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Sulle trattative per il Concordato bavarese
Mi è pervenuto nel pomeriggio di ieri il venerato Dispaccio
N. 4443 [sic] del 1º Giugno corrente, col quale l'E. V. R. si degnava di
comunicarmirendermi note le decisioni prese dagli Emi Padri della
S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari e confermate da Sua Santità
circa le domande inoltrate da questo Sig. Ministro del Culto Dr. Matt.
Mentre
vivamente ringrazio l'E. V. per così importante comunicazione, mi permetto di chiedere
rispettosamente le Sue superioriulteriori istruzioni sui seguenti punti:argomenti:
1º) Come risulta dalla lettera del menzionato Sig. Ministro in data del
30 Marzo scorso, da me trasmessa coll'ossequioso Rapporto N. 23740, il
Dr. Matt attende ora che io gli rimetta a nome della S. Sede un intiero
nuovo progetto di Concordato, e lo stesso mi ha ripetuto verbalmente in questi giorni,
aggiungendo essergli necessario di avere sott'occhioper le ulteriori trattative di avere sotto gli occhi
l'intiero testo.del progetto medesimo. Ora, sebbene l'E. V. siasi compiaciuta
di esprimere la Sua personale approvazione per le proposte da me sottopostesottopostesuccessivamente sottomesse al Suo superiore
giudizio circain seguito alle osservazioni del menzionato Dr. Matt circa i
punti precedenti,del primo schema, ebbe però a significarmi che
per per questi l'esame definitivo [si] ne era
riservato agli ai sullodatiprelodati Emi Padri (Dispacci NN. 2551 e 2980
433v
rispettivamente in data del 24 Aprile e del
10 maggio u. s.). Affine, quindi, di soddisfare alla surriferita richiesta del
Sig. Ministro, mi oso di implorare gleiistruzioniordini dell'E. V. anche relativamente ai punti
anzidetti.
2º) Qualora il Governo insistaesse per maggiori concessioni circa la provvista delle Sedi
arcivescovili e vescovili, sarebbe ammissibile l'aggiunta proposta già dall dai Revmi
Vescovi: "auditis provinciae Ordinariis"?
3º) Non trovando nel citato Dispaccio
N. 4443 menzione della provvista delle Dignità e dei Canonicati, sembrami doverne
dedurre essere mente della S. Sede a nor che essa abbia luogo puramente e
semplicemente a norma del diritto comune (can. 403). Siccome, tuttavia, il
Sig. Ministro certamente m'interrogherà su questa materia, che faceva oggetto di una
delle sue domande, sarei vivamente grato all'E. V., se volesse espressamente
manifestarmi il suo volerela Sua decisione al riguardo.
4º) Egualmente ardisco di pregare
l'E. V. [ein Wort unlesbar] a voler a degnarsi di volersi farmi
comunicare qualche schiarimento circa il senso esatto ed i motivi del periodo relativo alla
collazione dei benefici, affinché alla mia volta possa essere in grado di spiegarlo e di
sostenerlo di fronte al Governo. – In particolare mi permetto di proporresottoporre in proposito i seguenti dubbi e considerazioni:
a) Le
parole "quei benefici, che furono di diritto di patronato", si ben si applicano ai
benefici indicati nel capoverso 1º dell'articolo XI del Concordato,del 1817, ove parlasi di diritto di presentazione
434r
"ex legitimo iure patronatus sive per dotationem sive per
fundationem sive per constructionem acquisito", nonché ai diritti di patronato pos
sorti posteriormente in seguito a fondazioni da parte dello Stato bavarese; men chiaramente
invece le surriferite parole sembrano includere i benefici, (secolarizzati nel 1803), cui si riferisce il capoverso 2º del
menzionato Articolo XI, e per i quali il diritto di presentazione (non propriamente di
patronato – cfr. can. 1471))spettante al Re di Baviera era fondato sull'indulto apostolico
concesso nel Concordato medesimo.
b) Tali diritti di patronato e(e di presentazione) si dicono ora puramente
e semplicemente cessati a norma del diritto canonico e non [rimanendo] a
favore dello Stato necessari È da prevedere che una tale affermazione [giustissima] (anche a mio umile avviso, del tutto esatta)
incontrerà [viva] probabilmente
opposizione da parte dello Gove Stato bavarese, tanto più che la [stessa] opinione della permanenza di detti diritti è tenuta
anche da canonisti cattolici, quale, ad es., l'Hollweck (cfr. Rapporto N. 13509
[sic] del 3 Aprile 1919).
c) Il La facoltà del Capitolo di "esporre al
Vescovo i suoi voti in proposito" è cosa, almeno in questa
forma, per sé nuova. Forse la S. Congregazione ha voluto con
ciò fare in tal guisa una qualche concessione ai Capitoli
cattedrali. Hds. am linken Seitenrand notiert, vermutlich von Gasparri: "can. 403 audito
Capitolo: ma ha ragione; la formola è equivoca."
d) Per ciò che concerne le riserve, cui
si allude colle parole "salvo i casi riservati alla S. Sede", è da notare che sinora
esseesse non erano in vigore nella Baviera per i benefici curati e
semplici, i quali erano provvisti ovenivano conferiti o dietro presentazione regiadel Re o dei patroni privati ovvero per
libera collazione dei Vescovi a persone Maiestati Suae gratae (art. XI del Concordato). Suppongo che colle surriferite parole si vogliano intendessere le riserve indicatefissate nel can. 1435. Hds. neben dem Text notiert, vermutlich
von Gasparri: "È certo, perché tutto è riportato al ius commune".
434v
e) Poiché nel periodo in discorso si parla di "benefici,
che furono di diritto di patronato, ma che ora sono di libera collazione a norma del diritto
canonico", sembra che rimangano intat-180r
ti i diritti di
patronato privato. Nel primo dei punti già da me presentati in nome della S. Sede al
Governo bavarese si diceva espressamente: "Il patronato privato rimane nei limiti delle
prescrizioni del diritto canonico." Vostra Eminenza giudicherà se, a prevenire dubbi ed
equivoci, sia opportuno conservare questa disposizione nel nuovo progetto.
5º) Nell'espressione "I Superiori locali
locali degli Ordini e delle Congregazioni religiose esistenti in Baviera"
s'intendono, inclusi anche oppur no, compresi i Superiori e le Superiori [sic]
generali e provinciali? , gli Abati Superiori delle Congregazioni monastiche,
in B residenti in Baviera? Il Signor Ministro del Culto nella sua nel
punto V delle sue proposte aveva voluto includere anche questi.
65º) Il Sig. Ministro del Culto ammetteva la possibilità di eccezioni ai punti II e V delle sue domande.
Vog Degnisi l'E. V. di significarmi se e come tale disposizione
esseciòciò debba
no rimanere nei corrispondenti punti delle nuova redazione.
Dopo di ciò, chinato
433r, hds. oberhalb der Betreffzeile von unbekannter Hand notiert, vermutlich von einem
Nuntiaturangestellten: "C"; 433v, hds. links der Textpassage "2º)...Ordinariis"?" von
unbekannter Hand notiert, vermutlich von Pacelli: "1)"; hds. links der Textpassage "3º)...al
riguardo" von unbekannter Hand notiert, vermutlich von Pacelli: "2)"; hds. links der
Textpassage "4º)...considerazioni:" von unbekannter Hand notiert, vermutlich von Pacelli:
"3)"; 434v, hds. links der Textpassage "5º)...Baviera?" von unbekannter Hand notiert,
vermutlich von Pacelli.
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 11 June 1922, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 12244, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/12244. Last access: 11-05-2025.
Online since 31-07-2013, last modification 14-04-2014.