Subject
Trattative col Governo prussiano
Dopoché mi fu pervenuto il venerato Dispaccio dell'E. V. R. N. 4951 in data del
24 Giugno scorso,
1922, mi diedi premura di trasmettere, in conformità delle
istruzioni ivi contenute, al Sig. Ministro del Culto Sig. Boelitz la Nota
la Nota in data del 30 di quello stesso mese, che qui acclusa
compio il dovere di inviare in copia all'E. V. R.
(Allegato I).
Detta Nota non mancò, come secondo che mi è stato riferito
ho appreso da più parti, di produrre sul
principio un certo sgomento nel Ministero del Culto, il quale credendo di poter
credendo, con quel
senso
di puerile furberia propria dei prussianisi era illuso di poter
indisturbatamentesenz'altro regolare ora soltanto i punti,
di
cui è interesse
ato
per il Governo,
.
si era illuso
,
(come mi è stato riferito da persona degna di fede), con quel senso
di puerile furberia
propria
dei prussiani di "avere già il Nunzio in tasca" (den Nuntius
nunmehr schon in der Tasche zu haben). Finalmente in data del
27 Settembre il menzionato 183v
Sig. Boelitz mi ha rimesso
rimise la risposta, che l'E. V. troverà parimenti qui
compiegata (Allegato II), insieme ad una traduzione latina curata
fatta per cura da
el Ministero medesimo e pervenutami soltanto
mi ha
in questi giorni (Allegato III).
In essa
I
il Sig. Ministro, dopo aver accusato ricevimento della
succitata mia Nota, comincia coll' col dire che le questioni ivi poste
toccate nella medesima gli offrono una gradita
opportuna occasione di illustrare più ampiamente quanto aveva già
esposto
espresso nella precedente risposta del 28 Aprile
c.a.
1922 (cfr. Rapporto N. 24192 del 26 Maggio
scorso
1922), il
nel che egli
ed aggiunge che [acciò] egli si asterrà, nel senso
in vista delle considerazioni di
ordine pratico
he
toccate
[accennate] messe in rilievo anche nell'anzidetta mia Nota, da discussioni teoriche, pur mantenendo il punto di vista
sostenuto dal Governo prussiano.
Dopo
il
di
ciò
Il
Dopo di ciò il
Il
Il Sig. Boelitz cerca quindi di giustificare
espone
passa subito passa quindi ad indicare i motivi, per i quali
nella suddetta Nota
risposta del 28 Aprile si è
era
limitato
ristretto a trattare soltanto una parte dei punti del
Memorandum dell'Emo Sig. Cardinale Bertram. Per ciò
Quan Per ciò che riguarda la provvista delle Sedi vescovili, delle Prepositure e dei
Canonicati, egli si appella alla mia Nota 184r
del 16 (non 26) Febbraio
del
scorso
1922,
nella in cui ricordavo la promessa da lui fatta d
di regolare
il giorno 6 del precedente mese di Gennaio, di regolare cioè
senza indugio quelle
le accennatequeste materie (cfr. Rapporto N. 22938 del
9 Gennaio 1922); omette
sembra
dimentica tuttavia dimenticare che
nella Nota medesima (cfr.
Allegato IV)innanzi tutto
chiedevo in primo luogo ed
urgentemente
urgentemente
la
una
pronta
evasione
ed
chiedevo in termini generali e senza
limitazioni una pronta evasione delle richieste dell'Episcopato contenute
nel Memorandum predetto. – La discussione (continua il Sig. Ministro) fu estesa
anche a quegli altri punti, i quali debbono essere presi in considerazione
esame per attuare,
la modificazione, corrispondentemente alle esigenze dei
del
tempio
attuale ed alla Costituzione germanica, la
modificazione della legge intorno al conferimento degli uffici ecclesiastici ed
alla formazione del clero. Il Dr. Boelitz si è creduto
è
afferma di essere stato indotto a toccare le accennate
<tali questioni> anche dal menzionato Memorandum, il quale suggeriva al
riguardo immediate trattative dirette
colla S. Sede, mentre dichiarava disdicevole
inopportuno di
disdicevole l'idea di voler assicurare gl'interessi dello
Stato, mettendoli in connessione cogli assegni al Clero
parrocchiale.<;> Soggiunge ed osserva altresì come precise le
disposizioni della legge legge in discorso 184v
hanno
formato già una volta oggetto di negoziati diplomatici, avendo il Cardinale Segretario di
Stato Emo Jacobini con Nota del 4 Aprile 1886 consentito all'la
adempimento della cosiddetta Anzeigepflicht (vale a
dire de
all'obbligo dei Vescovi di previa
notifica del nome del candidato nella provvista delle parrocchie)
prevista nella legge medesima.
"notificare al Governo prussiano i nomi dei sacerdoti destinati ad
esercitare in qualità di p<P>arrochi la cura delle anime nelle parrocchie
vacanti") prevista dalla legge.
Il Dr. Boelitz prosegue affermando esser suo desiderio di veder presto felicemente
conchiuse le iniziate trattative circa la collazione degli uffici ecclesiastici e la
formazione del clero, specialmente perché avrebbe allora la possibilità di presentare un
disegno di legge diretto ad abrogare o modificare corrispondentemente ai nuovi tempi tutte
le disposizioni legislative politico-ecclesiastiche emanate all'epoca del cosiddetto
Kulturkampf. Coll'accettazione di una tale legge rimarrebbero, a giudizio del
Sig. Ministro, notevolmente
in notevole parte soddisfatti i desideri della Chiesa cattolica e
verrebbe chiarita la situazione della medesima di fronte allo Stato prussiano. Oltre alla
summenzionata legge intorno al conferimento degli uffici ecclesiastici ed
185r
alla formazione del clero, si tratterebbe delle seguenti
leggi colle loro posteriori modificazioni:
1°) Legge sul potere disciplinare della
Chiesa (12 Maggio 1873),
2°) Legge intorno ai limiti del diritto
dell'esercizio del diritto d'infliggere pene e misure provvedimenti correzionali
(13 Maggio 1873),
3°) Legge circa l'amministrazione delle Diocesi
Sedi vescovili cattoliche vacanti (20 Maggio 1874),
4°) Legge concernente gli Ordini e le Congregazioni religiose della Chiesa cattolica
(31 Maggio 1875),
5°) Legge sull'amministrazione del
patrimonio
dei beni nelle Kirchengemeinden cattoliche
(20 Giugno 1875),
6°) Legge relativa ai diritti delle comunità dei Vecchi
Cattolici sul patrimonio ecclesiastico (4 Giugno [sic] 1875),
7°) Legge intorno ai
diritti di sorveglianza dello Stato sull'amministrazione dei beni delle
nelle diocesi cattoliche (7 Giugno 1875
6).
Il Sig. Ministro rileva con soddisfazione che nella
discussione lo scambio di vedute avvenuto già coll'Episcopato prussiano
intorno alle succitate leggi 185v
ha già
già condotto ad una felice intesa.
, e si dice quindi lieto di dar dare le seguenti notizie circa lo
stato di tali questioni. –
In conseguenza di ciò
è
È
stato già presentato
È pervenuto già al Ministero di Stato prussiano un disegno di legge
importante
circa la modificazione, che in sostanza equivale alla
abolizione soppressione, delle prime quattro sud delle suddette leggi.
Circa
Quanto alla mutazione delle altre indicate sotto i numeri
5 e 7 si è già raggiunto, come è accennato altresì ne
il Memorandum dell'Emo Sig. Cardinale Bertram,
una un accordo preliminare tendente ad accordare
a lasciare alla Chiesa cattolica, nella misura desiderata, libertà
ed autonomia nel regolare ed amministrare i propri beni, mentre che, d'altra parte,rimanegono ad essa
conservatoi
l'ordinamento, già
lo sperimentato,
ordinamento e la forma esteriore per una sicura
amministrazione patrimoniale, e lo Stato continua anche per l'avvenire a mettere
il futuro a porre mettere a sua
disposizione della Chiesa stessa i propri mezzi coattivi.
Finalmente, per ciò che si riferisce alla legge menzionata al n. 6, il Dr. Boelitz
afferma essere sua intenzione di presentare un progetto di legge, che la metta
per abroghi per l'avvenire. Riguardo ai diritti di uso e di usufrutto su alcune cose di proprietà ecclesiastica accordati finora
alle
ad alcune
a comunità di Vecchi Cattolici in virtù
dei
base ai §§ 2, 4 e 6 della legge in discorso,
186r
il Sig. Ministro osserva aver già
l'
lo stesso Emo Cardinale Vescovo di Breslavia attestato che in alcuni
vari
alcuni casi particolari ha già avuto
luogo la restituzione alla Chiesa cattolica, che di edifici appartenenti già alla
medesima (cfr.
Memorandum n. VI), ed aggiunge che nei pochi casi non ancora regolati esaminerà
volentieri dietro richiesta, se d'intesa cogli interessati sia possibile di procedere nella
stessa guisa.
Dopo di ciò il Dr. Boelitz passa a discorrer discorrere degli
altri punti del Memorandum
, sui quali egli non ha
ancora
(sui quali egli non aveva dato risposta),
ed os e rileva che
come essi non riguardano materie, che debbano essere trattate
incluse nell'
menzionato
predetto
Atto Atto legislativo diretto a modificare la legislazione del
Kulturkampf. Il Sig. Ministro prega quindi, nell'interesse di una più
rapida attuazione dei summenzionati progetti di legge, prega di non insistere sulla
simultanea trattazione dei
soluzione delle questioni toccate nei punti medesimi.
anzidetti. Egli soggiunge,
non dubita, del resto, di non dubitare
che le medesime verranno trattate dal Governo prussiano con quella quello spirito di
serietà ed e di comprensione, che richiedono i riguardi dovuti alla importanza della
Chiesa cattolica. Il Dr.
Boeölitz viene nondimeno a toccare
parlar brevemente intorno a due dei punti stessi, i quali hanno, a
suo 186v
avviso, una più stretta attinenza coll'
col presente argomento.
Il primo di essi concerne il
il
jus praesentandi fondato sul patronato, ed a tale riguardo il Sig. Ministro
osserva che la Costituzione del Reich nulla ha cambiato nei riguardi del medesimo,
come risulta dalle discussioni che ebbero allora luogo. nell'Assemblea nazionale.
Egli si propone perciò di esaminare, se e fino a qual punto lo Stato possa [mo]
cambiare i diritti spettantigli in questa materia, senza cessare dall'adempimentoere
deii suoi
obblighi.
Il secondo punto si riferisce alle dotazioni previste nelle varie Bolle di
circoscrizione, ed a questo proposito il Dr. Boelitz fa rilevare come
che
come esse, per ciò che
in quanto
riguardano gli assegni degli ecclesiastici, sono state
continua progressivamente adattate, nello stesso modo che per i funzionari
prussiani, all'abbassamento della valuta. Anche per gli altri bisogni delle diocesi lo Stato
prussiano ha contribuito in misura più elevata,
maggiore, in quei casi in cui non bastavano i proventi delle imposte
ecclesiastiche e delle
degli
gli
in altri introiti. Il Sig. Ministro si dice persuaso che, qualora il valore del
danaro continuasse a discendere, si proseguirebbe in questa materia a procedere nella stessa
guisa; infatti lo Stato prussiano ha aumentato
elevato
la somma
la somma per l'
annua
rendita
per gli assegni 187r
del clero
cattolico a 139 milioni di marchi in cifra tonda e dà anticipo
azioni per oltre un miliardo di marchi all'anno. D'altra parte egli
stima che, dati gli straordinari oneri di pagamenti all'estero, che gravano
ti sulla Germania,
e
i quali si ripercuotono sui bilanci dei singoli Stati, nonché lo svalutamento [sic] del danaro e la competenza del
Reich in base alla Costituzione nella fis nello stabilire i princip
principî per l'eventuale svincolo delle prestazioni dello Stato, l'attuale momento non sia
opportuno per procedere ad una nuova sistemazione
stabile
precisa e duratura sistemazione della
questione della dotazione.
colle somme precise dei relativi pergamenti.
In occasione del mio ultimo viaggio a Berlino nell'Ottobre dello scorso anno ebbe luogo, per desiderio la
sera dell'11 ottobre scorso
di quel mese dalle ore 6 alle 8 circa nel Ministero del
Culto in Berlino, per desiderio del medesimo Segretario di
Stato BDr. Becker, una conferenza, cui presero parte anche i relatori, Consigliere governativo Niermann (il quale già alcuni giorni
prima, ossia il 6 dello stesso mese, era
venu-187v
to, per incarico del Ministro Sig. Boelitz, a
visitarmi in Monaco) e Wende. Da parte mia, conoscendo quanta circospezione si richieda
nelle trattative col Ministero medesimo, accettai bensì tale conferenza, ma dichiarai più
volte aperta espressamente, massime quando il Dr. Becker cercava di ottenere un
mio assenso alle vedute del Governo prussiano, che io non avevo altre istruzioni oltre
all'infuori di quelle da me fedelmente riprodotte nella succitata
Nota del 30 Giugno scorso; – che, per conseguenza, non
ero in grado di pronunziarmi sulla
in alcun modo sulle vedute anzidette; – ma che non avrei
mancato di informare
portare esattamente a conoscenza della
S. Sede sulle
le riflessioni espostemi in detta conferenza, ed a tal fine accolsi
con gratitudine la promessa fattami di fissarle in un Appunto
., le considerazioni medesime. che mi venne poi in realtà inviato dal
Dr. Becker con foglio in data del 18 d. m.
Le considerazioni contenute in
detto Appunto
,
di cui V. E.
in varie pun<ar>ti assai oscuro nell'originale
tedesco,
(Allegato V),
si riducono alle
sono le seguenti:
1°) Per ragioni
di
A norma del
Secondo il diritto pubblico la Prussia non può rilasciare 188r
alla S. Sede dichiarazioni impegnative circa materie, che la S. Sede
medesima intende di regolare col Reich. Tali dichiarazioni invero
dovrebbero essere dalla Prussia date al Reich, allorché, a norma
dell'articolo 69 della Costituzione, il relativo progetto di legge venisse ad essere discusso nel Reichsrat. Prima di questo momento il
Governo prussiano non può prendere posizione
fissare il suo atteggiamento in modo
forma impegnativo
a.
2°) Se alcune disposizioni delle Bolle concordate
circa
in vigore
vigenti
da circa un secolo
d
saranno
verranno modificate d'intesa
d'accordo colla S. Sede, dovrà essere
[rimanere] restare anche inteso che le rimanen tutte
le altre rima
restano
rimangono immutate in vigore. Ciò è nell'interesse stesso della
Chiesa cattolica, la quale sarebbe esposta in Prussia ad attacchi e
difficoltà, di natura specialmente finanziaria, se dette
le succitate Convenzioni, che il Governo continua a trattare come
vigenti, non fossero riconosciute più come tali.
3°) Per la definizione delle questioni
proposte dalla Prussia
Governo prussiano non sarà probabilmente necessaria la
conclusione di un [sic] formale trattato
Convenzione. Il Governo si propone piuttosto di modificare le
188v
relative leggi prussiane, non appena con
mediante uno scambio di Note o
d
con
ino per mezzo di un protocollo saranno di comune accordo fis
fissati i provvedimenti,
stabilite le disposizioni, che la S. Sede prenderà dopo la
modificazione anzidetta.
4°) Per ciò che riguarda infine le Facoltà teologiche,
(sulle quali avevo in modo speciale richiamato l'attenzione del
Ministero del Culto), si osserva nel menzionato Appunto che i
rapporti dell'Episcopato prussiano colle medesime hanno una solida e
provata base nella prassi in uso già da lungo tempo
,
.
sperimentata.
e che rappresenta
In base, difatti, a
Come ulteriore sviluppo degli Statuti dati alle
cCome ulteriore svolgimento delle disposizioni contenute negli Statuti delle tre
Facoltà teologiche della Prussia (Bonn, Breslau
Breslau, Bonn e Münster), si è infatti venuta formando, – massime
per la importan il punto più importante, vale a dire per la nomina dei professori,
– una specie di diritto non scritto, in virtù del quale il
Governo, in base alla
dietro la
proposta delle Facoltà, tratta prima col candidato, e quindi chiede al Vescovo
competente se abbia obbiezioni contro la dottrina o la condotta morale del medesimo. La
nomina anzidetta ha luogo soltanto dopo che
sia giunta una risposta negativa da parte del Vescovo stesso, il quale ha in tal
guisa modo di far valere
tutelare
salvaguardare in tempo utile gli interessi della Chiesa.
189r
Il
Un cambiamento di questo modus procedendi, non richiesto da
bisogni risultanti
emergenti dalla esperienza pratica, avrebbe
sarebbe
quindi
luogo
pur motivato
essenzialmente
per
da
da
considerazioni teoriche.
Ora, però,
contro
una
un tale disegno
se si esamina accuratamente la situazione
da
un accurato esame della situazione
mostra
rivela
mostra
mostra che
le
che gravi difficoltà
contro un
tale disegno
della situazione in Prussia, si rendono manifeste contro
un
tale disegno.
gravi difficoltà. Esistono
ad esso si oppongono. Esistono
invero nella Prussia (ove, oltre l'Accademia di Braunsberg, si hanno
dodici Università), accanto a dieci f
F
acoltà teologiche "evangeliche", tre
cattoliche, fra cui quella di Münster
è
stata fondata
in vita
da meno
che
di
due decenni.
(prosegue a ril
il a dirsi rilevarsi nell'Appunto in discorso) discorso) non
si farebbe quindi in sostanza che per motivi puramente teorici. Ora però, chi consideri
attentamente lae situaz condizioni della Prussia, troverà che ciò
presenterebbe gravi inconvenienti. Esistono in infatti nelle dodici Università
prussiane (prescindendo dall'Accademia di Braunsberg), accanto a dieci Facoltà
teologiche protestanti, tre sole cattoliche, fra cui quella di Münster da meno di due
decenni. Sebbene queste tre Facoltà godano senza
dubbio
indubitata indubitatamente solida sia la riputazione scientifica che queste
tre esse godono <godono senza dubbio> ne
nella cerchia delle
presso le altre Facoltà teologiche, deve tuttavia tenersi conto di ciò
presente che i presupposti dell'
principi su cui si basa l'
attività scientifica
la capacità scientifica delle Facoltà teologiche cattoliche, non
sono,
è, al di fuori delle Università, dapertutto pienamente riconosciuti
a;
come pienamente valevoli, circostanza questa che ha una particolare
importanza in un Paese come la Prussia, ove
così numerosi sono i non catto
la parte non cattolica della popolazione costituisce una forte
maggioranza.
fatto questo, che non abbisogna di ulteriori spiegazioni, quando si pensi
che la Prussia ha una così forte popolazione non-cattolica ed il partito cattolico a
causa della eminente sua situazione trovasi in una posizione così pure
espostao a contrasti. Finché non si dà
occasione
darà alla pubblica opinione motivo
di pronunciarsi sulla detta attività delle
a discutere la posizione delle Facoltà teologiche cattoliche, non vi sono da temere complicazioni.
un tale stato di cose potrà durare senza produrre complicazioni. Ma
non appena un provvedi-189v
mento legislativo, come
quale sarebbe la conclusione di nuove cConvenzioni circa la nomina dei
professori, provocasse una
di teologia cattolica, venisse a sollevare un pubblica
o
discussione di questo problema
dibattito al riguardo, sorgerebbe un serio pericolo di attacchi e di
sfavorevoli giudizi e di un
notevole pregiudizio
peggioramento della situazione delle Facoltà medesime. Sembra perciò
ben dubbio, anche> dal punto di vista degli interessi cattolici,
se, date le speciali condizioni della Prussia, convenga di provocare
una tale
una simile discussione teoretica
teorica di questo problema, che si trova già
regolato nella prassi regolato in forma
maniera del tutto soddisfacente.
La
e particolare
i
condizione di [cose] circostanze sopra descritta
e
fa apparire
dimostrano altresì come
che
non
non sarebbe opportuno il
di prendere come punto di partenza
a modello
ed a
ed a punto di partenza
come punto di partenza nel presente argomento le
le norme vigenti in Università al di fuori della Prussia, ad esempio
l quelle fissate già per
rispetto al>
la
per
per la
rispetto alla Facoltà teologica di Strasburgo. Nell'
Per l'
L' Per l'Alsazia cattolica, la cui situazione si avvicinava
p molto più a quella della Germania del Sud, specialmente della Baviera, ci
dovevano
valevano
dovette essere
trattata>
con
riguardata con
dovevano valere
criteri affatto diversi da quelli che debbono esser
seguiti
è necessario di seguire per la Germania del Nord, in
in
preponderanza
prevalenza
"evangelica". protestante. La struttura generale del
Paese,
della Prussia, il numero e la posizione delle Facoltà teologiche
cattoliche in seno alle Università prussiane, costituiscono uno
speciale
stato di cose, che deve essere,
in deve essere in linea di 190r
massima [ein Wort unlesbar] massima considerato e trattato a sé.
Ciò
Con ciò tuttavia non si vuol dire tuttavia (conclude l'Appunto) che quanto avviene in
altri Paesi della Germania debba rimanere ora senza
non debba avere importanza per le Facoltà teologiche cattoliche
della Prussia; che anzi di speciale interesse potranno essere le
i rel
le trattative
essere ile seguenti trattative col Governo bavarese
relat
relativi al pre. È
in questa materia. Sembra quindi consigliabile di attendere l'esito
delle trattative medesime, affine di trarne
poterlo
utilizzarlo
poterne trarre profitto per il proseguimento dei negoziati colla
in Prussia.
Data l'importanza dell'argomento, ho stimato utile di chiedere circa
la surriferita risposta del Sig.
M
Boelitz il parere dei due Eminentissimi Bertram e Schulte.
Il pensiero dell'Emo
del Signor
Cardinale Vescovo di Breslavia trovasi consegnato nella di lui
lLettera in data del 22 Ottobre p. p., che ho l'onore d'inviare in copia
all'E. V. (Allegato VI). Egli, conformemente a quanto aveva già espresso
nella nel precedente suo Foglio del 9 Maggio scorso (cfr. Rapporto
N. 24192),
190v
ritiene "urgentemente desiderabile la conclusione il più possibile
sollecita di un definitivo accordo col Ministero. Cambiamenti nella costituzione del
Ministero e del Landtag potrebbero altrimenti
infatti
p
creare inaspettatamente una sfavorevole situazione,
in seguito
ne
a
lla quale ci pentiremmo di non esserci, nella lotta per il
conseguimento di un bonum maius, contentati di un bonum minus".
Ciò premesso, l'Emo osserva che i punti
XI (precedenza dell'atto civile al matrimonio religioso) e XII
(questione scolastica)
sono di competenza del Reich e possono quindi
del Memorandum in data del 24
gGennaio 1922 (cfr. Rapporto N. 23382) sono di competenza del
Reich e possono quindi al bisogno essere lasciati a parte nei presenti
negoziati. – I punti VIII (nomina dei professori di teologia nelle Università) e IX
(Convitti e Seminari ecclesiastici) non
sono
riguardano questioni così scottanti, che un'intesa in proposito non
possa essere alquanto differita, mentre che l'attuale prassi è tollerabile. – Circa il
punto
IV
V (amministrazione patrimoniale ecclesiastica) è stato già nella
sostanza raggiunto un accordo fra il Ministro e l'Episcopato; e quanto al punto VI
(restituzione
della
degli edifici di culto attribuiti
191r
In una visita fattami qui in Monaco dal
Segretario di Stato
Sig.
Becker il nel pomeriggio del 17 del successivo mese di Novembre,
avendo egli condotto la conversazione sul detto Appunto, rilevai da mia
parte, tra l'altro, che ne
i>l
punto
il n. 1°) concernente il sembrava contenere una
qualche contraddizione. Mentre infatti la Prussia vi dichiara di non poter
rilasciare dichiarazioni impegnative circa materie, che la S. Sede intende di
regolare col Reich (ad esempio, circa la questione scolastica),
di si dice invece disposta a trattare e regolare direttamente
colla S. Sede altrei> questioni, le argomenti, i quali
sono> egualmente di competenza del Reich. Notai inoltre che la situazione
della Prussia di fronte al Reich
medesimo è senza dubbio eguale a quella della Baviera; ma la Baviera è pronta
[consenziente] il Governo centrale ad includere nel Concordato
anche l'anzidetta questione scolastica; non si comprende quindi perché
non possa farlo la Prussia. Il Sig. Becker mi promise allora che avrebbe
completato l'esposizione di tale questione di diritto
pubblico, accennata
toccata troppo brevemente nell'Appunto, in un
ulteriore
Memorandum,
Pro-memoria,
che il quale però, in seguito a vari impedimenti, non mi è stato da lui
inviato che con l in data del 29 Gennaio [u. s.] scorso (Allegato VI).
In esso il Dr
Sig. Segretario di Stato spiega così i motivi dell'attitudine della Prussia:
Secondo la Costituzione germanica, egli osserva, spetta al Reich
il diritto
il diritto di fissare in via legislativa i principi
fondamentali nelle materie di diritto ecclesiasticohe> e
scolasticohe>. Finché esso non fa uso di tale suo diritto, i singoli
Stati, sempre rimanendo nell'ambito della Costituzione del Reich, hanno la
191v
facoltà di procedere per proprio conto. Di questa
facoltà si è valsa la Baviera d'intesa col Reich,
allorché [essa] entrò in negoziati colla S. Sede per la
conclusione del Concordato. Il medesimo diritto spettava e spetta pure alla Prussia.
Prima però che si iniziassero trattative con questa, il Reich manifestò il
proposito di far uso dell'anzidetto
del menzionato suo diritto mediante Convenzioni colla
S. Sede, e di fatto cominciarono le trattative
ebbero principio i negoziati per un
c
Concordatarie
o. Da questo momento il carattere federale del Reich
esige la previa intesa dei degli Stati particolari e del Governo centrale,
giacché essi non possono, naturalmente
com'è naturale, procedere che comun unitamente, prima che
si inizino i negoziati coll'altra Parte contraente. Secondo la Costituzione gli Stati
anzidetti si pronunziano intorno a simili materie soltanto allorché il relativo progetto
viene presentato al Reichsrat. Ora la Prussia, stante la sua estensione ed
importanza, deve tener conto in modo del tutto particolare di tali considerazioni di
diritto pubblico, giacché, qualora la Prussia essa, prima di essersi messa
d'accordo coi cG>overni degli altri Stati federati e con quello del
Reich, si impegnasse verso la S. Sede, ciò arrecherebbe agli Stati
medesimi un pregiudizio intollerabile. Per la Baviera la situazione è diversa, in quanto
che essa, già prima del Governo del Reich, aveva iniziato le trattative, p
ed inoltre tutte le materie in questione si trovavano regolate
nel vigente Concordato vigente,
bavarese,
fra la Baviera stessa e la S. Sede, il quale,
192r
d'altra parte, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione del Reich, doveva essere messo in armonia colle mutate condizioni.
Nondimeno, il Governo prussiano sin dal principio ha rilevato che, qualora si
addivenisse alla conclusione di un Concordato per il Reich, esso dovrebbe aver
valore anche per la Baviera.
Se p tuttavia la Prussia, in considerazione di
quanto sopra, (prosegue il Dr. Becker) non crede, dopoché
sono state
i già in intavolate
i
le trattative
i negoziati fra il Reich e la Santa Sede, di poter
contemporaneamente negoziare
trattare colla medesima tutte le questioni di carattere
fondamentale che dovevano essere regolate
formeranno oggetto
nd>el Concordato per il Reich, d'altra parte,
essa dà, però, essa dà la massima importanza a ciò che
quelle materie, le quali si trovavano immedia
direttamente regolate immediatamente in Convenzioni tra
la Prussia e la S. Sede, vengano ora, egualmente med per via di trattative
dirette, adattate alla mutata
nuova situazione. D'altra parte, anche la questione della
cittadinanza degli ecclesiastici appartiene al diritto ecclesiastico prussiano ed è
qui e rientra quindi nella competenza della Prussia, sebbene, oggi come prima,
le norme generali sulla cittadinanza siano di spettanza del Reich. Del resto la
Prussia, non meno che la Baviera, non regolerà queste materie che d'intesa col Governo
del Reich.
Senonché (aggiunge il Sig. Segretario di Stato) la Prussia vorrebbe non solo rinnovare
192v
le sue Convenzioni colla S. Sede, ma in pari tempo
altresì abrogare o porre nell'interesse reciproco porre
su di una nuova base l'intiera legislazione politico-ecclesiastica interna, sorta nella
massima parte ne
all'epoca del Kulturkampf. Ciò tuttavia non potrà essere
sosten
ersi
uto
sostenersi dinanzi alla pubblica opinione, che se la
S. Sede accorderà le garanzie
acconsentirà a dare le assicurazioni indicate nella precedente
Nota.
Nota di risposta del 28 Aprile 1922. Sono questi i
motivi, per cui il Governo prussiano desidera di negoziare precisamente intorno ai punti
enumerati nella Nota del 28 Aprile 1922, risposta medesima, e per ora
solamente intorno ad essi.
Un altro pro
modus procedendi sarebbe che il Reich sospendesse per il momento le sue
trattative, e tra la Prussia e la S. Sede si concludesse un vero e proprio
Concordato. Più tardi potrebbe essere stipulato un Concordato col Reich, il
quale, a modo di cornice (Reichsrahmenkonkordat) si sovrapporrebbe ai
Concordati prussiano e bavarese. Il Governo prussiano però non crede di poter
raccomandare questa
o metodo, via, perché, se le trattative circa l'intiero
complesso delle questioni, le quali
che interessano ambedue le parti, durano già da anni nella
Baviera, per due terzi cattolica, ed ove quelle materie erano già regolate in via
concordataria, esse potrebbero richiedere un tempo notevolmente
più lungo per
nella Prussia, per due terzi protestante, la quale non ha mai
avuto un Concordato ad esempio circa la questione scuola. Inoltre la
legislazione del Reich
circa le materie
nel campo ecclesiastiche
o e scolasticheo è ancora in fieri, e, stante la grande
difficoltà della materia, 193r
non si può prevedere quanti
anni trascorreranno ancora prima
innanzi che essa sia completa. Prima di questo momento però la
Prussia difficilmente potrebbe pensare ad assumere al riguardo un impegno di carattere
giuridico internazionale. Perciò sembra al Governo prussiano
raccomandabile di procedere per gradi e di cominciare da
con una diretta intesa fra la Prussia e la
Santa Sede per il nuovo regolamento ordinamento delle materie già
regolate per mezzo di anteriori Convenzioni o leggi dello Stato, riservando in
seguito [ai casi] più facili di sistemare col Reich
rimandando a più tardi le altre questioni, particolarmente
quelle relative alla scuola.,> le quali possono essere più
facilmente trattate prima coda>l Reich. Il Governo
prussiano stima che in tal modo si creerebbe in Prussia una atmosfera
favorevole alle trattative concordatarie col Reich, le quali dovrebbero allora
abbracciare l'intiero complesso delle materie da regolarsi in principio fra Stato e
Chiesa.
Data l'importanza e la difficoltà dell'argomento,
ritenni utile di chiedere circa la surriferita risposta (27 Settembre 1922) del Ministro Sig. Boelitz il parere dei
due Eminentissimi Bertram e Schulte.
Il parere del Signor Cardinale Vescovo di
Breslavia trovasi consegnato nella di lui l
Lettera in data del 22 Ottobre 1922, che ho l'onore
d'inviare in copia all'E. V. (Allegato VII). Egli, conformemente a quanto
aveva già espresso nel precedente suo Foglio del 9 Maggio
scorso
1922 (cfr. Rapporto N. 24192), stima "urgentemente
desiderabile la conclusione il più possibile sollecita di un definitivo accordo col
Ministero. D Dei cambiamenti nella costituzione del Mi Gabinetto prussiano
e del Landtag
193v
potrebbero infatti creare inaspettatamente una situazione sfavorevole,
in seguito alla quale ci pentiremmo di non esserci, nella lotta per il conseguimento
di un bonum maius, contentati di un bonum minus".
Ciò
premesso, l'Eminentissimo osserva che i punti XI (precedenza dell'atto civile al
matrimonio religioso) e XII (questione scolastica) del Memorandum in data
del 24 Gennaio 1922 (cfr. Rapporto N. 23382) sono di competenza del
Reich e possono quindi al bisogno essere lasciati da parte nei presenti
negoziati. – I punti VIII (nomina dei professori di teologia nelle Università) e IX
(Convitti e Seminari ecclesiastici) non riguardano questioni così scottanti, che
un'intesa in proposito non possa essere alquanto differita, mentre che l'attuale prassi
è tollerabile . – Circa il punto V (amministrazione del patrimonio
ecclesiastico) è stato già nella sostanza raggiunto un accordo fra il Ministro e
l'Episcopato; e quanto al punto VI (restituzione degli edifici di culto attribuiti
ai Vecchi cattolici), le trattative possono essere nei singoli casi lasciate ai Vescovi.
194r
ai Vecchi Cattolici),
esso può
essere
le
relative
trattative possono essere>
nei singoli casi lasciat
e
o
alle trattative
dei
ai
Vescovi.
Per ciò che si riferisce al punto X, il sullodato
l'Eminentissimo Bertram avrebbe desiderato che venisse
fosse riconosciuto, non soltanto di fatto caso per caso, ma in
principio, doversi
che doversi le somme, le quali vennero fissate nella Bolla del
nelnel 1821, od il cui pagamento per altro titolo incombe allo Stato,
calcolare ogni volta secondo il valore del danaro. Ora invece
il Ministro del Culto respinge di rifiuta di stipulare colla S. Sede un simile
impegno, ma vuole invece far approvare dal Landtag per via di amichevoli trattative i
relativi fondi. Ciò apparisce
al
sullodato
Sig. Cardinale
Il sullodato Signor Cardinale giudica ciò come una grave deficienza
nelle concessioni,>
al
Si
sullodato Signor Cardinale, il quale
ed osserva pure che in caso di sfavorevole
composizione del Ministero e del Landtag ne potrebbero sorgere dannosi cambiamenti.
Siccome tuttavia non sarà forse possibile di indurre il Ministero e
particolarmente il Landtag a riconoscere un tale obbligo di
principio, l'Eminentissimo soggiunge che la S. Sede dovrà
194v
decidersi, se cioè vuole rimaner
ferma nell'esigere
una stipulazione
in massima
nel domandare che venga stipulato formalmente l'obbligo
medesimo, ovvero se intenda almeno di richiedere almeno
da parte de
al Ministero almeno una
la dichiarazione di essere in massima
a ciò
disposto all'anzidetto calcolo delle dotazioni dovute alla Chiesa. Il
Sig. Ministro del Culto parla soltanto del fatto dell'effettuato avvenuto
aumento di paga delle somme pagate dallo Stato, ma una simile menzione è
insufficiente. La S. Sede
dovrà
dovrà Il Signor Cardinale Bertram pensa che la S. Sede domanderà
esigerà invece una qualche dichiarazione di principio,
in
ora
sin
subito
ora
od
sin o subito adesso, ovvero nel proseguimento delle trattative. Ad ogni modo è, a suo
avviso, necessario che la S. Sede stessa faccia almeno una riserva in questa
materia, e
ed affermi quindi fin da ora esprima il suo
affermi in p massima il suo punto di vista, che
cioè vale a dire che le somme da quell'epoca stipulate in rappresentanza di
determinati valori reali debbano essere calcolate in ciascun tempo secondo la rispettiva proporzione dei valori reali medesimi alla
valuta.
.
Riguardo ai punti I (formazione del clero), II (esclusione degli stranieri dagli
195r
uffici ecclesiastici), III (provvista delle Sedi vescovili
e dei Canonicati), IV (obbligo di notifica del nome del candidato nella provvista delle
parrocchie) l'Emo si riporta alla sua precedente succitata d
Lettera del 9 Maggio 1922 (Rapporto N. 24192), lasciando naturalmente la decisione i proposito alla
S. Sede.
Finalmente per ciò che concerne il punto VII
circa relativo a
i
l
(
ius presentandi, in base al patronato), il
Sig. Cardinale Vescovo di Breslavia stima che detto ius preve
esso possa
detto detto ius [dir] debba essere mantenuto soltanto nei casi, nei quali
in cui
esso sia passato allo Stato in base a vero patronato reale, di guisa che rimanga escluso il patronato basato meramente sulle pretese del potere statale (landesherrliches
Patronat). Chiede inoltre che in tutte
i
le presentazioni
i casi il patrono debba
sia tenuto a scegliere il presentando fra i nomi di una terna
formata dall'Ordinario. – Un simile avviso egli lo stesso
Eminentissimo ha >ha> manifestato <ò><ato> su
questo argomento anche in una posteriore nella più volte citata lLettera
del 10 Dicembre 1922, nella quale fra l'altro così scriveva: "Il jus
praesentandi parochos, in quanto esso è di natura reale, vale a dire è fondato su
patronato reale, non potrà essere più contestato. In quanto invece esso è una pretesa
del potere statale civile, se lo Stato non cede, dovrà essere nei
giudizi singoli casi essere chiarito giudizialmente. Tuttavia è desiderabile
che la Santa Sede sollevi protesta contro la continuazione di questa ulteriore
seconda specie di patronato, per evitare qualsiasi apparenza di riconoscimento o di
tolleranza. – La diocesi di Breslavia si trova in questa materia nella più sfavorevole
condi
situazione condizione, giacché in essa un terzo delle parrocchie è di patronato
dello Stato, un terzo di patronato privato e soltanto un terzo di libera collazione del
Vescovo Vescovo; situazione invero ben deplorevole, giacché lega le mani
all'Ordinario ed è di influenza malsana per il Clero".
L'Emo Sig. Cardinale Arcivescovo di Colonia ha
espresso
e il suo sentimento in un Foglio in data del 30 Ottobre
,
1922, che l'E. V. potrà leggere nell'Allegato VIII.
"Assai capziosa
o (così egli osserva) sembrami nella risposta del Sig. Ministro
del Culto il
la forma del periodo "Die baldige glückliche Beendigung ecc."
(Il senso ..
. A mio a
parere, è del tutto arbitrario il mescolare la questione della collazione degli uffici
ecclesiastici e della formazione del clero con quella relativa alla abrogazione o
modificazione delle leggi politico-ecclesiastiche emanate all'epoca del Kulturkampf…
A tale abrogazione o modificazione lo Stato prussiano 195v
è
spinto dall'articolo 137 della Costituzione del Reich, e da
null'altro".
Venendo poi a discorrere delle prestazioni finanziarie dello Stato alla
Chiesa, il medesimo Emo Schulte così si esprime: "È bensì vero che i Concordati (per esempio
la Bolla De salute animarum) non sono né gli unici né i primari titoli giuridici per
le prestazioni anzidette. È tuttavia opportuno di fissare nuovamente in un Concordato (colla
Prussia) questi diritti della Chiesa, procurando di adattarli
metterli prudentemente alle
in corrispondenza colle circostanze attuali. Che se il
Sig. Ministro del Culto nella citata risposta afferma essere state le dotazioni
previste nelle Bolle di circoscrizione progressivamente adattate all'abbassamento della
valuta, ciò non risponde a verità per
per ciò che concerne gli assegni dei Vescovi per i
nei cento anni dalla emanazione della Bolla De salute
animarum. I rispettivi aumenti, sono rimasti sempre, per riguardo ai detti
assegni ed a quelli dei Canonici delle Chiese cattedrali, inadeguati. sono rimasti
sempre, anche in questi ultimi tempi, inadeguati. Il defunto relatore nel Ministero del
Culto Sig. Freusberg, ottimo cattolico, mi diceva un giorno che la
solamente in base alla Bolla De salute animarum avrebbero potuto
assicurarsi alla Chiesa cattolica in Germania solamente in
base alla Bolla De salute animarum avrebbe potuto procurarsi immensi
valori, se i Vescovi avessero sempre tutelato i propri
196r
diritti… Essi invece sono stati sino al giorno
d'oggi senza pretese non hanno fatto valere di fronte allo Stato relativamente ai
loro personali diritti i loro titoli personali; hanno tuttavia sentito e sentono
quale valido punto di appoggio siano le suddette Bolle concordate, e
sono anche di parere – per quanto io conosco [sic] i loro sentimenti – che non sarebbe
opportuno di oppugnare la permanenza in vigore delle medesime, finché non siano state
concluse nuove Convenzioni".
Dopo di aver riferito quanto sopra mi sia ora permesso di
sottoporre umilmente al superiore giudizio dell'E. V. le seguenti osservazioni:
1°)
Nella Nota di risposta del 28 Aprile [c. a.,] 1922, cui riferivasi il
mio ossequioso Rapporto N. 24192 più volte citato, il Sig. Ministro del Culto,
come mi permisi allora di notare, domandava il regolamento di quelli fra i punti contemplati
nel Memorandum dell'Emo Sig. Cardinale Bertram, i quali interessano lo Stato
prussiano (circoscrizione delle diocesi, provvista delle Sedi vescovili, delle dignità e dei
canonicati, formazione del clero e condizioni per l'ammissione agli uffici
196v
ecclesiastici). Circa le altre materie invece, le quali non
meno interessano la S. Sede e che erano pure proposte nel Memorandum medesimo
([zwei Wörter unlesbar] fra cui debbono
essere in modo particolare ricordate quelle concernenti le
Facoltà teologiche ed i Seminari e la questione scolastica) si ricercava invano un qualsiasi
accenno nello scritto del Dr. Boelitz. Fu in seguito a ciò che, in conformità delle
istruzioni impartetimi dall'E. V., nella mia Nota in data del 30 Giugno
,
1922, di cui è parola in principio del presente Rapporto, facevo
presente al Sig. Ministro come la S. Sede aveva esaminato colla più seria
attenzione, e col più vivo desiderio di giungere ad un soddisfacente accordo il di lui
esposto; prima peraltro di prendere definitive decisioni riguardo alle proposte ivi
contenute, bramava di conoscere le vedute del Governo prussiano relativamente agli altri
punti del Memorandum. – Una tale attitudine della S. Sede era stata dettata
specialmente dal riflesso che, qualora la Prussia fosse riuscita a far accettare i suoi postulati
regolare gli anzidetti argomenti, non solo essa non avrebbe avuto più alcun interesse di sorta per dare una
risposta soddisfacente risposta anche agli altri punti, ma non si vi
sarebbe andata
nemmeno statao più alcun
nesalcun mezzo di pressione per 197r
indurla ad
accettare
approvare nel Reichsrat, ove essa ha parte prevalente,
decisiva, il Concordato per il Reich, massime colla inclusione nel
medesimo della questione scolastica. Che anzi anche la conclusione del Concordato bavarese
ne sarebbe rimasta indirettamente minacciata. Se infatti la Prussia ottenesse senz'altro le
stesse concessioni della Baviera, come
avrebbe
pot
uto
rebbe
potrebbe poi questa ammettere che si esigano da lei, quasi come compenso, tutta una lunga serie di
disposizioni concordatarie circa le Facoltà teologiche, le scuole, gli Ordini e le
congregazioni religiose, ecc.? Vi sarebbe
stato> allora ogni motivo di temere che il Landtag, ove il
partito popolare bavarese non ha la maggioranza assoluta, si>
rifiuterebbe di votare un simile progetto di Concordato.
Che cosa ha ora portato la
nuova Nota di risposta del Sig. Ministro del Culto? Molte belle
parole, ma in
A mio subordinato avviso, molte non poche argomentazioni sofistiche
e molte belle parole, ma in sostanza nulla. Il Dr. Boelitz
dice di "non dubitare che le altre questioni verranno trattate dal Governo prussiano con
quello spirito di serietà e di comprensione, che richiedono i riguardi dovuti alla
importanza della Chiesa cattolica"; una pura frase, la quale non contiene il minimo impegno.
Intanto, per
in ciò che riguarda la questione scolastica, il Ministero del Culto
prussiano, quasi per dare un 197v
saggio delle di sue
disposizioni, ha preso,
di recente,> relativamente alla formazione dei maestri e delle maestre,
dell dei provvedimenti, i quali hanno sollevato
suscitato serie preoccupazioni nell'Episcopato, come ho avuto già
l'onore di riferire all'E. V. nei miei rispettosi Rapporti NN. 23886, 24617, 24896
e 25516 [sic] circa le cosiddette Aufbauschulen.
2°) Per ciò che concerne, poi,
le Facoltà teologiche, il Ministero del Culto (come si è veduto) più
sopra)
trova eccellente la prassi attuale e ritiene pericoloso di portare una ta
questa
una simile materia alla pubblica discussione; in altri termini
tal modo esso cerca di eliminare anche questo punto dalla
Convenzione dal presente accordo colla S. Sede. Io Al non nego – e
già più volte ho avuto occasione di farne parola nei miei umili Rapporti – che si tratta
di argomento
delicatissimo
estremamente delicato; tuttavia non
p
mi
riuscirebbe difficile di dividere l'ottimismo del Ministero del Culto prussiano circa la
presente situazione. Gli Statuti delle Facoltà teologiche,
di Bonn, Breslau e Münster,
allegati
compiegati
al summenzionato
Appunto
del Ministero e che
pa
egualmente compio il dovere di inviare qui uniti in copia (Allegati VIII, IX e X),
non m sembrano tali da poter completamente rassicurare la S. Sede. Senza dubbio su
quelli di Bonn e di Breslau
198r
qual proposito non sarà inutile di aggiungere come il modo
di vedere degli ecclesiastici professori nelle Facoltà teologiche coincide pur troppo in sostanza pienamente con quello del
Governo. Ciò risulta chiaramente, ad esempio, da una relazione confidenziale (trasmessami già recentemente dall'Emo Sig. Cardinale
Bertram) del Sac. Dr. Giuseppe Sickenberger, professore di Esegesi del
Nuovo Testamento in Breslavia, circa una riunione tenutasi in Würzburg nella Pentecoste del
1920 da vari membri delle suddette Facoltà teologiche della Germania, nella quale si legge:
"Si discussero colà altresì alcuni fatti, i quali non sono praticamente conciliabili col
principio generale del mantenimento delle Facoltà teologiche e, ad unanime parere di tutti
coloro che intervennero alla riunione, apporterebbero, data la situazione delle Università
tedesche, la 'morte' delle Facoltà medesime. Vi sono invero nelle Università taluni circoli,
i quali considerano le Facoltà teologiche cattoliche come corpi estranei. I vincoli
dogmatici e la soggezione in rebus fidei et morum dall'Autorità ecclesiastica fanno apparire
i professori di teologia agli occhi di questi 198v
nemici come
non abbastanza liberi ed indipendenti, per poter insegnare in una Università. Finora queste
correnti ostili alle Facoltà teologiche in Germania non hanno potuto ottenere il
sopravvento. Che anzi nel nuovo ordinamento del Reich le Università si sono
pronunziate in modo assai con molto calore per il mantenimento delle Facoltà
'evangeliche' e cattoliche. Ma vi è il più grave pericolo che queste
tali buone disposizioni si cambino a riguardo delle di queste
ultime, qualora venisse esternamente alcunché mutato alcunché nella vigente situazione. Ora riuscirebbe alle Università
assai più facile che prima di eliminare le Facoltà teologiche cattoliche. Sotto l'antico
regime invero le medesime avevano un forte appoggio nei Ministeri. Adesso invece
l'indipendenza delle Università è divenuta maggiore…– Il diritto di ispezione del Vescovo,
contemplato dal can. 1381 del Codice di diritto canonico, è espressamente ammesso negli
Statuti delle Facoltà in Prussia (cfr., ad es., quello di Breslavia § 48).
Corrispondentemente a questo 'ius et officium vigilandi, ne quidquam contra fidem aut
et bonos mores tradatur aut fiat' il Vescovo ha anche il diritto, 'per obbiezioni motivate
contro 199r
la dottrina o la condotta del candidato, di
respingere la nomina o l'ammissione di un insegnante di teologia' (ibid.). Un rifiuto per
altri motivi o senza indicazione dei motivi sarebbe ritenuto come eccessivo ed incontrerebbe
forte opposizione. – Agli intervenuti alla riunione di Würzburg sembrò anche che danneggerebbe
pregiudicherebbe l'esistenza delle Facoltà teologiche la richiesta
che alla revocazione della missio canonica da parte del
Vescovo debba seguire l'allontanamento dall'ufficio da parte dello Stato. Con ciò infatti la
posizione dei professori di teologia sarebbe messa sopra una altra base diversa da
quella degli altri professori di Università; il che avrebbe
porterebbe gravi conseguenze a danno dei primi. Praticamente colla
revocazione della missio canonica si ottiene già che il
colpito non possa più insegnare la teologia, anche se lo Stato lo mantiene nel suo posto e
continua a pagarlo. In tal guisa
Per consIn tal guisa lo spirito del § 3 del canone 1381 circa lo
'ius exigendi ut magistri removeantur' rimane adempiuto. La revocazione anzidetta però dovrebbe essere inflitta
199v
soltanto se la colpa del professore sia stata constatata mediante
consti in base ad un regolare processo canonico. – Vi è l'intenzione
di regolare le i rapporti fra le Facoltà e l'Episcopato mediante leggi dello Stato.
La conseguenza sarebbe che tutte le modificazioni alla situazione attuale
presente sarebbero pubblicamente discusse nei Parlamenti, nei
giornali, ecc., e si solleverebbe così di nuovo una lotta, che si credeva felicemente
evitata. – Per tutti questi motivi la riunione di Würzburg ritenne urgentemente necessario
che in questa questione non si sollevi avanzino nuove richieste oltrepassanti lo
stato attuale…".
Non può negarsi – e già più volte ho avuto occasione di farne parola
nei miei [ein Wort unlesbar] rispettosi Rapporti – che questo delle Facoltà teologiche è argomento
estremamente delicato; tuttavia riuscirebbe difficile di condividere senz'altro l'ottimismo del Ministero del Culto prussiano e le vedute dei summenzio
sunnominati p
Professori. Gli Statuti (cui essi si riferiscono), compiegati al
menzionato Appunto del Ministero e che egualmente mi fo un dovere di inviare qui
uniti in copia (Allegati
VIII
IX
,
IX e XI), non sembrano tali da poter rassicurare
completamente la S. Sede. Senza dubbio quelli di Bonn e di
Breslavia
, e quindi a buon diritto furono qualificati come insufficienti nel parere
presentato alla Conferenza vescovile di Fulda del Gennaio 1920 (Gutachtliche
Darlegung betr. künftiges Verhältnis zwischen Kirche und Staat,
pag. 51). – Senza dubbio [se] quelli di Bonn e di Breslavia>
200r
contengono alcuni
e
punti
disposizioni
sui rapporti tra la Facoltà teologica e le'Autorità
ecclesiastica>
he,
alcune disposizioni, le quali, se fossero praticamente attuate,
rappresenterebbero per la Chiesa una importante garanzia, ad es. ove si prescrive: "In
generale la Facoltà teologica, in quanto la Chiesa cattolica è interessata all'attività
della medesima, si trova sotto la ispezione spirituale del Vescovo. Questo ha il diritto di
visitarla o di farla visitare ogniqualvolta gli sembri opportuno". Altri punti invece
appariscono, a mio subordinato avviso, del tutto insufficienti.
Così, per esempio, negli Statuti della Facoltà teologica di
Münster si legge: "Gli orari
I prospetti delle lezioni da tenersi nella Facoltà teologica
dovranno essere, prima che a norma del § 60 degli Statuti della Università siano
inviati al Rettore per la pubblicazione, presentati al Vescovo per di lui conoscenza ed
e per eventuali osservazioni (zur Kenntnisnahme und etwaigen
Äußerung)"; ove in nessun modo si dice esprime l'obbligo
il dovere di tener conto di tali eventuali osservazioni. Egualmente nei medesimi Statuti così si dispone circa
l'allontanamento dei Professori: "Qualora un insegnante, contro l'aspettazione, si rendesse
colpevole di un grosso (groben) o scandaloso mancamento
contro la fede e i costumi, il Vescovo potrà darne per
a mezzo del Curatore avviso
notificazione al Ministro per ulteriore inchiesta e per le
disposizioni del caso, ed il Ministro avrà ad essa riguardo
200v
con ogni serietà ed attenzione". In questo modo il giudizio
e la decisione circa la ortodossia e la condotta morale del professore della
Facoltà teologica cattolica spetta in ultima
istanza al Ministro del Culto,>
in Prussia, il quale non ha alcun vero obbligo di
allontanarlo, ma soltanto di esaminare la denunzia del Vescovo con serietà ed attenzione,
rimanendo libero di prendere poi quella decisione e queigli
p quegli eventuali provvedimenti che giudicherà
riterrà opportuni (cfr.
Kahl, Die Missio Canonica, in Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht,
Tübingen 1908, 40, pag. 390-391). Che anzi, sebb anche quanto alla nomina dei
professori medesimi, sebbene gli Statuti riconoscano al Vescovo un diritto di esclus
veto, questo t
è tu presuppone tuttavia "obbiezioni motivate contro la dottrina e la condotta del
candidato", ed anche qui è al Governo che
compete di decidere se i motivi ag gli addotti motivi siano valevoli (cfr.
Kahl, 1. c., pag. 388-391; Hellmuth, Die missio canonica in
Archiv für katholisches Kirchenrecht, 1911, tom. 91, pag. 635), di
guisa che, – come osservava
non dubitava di affermare il Consigliere governativo Sig.
Niermann nella summenzionata Con conferenza dell'11 Ottobre scorso
1922, – sebbene quantunque in pratica tale caso sia nelle
attuali condizioni del tutto improbabile, pure teoricamente il Governo potrebbe
avrebbe il diritto di nominare un professore nella Facoltà teologica
un candi nonostante la opposizione del Vescovo
. – La
La Convenzione fra la S. Sede ed il Governo
Im-201r
riale [sic] tedesco
germanico del 5 Dicembre
20 Novembre 1902 circa la Facoltà teologica nella Università di
Strasburgo (su
(cui io mi richiamai
non mancai di richiamare l'attenzione del Sig. Becker nella
predetta conferenza) regola una così importante materia in modo più
favorevole alla Chiesa,>
;
come risulta altresì dalla Nota esplicativa segreta annessa alla
Convenzione medesima, ove si legge: "L'article troisième de la Convention accorde à
l'Evêque du diocèse de Strasbourg de coopérer à la nomination des professeurs, et cela
dans une plus large mesure que dans les autres pays allemands"; ma appunto perciò
nell' sum
Appunto del Ministero, di cui
del quale si è più sopra discorso, si è voluta negare la opportunità di
[pren] estendere tali norme alle Facoltà teologiche della Prussia. – Del resto in
questo argomento, secondo che mi permisi già di osservare nel precedente rispettoso Rapporto
N. 24192 del 26 Maggio
scorso,
1922, molto dipende dall'attitudine dei Revmi Vescovi, nei quali –
sia detto con ogni riverenza –, malgrado la difficoltà e la delicatezza della situazione,
potrebbe forse talvolta desiderarsi maggior energia e coraggio di
fronte a professori, la cui dottrina apparisce censurabile.
3°) Senonché,
anc
anche
lL>a
nella nuova risposta del Sig. Ministro del Culto non solo
si studia di d escludere dalle attuali trattative la questione scolastica
e le Facoltà teologiche, ma a
cerca
vuole evitare altresì, malgrado che si tratti di
materia innegabilmente e strettamente concordataria,
di [eludere]
evita diedi assumere impegni circa l'obbligo di adattare i pagamenti dello
Stato al successivo valore del danaro, come ha giustamente notato l'Emo Sig. Cardinale
Bertram.
; e
E ciò, mentre il Governo prussiano, secondo che ha dal parte sua canto suo opportunamente rilevato l'Emo Schulte,
è stato finora ben lungi dal soddisfare le prestazioni finanziarie dovute alla Chiesa, anche
soltanto in base dealle Bolle concordate di circoscrizione.
201v
Non sarà qui inutile di aggiungere come il modo di vedere degli ecclesiastici professori
delle
fFacoltà teologiche collima
coincide
in sostanza pienamente con quello del Governo. Così, ad esempio,
secondo
in
una relazione
riservata
del Sac.
Dr.
Giuseppe Sickenberger, professore di esegesi del Nuovo Testamento in Breslau,
circa una riunione tenutasi in Würzburg nella Pentecoste del 1920 da vari membri delle
suddette Facoltà teologiche della Germania, si legge tra l'altro: "Si discussero colà
altresì alcuni fatti, i quali non sono
praticamente
conciliabili col principio generale del mantenimento delle Facoltà e, secondo l'opinione
unanime di tutti coloro che parteciparono alla riunione, data l'attuale situazione della
Università tedesca, apporterebbero la "morte" delle Facoltà medesime. Vi sono invero
nelle Università alcu taluni circoli, i quali considerano le Facoltà teologiche
cattoliche come corpi estranei. I vincoli dogmatici e la dipendenza in rebus fidei et
morum dall'Autorità ecclesiastica fanno apparire i professori di teologia agli occhi di
questi nemici come non abbastanza liberi ed indipendenti, per poter insegnare in una
Università. Finora queste correnti ostili alle Università in Germania non hanno potuto
ottenere il sopravvento. Che anzi nel nuovo ordinamento de
4°) Per ciò che si riferisce alle condizioni per l'ammissione agli uffici eccle
ecclesiastici (cittadinanza tedesca – certificato di maturità – corso teologico triennale in
una Università tedesca od in un Seminario vescovile della Germania od in un simile Istituto di Roma), richieste dal Governo e di cui feci parola
nel mio precedente Rapporto N. 24192, di esse non vi è
alcuna traccia nelle Bolle concordate. La loro
202r
origine deve ricercarsi nella risale all'epoca del
Kulturkampf, vale a dire alla legge del'11 Maggio 1873, emendata però,
e migliorata,
poi, in seguito alle trattative colla
S. Sede, in virtù della legge del 21 Maggio 1886. Fu anzi in seguito
per riguardo a tali miglioramenti che il S. Padre consentì alla
cosiddetta Anzeigepflicht, cui si è accennato in principio (cfr.
Archiv für katholisches Kirchenrecht, l. c.; Act
Actenstücke betreffend die Fuldaer Bischofs-Conferenzen,
ann. 1880-1887). Soltanto in questo senso può
potrebbe quindi dirsi che le l'anzidettea
leggie, per sé [inuti] unilaterale, riposa sopra un accordo fra la
S. Sede ed il Governo prussiano. Del resto così questa, come le altre leggi del
Kulturkampf, citate nella surriferita Nota del Sig. Ministro del Culto e la
cui sop futura soppressione viene citata come rappresentata quasile>>
come una
una felice conseguenza delle benevole disposizioni del Governo
prussiano verso la Chiesa cattolica, debbono essere necessariamente abrogate in virtù della
Costituzione del Reich; ma il Ministero del Culto cerca di negoziare t
lale soppressione medesima
stessa
e di ottenere un surrogato per la
relativamente all'
alle alle leggi medesime, massime in ciò che concerne l'ammissione agli
uffici ecclesiastici ed alla
e la formazione del clero, e perciò si è studiato di cercare quella
pretesa connessione di materie, che l'Emo Schulte ben a ragione designa come arbitraria
e capziosa.
202v
5°) Se mi è infine lecito di esprimere un subordinato avviso circa la complicata questione della via da seguire ora di fronte al Governo
prussiano, sembrami di dover manifestare quanto segue:
Qualora il regolamento della
nuovo ordinamento dei rapporti fra Chiesa e Stato in Prussia potesse
trattarsi isolatamente, non avrei dif eccessiva difficoltà di aderire alle proposte
vedute dell'Emo Sig. Cardinale Bertram, vale a dire
e di contentarsi proporre quindi rispettosamente alla S. Sede di concludere senz'altro,
contentandosi del bonum minus, un accordo col Governo
medesimo sui
ristretto ai soli soli punti da questo indicati. Ma se la situazione della Prussia
se esso devese detto ordinamento deve invece
devesi considerare
si nel complesso della situazione della
della Chiesa in Germania, non vedo in verità, per
le considerazioni già più sopra accennate, come
sarebbe riuscirebbe possibile di adottare un tale procedimento. Oltre che, infatti, la conclusione del Concordato per il Reich
rimarrebbe forse irreparabilmente compromessa o almeno diverrebbe ancor più
problematica, –
S
sarebbe inoltre
difatti
altresì ingiusto, e provocherebbe in Baviera la più viva
eccitazione, se la Prussia ottenesse dalla S. Sede le stesse
concessioni, senza assumere gli oneri corrispondenti. Forse su ciò potrebbesi richiamare
opportunamente l'attenzione del sullodato Sig. Cardinale.
D'altra parte, occorre
bisogna pure tener conto essere impossibile di ottenere dalla
Prussia tutto ciò che può richie conseguirsi in Baviera.
Ciò posto, occorrerebbe
occorrerebbe rispondere al Governo prussiano che la S. Sede non
crede di poter desistere dalla sua richiesta di includere almeno in
qualche modo nell'
e
accordo
trattative la questione delle Facoltà teologiche e quella della
scuola. Per le prime un argomento perentorio [ein Wort
unlesbar] ad hominem sarebbe, se non
m'inganno, il seguen-203r
te: Il Governo prussiano
[chiede] che la
pone in primo luogo fra gli Istituti scientifici per la formazione
del Clero abbia luogo fra gli altri Istituti, nella
le Università. Ora, non si vede [come] affinché la
S. Sede prenda un impegno su questo punto
possa ein Wort unlesbar prendere in considerazione t simile
proposta, è evidentemente
la necessità
indispensabile che essa abbia delle sicure garanzie, al riguardo, le quali almeno consacrino
fissino in modo obbligatorio
sicuro
ciò almeno ciò che è
sussiste già nella prassi. In
que
tale [argomento] Su questo punto potrebbe proporsi
proporsi
al [zwei Wörter unlesbar] lo stesso testo che si adotterà per la Baviera.
Circa la questione scolastica converrebbe contentarsi della breve e
generica formula indicata dall'Emo Bertram e riportata sopra in nota, sostituendo tuttavia alle prole parole "il Governo mostrerà benevola
condiscendenza verso le richieste della Chiesa cattolica", la quale così dipenderebbe
così dalla grazia e degnazione del Governo medesimo, le altre
seguenti>"… terrà conto del dei principi e delle richieste della Chiesa
cattolica", e soprattutto aggiungendo le altre "per come pure la
formazione dei maestri, che abbiano da essere impiegati nelle scuole cattoliche,
corrispondentemente alla natura delle medesime",
pure
e sopprimendo forse l'inciso "in
quanto è possibile", il quale sne snerva ancor più il già scarso valore di tale
dispo
quella dichiarazione
. Premesse queste due considerazioni, la S. Sede dovrebbe prendere posizione
pronunziarsi riguardo alle domande del Governo, su cui ebbi già
occasione di riferire nel mio succitato ossequioso Rapporto
N. 24192, tenendo presente la convenienza che alla Prussia
non ottenga
ottenga soltanto
maggiori [concessioni] concessioni che
ed[ein Wort unlesbar] ed anzi in qualche modo minori,
(sia pure in [zwei Wörter unlesbar]) della
che la Ba che alla Baviera, la quale dà incom incomparabilmente di
di più, massime nella questione scolastica,
.
e che
anzi [non]
ad ogni modo
abbia
non ne consegua delle maggiori.
Né varrebbe l'obbiettare che dalla Baviera per due terzi cattolica
si può esigersi <esigere> più che dalla Prussia per due terzi
protestante, perché
ed
anche nell'antico ed anche nell'antico Concordato la prima aveva aveva>
privilegi che non furono accordati alla Prussia, tra i quali [ein Wort
unlesbar]> soprattutto il diritto di nomina alle Sedi vescovili. Per i Convitti
teologici, i Seminari clericali e le case di correzione, nonché per il diritto di
presentazione alle parrocchie potrebbero adottarsi i criteri proposti dall'Emo Bertram.
–> Infine nell'argomento delle prestazioni finanziarie, sarebbe
egualmente
necessario che, conformemente
del paripure al parere dell' degli Emoi Bertram, e
203v
Schulte, il Governo non si limiti ad enunciare un fatto, ma
s'impegni assuma positivi impegni. Il tutto poi dovrebbe essere
essere
[definitivamente]
essere consegnato in una formale Convenzione, non sembrando
del tutto
sufficiente un semplice scambio di Note, le q
dalle
dalle quali un successivo Ministero potrebbe dichiararsi non
vincolato.
Tale sarebbe, a mio umile avviso, il minimum dei punti da trattare e
delle assicurazioni da esigere in un accordo colla
Governo prussiano,
Prussia, il quale, per quanto meno ampio del Concordato che si spera
di concludere colla Baviera, costituirebbe pur sempre una stabile
solida base, per i
riconosciuta dallo Stato dal Potere civile come di carattere
internazionale, per i diritti della Chiesa in quello
a
Stato.
vasta regione(1) <Stato
Che se il Governo si rifiutasse di accettare anche così moderate proposte, non
rimarrebbe, a mio subordinato parere, che regolare la
sospendere i negoziati e cercar di cercar di regolare la
situazione della Chiesa in Prussia per via puramente parlamentare. Secondo infatti il
principio che il diritto del Reich prevale al diritto dei singoli Stati
(Reichsrecht bricht Landesrecht), anche la Prussia è obbligata ad uniformare
si
la sua legislazione ecclesiastica alle norme ben note all'E. V. fissate nella Costituzione germanica
(cfr. Rapporto N. 13822 del 18 Agosto 1919). Occorrerebbe quindi che i
deputati cattolici al Landtag prussiano reclamassero energicamente dal Governo in base alla medesima l'aboli abrogazione delle
antiche leggi restrittive della libertà della Chiesa ed in generale il pieno adattamento
della legislazione politico-ecclesiastica alle prescrizioni all'articolo 137
capov. 3 della Costituzione stessa. La spinta ai deputati anzidetti dovrebbe
converrebbe che venire
sse dall'Episcopato; la S. Sede 204r
converrebbe che
dovrebbe
ten osservasse
are un'attitudine riservata e si
tenesse
rsi
il più possibile in disparte,
del tutto in disparte, affine di non compromettere in alcun modo la sua
posizione,
ed i suoi diritti, salvo naturalmente a far conoscere confidenzialmente all'Episcopato le sue
inten
proprie vedute per le opportune istruzioni al gruppo parlamentare
cattolico. È verosimile che il Governo prussiano conterebbe
procurerebbe allora di attuare i suoi postulati circa la nazionalità
e la formazione del Clero per via legislativa, ma si tratterebbe sempre di disposizioni
unilaterali, che non potrebbero vincolare la Santa Sede. Una simile soluzione non
presenterebbe certo il carattere di stabilità, fondato sul diritto delle genti, che
offrirebbe l' la Convenzione, di cui si è sopra discorso; ma sembra che sarebbe l'unica via che
non resterebbe altra via per uscire alfine dall'attuale provvisoria ed
incerta
ed incerta situazione.
Di un simile regolamento per via
parlamentare si è avuto già un esempio abbastanza favorevole
felice nel Baden. Secondo, infatti, risulta dall'Esposto che ebbi
l'onore d'inviare all'E. V. col rispettoso Rapporto N. 16332 del
15 Aprile 1920, in detto Stato, con popolazione religiosamente mista, vigeva ai
tempi dell'antico regime monarchico una legislazione molto lesiva della libertà della
Chiesa. Dopo la rivoluzione del Novembre 1918 venne proposto all'Assemblea Costituente
una [sic] schema di nuova Costituzione sotto vari aspetti pericoloso; ma i deputati
cattolici, sebbene in minoranza, seguendo le direttive impartite loro dal
de-204v
funto Arcivescovo di Friburgo Mons. Nörber,
lottarono strenuamente ed ottennero tali cambiamenti da rendere assai migliore la condizione
della Chiesa. In seguito a ciò lo Stato rinunziò pienamente ai diritti che le Bolle
concordate "Provida solersque" (1821) e "Ad Domici gregis custodiam" (1827) davano al
Granduca del Baden nell'elezione del'Arcivescovo e nella provvista dei canonicati; circa
430 benefici già di patronato del Principe furono resi alla libera collazione
dell'Ordinario, e nondimeno lo Stato ha continuato e continua ad adempiere verso la Chiesa
le sue prestazioni finanziarie, derivanti da obblighi di diritto sia privato che pubblico,
ed in special modo dalla secolarizzazione del 1803. – Una così
così larga e liberale
e favorevole soluzione difficilmente, tuttavia, potrebbe sperarsi
nella Prussia, ove particolar
soprattutto
massime nel Ministero del Culto sono
tuttora ancora assai radicati i princ vecchi principi delle
ingerenze dello Stato nelle cose ecclesiastiche. –
In attesa pertanto delle venerate
istruzioni dell'E. V., m'inchino
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 24 February 1923, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 12804, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/12804. Last access: 11-10-2024.