Subject
Il Concordato bavarese dinanzi al Landtag
Nel mio rispettoso Rapporto N. 31690 e nel cifrato N. 461
rispettivamente in data del 3 e dell'11 Dec corrente ho compiuto il dovere di
riferire all'E. V. R. circa i violenti attacchi, di cui è
stato fatto oggetto il Concordato bavarese dopo la sua
pubblicazione e presentazione al Landtag. Tali attacchi sono continuati sia nella
stampa che nella Commissione parlamentare incaricata dell'esame del relativo progetto di
legge. I partiti di opposizione (comunisti, socialisti, democratici, völkische) hanno
formato un fronte unico di compatta resistenza contro il Concordato,
il che era naturalmente da attendere; ma, <– cosa, del resto,
ben comprensibile,> se si rifletta che il Concordato rappresenta<errebbe per
la Baviera> il crollo <definitivo> di tutto il programma liberale e socialista
riguardo specialmente alla scuola, considerata finora <già> come materia di
esclusiva competenza dello Stato;'Autorità civile –; ma il più grave è
stato che igli stessi deputati tedesco-nazionali (coi partiti loro annessi), i
quali – secondo quanto mi venne sul principio assi-685v
curato
si erano impegnati,dallo stesso Ministro Presidente – si erano dimostrati
pronti, come facenti parte dell'attuale Gabinetto di coalizione, a votare a favore
del Concordato, hanno cominciato ben presto ad a tergiversare, ad esigere
dichiarazioni e restrizioni, alcune delle quali del
tuttoassolutamente inaccettabili. Per un certo
numero dii protestanti fanatici, l'odioaderenti alla "Lega evangelica", l'odio contro Roma la
Chiesa cattolica, e soprattutto contro Roma, è tale che essi
preferiscono piuttosto di sacrificare i loro propri interessi anziché
piuttosto che di accordare ad Essa vantaggi. Uno dei gros bonnets della Chiesa cosiddetta
evangelica, il Sig. Barone v. Pechmann, il quale pure
passa per uomo moderato, diceva recentementeha detto al Sig. Ministro del Culto (come questi mi ha
narrato) ripetuto) a proposito del Concordato che la potenza di Roma eraè tornata ad essere così grande come ai tempi di Innocenzo III
e di Bonifazio VIII; il che naturalmente fa ombra e sospetto ai protestanti. Colla
686r
pedanteria minuziosa, propria dei tedeschi, acuita dalla
passione anticattolica, il Con
Concordatotesto del Concordato è stato sezionato,vivisezionato, analizzato, scrutato in ogni suo membro ed in ogni
sua fibra, per trovare materia ad obbiezioni; si sono date interpretazioni artificiosamente
esagerate od infondate; si è attaccato si sono mossi anche attacchi contro l'uso della lingua italiana (anziché della latina) e si sono volute vedere
(massime
nell'articolo 4 §2) [denunziate] differenze, delaffatto insussistenti quanto al senso, tra i due testi
italia tedesco ed italiano. I maestri liberali appartenenti al Bayerischer
Lehrerverein, i professori delle Università si sonoconcon rumorose assemblee ede veementi ordini del giorno hanno eccitato la pubblica opinione;
professori di Università hanno aggiunto alla lotta il peso della
loro pretesa scienza.alla lotta contro il Concordato.La situazione si è fatta così man mano estremamente critica, tanto
da far vacillare anche <il tenace> l'ottimismo del Presidente del Consiglio
dei Ministri, Dr. Held, e solo dopoché il Sinodo protestante ha approvato <a grande
maggioranza> il 19 corr. la Convenzione colla "Chiesa evangelico-luterana a destra
del Reno", l'orizzonte ha cominciato alquanto a <sembrato cominciare alquanto
a> rischiararsi. – Merita tuttavia di essere rilevato incidentemente [sic] che –
almeno per quanto ho potuto finora costatare
–686v
nessuno, pur in mezzo a tanti sofismi, ha trovato alcunché
a ridire contro le alte scuole filosofico-teologiche degli Ordini religiosi (art. 13
§ 2), né ha recl reclamato la elezione dei Vescovi da parte dei Capitoli; due
punti, i quali, nondimeno, erano stati rappresentati, durante le trattative, come essenziali
per rispetto alla accettazione del Concordato da parte del Landtag.
Contro tale
furiaosa di attacchi offensiva il Governo, ed in prima linea il Presidente
del Consiglio dei Ministri, Dr. Held, – il cui ottimismo è
andato man mano scemando – ha difeso energicamente e, a quanto mi è sembrato, in
generale abbastanza abilmente il Concordato. Per
Esso
Egli Il Dr. Held è giunto sino a minacciare apertamente che, qualora
questo <esso> venisse respinto, il partito popolare bavarese
avrebbe [ritira] si sarebbe ritirato <ritirerebbe> dal
Gabinetto, e, poiché [ein Wort unlesbar] riuscirebbe allora impossibile la
formazione di un [sic] altra maggioranza, si sarebbero addivenuto allo scioglimento
del Landtag ed a <il Landtag
avrebbe dovrebbe sciogliersi e si sarebbero avute <avrebbero>> nuove
elezioni. Per cercare, nondimeno, di calmare gli animi eccitati, il sullodato Ministro Presidente
Dr. Held <Ministro Presidente> e, in [mancanza] luogo del Ministro del Culto
assente per ragioni di salute, il Sig. Consigliere Ministeriale Goldenberger hanno dato
varie dichiarazioni ed interpretazioni, riferite dai giornali, ma di cui non si ha è ancora stampato il testo
autentico. Pe Tuttavia –687r
anchepur prescindendo dai partiti, che rimangono in un atteggiamento di
irriducibile opposizione – anche i tedesco-nazionali, facenti (come si è già detto) parte
dell'attuale coalizione ed i cui voti sono indispensabili per raggiungere la maggioranza,
non si sono contentati di tali dichiarazioni, ma hanno chiesto che esse ed altre simili fossero vengano fissate per sempre in
modo indiscutibilmente obbligatorio ed avessero quindiabbiano per ciò il consenso anche dell'altra Parte contraente. Il
Ministro Presidente, il cui ottimismo, come ho sopra
accennato,era
era
èvenuto progressivamente scemando, si è visto così nella necessità, per evitare una crisi, di trovare
una via di uscita, e, prima in una visita da lui fattami la sera di Venerdì 19 corr., e
poi in una Conferenza confidenziale tenutasi nel Ministero degli Esteri nel pomeriggio deldi Martedì seguente
23 corr., alla presenza anche del menzionato Consigliere Ministeriale
Goldenberger e dei deputati Can. Wohlmuth e Sac. Prof. Scharnagl, mi
ha687v
chiesto, se fosse in massima possibile per parte della
S. Sede una soluzione nel senso indicato.suaccennato. Avendomi egli espresso,
poi poscia indicato, dietro mia domanda, approssimativamente
il senso di delle richiesteprogettate dichiarazioni, concernenti
soprattutto
l
g l'articolo 5 §§ 1 e 2 e l'articolo 8, e non sembrandomi,come esse erano allora formulate, che vi
fosse una insormontabile
esse presentassero speciali difficoltà,ad ammetterle, mi
contro la loro accettazione, mi mi sono dichiaravoto da mia parte pronto, <in vista della critica situazione,> a trasmettere e
sottoporrea sottomettere la cosa alla
S. Sede.
, qualora i punti in
questione fossero esattamente e convenientemente formulati..Il Sig. Heldhaaggiunse
to
avutoallora che il giorno appresso,
La
mattina seguente, Mercoledì 24,corrente,avrebbe avuto,
avutoil Dr. Held ha avuto un colloquio col Ministro della Giustizia,
Sig. Gürtner, appartenente al partito tedesco nazionale, il quale aveva chiesto di
parlargli del Concordato,
e mi avrebbe
dipoi
così poi
potuto comunicarmi con maggior precisione il tenore delle
anzidette
dichiarazioni e poi altre conferenze sono state tenute lunghe e laboriose
conferenzriunioni sono state tenutediscussioni
hanno avuto luogo
si sono svolte
l'altro ieri
27 c. m.
28 corr. col dettomedesimo Ministro e col Dr. Hilpert, capo della frazione del
detto partito al Landtag, il quale è venuto fuori con sempre nuove
e maggiori esigenze. Scartate alcune altre
<particolari> domande, ad es., che il Concordato colla Baviera avesse, al pari di
quello colla Lettonia del 30 Maggio 1922 (art. XX), una limi durata
limitata con facoltà di denunzia, –Aalla fine è rimasto
rimandatooggi fissato
688r
il testo di una
dichiarazione, (Allegato I),– ben divers<a>o da quella prima annunziatami –, che il
Ministro Presidente dovrebbe fare al Landtag e che, da questo approvata, avrebbe
forza di legge come Appendice al notoMantelgesetz,il cui progetto
ffu già da me trasmesso all'E. V. col predetto(cfr. Rapporto N. 31690).. Il Dr. Held non chiede che la
S. Sede diaora per la dichiarazione in discorso una positiva approvazione della S. Sede,alla dichiarazionemedesima,
in discorso, ma mi ha detto che gli
sarebbeessergli necessario di poter affermare che Essa non vi si
oppone la S. Sede medesima ad essa non contraddice. alla med Riprodurrò
qui appresso, tradotto in italiano, il relativo testo, aggiungendovi
quellealcune osservazioni, in quanto mie lo permette l'angustia
della urgenza della cosa e la ristrettezza del tempo:
"Essendo
In considerazione di ciò cheil Concordato in Bavieraèlegge del Paese, per la sua interpretazione serve di norma il testo
tedesco".
Come ho già sopra accennato, non appena pubblicato il Concordato,
cominciarono gligli attacchi contro l'uso della lingua
italiana.688v
In un articolo della
Münchneren-Ausburger [sic] AbenAbendzeitung (N. 323 del 25 Novembre 1924) si leggeva tra l'altro: "Nella
forma esterna del Concordato sorprende che il testo di questo pubblico trattato non è
tedesco e latino, ma tedesco e italiano; con ciò l'italiano è dichiarato lingua ufficiale
del Vaticano – segno caratteristico del predominio dell'elemento italiano nella Chiesa
cattolica". E di nuovo nel N. 337 del 9 corrente lo stesso giornale così scriveva:
"Il doppio testo del Concordato è un enigma, giacché non è stata scelta la lingua del
diritto canonico, cioè la lingua ecclesiastica latina, ma l'italiano. Con ciò il Concordato
prende il carattere di un trattato fra un Sovrano italiano e lo Stato bavarese. Se non si
voleva usare la lingua canonica, avrebbe dovuto, in un trattato col con uno Stato
tedesco, adottarsi il tedesco". Quanto sia infondato un tale appunto, apparisce subito (come
non ho mancato di far notare [inna] prima al
Consigliere698r
ministeriale Sig. Barone von Stengel e poi
allo stesso Ministro Presidente) a chi si dia la pena di prendere in mano il volume della
"Raccolta di Concordati in materia ecclesiastica tra la S. Sede e le Autorità civili",
dal quale apparisce come i Concordati, massime i più recenti, sono redatti nelle lingue più
diverse, ed anzi per la Convenzione sulla erezione della Facoltà teologica della Università
di Strasburgo, conclusa col Governo germanico il 5 Dicembre 1902, venne usata la sola
lingua francese. – Si sono poi volute trovare (come pure ho già detto) differenze tra i due
testi, massime
vale a cioè nell'articolo 4 § 2
("soll…angestellt werden" tradotto con "vi dovranno essere") e
nell'articolo 8 § 2 ("im religiös religiös-sittlichen Leben" tradotto con
"nella vita religiosa o morale"). Diversità, anch'esse non sostanziali, e che
d'altronde non sono state rilevate dagli avversari del Concordato, si trovano invece – come
è ben noto all'E. V.,689v
perché furono oggetto di
trattative – nell'articolo 14 § 2, ove nel testo italiano si parla espressamente
di "conferma
" a norma del can. 177 del Codice di diritto canonico",
mentre nel testo tedesco si cita soltanto il canone anzidetto, e nello stesso
articolo 14 § 3, ove nel testo italiano si legge "parroci in senso
stretto", laddove il testo tedesco dice semplicemente "Pfarrer".
Essendosi le
obbiezioni contro il testola lingua italianoa ripetute anche nella Commissione del Landtag, il Ministro Presidente
nella seduta del 12 corrente ricordò, tra l'altro, che il Concordato del 1817 non aveva
alcun testo tedesco, ma soltanto il latino. "È dunque un progresso (egli esclamò) di fronte
all'antico Concordato che questa volta si abbia anche un testo tedesco, il quale
naturalmente per noi è il solo decisivo". Ora si tratta appunto di fissare in modo
autentico tale dichiarazione.
A mio subordinato avviso, questo punto,
per quanto ingiustificato, non presenterebbe tuttavia per
sé una insormontabile690r
difficoltà e potrebbe
tollerarsi. Sembrami tuttavia che nella proposizione introduttiva dovrebbe
almeno dirsi "… è anche legge del Paese", essendo il Concordato in primo luogo
una solenne Convenzione fra i due Poteri, equiparata <analoga> ai trattati
internazionali.
"Sull'articolo 1 § 2 = Le
disposizioni(delle leggi e decreti emanati dalla
Chiesa)(di questo paragrafo)valgono nell'ambito dell'articolo 137 capov. 3 della Costituzione del
Reich".
Il citato capoverso della Costituzione del Reich è, secondo che
giàè già ben noto all'E. V.,come l'E. V. ben conosce, del seguente tenore: "Ogni società
religiosa ordina ed amministra i propri affari indipendentemente nell'ambitoentro i limiti della legge vigente per tutti. Essa conferisce i suoi uffici senza
cooperazione dello Stato o dei Comuni".
Alcuni tedesco-nazionali, e specialmente i
libero nazionali-liberali, avevano preteso una dichiarazione del Governo nel senso che le leggi del Reich e della Baviera, anche
future, avessero forza di diritto prevalente sulle disposizioni del Concordato, di guisa che
lo Stato potesse da sé stesso introdurre in via legislativa i necessari cambiamenti, massime
per ciò che690v
concerne la scuola. Il Ministro Presidente
non ha respinto una simile proposta, la quale sar come assolutamente inaccettabile; tuttavia dietro le insistenze del
Dr. Hilpert, hainammissibile; tuttavia, avendo il Dr. Hilpert in seguito alla succitata
dichiarazione della "Lega evangelica"reclamato come assolutamente indispensabile una qualche spiegazione
dell'art. 1 § 2, il Dr. Held ha
creduto stimato tollera non dannosa e quindi tolleraaccettabile la surriferita formula
generale.
A mio umile avviso, essa
peròperò presenta pericoligravi obbiezioni
.,
non solo
Tteoricamente, ma anche praticamente per le false
interpretazioni, a cui
avr
alle qualidar
ebbeàfacilmente luogo, e che potrebbero rendere vane molte favorevoli
disposizioni del Concordato.Ho fatto notare da mia parte confidenzialmente al Sig. Ministro
Presidente che anche tale dizione, <a mio avviso personale, poteva> poteva
presentare difficoltà teoriche, poiché restringeva la potestà legislativa della Chiesa
entro i limiti della legge comune dello Stato. Dopo qualche discussione <(nella quale
io ho proposto, <ma invano,> la formula <redazione>: "Le disposizioni [di
questo paragrafo] valgono, senza pregiudizio della competenza dello Stato nella sfera
sua propria")> il Dr. Held mi ha detto che qual
potrebbe <sarebbe disposto> eventualmente <a> tentare di far accettare
quest'altra formula: "Le disposizioni (di questo paragrafo) valgono senza pregiudizio
della competenza di dello Stato".
"Sull'Articolo 5 §§ 1 e
2:
Alla libertà di coscienza e di associazione dei maestri (e delle maestre) nelle scuole confessionali non sono posti altri limiti, che
quelli cui sono sottomessi per i loro doveri di ufficio e di stato".
Il
Dr. Held mi ha spiegato che per doveri di ufficio (Amtspflichten) si intendono
quelli indicati nell'art. 5 § 1 del Concordato, e vale a dire che i maestri
nelle scuole elementariper doveri di stato (Standespflichten)
quelli691r
cattoliche siano atti e disposti ad istruire i
fanciulli in modo sicuro nella generali incombenti ad ogni maestro. Se così è,
Malgrado ciò,
anchequesto punto,
almeno uti iacet,
potrebbe essere tollerabile,sembrami difficilmente ammissibile.In vista di ciò, sembrami che questo punto potrebbe essere
tollerabile.
"La nomina di nuovi maestri (e maestre) è condizionata alla
esistenza dei requisiti dellecitatedisposizionicontrattuali [precendentemente] citate.concordatarie<.> in discorso.."
QuestoAnche questo punto non sembraparmi presentare per séper sé difficoltà.,
essendo anzi una conferma dell'articolo 5 §§ 1 e 2 del
Concordato.
"A dichiarare "La dichiarazione di nonvolerimpartire l'istruzione religiosa per sé sola non è in ogni caso una sufficiente prova che
il
rispetti
maestro (o la maestra) noncorrispondesoddisfapiù alle citate disposizioni concordatarie".
È da ricordare che
comedopoché
che,
che, come, dopoché
avendo l'articolo 149 capov. 2 della Costituzione
del Reich rimise alla dichiarazione di volontà del maestro l'impartire l'istruzione
religiosa, in Baviera – a quanto hanno riferito i giornali – su un numero complessivo di
20.362 maestri e maestre (di cui 6.038 protestanti) 943 (di cui 33 protestanti) fecero uso
di tale diritto e [cessa] dichiarando di non
impartiredar più la detta istruzione. Ora essi sarebbero
ridotti,691v
come mi ha detto il Ministro Presidente, a circa
700.
La surriferita formula non sembrasarebbe tuttavia, se non erro, inaccettabile. Infatti nel Memoriale
dell'Episcopato germanico del 20 Novembre 1920 (da me già a suo
tempo trasmesso col rispettoso Rapporto N. 18718) si legge: "Se un insegnante
nelle scuole cattoliche rifiuti per ostilità di principio contro la religione
cattolica (aus grundsätzlicher Gegnerschaft gegen die katholische Religion) di impartire l'istruzione religiosa, … deve essere,
dietro reclamo della Chiesa eo degli aventi diritto all'educazione, rimosso dalla scuola
confessionale". Il Memoriale stesso ammette dunque implicitamente che vi possono essere
altri motivi all'infuori della anzidetta ostilità di principio, per es. ragioni di salute,
di occupazioni, ecc., le quali inducano il maestro a non impartire talequella istruzione, senza che per ciò solo debba esigersi la sua
rimozione dalla scuola confessio-692r
nale. Del resto,
sono
i s i sacerdoti sono per sé gli insegnanti i maestri nati delladi religione; gl'insegnanti laici non sono chiamati a supplirli, se
non in quanto il numero degli ecclesiastici non sia all'uopo sufficiente.
"Sull'aArticolo 8
§ 1:
L'ispezione dello Stato nella scuola rimane conservata; non è
questione di un ristabilimento dell'antica ispezione scolastica degli ecclesiastici
(geistliche Schulaufsicht). Resta fermo il § 28 della legge sulla
ispezione scolastica(Schulaufsichtsgesetz)del 1° Agosto 1922; le sue disposizioni vengono corrispondentemente applicate alla
istruzione religiosa negli altri istituti scolastici".
È risaputo che in Baviera
prima della rivoluzione i parroci esercitavano la cosiddetta geistliche
Schulaufsicht, vale a dire che essi, oltre alla vigilanza sulle cose riguardanti la fede
ed i costumi a norma dell'articolo V capov. ul ultimo dell'antico Concordato del
1817, erano anche ispettori dello Stato per lae scuolae, e il che,il che, a dire il vero, non692v
sempre è
riuscito di utilitàvantaggio per la Chiesa, giacché in molti casi ha suscitato
l'ostilità dei maestri contro i parroci. Caduta la Monarchia, il socialista ed antireligioso
Ministro del Culto Giovanni Hoffmann con ordinanza del 16 Dicembre 1918 soppresse
intieramente la geistliche Schulaufsicht nelle scuole elementari. L'Episcopato
bavarese nel Memoriale del 25 Maggio 1919 così si espresse al riguardo: "La profonda
ingiustizia dell'atto di violenza, con cui il Governo provvisorio eliminò la geistliche
Schulaufsicht
consiste consiste in ciò che esso, senza alcuna intesa colle Autorità ecclesiastiche,
non solo tolse alla Chiesa la direzione tecnica e metodica di tutto l'insegnamento, ma Le
sottrasse anche il diritto di sorveglianza sulla educazione religioso-morale, conferitole da
Cristo ed intimamente legato alla sua missione. Il Clero ha per un secolo esercitato la
ispezione anche sulla tecnica e sul metodo della'insegnamento,istruzione, rendendosi così grandemente benemerito della
istruzione popo-693r
lare; tuttavia questa parte della
geistliche Schulaufsicht non rientra per sé nel compito della Chiesa, e
può quindi essere ad eEssa di nuovo
ritirata. Ma giammai non la Chiesa non può rinunziare al diritto, datole da Dio e
quindi inviolabile, di coispezione sullo spirito interno della scuola. Caduta la
geistliche Schulaufsicht nella ampiezza avuta in passato, tanto più energicamente
deve esigersi un riconoscimento legale dell'anzidetto diritto di coispe coispezione
sulla educazione nelle scuole". Non sembra quindi che offrapresenti difficoltà la frase: dichiarazione che non si
intende di ristabilire l'antica geistliche Schulaufsicht.
Quanto al § 28
della legge del 1° Agosto 1922,(Allegato II), esso, tradotto in italiano, suona come
appresso:
"I. – La ispezione dello Stato sulla istruzione religiosa nelle scuole
elementari è limitata alla sorveglianza dell'ordine scolastico esterno, della disciplina
scolastica e della frequenza della scuola. La determinazione
del693v
contenuto e del metodo d'insegnamento per l'istruzione
religiosa è cosa delle competenti Autorità delle società religiose. Le società religiose
possono mediante loro delegati far visitare l'istruzione religiosa della loro confessione
nelle scuole elementari ed accertarsi in tal guisa dello stato delle cognizioni nella
dottrina della religione e della educazione religioso-morale degli scolari appartenenti alla
propria confessione.
II II. – Le società religiose ed i loro rappresentanti non
hanno di fronte ai maestri delle scuole elementari, i quali cooperano nell'impartire
l'istruzione religiosa, poteri disciplinari. Tuttavia i delegati delle società religiose
possono mettersi d'accordo coi maestri, che impartiscono l'istruzione religiosa, per
eliminare i difetti osservati. È anche loro permesso di ricorrere alle Autorità ispettrici
scolastiche, quando abbiano da sollevare
lamenti".
694r
"Sull'Articolo 8
§ 2.
"Alle Autorità superiori ecclesiastiche od ai loro delegati
non non sono concesse, nell'uso del diritto di eventuali reclami circa
l'insegnamento nelle materie profane, facoltà disciplinari di fronte ai maestri.
L'esame soggettivo di eventualiNel caso direclami
espetta allo Statoespetta allo Statola decisione rispondente alla situazione
condizione <stato> situazionedi diritto edi fatto
spetta esclusivamente allo Statoe di dirittoa norma delle disposizioni
.
dello
Stato"
stesso.spettano esclusivamenteadello Statostessostesso".
Questo punto non sembra presentare eccessiva
difficoltà quanto alla sostanza, giacché esso corrisponde alle condizioni attualmente
vigenti.e non contraddice il Concordato. Le Autorità ecclesiastiche
non hanno infatti ora poteri disciplinari sui maestri, non sono cioè leesse le Autorità ispettrici scolastiche, né possono direttamente
infliggere pene al personale insegnante. Esse hanno bensì il diritto di reclamo contro
inconvenienti nella vita religiosa o morale degli studenti cattolici ecc., ma la decisione
circa694v
tali ricorsi spetta allo Stato. – In una prima
redazione di qu del punto in discorso si diceva: "spett "… spetta
esclusivamente allo Stato …."; ma ho potuto
tuttavia ottenere che la parola "esclusivamente"
veniss fosse
soppressa.695r
"Sull'Articolo 10
L'obbligo
dello Stato bavarese di dotare la Chiesa cattolica con beni e fondi stabili in base
all'articolo IV dell'antico Concordato rimane fermo, è garantito
dall'articolo 138 della Costituzione del Reiche dal § 18 della Costituzione bavarese , come
pure è protetto contro mutamenti unilaterali da parte dello Stato bavarese.
Per il
caso di una [sic] eventuale adempimento della dotazione reale, i valori
patrimoniali
vengo
saranno scelti d'intesa col Landtag."
Il primo capoverso è una conferma del
diritto della Chiesa cattolica di avere una dotazione in bonis fundisque stabilibus.
Nel secondo si stabilisce che, nel caso di eventuale adempimento di
tale dotazione,reale, la scelta dei singoli beni
eVermögenswerte o valori patrimoniali
(= fondi stabili ovvero anche [ein Wort unlesbar] <diritti>
ipotecari) non possa essere effettuatacompiuta dal solo Governo, ma si richieda altresì l'intesa del
Landtag, come si verificò già nell'accomodamento colla antica Casa reale di
Baviera. Ciò potrà rendere naturalmente l'accordo più difficile; ma, poiché il principio di
detta dotazione rimane695v
intatto, e, d'altronde, trattasi di
una eventualitàun obbligo dello Stato,cui
alla la cui esecuzione difficilmente potrebbe [zwei Wörter unlesbar],ottenersi in un tempo prossimo, sareb parmi subordinatamente
anche questo punto tollerabile. Forse potrebbe chiedersi che nel capoverso
secondo venisse soppressa la parola "eventuale".
Il Dr. Hilpert ha
dichiarato di accettare personalmente le sopra riferite
dichiarazioni personalmente
, ma ha come soddisfacenti,
ed ha aggiunto di sperare che lo stesso sarà anche degli altri membri della sua
frazione.
Poiché la discussione nelle Commissione del LaLandtag ricomincierà Mercoledì 7 del prossimo mese di Gennaio,, e dovendo [essere] essere
tutto pronto per quel giorno, supplico l'E. V. a volersi
degnare di farmi [pervenire] conoscerecolla massima sollecitudine la mente della S. Sede, da cui si può dire che
dipende ora la sorte definitiva del Concordato.
30 Dicembre – All'ultimo momento mi
giunge la lettera ufficiale del Sig. Ministro Presidente N. 33418 in data di oggi, che qui acclusa com mi do
premura di trasmettere egualmente in copia qui compiegata (Allegato III) e colla quale mi vienesi comunicato il testo dell'e anzidettae progettataeautentica<he> dichiarazionei, con preghiera di prenderne notizia (zur geneigten
Kenntnisnahme). Ciò conferma che il Governo non chiede la positiva appro
accettazione della S. Sede, ma soltanto che qQuesta non contraddica. 696r
Prima di
chiudere questo rispettoso Rapporto, debbo ancorasono costretto a molestare ancora una volta
l'E. V. circa la questione (senza dubbio meno grave delle precedenti) delle parrocchie
di patronato dello Stato. Ripetuteamentevolte nel corso delle trattative, come è ben noto a
V. E., ho chiesto al Governo in nome della S. Sede (cfr. Dispaccio N. 17738
del 16 Maggio 1923) di dichiarare che colla frase "nella forma sin qui usata"
(art. 14 § 3) si intendeva la presentazione di una terna da parte del Vescovo. Il
Governo ha ammesso bensì che continuavadoveva continuare l'uso di detta terna, ma si è sempre rifiutato a
ritenersiriconoscersi legato alla medesima, asserendo che lo Stato ciò
metterebbeavrebbe messo lo Stato in una situazione inferiore a quella dei
patroni privati, per i quali è rimasto libero il diritto di presentazione,
limitato soltanto dalle generali prescrizioni del diritto canonico
(cfr. Rapporto N. 28240 del 4 Agosto 1923). Nell'ultimo Memorandum da me
trasmesso col rispettoso Rapporto N. 28941 del 7 Novembre 1923 il
Governo696v
bavarese esprimevaconfermava il suo punto di vista nei seguenti termini: "Nell'ultimo
periodo dell'art. 14 § 3 la S. Sede desidera parimenti che per maggior
chiarezza venga sostituita con altra la dizione =in forma usitata=. Nel secolo
passato la prassi era che i concorrenti ad una parrocchia cosìcosiddetta di Stato presentassero le loro istanze al Governo del
distretto, il quale alla sua volta partecipava alla Curia diocesana i nomi di tutti i
concorrenti, affinché questa desse il suo parere sotto forma della proposta di una terna; il
Governo procedeva alla nomina, senza essere vincolato a detta terna, sebbene di regola la
scelta si facesse in base alla medesima. Solo in casi rari e per forti ragioni il Governo si
discostò nella scelta dalla terna dell'Autorità ecclesiastica. Tale modo deve essere
osservato anche in avvenire, colla sola differenza che in luogo della nomina governativa
subentra la presentazione di un candidato degno ed idoneo. Se alla S. Sede fanno
difficoltà le parole =in forma usitata=, esse possono venir
soppresse.697r
Ne seguirà che allora l'esercizio del diritto di
patronato o di presentazione dello Stato si conformerà al gius comune del Codice di diritto
canonico". – La S. Sede, di fronte alla impossibilità di indurre il Governo a
dichiararsi vincolato nella presentazione ai benefici dalla terna della rispettiva Curia
vescovile, ritene ritenendo che, malgrado tale affermazione teorica, avrebbe potuto
esser praticamente sufficiente lala fissazione della consuetudine, secondo cui il Governo
medesimoMinistero era
anziMinistero era stato anzi sino ad allora solito,
salvo rare eccezioni, di scegliere il primo dei tre candidati proposti, si risolseindusse infine ad accettare il testo governativo
(cfr. Dispaccio N. 25122 del 16 Dicembre 1923).
Dopoché, tuttavia, èsono statoe
pubblicatoeil testo dellele Convenzioni coi protestanti, nelle quali manca completamente una disposizione corrispondente al periodo
secondo del § 3 art. 14 del Concordato, non homancaiindugiai da mia parte di far rilevare a questo Sig. Ministro
del Culto simile "imparità" 697v
a danno della Chiesa cattolica,
ed egli mi si dimostrò non contrario a studiare di nuovo anche questo punto, come ebbi a
riferire nel mio rispettososuccitato Rapporto N. 31690 del 3 corrente, nel quale
imploravo in pari tempo le venerate istruzioni dell'E. V.
Finora,
Invece,Lungi, però, dal procedere ad un qualche livellamento di taleingiustificata
disuguaglianza,sproporzione,
si direbbe <quasi> invece cheil Ministero del Culto (il Sig. Matt, è come ho
sopradetto più sopra, temporaneamente assente)si è studiatodi rendere
rende invece
rende invece
di rendere la "imparità"stessa[ein Wort unlesbar] più
profonda.
è stato ben lungi
dal procedere ad un qualche livellamento di tale
disuguaglianza.Intanto però nNei giorni scorsi questo
Emo Sig. Cardinale mi denunziava
con indignazione, a
voce e per iscritto (cfr. Allegato
IVIV), il caso della parrocchia
di Niederroth, per la quale il Ministero stemedesimo,del Culto,
senza loro [passando] oltre allalasciando da parte la terna pre da lui presentata, avevaha nominato
(pubblican (dandone altresì
pubblica notizia nella parte ufficiale della Bayerische Staatszeitung) un
altro ecclesiastico, checoncorrente ( Sac. il Sac. Bauer), che lo stesso
Eminentissimo aveva espressamente escluso nella seduta dell'Ordinariato della Curia
vescovile,arcivescovile, in cui questo argomento era stato trattato, perché
essoaveva
ha
ha
aveva<aveva> già tre volte rifiutato di accettare parrocchie e quindi,
secondo l' l'uso qui vigente, per un certo tempo
698r
non vieneveniva più preso in considerazione. Il Cardinale v. Faulhaber
ha affermatocheessere, nei suoi tredici anni di Episcopato,
questa la prima volta che il Governo non ha presentatoscelto nessuno dei tre ecclesiastici inclusi nella terna,terna, ed ha perciò dichiarato per iscritto ed a voce,
(in un colloquio di <ben> due ore avuto col Consigliere
ministeriale Sig. Goldenberger), che un tal modo di procedere è
contrario all'articolo 137 della Costituzione del Reich,
eded è intollerabile dal momento che i protestanti non sono tenuti a
presentare alcuna lista.<,> Egli
<ha> [ein Wort unlesbar] <e> che una dichiarazione, con cui il
Governo si impegnasse ad attenersi alla terna del Vescovo, non muterebbe, come crede il
Sig. Goldenberger, l'attuale stato di diritto, ma, prescindendo da eccezioni del
tutto isolate, riconoscerebbe invece la presente prassi.
<vigente.> "Noi consideriamo come un grave sacrificio della libertà
ecclesiastica che noi (conclude il sullodato Eminentissimo nella lettera qui unita)
che dobbiamo proporre più di un candidato e che il Governo non sempre scegliescelga quello nominato primo loco; non potremmo però
tollerare che il Governo prenda un concorrente al di fuori della lista, né che il Vescovo
debba sempre aggiungeremanifestare perché egli 698v
non ha
messo nella lista medesima questo o quel candidato. Le eccezioni, come questoil presente caso del Sac. Bauer, sono sotto l'attuale Ministero
estremamente rare; potrebbero tuttavia venire al potere persone meno
ben disposte verso la Chiesa ed il Concordato dovrebbe presentareoffrire
una un mezzo di difesa anche per simili casi.eventualità. Il caso Bauer è liquidato, perché il Governo ritira la
sua dichiarazione;nomina; si tratta però di una questionedichiarazione di principio, e sebbene il Concordato non debba
naufragare per questo punto, mi sono tuttavia ritenuto obbligato di comunicarerender noto a V. E. il mio colloquio di oggi (col
Sig. Goldenberger)".
In seguito a ciò, sebbene non
tale richiesta di quest
così vivo reclamotale comunicazione di questo Emo Arcivescovo, e sebbene non mi
fossero ancora pervenute le istruzioni implorate nel più volte menzionato Rapporto
N. 31690, credetti ho creduto mio dovere,
in in
occasione della suddetta Conferenza del 23 corrente nel Ministero degli
Esteri, di toccare questo espressamente anche questo punto,argomento, appoggiandomi,
–699r
contro il Sig. Goldenberger, il quale hanaturalmente ha subito ricordato la il surriferitao
punto di vista del Governo circa il senso della frase "in forma usitata" –, tra l'altro,
anche sul fatto nuovo della evidente [stridente]
predetta "imparità",
definitivamente
sancita dalla Convenzione coi protestanti già esistente bensì
di fatto dopo la rivoluzione, ma ora giuridicamente sancita nelle recenti Convenzioni coi
protestanti. Debbo dire che nellaDall'insieme della non breve disputa, che ne
seguì, e nella quale confesso che non trovai appoggio in nessuno dei presenti,: né nel Ministro Presidente Dr. Held,
né nel Can. Wohlmuth (al che mi attendevo), il quale sembrava
anzi trovavaapprezzarein tutto
eccellenteil procedimento del Ministero, né nel Sac. Prof. Schamagl,
del resto ottimo
ecclesiecclesiastico ( il che mi
hasorprese
o). dolorosamDa tutto l'insieme
hoho dovuto convincermi cheil massimo, chesipuò,
possa,colle
buone, obuone,ottenere
speraredalho dovuto convincermi che, come, a meno che non si voglia
esercitare su questo punto una energica pressione<,> sul Governo, il massimo,
che si possa ottenere dal Governo, è che esso si impegni, nei rari casi in cui
credesse di non poter prendere 699v
alcuno dei tre ecclesiastici
inclusi nella terna, a ritornarla,
indicando <colla indicazione
de>i motivi del rifiuto, al Vescovo, perché questo
affinché questone presenti un'altra.
presenti affinché questo presenti altri <nuovi>
candidati. od Per ottenere che anche uno solo,
non essendo qualora non ve ne siano più idonei.
Che
il Governo si riconosca vincolato alla prima terna, occorrerebbe esercitare una forte
pressione e mostrare una inflessibile fermezza, facendo
di tale riconoscimento
una condizione per la ratifica del Concordato da parte della S. Sede. L'E.V. deciderà il
da farsi.L'E. V. giudicherà il da farsi. Il Sig. Cardinale
Faulhaber ritiene tuttavia che per la
ad ogni modo per la presente questione non dovrebbe in alcun
modo ritardarsi la definitiva decisione e ratifica del Concordato. Non sembra, del
resto, esatto quanto il Sig. Ministro del Culto mi disse (Rapporto N. 31690) circa
il carattere obbligatorio delle prestazioni dello Stato per tutte le parrocchie
protestanti.
Chinato
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 29 December 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 15283, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/15283. Last access: 18-05-2025.