TEI-P5
Besnard von Schlandenheim, Karl von
Copia Allegati 1 foglio di "Norme direttive" 1 foglio di "Istruzioni"
Il 14 giugno c. a. vennero gettate le basi d'una associazione privata detta "Bergwacht" (Guardia alpina). Scopo dell'associazione è agire con tutti i mezzi legali per porre un argine alla licenza che impera nelle montagne, negli abitati di fondo valle, nelle stazioni e nei treni. I soci della "Guardia alpina" si propongono di ridurre a ragione gli elementi rozzi che battono i monti, ristabilendo buoni rapporti fra montanari ed alpinisti e ciò collaborando colle autorità statali e locali. Mezzi sarebbero:
Azione educatrice sui giovani traviati esortandoli a mutar condotta; pubblicazioni nei giornali per illustrare i fini della Società ed i risultati ottenuti, questo anche per influire beneficamente sulla popolazione montana, che molto soffre dei disordini prodotti dagli ospiti villani. Nel caso di disordini particolarmente gravi i Soci della "Guardia Alpina" devono intervenire, con calma e prudenza, aiutando in ogni modo all'accertamento e se occorre alla cattura dei colpevoli le autorità competenti. Al riguardo si unisce il foglio di "Norme direttive" e il foglio di "Istruzioni".
Le autorità locali devono appoggiare convenientemente l'attività della "Guardia Alpina". La "Guardia Alpina" è stata avvertita che i suoi Soci non devono in nessun caso invadere il campo di competenze statali e comunali e che i fermi di persone sono solo ammissibili nei limiti del § 127 del Cod. pen.
Si prega d'avvertire in proposito le autorità Comunali e le stazioni gendarni [sic].
Verificandosi occasioni speciali che concernano l'attività della associazione e dei suoi Soci, si prega di farne rapporto.
sto. v. Besnard.
Online since 23-07-2014.
Document no. 13556
Besnard von Schlandenheim, Karl von
: Guardia Alpina (Bergwacht). Munich, 24 September 1920
Azione educatrice sui giovani traviati esortandoli a mutar condotta; pubblicazioni nei giornali per illustrare i fini della Società ed i risultati ottenuti, questo anche per influire beneficamente sulla popolazione montana, che molto soffre dei disordini prodotti dagli ospiti villani. Nel caso di disordini particolarmente gravi i Soci della "Guardia Alpina" devono intervenire, con calma e prudenza, aiutando in ogni modo all'accertamento e se occorre alla cattura dei colpevoli le autorità competenti. Al riguardo si unisce il foglio di "Norme direttive" e il foglio di "Istruzioni".
Le autorità locali devono appoggiare convenientemente l'attività della "Guardia Alpina". La "Guardia Alpina" è stata avvertita che i suoi Soci non devono in nessun caso invadere il campo di competenze statali e comunali e che i fermi di persone sono solo ammissibili nei limiti del § 127 del Cod. pen.
Si prega d'avvertire in proposito le autorità Comunali e le stazioni gendarni [sic].
Verificandosi occasioni speciali che concernano l'attività della associazione e dei suoi Soci, si prega di farne rapporto.
sto. v. Besnard.