Document no. 12804
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[München], 24 February 1923

Writer (text genesis)
PacelliPacelli
Subject
Trattative col Governo prussiano
Dopoché mi fu pervenuto il venerato Dispaccio dell'E. V. R. N. 4951 in data del 24 Giugno scorso, 1922, mi diedi premura di trasmettere, in conformità delle istruzioni ivi contenute, al Sig. Ministro del Culto Sig. Boelitz la Nota la Nota in data del 30 di quello stesso mese, che qui acclusa compio il dovere di inviare in copia all'E. V. R. (Allegato I).
Detta Nota non mancò, come secondo che mi è stato riferito ho appreso da più parti, di produrre sul principio un certo sgomento nel Ministero del Culto, il quale credendo di poter credendo, con quel senso di puerile furberia propria dei prussianisi era illuso di poter indisturbatamentesenz'altro regolare ora soltanto i punti, di cui è interesse ato per il Governo, . si era illuso , (come mi è stato riferito da persona degna di fede), con quel senso di puerile furberia propria dei prussiani di "avere già il Nunzio in tasca" (den Nuntius nunmehr schon in der Tasche zu haben). Finalmente in data del 27 Settembre il menzionato
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Sig. Boelitz mi ha rimesso rimise la risposta, che l'E. V. troverà parimenti qui compiegata (Allegato II), insieme ad una traduzione latina curata fatta per cura da el Ministero medesimo e pervenutami soltanto mi ha in questi giorni (Allegato III).
In essa I il Sig. Ministro, dopo aver accusato ricevimento della succitata mia Nota, comincia coll' col dire che le questioni ivi poste toccate nella medesima gli offrono una gradita opportuna occasione di illustrare più ampiamente quanto aveva già esposto espresso nella precedente risposta del 28 Aprile  c.a. 1922 (cfr. Rapporto N. 24192 del 26 Maggio  scorso 1922), il nel che egli ed aggiunge che [acciò] egli si asterrà, nel senso in vista delle considerazioni di ordine pratico he toccate [accennate] messe in rilievo anche nell'anzidetta mia Nota, da discussioni teoriche, pur mantenendo il punto di vista sostenuto dal Governo prussiano.
Dopo il di ciò Il Dopo di ciò il Il Il Sig. Boelitz cerca quindi di giustificare espone passa subito passa quindi ad indicare i motivi, per i quali nella suddetta Nota risposta del 28 Aprile si è era limitato ristretto a trattare soltanto una parte dei punti del Memorandum dell'Emo Sig. Cardinale Bertram. Per ciò Quan Per ciò che riguarda la provvista delle Sedi vescovili, delle Prepositure e dei Canonicati, egli si appella alla mia Nota
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del 16 (non 26) Febbraio  del scorso 1922, nella in cui ricordavo la promessa da lui fatta d di regolare il giorno 6 del precedente mese di Gennaio, di regolare cioè senza indugio quelle le accennatequeste materie (cfr. Rapporto N. 22938 del 9 Gennaio 1922); omette sembra dimentica tuttavia dimenticare che nella Nota medesima (cfr.  Allegato IV)innanzi tutto chiedevo in primo luogo ed urgentemente urgentemente la una pronta evasione ed chiedevo in termini generali e senza limitazioni una pronta evasione delle richieste dell'Episcopato contenute nel Memorandum predetto. – La discussione (continua il Sig. Ministro) fu estesa anche a quegli altri punti, i quali debbono essere presi in considerazione esame per attuare, la modificazione, corrispondentemente alle esigenze dei del tempio attuale ed alla Costituzione germanica, la modificazione della legge intorno al conferimento degli uffici ecclesiastici ed alla formazione del clero. Il Dr. Boelitz si è creduto è afferma di essere stato indotto a toccare le accennate <tali questioni> anche dal menzionato Memorandum, il quale suggeriva al riguardo immediate trattative dirette colla S. Sede, mentre dichiarava disdicevole inopportuno di disdicevole l'idea di voler assicurare gl'interessi dello Stato, mettendoli in connessione cogli assegni al Clero parrocchiale.<;> Soggiunge ed osserva altresì come precise le disposizioni della legge legge in discorso
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hanno formato già una volta oggetto di negoziati diplomatici, avendo il Cardinale Segretario di Stato Emo Jacobini con Nota del 4 Aprile 1886 consentito all'la adempimento della cosiddetta Anzeigepflicht (vale a dire de all'obbligo dei Vescovi di previa notifica del nome del candidato nella provvista delle parrocchie) prevista nella legge medesima. "notificare al Governo prussiano i nomi dei sacerdoti destinati ad esercitare in qualità di p<P>arrochi la cura delle anime nelle parrocchie vacanti") prevista dalla legge.(1)
Il Dr. Boelitz prosegue affermando esser suo desiderio di veder presto felicemente conchiuse le iniziate trattative circa la collazione degli uffici ecclesiastici e la formazione del clero, specialmente perché avrebbe allora la possibilità di presentare un disegno di legge diretto ad abrogare o modificare corrispondentemente ai nuovi tempi tutte le disposizioni legislative politico-ecclesiastiche emanate all'epoca del cosiddetto Kulturkampf. Coll'accettazione di una tale legge rimarrebbero, a giudizio del Sig. Ministro, notevolmente in notevole parte soddisfatti i desideri della Chiesa cattolica e verrebbe chiarita la situazione della medesima di fronte allo Stato prussiano. Oltre alla summenzionata legge intorno al conferimento degli uffici ecclesiastici ed
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alla formazione del clero, si tratterebbe delle seguenti leggi colle loro posteriori modificazioni:
1°) Legge sul potere disciplinare della Chiesa (12 Maggio 1873),
2°) Legge intorno ai limiti del diritto dell'esercizio del diritto d'infliggere pene e misure provvedimenti correzionali (13 Maggio 1873),
3°) Legge circa l'amministrazione delle Diocesi Sedi vescovili cattoliche vacanti (20 Maggio 1874),
4°) Legge concernente gli Ordini e le Congregazioni religiose della Chiesa cattolica (31 Maggio 1875),
5°) Legge sull'amministrazione del patrimonio dei beni nelle Kirchengemeinden cattoliche (20 Giugno 1875),
6°) Legge relativa ai diritti delle comunità dei Vecchi Cattolici sul patrimonio ecclesiastico (4 Giugno [sic] 1875),
7°) Legge intorno ai diritti di sorveglianza dello Stato sull'amministrazione dei beni delle nelle diocesi cattoliche (7 Giugno 1875 6).
Il Sig. Ministro rileva con soddisfazione che nella discussione lo scambio di vedute avvenuto già coll'Episcopato prussiano intorno alle succitate leggi
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ha già già condotto ad una felice intesa. , e si dice quindi lieto di dar dare le seguenti notizie circa lo stato di tali questioni. – In conseguenza di ciò è È stato già presentato È pervenuto già al Ministero di Stato prussiano un disegno di legge importante circa la modificazione, che in sostanza equivale alla abolizione soppressione, delle prime quattro sud delle suddette leggi. Circa Quanto alla mutazione delle altre indicate sotto i numeri 5 e 7 si è già raggiunto, come è accennato altresì ne il Memorandum dell'Emo Sig. Cardinale Bertram, una un accordo preliminare tendente ad accordare a lasciare alla Chiesa cattolica, nella misura desiderata, libertà ed autonomia nel regolare ed amministrare i propri beni, mentre che, d'altra parte,rimanegono ad essa conservatoi l'ordinamento, già lo sperimentato, ordinamento e la forma esteriore per una sicura amministrazione patrimoniale, e lo Stato continua anche per l'avvenire a mettere il futuro a porre mettere a sua disposizione della Chiesa stessa i propri mezzi coattivi. Finalmente, per ciò che si riferisce alla legge menzionata al n. 6, il Dr. Boelitz afferma essere sua intenzione di presentare un progetto di legge, che la metta per abroghi per l'avvenire. Riguardo ai diritti di uso e di usufrutto su alcune cose di proprietà ecclesiastica accordati finora alle ad alcune a comunità di Vecchi Cattolici in virtù dei base ai §§ 2, 4 e 6 della legge in discorso,
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il Sig. Ministro osserva aver già l' lo stesso Emo Cardinale Vescovo di Breslavia attestato che in alcuni vari alcuni casi particolari ha già avuto luogo la restituzione alla Chiesa cattolica, che di edifici appartenenti già alla medesima (cfr.  Memorandum n. VI), ed aggiunge che nei pochi casi non ancora regolati esaminerà volentieri dietro richiesta, se d'intesa cogli interessati sia possibile di procedere nella stessa guisa.
Dopo di ciò il Dr. Boelitz passa a discorrer discorrere degli altri punti del Memorandum , sui quali egli non ha ancora (sui quali egli non aveva dato risposta), ed os e rileva che come essi non riguardano materie, che debbano essere trattate incluse nell' menzionato predetto Atto Atto legislativo diretto a modificare la legislazione del Kulturkampf. Il Sig. Ministro prega quindi, nell'interesse di una più rapida attuazione dei summenzionati progetti di legge, prega di non insistere sulla simultanea trattazione dei soluzione delle questioni toccate nei punti medesimi. anzidetti. Egli soggiunge, non dubita, del resto, di non dubitare che le medesime verranno trattate dal Governo prussiano con quella quello spirito di serietà ed e di comprensione, che richiedono i riguardi dovuti alla importanza della Chiesa cattolica. Il Dr.  Boeölitz viene nondimeno a toccare parlar brevemente intorno a due dei punti stessi, i quali hanno, a suo
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avviso, una più stretta attinenza coll' col presente argomento.
Il primo di essi concerne il il jus praesentandi fondato sul patronato, ed a tale riguardo il Sig. Ministro osserva che la Costituzione del Reich nulla ha cambiato nei riguardi del medesimo, come risulta dalle discussioni che ebbero allora luogo. nell'Assemblea nazionale. Egli si propone perciò di esaminare, se e fino a qual punto lo Stato possa [mo] cambiare i diritti spettantigli in questa materia, senza cessare dall'adempimentoere deii suoi obblighi.
Il secondo punto si riferisce alle dotazioni previste nelle varie Bolle di circoscrizione, ed a questo proposito il Dr. Boelitz fa rilevare come che come esse, per ciò che in quanto riguardano gli assegni degli ecclesiastici, sono state continua progressivamente adattate, nello stesso modo che per i funzionari prussiani, all'abbassamento della valuta. Anche per gli altri bisogni delle diocesi lo Stato prussiano ha contribuito in misura più elevata, maggiore, in quei casi in cui non bastavano i proventi delle imposte ecclesiastiche e delle degli gli in altri introiti. Il Sig. Ministro si dice persuaso che, qualora il valore del danaro continuasse a discendere, si proseguirebbe in questa materia a procedere nella stessa guisa; infatti lo Stato prussiano ha aumentato elevato la somma la somma per l' annua rendita per gli assegni
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del clero cattolico a 139 milioni di marchi in cifra tonda e dà anticipo azioni per oltre un miliardo di marchi all'anno. D'altra parte egli stima che, dati gli straordinari oneri di pagamenti all'estero, che gravano ti sulla Germania, e i quali si ripercuotono sui bilanci dei singoli Stati, nonché lo svalutamento [sic] del danaro e la competenza del Reich in base alla Costituzione nella fis nello stabilire i princip principî per l'eventuale svincolo delle prestazioni dello Stato, l'attuale momento non sia opportuno per procedere ad una nuova sistemazione stabile precisa e duratura sistemazione della questione della dotazione. colle somme precise dei relativi pergamenti.
In occasione del mio ultimo viaggio a Berlino nell'Ottobre dello scorso anno ebbe luogo, per desiderio la sera dell'11 ottobre scorso di quel mese dalle ore 6 alle 8 circa nel Ministero del Culto in Berlino, per desiderio del medesimo Segretario di Stato BDr. Becker, una conferenza, cui presero parte anche i relatori, Consigliere governativo Niermann (il quale già alcuni giorni prima, ossia il 6 dello stesso mese, era venu-
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to, per incarico del Ministro Sig. Boelitz, a visitarmi in Monaco) e Wende. Da parte mia, conoscendo quanta circospezione si richieda nelle trattative col Ministero medesimo, accettai bensì tale conferenza, ma dichiarai più volte aperta espressamente, massime quando il Dr. Becker cercava di ottenere un mio assenso alle vedute del Governo prussiano, che io non avevo altre istruzioni oltre all'infuori di quelle da me fedelmente riprodotte nella succitata Nota del 30 Giugno scorso; – che, per conseguenza, non ero in grado di pronunziarmi sulla in alcun modo sulle vedute anzidette; – ma che non avrei mancato di informare portare esattamente a conoscenza della S. Sede sulle le riflessioni espostemi in detta conferenza, ed a tal fine accolsi con gratitudine la promessa fattami di fissarle in un Appunto ., le considerazioni medesime. che mi venne poi in realtà inviato dal Dr. Becker con foglio in data del 18 d. m.
Le considerazioni contenute in detto Appunto , di cui V. E. in varie pun<ar>ti assai oscuro nell'originale tedesco, (Allegato V), si riducono alle sono le seguenti:
1°) Per ragioni di A norma del Secondo il diritto pubblico la Prussia non può rilasciare
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alla S. Sede dichiarazioni impegnative circa materie, che la S. Sede medesima intende di regolare col Reich. Tali dichiarazioni invero dovrebbero essere dalla Prussia date al Reich, allorché, a norma dell'articolo 69 della Costituzione, il relativo progetto di legge venisse ad essere discusso nel Reichsrat. Prima di questo momento il Governo prussiano non può prendere posizione fissare il suo atteggiamento in modo forma impegnativo a.
2°) Se alcune disposizioni delle Bolle concordate circa in vigore vigenti da circa un secolo d saranno verranno modificate d'intesa d'accordo colla S. Sede, dovrà essere [rimanere] restare anche inteso che le rimanen tutte le altre rima restano rimangono immutate in vigore. Ciò è nell'interesse stesso della Chiesa cattolica, la quale sarebbe esposta in Prussia ad attacchi e difficoltà, di natura specialmente finanziaria, se dette le succitate Convenzioni, che il Governo continua a trattare come vigenti, non fossero riconosciute più come tali.
3°) Per la definizione delle questioni proposte dalla Prussia Governo prussiano non sarà probabilmente necessaria la conclusione di un [sic] formale trattato Convenzione. Il Governo si propone piuttosto di modificare le
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relative leggi prussiane, non appena con mediante uno scambio di Note o d con ino per mezzo di un protocollo saranno di comune accordo fis fissati i provvedimenti, stabilite le disposizioni, che la S. Sede prenderà dopo la modificazione anzidetta.
4°) Per ciò che riguarda infine le Facoltà teologiche, (sulle quali avevo in modo speciale richiamato l'attenzione del Ministero del Culto), si osserva nel menzionato Appunto che i rapporti dell'Episcopato prussiano colle medesime hanno una solida e provata base nella prassi in uso già da lungo tempo , . sperimentata. e che rappresenta In base, difatti, a Come ulteriore sviluppo degli Statuti dati alle cCome ulteriore svolgimento delle disposizioni contenute negli Statuti delle tre Facoltà teologiche della Prussia (Bonn, Breslau Breslau, Bonn e Münster), si è infatti venuta formando, – massime per la importan il punto più importante, vale a dire per la nomina dei professori, una specie di diritto non scritto, in virtù del quale il Governo, in base alla dietro la proposta delle Facoltà, tratta prima col candidato, e quindi chiede al Vescovo competente se abbia obbiezioni contro la dottrina o la condotta morale del medesimo. La nomina anzidetta ha luogo soltanto dopo che sia giunta una risposta negativa da parte del Vescovo stesso, il quale ha in tal guisa modo di far valere tutelare salvaguardare in tempo utile gli interessi della Chiesa.
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Il Un cambiamento di questo modus procedendi, non richiesto da bisogni risultanti emergenti dalla esperienza pratica, avrebbe sarebbe quindi luogo pur motivato essenzialmente per da da considerazioni teoriche. Ora, però, contro una un tale disegno se si esamina accuratamente la situazione da un accurato esame della situazione mostra rivela mostra mostra che le che gravi difficoltà contro un tale disegno della situazione in Prussia, si rendono manifeste contro un tale disegno. gravi difficoltà. Esistono ad esso si oppongono. Esistono invero nella Prussia (ove, oltre l'Accademia di Braunsberg, si hanno dodici Università), accanto a dieci f F acoltà teologiche "evangeliche", tre cattoliche, fra cui quella di Münster è stata fondata in vita da meno che di due decenni. (prosegue a ril il a dirsi rilevarsi nell'Appunto in discorso) discorso) non si farebbe quindi in sostanza che per motivi puramente teorici. Ora però, chi consideri attentamente lae situaz condizioni della Prussia, troverà che ciò presenterebbe gravi inconvenienti. Esistono in infatti nelle dodici Università prussiane (prescindendo dall'Accademia di Braunsberg), accanto a dieci Facoltà teologiche protestanti, tre sole cattoliche, fra cui quella di Münster da meno di due decenni(1). Sebbene queste tre Facoltà godano senza dubbio indubitata indubitatamente solida sia la riputazione scientifica che queste tre esse godono <godono senza dubbio> ne nella cerchia delle presso le altre Facoltà teologiche, deve tuttavia tenersi conto di ciò presente che i presupposti dell' principi su cui si basa l' attività scientifica la capacità scientifica delle Facoltà teologiche cattoliche, non sono, è, al di fuori delle Università, dapertutto pienamente riconosciuti a; come pienamente valevoli, circostanza questa che ha una particolare importanza in un Paese come la Prussia, ove così numerosi sono i non catto la parte non cattolica della popolazione costituisce una forte maggioranza. fatto questo, che non abbisogna di ulteriori spiegazioni, quando si pensi che la Prussia ha una così forte popolazione non-cattolica ed il partito cattolico a causa della eminente sua situazione trovasi in una posizione così pure espostao a contrasti. Finché non si dà occasione darà alla pubblica opinione motivo di pronunciarsi sulla detta attività delle a discutere la posizione delle Facoltà teologiche cattoliche, non vi sono da temere complicazioni. un tale stato di cose potrà durare senza produrre complicazioni. Ma non appena un provvedi-
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mento legislativo, come quale sarebbe la conclusione di nuove cConvenzioni circa la nomina dei professori, provocasse una di teologia cattolica, venisse a sollevare un pubblica o discussione di questo problema dibattito al riguardo, sorgerebbe un serio pericolo di attacchi e di sfavorevoli giudizi e di un notevole pregiudizio peggioramento della situazione delle Facoltà medesime. Sembra perciò ben dubbio, anche> dal punto di vista degli interessi cattolici, se, date le speciali condizioni della Prussia, convenga di provocare una tale una simile discussione teoretica teorica di questo problema, che si trova già regolato nella prassi regolato in forma maniera del tutto soddisfacente.
La e particolare i condizione di [cose] circostanze sopra descritta e fa apparire dimostrano altresì come che non non sarebbe opportuno il di prendere come punto di partenza a modello ed a ed a punto di partenza come punto di partenza nel presente argomento le le norme vigenti in Università al di fuori della Prussia, ad esempio l quelle fissate già per rispetto al> la per per la rispetto alla Facoltà teologica di Strasburgo. Nell' Per l' L' Per l'Alsazia cattolica, la cui situazione si avvicinava p molto più a quella della Germania del Sud, specialmente della Baviera, ci dovevano valevano dovette essere trattata> con riguardata con dovevano valere criteri affatto diversi da quelli che debbono esser seguiti è necessario di seguire per la Germania del Nord, in in preponderanza prevalenza "evangelica". protestante. La struttura generale del Paese, della Prussia, il numero e la posizione delle Facoltà teologiche cattoliche in seno alle Università prussiane, costituiscono uno speciale stato di cose, che deve essere, in deve essere in linea di
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massima [ein Wort unlesbar] massima considerato e trattato a sé.
Ciò Con ciò tuttavia non si vuol dire tuttavia (conclude l'Appunto) che quanto avviene in altri Paesi della Germania debba rimanere ora senza non debba avere importanza per le Facoltà teologiche cattoliche della Prussia; che anzi di speciale interesse potranno essere le i rel le trattative essere ile seguenti trattative col Governo bavarese relat relativi al pre. È in questa materia. Sembra quindi consigliabile di attendere l'esito delle trattative medesime, affine di trarne poterlo utilizzarlo poterne trarre profitto per il proseguimento dei negoziati colla in Prussia.
Data l'importanza dell'argomento, ho stimato utile di chiedere circa la surriferita risposta del Sig.  M Boelitz il parere dei due Eminentissimi Bertram e Schulte.
Il pensiero dell'Emo del Signor Cardinale Vescovo di Breslavia trovasi consegnato nella di lui lLettera in data del 22 Ottobre p. p., che ho l'onore d'inviare in copia all'E. V. (Allegato VI). Egli, conformemente a quanto aveva già espresso nella nel precedente suo Foglio del 9 Maggio scorso (cfr. Rapporto N. 24192),
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ritiene "urgentemente desiderabile la conclusione il più possibile sollecita di un definitivo accordo col Ministero. Cambiamenti nella costituzione del Ministero e del Landtag potrebbero altrimenti infatti p creare inaspettatamente una sfavorevole situazione, in seguito ne a lla quale ci pentiremmo di non esserci, nella lotta per il conseguimento di un bonum maius, contentati di un bonum minus".
Ciò premesso, l'Emo osserva che i punti XI (precedenza dell'atto civile al matrimonio religioso) e XII (questione scolastica) sono di competenza del Reich e possono quindi del Memorandum in data del 24  gGennaio 1922 (cfr. Rapporto N. 23382) sono di competenza del Reich e possono quindi al bisogno essere lasciati a parte nei presenti negoziati. – I punti VIII (nomina dei professori di teologia nelle Università) e IX (Convitti e Seminari ecclesiastici) non sono riguardano questioni così scottanti, che un'intesa in proposito non possa essere alquanto differita, mentre che l'attuale prassi è tollerabile. – Circa il punto IV V (amministrazione patrimoniale ecclesiastica) è stato già nella sostanza raggiunto un accordo fra il Ministro e l'Episcopato; e quanto al punto VI (restituzione della degli edifici di culto attribuiti
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In una visita fattami qui in Monaco dal Segretario di Stato
Sig.  Becker il nel pomeriggio del 17 del successivo mese di Novembre, avendo egli condotto la conversazione sul detto Appunto, rilevai da mia parte, tra l'altro, che ne i>l punto il n. 1°) concernente il sembrava contenere una qualche contraddizione. Mentre infatti la Prussia vi dichiara di non poter rilasciare dichiarazioni impegnative circa materie, che la S. Sede intende di regolare col Reich (ad esempio, circa la questione scolastica), di si dice invece disposta a trattare e regolare direttamente colla S. Sede altrei> questioni, le argomenti, i quali sono> egualmente di competenza del Reich. Notai inoltre che la situazione della Prussia di fronte al Reich medesimo è senza dubbio eguale a quella della Baviera; ma la Baviera è pronta [consenziente] il Governo centrale ad includere nel Concordato anche l'anzidetta questione scolastica; non si comprende quindi perché non possa farlo la Prussia. Il Sig. Becker mi promise allora che avrebbe completato l'esposizione di tale questione di diritto pubblico, accennata toccata troppo brevemente nell'Appunto, in un ulteriore Memorandum, Pro-memoria, che il quale però, in seguito a vari impedimenti, non mi è stato da lui inviato che con l in data del 29 Gennaio [u. s.] scorso (Allegato VI).
In esso il Dr Sig. Segretario di Stato spiega così i motivi dell'attitudine della Prussia: Secondo la Costituzione germanica, egli osserva, spetta al Reich il diritto il diritto di fissare in via legislativa i principi fondamentali nelle materie di diritto ecclesiasticohe> e scolasticohe>. Finché esso non fa uso di tale suo diritto, i singoli Stati, sempre rimanendo nell'ambito della Costituzione del Reich, hanno la
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facoltà di procedere per proprio conto. Di questa facoltà si è valsa la Baviera d'intesa col Reich,
allorché [essa] entrò in negoziati colla S. Sede per la conclusione del Concordato. Il medesimo diritto spettava e spetta pure alla Prussia. Prima però che si iniziassero trattative con questa, il Reich manifestò il proposito di far uso dell'anzidetto del menzionato suo diritto mediante Convenzioni colla S. Sede, e di fatto cominciarono le trattative ebbero principio i negoziati per un c Concordatarie o. Da questo momento il carattere federale del Reich esige la previa intesa dei degli Stati particolari e del Governo centrale, giacché essi non possono, naturalmente com'è naturale, procedere che comun unitamente, prima che si inizino i negoziati coll'altra Parte contraente. Secondo la Costituzione gli Stati anzidetti si pronunziano intorno a simili materie soltanto allorché il relativo progetto viene presentato al Reichsrat. Ora la Prussia, stante la sua estensione ed importanza, deve tener conto in modo del tutto particolare di tali considerazioni di diritto pubblico, giacché, qualora la Prussia essa, prima di essersi messa d'accordo coi cG>overni degli altri Stati federati e con quello del Reich, si impegnasse verso la S. Sede, ciò arrecherebbe agli Stati medesimi un pregiudizio intollerabile. Per la Baviera la situazione è diversa, in quanto che essa, già prima del Governo del Reich, aveva iniziato le trattative, p ed inoltre tutte le materie in questione si trovavano regolate nel vigente Concordato vigente, bavarese, fra la Baviera stessa e la S. Sede, il quale,
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d'altra parte, dopo l'entrata in vigore della Costituzione del Reich, doveva essere messo in armonia colle mutate condizioni. Nondimeno, il Governo prussiano sin dal principio ha rilevato che, qualora si addivenisse alla conclusione di un Concordato per il Reich, esso dovrebbe aver valore anche per la Baviera.
Se p tuttavia la Prussia, in considerazione di quanto sopra, (prosegue il Dr. Becker) non crede, dopoché sono state i già in intavolate i le trattative i negoziati fra il Reich e la Santa Sede, di poter contemporaneamente negoziare trattare colla medesima tutte le questioni di carattere
fondamentale che dovevano essere regolate formeranno oggetto nd>el Concordato per il Reich, d'altra parte, essa dà, però, essa dà la massima importanza a ciò che quelle materie, le quali si trovavano immedia direttamente regolate immediatamente in Convenzioni tra la Prussia e la S. Sede, vengano ora, egualmente med per via di trattative dirette, adattate alla mutata nuova situazione. D'altra parte, anche la questione della cittadinanza degli ecclesiastici appartiene al diritto ecclesiastico prussiano ed è qui e rientra quindi nella competenza della Prussia, sebbene, oggi come prima, le norme generali sulla cittadinanza siano di spettanza del Reich. Del resto la Prussia, non meno che la Baviera, non regolerà queste materie che d'intesa col Governo del Reich.
Senonché (aggiunge il Sig. Segretario di Stato) la Prussia vorrebbe non solo rinnovare
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le sue Convenzioni colla S. Sede, ma in pari tempo altresì abrogare o porre nell'interesse reciproco porre su di una nuova base l'intiera legislazione politico-ecclesiastica interna, sorta nella massima parte ne all'epoca del Kulturkampf. Ciò tuttavia non potrà essere sosten ersi uto sostenersi dinanzi alla pubblica opinione, che se la S. Sede accorderà le garanzie acconsentirà a dare le assicurazioni indicate nella precedente Nota. Nota di risposta del 28 Aprile 1922. Sono questi i motivi, per cui il Governo prussiano desidera di negoziare precisamente intorno ai punti enumerati nella Nota del 28 Aprile 1922, risposta medesima, e per ora solamente intorno ad essi.
Un altro pro modus procedendi sarebbe che il Reich sospendesse per il momento le sue trattative, e tra la Prussia e la S. Sede si concludesse un vero e proprio Concordato. Più tardi potrebbe essere stipulato un Concordato col Reich, il quale, a modo di cornice (Reichsrahmenkonkordat) si sovrapporrebbe ai Concordati prussiano e bavarese. Il Governo prussiano però non crede di poter raccomandare questa o metodo, via, perché, se le trattative circa l'intiero complesso delle questioni, le quali che interessano ambedue le parti, durano già da anni nella Baviera, per due terzi cattolica, ed ove quelle materie erano già regolate in via concordataria, esse potrebbero richiedere un tempo notevolmente più lungo per nella Prussia, per due terzi protestante, la quale non ha mai avuto un Concordato ad esempio circa la questione scuola. Inoltre la
legislazione del Reich circa le materie nel campo ecclesiastiche o e scolasticheo è ancora in fieri, e, stante la grande difficoltà della materia,
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non si può prevedere quanti anni trascorreranno ancora prima innanzi che essa sia completa. Prima di questo momento però la Prussia difficilmente potrebbe pensare ad assumere al riguardo un impegno di carattere giuridico internazionale. Perciò sembra al Governo prussiano raccomandabile di procedere per gradi e di cominciare da con una diretta intesa fra la Prussia e la Santa Sede per il nuovo regolamento ordinamento delle materie già regolate per mezzo di anteriori Convenzioni o leggi dello Stato, riservando in seguito [ai casi] più facili di sistemare col Reich rimandando a più tardi le altre questioni, particolarmente quelle relative alla scuola.,> le quali possono essere più facilmente trattate prima coda>l Reich. Il Governo prussiano stima che in tal modo si creerebbe in Prussia una atmosfera favorevole alle trattative concordatarie col Reich, le quali dovrebbero allora abbracciare l'intiero complesso delle materie da regolarsi in principio fra Stato e Chiesa.
Data l'importanza e la difficoltà dell'argomento, ritenni utile di chiedere circa la surriferita risposta (27 Settembre 1922) del Ministro Sig. Boelitz il parere dei due Eminentissimi Bertram e Schulte.
Il parere del Signor Cardinale Vescovo di Breslavia trovasi consegnato nella di lui l Lettera in data del 22 Ottobre 1922, che ho l'onore d'inviare in copia all'E. V. (Allegato VII). Egli, conformemente a quanto aveva già espresso nel precedente suo Foglio del 9 Maggio  scorso 1922 (cfr. Rapporto N. 24192), stima "urgentemente desiderabile la conclusione il più possibile sollecita di un definitivo accordo col Ministero. D Dei cambiamenti nella costituzione del Mi Gabinetto prussiano e del Landtag
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potrebbero infatti creare inaspettatamente una situazione sfavorevole, in seguito alla quale ci pentiremmo di non esserci, nella lotta per il conseguimento di un bonum maius, contentati di un bonum minus".
Ciò premesso, l'Eminentissimo osserva che i punti XI (precedenza dell'atto civile al matrimonio religioso) e XII (questione scolastica) del Memorandum in data del 24 Gennaio 1922 (cfr. Rapporto N. 23382) sono di competenza del Reich e possono quindi al bisogno essere lasciati da parte nei presenti negoziati. – I punti VIII (nomina dei professori di teologia nelle Università) e IX (Convitti e Seminari ecclesiastici) non riguardano questioni così scottanti, che un'intesa in proposito non possa essere alquanto differita, mentre che l'attuale prassi è tollerabile (1). – Circa il punto V (amministrazione del patrimonio ecclesiastico) è stato già nella sostanza raggiunto un accordo fra il Ministro e l'Episcopato; e quanto al punto VI (restituzione degli edifici di culto attribuiti ai Vecchi cattolici), le trattative possono essere nei singoli casi lasciate ai Vescovi.

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ai Vecchi Cattolici), esso può essere le relative trattative possono essere> nei singoli casi lasciat e o alle trattative dei ai Vescovi.
Per ciò che si riferisce al punto X, il sullodato l'Eminentissimo Bertram avrebbe desiderato che venisse fosse riconosciuto, non soltanto di fatto caso per caso, ma in principio, doversi che doversi le somme, le quali vennero fissate nella Bolla del nelnel 1821, od il cui pagamento per altro titolo incombe allo Stato, calcolare ogni volta secondo il valore del danaro. Ora invece il Ministro del Culto respinge di rifiuta di stipulare colla S. Sede un simile impegno, ma vuole invece far approvare dal Landtag per via di amichevoli trattative i relativi fondi. Ciò apparisce al sullodato Sig. Cardinale Il sullodato Signor Cardinale giudica ciò come una grave deficienza nelle concessioni,> al Si sullodato Signor Cardinale, il quale ed osserva pure che in caso di sfavorevole composizione del Ministero e del Landtag ne potrebbero sorgere dannosi cambiamenti. Siccome tuttavia non sarà forse possibile di indurre il Ministero e particolarmente il Landtag a riconoscere un tale obbligo di principio, l'Eminentissimo soggiunge che la S. Sede dovrà
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decidersi, se cioè vuole rimaner ferma nell'esigere una stipulazione in massima nel domandare che venga stipulato formalmente l'obbligo medesimo, ovvero se intenda almeno di richiedere almeno da parte de al Ministero almeno una la dichiarazione di essere in massima a ciò disposto all'anzidetto calcolo delle dotazioni dovute alla Chiesa. Il Sig. Ministro del Culto parla soltanto del fatto dell'effettuato avvenuto aumento di paga delle somme pagate dallo Stato, ma una simile menzione è insufficiente. La S. Sede dovrà dovrà Il Signor Cardinale Bertram pensa che la S. Sede domanderà esigerà invece una qualche dichiarazione di principio, in ora sin subito ora od sin o subito adesso, ovvero nel proseguimento delle trattative. Ad ogni modo è, a suo avviso, necessario che la S. Sede stessa faccia almeno una riserva in questa materia, e ed affermi quindi fin da ora esprima il suo affermi in p massima il suo punto di vista, che cioè vale a dire che le somme da quell'epoca stipulate in rappresentanza di determinati valori reali debbano essere calcolate in ciascun tempo secondo la rispettiva proporzione dei valori reali medesimi alla valuta. (1).
Riguardo ai punti I (formazione del clero), II (esclusione degli stranieri dagli
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uffici ecclesiastici), III (provvista delle Sedi vescovili e dei Canonicati), IV (obbligo di notifica del nome del candidato nella provvista delle parrocchie) l'Emo si riporta alla sua precedente succitata d Lettera del 9 Maggio 1922 (Rapporto N. 24192), lasciando naturalmente la decisione i proposito alla S. Sede.
Finalmente per ciò che concerne il punto VII circa relativo a i l ( ius presentandi, in base al patronato), il Sig. Cardinale Vescovo di Breslavia stima che detto ius preve esso possa detto detto ius [dir] debba essere mantenuto soltanto nei casi, nei quali in cui esso sia passato allo Stato in base a vero patronato reale, di guisa che rimanga escluso il patronato basato meramente sulle pretese del potere statale (landesherrliches Patronat). Chiede inoltre che in tutte i le presentazioni i casi il patrono debba sia tenuto a scegliere il presentando fra i nomi di una terna formata dall'Ordinario. – Un simile avviso egli lo stesso Eminentissimo ha >ha> manifestato <ò><ato> su questo argomento anche in una posteriore nella più volte citata lLettera del 10 Dicembre 1922, nella quale fra l'altro così scriveva: "Il jus praesentandi parochos, in quanto esso è di natura reale, vale a dire è fondato su patronato reale, non potrà essere più contestato. In quanto invece esso è una pretesa del potere statale civile, se lo Stato non cede, dovrà essere nei giudizi singoli casi essere chiarito giudizialmente. Tuttavia è desiderabile che la Santa Sede sollevi protesta contro la continuazione di questa ulteriore seconda specie di patronato, per evitare qualsiasi apparenza di riconoscimento o di tolleranza. – La diocesi di Breslavia si trova in questa materia nella più sfavorevole condi situazione condizione, giacché in essa un terzo delle parrocchie è di patronato dello Stato, un terzo di patronato privato e soltanto un terzo di libera collazione del Vescovo Vescovo; situazione invero ben deplorevole, giacché lega le mani all'Ordinario ed è di influenza malsana per il Clero".
L'Emo Sig. Cardinale Arcivescovo di Colonia ha espresso e il suo sentimento in un Foglio in data del 30 Ottobre  , 1922, che l'E. V. potrà leggere nell'Allegato VIII. "Assai capziosa o (così egli osserva) sembrami nella risposta del Sig. Ministro del Culto il la forma del periodo "Die baldige glückliche Beendigung ecc." (Il senso .. (1). A mio a parere, è del tutto arbitrario il mescolare la questione della collazione degli uffici ecclesiastici e della formazione del clero con quella relativa alla abrogazione o modificazione delle leggi politico-ecclesiastiche emanate all'epoca del Kulturkampf… A tale abrogazione o modificazione lo Stato prussiano
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è spinto dall'articolo 137 della Costituzione del Reich, e da null'altro".
Venendo poi a discorrere delle prestazioni finanziarie dello Stato alla Chiesa, il medesimo Emo Schulte così si esprime: "È bensì vero che i Concordati (per esempio la Bolla De salute animarum) non sono né gli unici né i primari titoli giuridici per le prestazioni anzidette. È tuttavia opportuno di fissare nuovamente in un Concordato (colla Prussia) questi diritti della Chiesa, procurando di adattarli metterli prudentemente alle in corrispondenza colle circostanze attuali. Che se il Sig. Ministro del Culto nella citata risposta afferma essere state le dotazioni previste nelle Bolle di circoscrizione progressivamente adattate all'abbassamento della valuta, ciò non risponde a verità per per ciò che concerne gli assegni dei Vescovi per i nei cento anni dalla emanazione della Bolla De salute animarum. I rispettivi aumenti, sono rimasti sempre, per riguardo ai detti assegni ed a quelli dei Canonici delle Chiese cattedrali, inadeguati. sono rimasti sempre, anche in questi ultimi tempi, inadeguati. Il defunto relatore nel Ministero del Culto Sig. Freusberg, ottimo cattolico, mi diceva un giorno che la solamente in base alla Bolla De salute animarum avrebbero potuto assicurarsi alla Chiesa cattolica in Germania solamente in base alla Bolla De salute animarum avrebbe potuto procurarsi immensi valori, se i Vescovi avessero sempre tutelato i propri
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diritti… Essi invece sono stati sino al giorno d'oggi senza pretese non hanno fatto valere di fronte allo Stato relativamente ai loro personali diritti i loro titoli personali; hanno tuttavia sentito e sentono quale valido punto di appoggio siano le suddette Bolle concordate, e sono anche di parere – per quanto io conosco [sic] i loro sentimenti – che non sarebbe opportuno di oppugnare la permanenza in vigore delle medesime, finché non siano state concluse nuove Convenzioni".
Dopo di aver riferito quanto sopra mi sia ora permesso di sottoporre umilmente al superiore giudizio dell'E. V. le seguenti osservazioni:
1°) Nella Nota di risposta del 28 Aprile [c. a.,] 1922, cui riferivasi il mio ossequioso Rapporto N. 24192 più volte citato, il Sig. Ministro del Culto, come mi permisi allora di notare, domandava il regolamento di quelli fra i punti contemplati nel Memorandum dell'Emo Sig. Cardinale Bertram, i quali interessano lo Stato prussiano (circoscrizione delle diocesi, provvista delle Sedi vescovili, delle dignità e dei canonicati, formazione del clero e condizioni per l'ammissione agli uffici
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ecclesiastici). Circa le altre materie invece, le quali non meno interessano la S. Sede e che erano pure proposte nel Memorandum medesimo ([zwei Wörter unlesbar] fra cui debbono essere in modo particolare ricordate quelle concernenti le Facoltà teologiche ed i Seminari e la questione scolastica) si ricercava invano un qualsiasi accenno nello scritto del Dr. Boelitz. Fu in seguito a ciò che, in conformità delle istruzioni impartetimi dall'E. V., nella mia Nota in data del 30 Giugno  , 1922, di cui è parola in principio del presente Rapporto, facevo presente al Sig. Ministro come la S. Sede aveva esaminato colla più seria attenzione, e col più vivo desiderio di giungere ad un soddisfacente accordo il di lui esposto; prima peraltro di prendere definitive decisioni riguardo alle proposte ivi contenute, bramava di conoscere le vedute del Governo prussiano relativamente agli altri punti del Memorandum. – Una tale attitudine della S. Sede era stata dettata specialmente dal riflesso che, qualora la Prussia fosse riuscita a far accettare i suoi postulati regolare gli anzidetti argomenti, non solo essa non avrebbe avuto più alcun interesse di sorta per dare una risposta soddisfacente risposta anche agli altri punti, ma non si vi sarebbe andata nemmeno statao più alcun nesalcun mezzo di pressione per
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indurla ad accettare approvare nel Reichsrat, ove essa ha parte prevalente, decisiva(1), il Concordato per il Reich, massime colla inclusione nel medesimo della questione scolastica. Che anzi anche la conclusione del Concordato bavarese ne sarebbe rimasta indirettamente minacciata. Se infatti la Prussia ottenesse senz'altro le stesse concessioni della Baviera, come avrebbe pot uto rebbe potrebbe poi questa ammettere che si esigano da lei, quasi come compenso, tutta una lunga serie di disposizioni concordatarie circa le Facoltà teologiche, le scuole, gli Ordini e le congregazioni religiose, ecc.? Vi sarebbe stato> allora ogni motivo di temere che il Landtag, ove il partito popolare bavarese non ha la maggioranza assoluta, si> rifiuterebbe di votare un simile progetto di Concordato.
Che cosa ha ora portato la nuova Nota di risposta del Sig. Ministro del Culto? Molte belle parole, ma in A mio subordinato avviso, molte non poche argomentazioni sofistiche e molte belle parole, ma in sostanza nulla. Il Dr. Boelitz dice di "non dubitare che le altre questioni verranno trattate dal Governo prussiano con quello spirito di serietà e di comprensione, che richiedono i riguardi dovuti alla importanza della Chiesa cattolica"; una pura frase, la quale non contiene il minimo impegno. Intanto, per in ciò che riguarda la questione scolastica, il Ministero del Culto prussiano, quasi per dare un
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saggio delle di sue disposizioni, ha preso, di recente,> relativamente alla formazione dei maestri e delle maestre, dell dei provvedimenti, i quali hanno sollevato suscitato serie preoccupazioni nell'Episcopato, come ho avuto già l'onore di riferire all'E. V. nei miei rispettosi Rapporti NN. 23886, 24617, 24896 e 25516 [sic] circa le cosiddette Aufbauschulen.
2°) Per ciò che concerne, poi, le Facoltà teologiche, il Ministero del Culto (come si è veduto) più sopra) trova eccellente la prassi attuale e ritiene pericoloso di portare una ta questa una simile materia alla pubblica discussione; in altri termini tal modo esso cerca di eliminare anche questo punto dalla Convenzione dal presente accordo colla S. Sede. Io Al non nego – e già più volte ho avuto occasione di farne parola nei miei umili Rapporti – che si tratta di argomento delicatissimo estremamente delicato; tuttavia non p mi riuscirebbe difficile di dividere l'ottimismo del Ministero del Culto prussiano circa la presente situazione. Gli Statuti delle Facoltà teologiche, di Bonn, Breslau e Münster, allegati compiegati al summenzionato Appunto del Ministero e che pa egualmente compio il dovere di inviare qui uniti in copia (Allegati VIII, IX e X), non m sembrano tali da poter completamente rassicurare la S. Sede. Senza dubbio su quelli di Bonn e di Breslau
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qual proposito non sarà inutile di aggiungere come il modo di vedere degli ecclesiastici professori nelle Facoltà teologiche coincide pur troppo in sostanza pienamente con quello del Governo. Ciò risulta chiaramente, ad esempio, da una relazione confidenziale (trasmessami già recentemente dall'Emo Sig. Cardinale Bertram) del Sac. Dr. Giuseppe Sickenberger, professore di Esegesi del Nuovo Testamento in Breslavia, circa una riunione tenutasi in Würzburg nella Pentecoste del 1920 da vari membri delle suddette Facoltà teologiche della Germania, nella quale si legge: "Si discussero colà altresì alcuni fatti, i quali non sono praticamente conciliabili col principio generale del mantenimento delle Facoltà teologiche e, ad unanime parere di tutti coloro che intervennero alla riunione, apporterebbero, data la situazione delle Università tedesche, la 'morte' delle Facoltà medesime. Vi sono invero nelle Università taluni circoli, i quali considerano le Facoltà teologiche cattoliche come corpi estranei. I vincoli dogmatici e la soggezione in rebus fidei et morum dall'Autorità ecclesiastica fanno apparire i professori di teologia agli occhi di questi
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nemici come non abbastanza liberi ed indipendenti, per poter insegnare in una Università. Finora queste correnti ostili alle Facoltà teologiche in Germania non hanno potuto ottenere il sopravvento. Che anzi nel nuovo ordinamento del Reich le Università si sono pronunziate in modo assai con molto calore per il mantenimento delle Facoltà 'evangeliche' e cattoliche. Ma vi è il più grave pericolo che queste tali buone disposizioni si cambino a riguardo delle di queste ultime, qualora venisse esternamente alcunché mutato alcunché nella vigente situazione. Ora riuscirebbe alle Università assai più facile che prima di eliminare le Facoltà teologiche cattoliche. Sotto l'antico regime invero le medesime avevano un forte appoggio nei Ministeri. Adesso invece l'indipendenza delle Università è divenuta maggiore…– Il diritto di ispezione del Vescovo, contemplato dal can. 1381 del Codice di diritto canonico, è espressamente ammesso negli Statuti delle Facoltà in Prussia (cfr., ad es., quello di Breslavia § 48). Corrispondentemente a questo 'ius et officium vigilandi, ne quidquam contra fidem aut et bonos mores tradatur aut fiat' il Vescovo ha anche il diritto, 'per obbiezioni motivate contro
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la dottrina o la condotta del candidato, di respingere la nomina o l'ammissione di un insegnante di teologia' (ibid.). Un rifiuto per altri motivi o senza indicazione dei motivi sarebbe ritenuto come eccessivo ed incontrerebbe forte opposizione. – Agli intervenuti alla riunione di Würzburg sembrò anche che danneggerebbe pregiudicherebbe l'esistenza delle Facoltà teologiche la richiesta che alla revocazione della missio canonica da parte del Vescovo debba seguire l'allontanamento dall'ufficio da parte dello Stato. Con ciò infatti la posizione dei professori di teologia sarebbe messa sopra una altra base diversa da quella degli altri professori di Università; il che avrebbe porterebbe gravi conseguenze a danno dei primi. Praticamente colla revocazione della missio canonica si ottiene già che il colpito non possa più insegnare la teologia, anche se lo Stato lo mantiene nel suo posto e continua a pagarlo. In tal guisa Per consIn tal guisa lo spirito del § 3 del canone 1381 circa lo 'ius exigendi ut magistri removeantur' rimane adempiuto. La revocazione anzidetta però dovrebbe essere inflitta
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soltanto se la colpa del professore sia stata constatata mediante consti in base ad un regolare processo canonico. – Vi è l'intenzione di regolare le i rapporti fra le Facoltà e l'Episcopato mediante leggi dello Stato. La conseguenza sarebbe che tutte le modificazioni alla situazione attuale presente sarebbero pubblicamente discusse nei Parlamenti, nei giornali, ecc., e si solleverebbe così di nuovo una lotta, che si credeva felicemente evitata. – Per tutti questi motivi la riunione di Würzburg ritenne urgentemente necessario che in questa questione non si sollevi avanzino nuove richieste oltrepassanti lo stato attuale…".
Non può negarsi – e già più volte ho avuto occasione di farne parola nei miei [ein Wort unlesbar] rispettosi Rapporti – che questo delle Facoltà teologiche è argomento estremamente delicato; tuttavia riuscirebbe difficile di condividere senz'altro l'ottimismo del Ministero del Culto prussiano e le vedute dei summenzio sunnominati p Professori. Gli Statuti (cui essi si riferiscono), compiegati al menzionato Appunto del Ministero e che egualmente mi fo un dovere di inviare qui uniti in copia (Allegati VIII IX , IX e XI), non sembrano tali da poter rassicurare completamente la S. Sede. Senza dubbio quelli di Bonn e di Breslavia , e quindi a buon diritto furono qualificati come insufficienti nel parere presentato alla Conferenza vescovile di Fulda del Gennaio 1920 (Gutachtliche Darlegung betr. künftiges Verhältnis zwischen Kirche und Staat, pag. 51). – Senza dubbio [se] quelli di Bonn e di Breslavia>
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contengono alcuni e punti disposizioni sui rapporti tra la Facoltà teologica e le'Autorità ecclesiastica> he, alcune disposizioni, le quali, se fossero praticamente attuate, rappresenterebbero per la Chiesa una importante garanzia, ad es. ove si prescrive: "In generale la Facoltà teologica, in quanto la Chiesa cattolica è interessata all'attività della medesima, si trova sotto la ispezione spirituale del Vescovo. Questo ha il diritto di visitarla o di farla visitare ogniqualvolta gli sembri opportuno". Altri punti invece appariscono, a mio subordinato avviso, del tutto insufficienti. Così, per esempio, negli Statuti della Facoltà teologica di Münster si legge: "Gli orari I prospetti delle lezioni da tenersi nella Facoltà teologica dovranno essere, prima che a norma del § 60 degli Statuti della Università siano inviati al Rettore per la pubblicazione, presentati al Vescovo per di lui conoscenza ed e per eventuali osservazioni (zur Kenntnisnahme und etwaigen Äußerung)"; ove in nessun modo si dice esprime l'obbligo il dovere di tener conto di tali eventuali osservazioni. Egualmente nei medesimi Statuti così si dispone circa l'allontanamento dei Professori: "Qualora un insegnante, contro l'aspettazione, si rendesse colpevole di un grosso (groben) o scandaloso mancamento contro la fede e i costumi, il Vescovo potrà darne per a mezzo del Curatore avviso notificazione al Ministro per ulteriore inchiesta e per le disposizioni del caso, ed il Ministro avrà ad essa riguardo
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con ogni serietà ed attenzione". In questo modo il giudizio e la decisione circa la ortodossia e la condotta morale del professore della Facoltà teologica cattolica spetta in ultima istanza al Ministro del Culto,> in Prussia, il quale non ha alcun vero obbligo di allontanarlo, ma soltanto di esaminare la denunzia del Vescovo con serietà ed attenzione, rimanendo libero di prendere poi quella decisione e queigli p quegli eventuali provvedimenti che giudicherà riterrà opportuni (cfr.  Kahl, Die Missio Canonica, in Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht, Tübingen 1908, 40, pag. 390-391). Che anzi, sebb anche quanto alla nomina dei professori medesimi, sebbene gli Statuti riconoscano al Vescovo un diritto di esclus veto, questo t è tu presuppone tuttavia "obbiezioni motivate contro la dottrina e la condotta del candidato", ed anche qui è al Governo che compete di decidere se i motivi ag gli addotti motivi siano valevoli (cfr.  Kahl, 1. c., pag. 388-391; Hellmuth, Die missio canonica in Archiv für katholisches Kirchenrecht, 1911, tom. 91, pag. 635), di guisa che, – come osservava non dubitava di affermare il Consigliere governativo Sig.  Niermann nella summenzionata Con conferenza dell'11 Ottobre scorso 1922, – sebbene quantunque in pratica tale caso sia nelle attuali condizioni del tutto improbabile, pure teoricamente il Governo potrebbe avrebbe il diritto di nominare un professore nella Facoltà teologica un candi nonostante la opposizione del Vescovo (1) . – La La Convenzione fra la S. Sede ed il Governo Im-
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riale [sic] tedesco germanico del 5 Dicembre 20 Novembre 1902 circa la Facoltà teologica nella Università di Strasburgo (su (cui io mi richiamai non mancai di richiamare l'attenzione del Sig. Becker nella predetta conferenza) regola una così importante materia in modo più favorevole alla Chiesa,> ; come risulta altresì dalla Nota esplicativa segreta annessa alla Convenzione medesima, ove si legge: "L'article troisième de la Convention accorde à l'Evêque du diocèse de Strasbourg de coopérer à la nomination des professeurs, et cela dans une plus large mesure que dans les autres pays allemands"; ma appunto perciò nell' sum Appunto del Ministero, di cui del quale si è più sopra discorso, si è voluta negare la opportunità di [pren] estendere tali norme alle Facoltà teologiche della Prussia. – Del resto in questo argomento, secondo che mi permisi già di osservare nel precedente rispettoso Rapporto N. 24192 del 26 Maggio  scorso, 1922, molto dipende dall'attitudine dei Revmi Vescovi, nei quali – sia detto con ogni riverenza –, malgrado la difficoltà e la delicatezza della situazione, potrebbe forse talvolta desiderarsi maggior energia e coraggio di fronte a professori, la cui dottrina apparisce censurabile.
3°) Senonché, anc anche lL>a nella nuova risposta del Sig. Ministro del Culto non solo si studia di d escludere dalle attuali trattative la questione scolastica (1) e le Facoltà teologiche, ma a cerca vuole evitare altresì, malgrado che si tratti di materia innegabilmente e strettamente concordataria, di [eludere] evita diedi assumere impegni circa l'obbligo di adattare i pagamenti dello Stato al successivo valore del danaro, come ha giustamente notato l'Emo Sig. Cardinale Bertram. ; e E ciò, mentre il Governo prussiano, secondo che ha dal parte sua canto suo opportunamente rilevato l'Emo Schulte, è stato finora ben lungi dal soddisfare le prestazioni finanziarie dovute alla Chiesa, anche soltanto in base dealle Bolle concordate di circoscrizione.
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Non sarà qui inutile di aggiungere come il modo di vedere degli ecclesiastici professori delle fFacoltà teologiche collima coincide in sostanza pienamente con quello del Governo. Così, ad esempio, secondo in una relazione riservata del Sac.  Dr.  Giuseppe Sickenberger, professore di esegesi del Nuovo Testamento in Breslau, circa una riunione tenutasi in Würzburg nella Pentecoste del 1920 da vari membri delle suddette Facoltà teologiche della Germania, si legge tra l'altro: "Si discussero colà altresì alcuni fatti, i quali non sono praticamente conciliabili col principio generale del mantenimento delle Facoltà e, secondo l'opinione unanime di tutti coloro che parteciparono alla riunione, data l'attuale situazione della Università tedesca, apporterebbero la "morte" delle Facoltà medesime. Vi sono invero nelle Università alcu taluni circoli, i quali considerano le Facoltà teologiche cattoliche come corpi estranei. I vincoli dogmatici e la dipendenza in rebus fidei et morum dall'Autorità ecclesiastica fanno apparire i professori di teologia agli occhi di questi nemici come non abbastanza liberi ed indipendenti, per poter insegnare in una Università. Finora queste correnti ostili alle Università in Germania non hanno potuto ottenere il sopravvento. Che anzi nel nuovo ordinamento de
4°) Per ciò che si riferisce alle condizioni per l'ammissione agli uffici eccle ecclesiastici (cittadinanza tedesca – certificato di maturità – corso teologico triennale in una Università tedesca od in un Seminario vescovile della Germania od in un simile Istituto di Roma), richieste dal Governo e di cui feci parola nel mio precedente Rapporto N. 24192, di esse non vi è alcuna traccia nelle Bolle concordate. La loro
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origine deve ricercarsi nella risale all'epoca del Kulturkampf, vale a dire alla legge del'11 Maggio 1873, emendata però, e migliorata, poi, in seguito alle trattative colla S. Sede, in virtù della legge del 21 Maggio 1886. Fu anzi in seguito per riguardo a tali miglioramenti che il S. Padre consentì alla cosiddetta Anzeigepflicht, cui si è accennato in principio (cfr.  Archiv für katholisches Kirchenrecht, l. c.; Act Actenstücke betreffend die Fuldaer Bischofs-Conferenzen, ann. 1880-1887). Soltanto in questo senso può potrebbe quindi dirsi che le l'anzidettea leggie, per sé [inuti] unilaterale, riposa sopra un accordo fra la S. Sede ed il Governo prussiano. Del resto così questa, come le altre leggi del Kulturkampf, citate nella surriferita Nota del Sig. Ministro del Culto e la cui sop futura soppressione viene citata come rappresentata quasile>> come una una felice conseguenza delle benevole disposizioni del Governo prussiano verso la Chiesa cattolica, debbono essere necessariamente abrogate in virtù della Costituzione del Reich; ma il Ministero del Culto cerca di negoziare t lale soppressione medesima stessa e di ottenere un surrogato per la relativamente all' alle alle leggi medesime, massime in ciò che concerne l'ammissione agli uffici ecclesiastici ed alla e la formazione del clero, e perciò si è studiato di cercare quella pretesa connessione di materie, che l'Emo Schulte ben a ragione designa come arbitraria e capziosa.
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5°) Se mi è infine lecito di esprimere un subordinato avviso circa la complicata questione della via da seguire ora di fronte al Governo prussiano, sembrami di dover manifestare quanto segue:
Qualora il regolamento della nuovo ordinamento dei rapporti fra Chiesa e Stato in Prussia potesse trattarsi isolatamente, non avrei dif eccessiva difficoltà di aderire alle proposte vedute dell'Emo Sig. Cardinale Bertram, vale a dire e di contentarsi proporre quindi rispettosamente alla S. Sede di concludere senz'altro, contentandosi del bonum minus, un accordo col Governo medesimo sui ristretto ai soli soli punti da questo indicati. Ma se la situazione della Prussia se esso devese detto ordinamento deve invece devesi considerare si nel complesso della situazione della della Chiesa in Germania, non vedo in verità, per le considerazioni già più sopra accennate, come sarebbe riuscirebbe possibile di adottare un tale procedimento. Oltre che, infatti, la conclusione del Concordato per il Reich rimarrebbe forse irreparabilmente compromessa o almeno diverrebbe ancor più problematica, – S sarebbe inoltre difatti altresì ingiusto, e provocherebbe in Baviera la più viva eccitazione, se la Prussia ottenesse dalla S. Sede le stesse concessioni, senza assumere gli oneri corrispondenti. Forse su ciò potrebbesi richiamare opportunamente l'attenzione del sullodato Sig. Cardinale. D'altra parte, occorre bisogna pure tener conto essere impossibile di ottenere dalla Prussia tutto ciò che può richie conseguirsi in Baviera.
Ciò posto, occorrerebbe occorrerebbe rispondere al Governo prussiano che la S. Sede non crede di poter desistere dalla sua richiesta di includere almeno in qualche modo nell' e accordo trattative la questione delle Facoltà teologiche e quella della scuola. Per le prime un argomento perentorio [ein Wort unlesbar] ad hominem sarebbe, se non m'inganno, il seguen-
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te: Il Governo prussiano [chiede] che la pone in primo luogo fra gli Istituti scientifici per la formazione del Clero abbia luogo fra gli altri Istituti, nella le Università. Ora, non si vede [come] affinché la S. Sede prenda un impegno su questo punto possa ein Wort unlesbar prendere in considerazione t simile proposta, è evidentemente la necessità indispensabile che essa abbia delle sicure garanzie, al riguardo, le quali almeno consacrino fissino in modo obbligatorio sicuro ciò almeno ciò che è sussiste già nella prassi. In que tale [argomento] Su questo punto potrebbe proporsi proporsi al [zwei Wörter unlesbar] lo stesso testo che si adotterà per la Baviera. Circa la questione scolastica converrebbe contentarsi della breve e generica formula indicata dall'Emo Bertram e riportata sopra in nota, sostituendo tuttavia alle prole parole "il Governo mostrerà benevola condiscendenza verso le richieste della Chiesa cattolica", la quale così dipenderebbe così dalla grazia e degnazione del Governo medesimo, le altre seguenti>"… terrà conto del dei principi e delle richieste della Chiesa cattolica", e soprattutto aggiungendo le altre "per come pure la formazione dei maestri, che abbiano da essere impiegati nelle scuole cattoliche, corrispondentemente alla natura delle medesime", pure e sopprimendo forse l'inciso "in quanto è possibile", il quale sne snerva ancor più il già scarso valore di tale dispo quella dichiarazione (1) . Premesse queste due considerazioni, la S. Sede dovrebbe prendere posizione pronunziarsi riguardo alle domande del Governo, su cui ebbi già occasione di riferire nel mio succitato ossequioso Rapporto N. 24192, tenendo presente la convenienza che alla Prussia non ottenga ottenga soltanto maggiori [concessioni] concessioni che ed[ein Wort unlesbar] ed anzi in qualche modo minori, (sia pure in [zwei Wörter unlesbar]) della che la Ba che alla Baviera, la quale dà incom incomparabilmente di di più, massime nella questione scolastica, . e che anzi [non] ad ogni modo abbia non ne consegua delle maggiori. Né varrebbe l'obbiettare che dalla Baviera per due terzi cattolica si può esigersi <esigere> più che dalla Prussia per due terzi protestante, perché ed anche nell'antico ed anche nell'antico Concordato la prima aveva aveva> privilegi che non furono accordati alla Prussia, tra i quali [ein Wort unlesbar]> soprattutto il diritto di nomina alle Sedi vescovili. Per i Convitti teologici, i Seminari clericali e le case di correzione, nonché per il diritto di presentazione alle parrocchie potrebbero adottarsi i criteri proposti dall'Emo Bertram. –> Infine nell'argomento delle prestazioni finanziarie, sarebbe egualmente necessario che, conformemente del paripure al parere dell' degli Emoi Bertram, e
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Schulte, il Governo non si limiti ad enunciare un fatto, ma s'impegni assuma positivi impegni. Il tutto poi dovrebbe essere essere [definitivamente] essere consegnato in una formale Convenzione, non sembrando del tutto sufficiente un semplice scambio di Note, le q dalle dalle quali un successivo Ministero potrebbe dichiararsi non vincolato.
Tale sarebbe, a mio umile avviso, il minimum dei punti da trattare e delle assicurazioni da esigere in un accordo colla Governo prussiano, Prussia, il quale, per quanto meno ampio del Concordato che si spera di concludere colla Baviera, costituirebbe pur sempre una stabile solida base, per i riconosciuta dallo Stato dal Potere civile come di carattere internazionale, per i diritti della Chiesa in quello a Stato. vasta regione(1) <Stato (1) Che se il Governo si rifiutasse di accettare anche così moderate proposte, non rimarrebbe, a mio subordinato parere, che regolare la sospendere i negoziati e cercar di cercar di regolare la situazione della Chiesa in Prussia per via puramente parlamentare. Secondo infatti il principio che il diritto del Reich prevale al diritto dei singoli Stati (Reichsrecht bricht Landesrecht), anche la Prussia è obbligata ad uniformare si la sua legislazione ecclesiastica alle norme ben note all'E. V. fissate nella Costituzione germanica (cfr. Rapporto N. 13822 del 18 Agosto 1919). Occorrerebbe quindi che i deputati cattolici al Landtag prussiano reclamassero energicamente dal Governo in base alla medesima l'aboli abrogazione delle antiche leggi restrittive della libertà della Chiesa ed in generale il pieno adattamento della legislazione politico-ecclesiastica alle prescrizioni all'articolo 137 capov. 3 della Costituzione stessa. La spinta ai deputati anzidetti dovrebbe converrebbe che venire sse dall'Episcopato; la S. Sede
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converrebbe che dovrebbe ten osservasse are un'attitudine riservata e si tenesse rsi il più possibile in disparte, del tutto in disparte, affine di non compromettere in alcun modo la sua posizione, ed i suoi diritti, salvo naturalmente a far conoscere confidenzialmente all'Episcopato le sue inten proprie vedute per le opportune istruzioni al gruppo parlamentare cattolico. È verosimile che il Governo prussiano conterebbe procurerebbe allora di attuare i suoi postulati circa la nazionalità e la formazione del Clero per via legislativa, ma si tratterebbe sempre di disposizioni unilaterali, che non potrebbero vincolare la Santa Sede. Una simile soluzione non presenterebbe certo il carattere di stabilità, fondato sul diritto delle genti, che offrirebbe l' la Convenzione, di cui si è sopra discorso; ma sembra che sarebbe l'unica via che non resterebbe altra via per uscire alfine dall'attuale provvisoria ed incerta ed incerta situazione.
Di un simile regolamento per via parlamentare si è avuto già un esempio abbastanza favorevole felice nel Baden. Secondo, infatti, risulta dall'Esposto che ebbi l'onore d'inviare all'E. V. col rispettoso Rapporto N. 16332 del 15 Aprile 1920, in detto Stato, con popolazione religiosamente mista, vigeva ai tempi dell'antico regime monarchico una legislazione molto lesiva della libertà della Chiesa. Dopo la rivoluzione del Novembre 1918 venne proposto all'Assemblea Costituente una [sic] schema di nuova Costituzione sotto vari aspetti pericoloso; ma i deputati cattolici, sebbene in minoranza, seguendo le direttive impartite loro dal de-
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funto Arcivescovo di Friburgo Mons. Nörber, lottarono strenuamente ed ottennero tali cambiamenti da rendere assai migliore la condizione della Chiesa. In seguito a ciò lo Stato rinunziò pienamente ai diritti che le Bolle concordate "Provida solersque" (1821) e "Ad Domici gregis custodiam" (1827) davano al Granduca del Baden nell'elezione del'Arcivescovo e nella provvista dei canonicati; circa 430 benefici già di patronato del Principe furono resi alla libera collazione dell'Ordinario, e nondimeno lo Stato ha continuato e continua ad adempiere verso la Chiesa le sue prestazioni finanziarie, derivanti da obblighi di diritto sia privato che pubblico, ed in special modo dalla secolarizzazione del 1803. – Una così così larga e liberale e favorevole soluzione difficilmente, tuttavia, potrebbe sperarsi nella Prussia, ove particolar soprattutto massime nel Ministero del Culto sono tuttora ancora assai radicati i princ vecchi principi delle ingerenze dello Stato nelle cose ecclesiastiche. –
In attesa pertanto delle venerate istruzioni dell'E. V., m'inchino
(1)Il testo della succitata legge e della> Nota dell'Emo Jacobini> trovavasi riprodotto pubblicato> in Archiv für katholisches Kirchenrecht, vol. 56, ann.> 1886, pag. 196 e seg. – Una precedente Nota dello stesso Eminentissimo in data del 26 Marzo1886> sul medesimo argomento della Anzeigepflicht è riprodotta in Actenstücke betreffend die Fuldaer Bischofs-Conferenzen 1867-1888, pag. 340.
(1)Quanto sopra si afferma circa l'epoca della erezione della Facoltà teologica di Münster, è per sé inesatto. Gli Statuti della medesima rimontano infatti all'anno 1832. Cfr.  Koch, Die Preußischen Universitäten, Berlin, Druck und Verlag von Ernst Siegfried Mittler, 1839, I. Band, pag. 684 sg.; Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht, 40. Band, 1908, pag. 386 sg. Che anzi il primo documento di fondazione della Università di Münster colle quattro Facoltà di Teologia, Giurisprudenza, Medicina e Filosofia risale sino al 1631, sebbene a causa dei turbamenti della guerra dei trenta anni, essa non fosse fosse venne inaugurata venisse confermata che nel 1773 ed inaugurata nel 1780. Nel 1832 venne fu ricostituita col nome però di Istituto d'insegnamento accademico (Akademische Lehranstalt), finché – cfr.  Koch, l. c. pag. 676-677, – finché in seguito riprese il titolo di Università Università.
(1)In una posteriore lettera del 10 Dicembre 1922 l'Eminentissimo Bertram così si esprimeva su questo punto argomento: "Relativamente alle Università non potrà ottenersi più della prassi attuale. In tal punto dobbiamo contare coll'aspra opposizione di una schiacciante maggioranza del Parlamento. Tutte le Università e tutti i circoli intellettuali, combatteranno qualsiasi ulteriore concessione dello Stato. Si solleverebbe una tempesta, che riuscirebbe soltanto di danno. – Quanto ai Convitti teologici, ai Seminari clericali ed agli alle Case di correzione (per ecclesiastici), dovrebbe chiedersi dal Ministro del Culto la dichiarazione, se lo Stato intenda di far valere ancora su di essi speciali diritti di ispezione. su Io credo che vi rinunzierà".
(1)Nella succitata Lettera del 10 Dicembre 1922 l'Emo Vescovo di Breslavia aggiungeva su questo punto le seguenti riflessioni: "Lo Stato non concederà di <consentirà a> proporzionare completamente tutte le cifre della dotazione all'odierno valore del danaro, moltiplicandole cioè colla per la> cifra del deprezzamento. La Santa Sede deve però esigere che lo Stato nei suoi pagamenti prometta un aumento corrispondente al caro dei viveri ed alle condizioni della valuta con equo riguardo ai casi omogenei. L'indi Non basta l'indicazione di ciò che lo Stato ha de facto compiuto negli ultimi anni. Deve aggiungersi un impegno pro futuro, colla riserva da parte della Chiesa 'salvis iuribus ex specialibus titulis provenientibus'. Questa clausola è necessaria, perché vi sono molti Enti [privati] [di] cui offici o benefici ecclesiastici, per i quali l'aumento può essere conseguito in via giudiziaria a rigore di diritto".>
(1)Questo periodo trovasi più sopra riprodotto nel presente rispettoso Rapporto riprodotto più sopra al capoverso "Il Dr. Boelitz prosegue affermando esser suo desiderio di veder presto felicemente conchiuse ecc."
(1) La Su 66 voti nel Reichsrat 26 appartengono alla Prussia e 10 alla Baviera. Non si può poi fare alcun verun calcolo sull'approvazione del Concordato da parte sulla cooperazione a favore del Concordato di altri Stati minori, come la Sassonia Sassonia (con 7 voti), la Turingia (con 2 voti), ecc.  con ove si hanno Governi puramente socialisti od in prevalenza protestanti. Senza l'adesione della Prussia è quindi praticamente impossibile l'approvazione del Concordato per il Reich.
(1)Ancor meno efficace <più debole> è la disposizione negli <espressione usata degli> Statuti del Lyceum Hosianum di Braunsberg (per la diocesi di Ermland), i quali danno "al Vescovo soltanto "la facoltà di pronunziarsi prima della nomina di un professore di teologia e di manifestare le sue difficoltà" (Helmuth, l. c. , nota 1; Hinschius, IV, pag. 675 not. 4).
(1)Nella summenzionata Lettera del 10 Dicembre 1922 l'Emo Cardinale Bertram notava in proposito: "Nella questione scolastica la Prussia non darà prom darà promesse impegnative, le quali, per quanto io posso [sic] giudicare, incontrerebbero opposizione anche nel Landtag. Tuttavia ritengo possibile che essa rilasci una dichiarazione concepita presso a poco così: 'Nei limiti in cui la legislazione scolastica del Reich lascia ai singoli Stati libertà di movimento, il Governo mostrerà, in quanto è possibile, benevola condiscendenza verso le richieste della Chiesa cattolica per circa la istruzione ed educazione religiosa della gioventù cattolica nelle scuole e per per la cooperazione, conforme alla consuetudine, delle Autorità ecclesiastiche a tale riguardo.' Ciò non rappresenta alcun chiaro impegno contrattuale; ma sembra molto dubbio che possa ottenersi di più, e tuttavia nondimenotuttavia un [sic] simile dichiarazione non sarebbe del tutto completamente inutile, giacché offrirebbe costituirebbe un forte appoggio morale per i rappresentanti dei cattolici nel Parlamento."
(1)L'intiero testo rimarrebbe quindi così formulato: "Nei limiti in cui la legislazione scolastica del Reich lascia ai singoli Stati libertà di movimento, il Governo terrà conto dei principi e delle richieste della Chiesa cattolica circa la istruzione ed educazione religiosa deilla fanciulli gioventù cattolica nelle scuole, circa la cooperazione, conforme alla consuetudine, delle Autorità ecclesiastiche a tale riguardo, come pure la formazione dei maestri, che abbiano da essere impiegati nelle scuole cattoliche, corrispondentemente alla natura delle medesime".
(1) Per esercitare a tale <questo> scopo una qualche pressione sul Governo prussiano, non sarebbe forse inutile di <che la S. Sede> tocca re<sse> di nuovo, <pur> con ogni delicatezza, la questione della Sarre . <, ed in generale della circroscrizione delle diocesi, oggi più che mai vitale.> Il Governo medesimo , infatti, è ora pienamente tranquillo su quel punto, che un tempo così vivamente lo preoccupava, <dacché cioè> [ein Wort unlesbar] <cioè> cotesto Signor Ambasciatore ha riferito – almeno secondo <se è vero – a> quanto mi è stato asssicurato – che l'E.V. <avrebbe riferito><ha riferito aver> ha la S.  <Sede> definitivamente respinto qualsiasi <richiesta di> mutamento d <n>ello statu quo dell'amministrazione ecclesiastica d <ell'anzidetto>i quel territorio <della Sarre,> senza far più in alcun modo dipendere tale soluzione ed argomento <soluzione> <dalla questione del Concordato.>.
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 24 February 1923, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 12804, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/12804. Last access: 11-10-2024.
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