in connessione colla legge sugli stipendi per gli impiegati del 2 Giugno 1920.
Il progressivo deprezzamento della valuta tedesca ed il conseguente aumento
accrescimento
del costo
rincaro di tutti i generi ha tuttavia reso necessario in breve tempo un nuovo
di vita rese, nondimeno, necessario necessariogià dneal passato mese di Dicembre un nuovo ulteriore ed assai considerevole aumento
ordinamento d
negli anzidetti stipendi dei funzionari dello Stato.
; il che venne effettuato nello scorso Dicembre. Ciò ha condotto anche
anche ad un corrispondente accrescimento per qu provvedimento anche a favore degli ecclesiastici, effettuato colle due nuove leggi del 15 Febbraio 1922
p. p., circa il cui testo, insieme al protocollo della discussione nel Landtag, compio il dovere d'inviare qui accluso all'E. V. (Allegati I e II).
Secondo la prima di dette leggi (Gesetz vom
15. Februar 1922
zur Aenderung des Gesetzes vom 9. August 1921
15. Februar 1922 über Ergänzung der Bezüge der Erzbischöfe, Bischöfe und Mitglieder de r Domkapitel), gli onorari dei Vescovi sono
vengonosono equiparati a quelli dei Prefetti (Regierungspräsidenten), mentre che i due Arcivescovi di Monaco-Frisinga e di Bamberga godono di uno stipendio
un assegno ancor più elevato; gli onorari delle Dignità dei Capitoli cattedrali vengono assimilati ea quelloi di un
dei direttore
i di prefettura (Regierungsdirektoren), e gli onorari dei Canonici a quelli dei 345v
Consiglieri superiori di prefettura (Oberregierungsräte). In conformità di ciò, era stato (anche da questo [g] Emo Sig. Cardinale von Faulhaber) manifestato il desiderio che nella presente legge, invece di esprimere
porre le
a cifre
a del
dei relativo
i onorario (il che è,
cosa (il che, massime nei tempi attuali, può riuscire provocare commenti
spiacevol
i
e ed odios
a
o
o,
sgradevoli, venendo essa
e
così
poi
pubblicate poi sui
tutti i
pub giornali), si fosse posto
indicato semplicemente il grado
gruppo corrispondente dei funzionari dello Stato.
; il che avrebbe portato
arrecato
altresì il vantaggio che per l'avvenire ad ogni
nuovo
ulteriore
aumento di stipendio degli impiegati avrebbe portato con sé automaticamente, senza bisogno di una ulteriore
nuova
legge, un eguale accrescimento a favore degli ecclesiastici. Poiché, però, nella succitata legge del 9 Agosto 1921 erano state poste
già introdotte le cifre anzidette, il Governo bavarese non ha creduto di poter accogliere tale proposta, ed il partito popolare bavarese non ha quindi stimato opportuno di non fare per questa volta
per questa voltaa ciò opposizione. Alcuni [ein Wort unlesbar] membri del partito medesimo, da me interrogati al riguardo, mi hanno tuttavia espresso la [ein Wort unlesbar] opinione che
sulla per il definitivo ordinamento di questa materia
nel
nel Concordato si dovrà assai probabilmente
necessariamente adottare
quella
tale
la summenzionata proposta, anche per il motivo che a causa della instabilità del valore del danaro è impossibile di fissare [in mo] le
cifre somme
stabilmente determinate somme per gli onorari in discorso.
L'articolo 5 capov. 1 della legge medesima [del] enuncia il principio che con essa non rimane alterata la natura giuridica 346r
delle prestazioni eccedenti quelle obbligatorie a norma
del
del
previste nel Concordato del 1817. Ora invece in realtà anche coi nuovi aumenti le attuali prestazioni dello Stato in realtà non solo non superano quelle fissate nel Concordato, ma sono
anzi
ben lungi dal raggiungerle, se si consideri che la dotazione delle Mense arcivescovili e vescovili e dei Capitoli metropolitani e cattedrali avrebbe dovuto essere fatta
consistere
in beni e fondi stabili,
in bonis fundisque stabilibus
, (art. IV), le cui rendite nelle presenti
odierne circostanze sarebbero state incomparabilmente superiori, alle agli onorari attu presentemente pagati dallo Stato. Avevo [e] anzi per tal motivo pensa pensato sul principio di inviare al Governo una Nota, per
[ein Wort unlesbar] diretta ad esprimere le debite riserve circa il
rimostranze contro il riserve circa la succitato
a
capoverso
disposizione; siccome però nel capoverso
capoverso
secondo seguente si aggiunge che le disposizioni
prescrizioni della legge in discorso hanno vigore soltanto sino alla conclusione del nuovo Concordato, e, poiché, d'altra parte, il Sig. Ministro del Culto fece durante la discussione abbastanza soddisfacenti dichiarazioni (cfr.
Allegato II pag. 865 [sic] col. 2), mi è sembrato più opportuno di riservare
lasciare la
piena e
definitiva e piena e definitiva
completa
trattazione di questo importante argomento ai negoziati per il Concordato medesimo concernenti la situazione economica della Chiesa.
In virtù della seconda delle summenzionate leggi (Gesetz
vom 15. Februar 1922
vom 15. Februar 1922
über Ergänzung des Einkommens der Seelsorgegeistlichen) gli assegni per le parrocchie privilegiate, le quali circa
del
le
alle quali ebbi già occasione di parlare
alludere nel citato Rapporto N. 21871, sono equiparati agli
quelli
stipendi dei funzionari dello Stato del Gruppo XI; per gli altri parroci, a quei del gruppo X. Tale disposizione vien considerata come soddisfacente.
Finalmente è importante di rilevare 346v
che in forza degli articoli 4a e 2 delle leggi medesime il Governo, è autorizzato, ogniqualvolta si verifiachino mutazioni (aumenti o diminuzioni) negli stipendi dei funzionari dello Stato, è senz'altro autorizzato a prendere per via di semplice decreto un corrispondente provvedimento anche a riguardo daegli onorari degli ecclesiastici. Finora infatti gli aumenti negli stipendi degli impiegati non importavano contemporaneamente
senz'altro con sé un'eguale misura a favore
vantaggio del Clero clero, ma ciò si effettuava soltanto dopo
t
un tempo notevole
con notevole ritardo ed abbisognava dell'approvazione del Landtag. Un tale procedimento era svantaggioso,
sfavorevole, sia perché un accrescimento degli onorari degli ecclesiastici solleva mag
è più rimarcato e però quindi sollevare maggior rumore nel pubblico, quando esso è attuato separatamente, che non se esso ha luogo insieme col regolamento degli stipendi degli impiegati, sia anche perché il clero doveva spesso attendere un tempo considerevole prima di ottenerlo. In virtù,
Grazie, invece, de
alla suaccennata disposizione autorizzazione il Governo è ora in grado di applicare agli ecclesiastici contemporaneamente e senza intervento del Landtag tutti i miglioramenti, che in avvenire verranno eventualmente concessi ai funzionari dello Stato.
Chinato
345r, mittig oberhalb des Textes hds. von unbekannter Hand vermerkt, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten: "C".
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 12 March 1922, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 12216, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/12216. Last access: 27-07-2024.
Online since 31-07-2013, last modification 13-06-2014.