Subject
Sulla dotazione della mensa vescovile di Misnia
Mi pervenne regolarmente il venerato Dispaccio N. 1062/25 in data
del 20 Marzo c.a., col quale l'E. V. R. mi ordinava di adoperarmi,
affinché tra il Vescovo ed il Capitolo cattedrale di Misnia si addivenisse
giungesse <addivenisse> ad un accordo per la dotazione
della mensa vescovile.
Tale accordo è stato raggiunto, come l'E. V. potrà rilevare
dagli acclusi Allegati, ed ora ambedue le parti chiedono per il
medesimo
esso la conferma della S. Sede. A mio umile avviso, nulla
osterebbe [acc] alla concessione della medesima, salvo forse per ciò che riguarda il
seguente punto. Nell Nel primo atto capitolare di dotazione del 15 Marzo 1921 si
leggeva:
aveva: "Dotatio futuri Episcopi Misnensis, qui Budissae
residebit, constabit...". Nel nuovo documento del 18 Agosto u.s. si legge:
"Capitulum Cathedrale ad S. Petrum Budissense Episcopo Misnensi... ex suis bonis pro
tempore residentiae in civitate Budissa praestare tenetur...". Attualmente non sembrami
parmi
che vi sia alcuna possibilità
sarebbe per molteplici ragioni possibile
della tra
68v
di
la traslazione della residenza del Vescovo di Misnia da Bautzen ad
altra città, per es. a Dresda.,
Siccome tuttavia
ciò potrebbe
ciò potrebbe accadere
ove è assolutamente capitale della Sassonia, ove esiste una magnifica chiesa
cattolica. Siccome, tuttavia, ciò potrebbe eventualmente verificarsi nell'avvenire, sembra
sembrerebbe
parrebbe non conveniente che il Capitolo si obblighi alla dotazione
in discorso
esclusivamente
per il tempo
per il tempo della residenza in Bautzen. D'altra parte,
alcune
varie disposizioni
varie varie disposizioni
del recente
dell'[ein Wort unlesbar] [ein Wort
unlesbar] atto capitolare
in esame
non
sarebbero più applicabili, <almeno> uti iacent, in caso di
cambiamento della sede vescovile. Potrebbe quindi, salvo meliori
iudicio,
se non erro, aggiungersi che, qualora per ordine o
coll'approvazione
per disposizione della S. Sede il Vescovo avesse a
trasferire altrove la sua residenza
in luogo delle pre
per le
per
prestazioni non più eseguibili dovrebbero essere sostituite con
altro
<si> dovrebbe determinarsi di [sancire]
stipulare un
accordo con equo compenso,
salva la conferma della
nuovo accordo, da sottoporsi <egualmente> al giudizio della
S. Sede.
medesima.
Chinato
68r, oben mittig hds. von
unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to De Lai, Gaetano from 06 September 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 16346, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/16346. Last access: 21-05-2024.