Document no. 16813
Pacelli, Eugenio to Sbarretti, Donato Raffaele
[Berlin], 15 February 1925

Summary
Pacelli sendet dem Präfekten der Konzilskongregation Sbarretti die Denkschrift des Breslauer Fürstbischofs Bertram über die studentischen Bestimmungsmensuren zurück und gibt seine Einschätzung zum Thema. Der Nuntius erläutert zuerst die Natur der Bestimmungsmensuren. Der Name Bestimmungsmensur wird für verpflichtende Duelle benutzt, von denen alle Studenten, die schlagenden Studentenverbindungen angehören, eine gewisse Anzahl durchführen müssen. Diese Duelle, in denen sich Freunde gegenüberstehen, unterscheiden sich von den sogenannten Kontrahegemensuren oder Schweren Mensuren, in denen der Beleidigte Satisfaktion einfordert. In den Bestimmungsmensuren wird der sogenannte Schläger oder Haurapier als Waffe benutzt und die Gefahr von schweren Verletzungen ist wegen der Schutzkleidung, des sogenannten Pauckwichs, gering. Ziel der Bestimmungsmensuren sind Vernarbungen, schwere Verletzungen oder Todesfälle sind ein Versehen, die allerdings vorkommen. Bei Kontrahegemensuren hingegen wird der Pauckwichs nicht angelegt, wodurch es zu schweren Verletzungen kommen kann. Ungefähr ein Fünftel der Studenten in Deutschland sind in Verbindungen organisiert. Diese gliedern sich in katholische Verbindungen mit 15.000 Studenten und 30.000 ehemalige Studenten, und in christliche Verbindungen, die nur theoretisch überkonfessionell, praktisch aber fast nur protestantisch sind. Auch diese lehnen das Duell ab. Darüber hinaus gibt es Satisfaktionsverbindungen, die keine Bestimmungsmensur, sondern, sobald ein Student beleidigt oder herausgefordert wird, die Kontrahagemensur ausüben. Des Weiteren gibt es die schlagenden Verbindungen im engeren Sinne, bei denen die Bestimmungsmensur, bedingt durch die Kontrahagemensur, absolute Verpflichtung ist. Diese bilden zwei Drittel der Verbindungen, in denen ungefähr ein Siebtel aller Studenten organisiert sind. Die katholischen Studenten gehören entweder keiner Verbindung an, oder einer katholischen oder einer schlagenden. In diesen schlagenden Verbindungen gibt es nur wenige katholische Studenten, aber mehr als man glaubt, entweder aus Familientradition oder weil sie es für ihre Karriere als notwendig erachten. Alle Katholiken sind nach Einschätzung Pacellis mit den drei folgenden Punkten einverstanden. Erstens fallen alle Duelle, die die Todesgefahr, die Gefahr der Verstümmelung oder der schweren Körperverletzung beinhalten, unter die Strafen des can. 2351 CIC/1917. Zweitens sind auch Duelle, die nur die Gefahr von leichten Verletzungen mit sich bringen, also die Bestimmungsmensuren, nicht rechtmäßig, da sie zum einen dem fünften Gebot widersprechen und da sie zum anderen als Vorbereitung zum ernsten Duell dienen, wie die Konzilskongregation bereits im Jahr 1890 feststellte. Drittens ist der Eintritt von katholischen Studenten in schlagende Verbindungen nicht rechtmäßig, denn erfahrungsgemäß verlieren sie dort fast immer ihren Glauben und ihre guten Sitten. Bertram stellte nun im Namen der deutschen Bischöfe die Frage, ob auch Bestimmungsmensuren, bei denen lediglich eine leichte Verletzungsgefahr besteht, als echte Duelle im Sinne von can. 2351 gelten. Es liegen zwei unterschiedliche Antworten vor. Die erste stimmt zu, denn die Konzilskongregation setzte in ihren Resolutionen aus den Jahren 1890 und 1923 alle Bestimmungsmensuren, also auch die mit einer geringen Verletzungsgefahr, mit richtigen Duellen gleich. Die zweite Antwort stimmt nicht zu, denn die Resolution von 1890 legte fest, dass ein echtes Duell vorliegt, sobald Verletzungsgefahr besteht, gleichgültig welche Absichten die Duellanten haben. Die Frage ist, ob die Gefahr einer schweren Verletzung für ein echtes Duell wesentlich ist oder ob die Gefahr einer leichten Verletzung ausreicht. Denn die führenden Kirchenrechtler und Moraltheologen sehen nach der Resolution von 1890 die Gefahr einer schweren Verletzung als Voraussetzung für ein echtes Duell. Da nicht davon auszugehen ist, dass die Konzilskongregation all diese Autoren rügen möchte, folgt daraus, dass sie davon ausging, dass es sich um Duelle mit der Gefahr von schweren Verletzungen handelt. In den Augen der Anhänger dieser Auslegung befasste sich die Kongregation ausschließlich mit der Gefahr der schweren, nicht aber der leichten Verletzungen. Folglich fallen die Bestimmungsmensuren mit der Gefahr von leichten Verletzungen nicht unter die Strafe von can. 2351, insofern es sich dabei nicht um eine Ausweitung der Bestimmungen aus can. 2219 folgenden handelt, was wiederum durchaus möglich wäre. Pacelli zieht ein dreigeteiltes Fazit. Erstens streiten die Katholiken Deutschlands darüber, ob auch Bestimmungsmensuren, bei denen schwere Verletzungen ausgeschlossen sind, echte Duelle sind, und ein negatives Urteil scheint nach Einschätzung des Nuntius nicht unwahrscheinlich zu sein. Zweitens wären, wenn dieses Dubbium zugelassen würde, auch die Strafen nach can. 2351 und can. 1240-1241 zweifelhaft, ebenso wie die Irregularität nach can. 984. Drittens erscheint es Pacelli allerdings als opportun, dass der Heilige Stuhl die Bestimmungsmensuren mit der Gefahr von leichten Verletzungen eindeutig verbietet und anordnet, dass sie unter die genannten Strafen fallen.
Subject
Sulle "Bestimmungsmensuren" in uso nelle Università della Germania
Insieme all'Esposto dell'Emo Sig. Cardinale Vescovo di Breslavia circa le cosiddette "Bestimmungsmensuren" in uso nelle Università della Germania, che compio il dovere di ritornare qui accluso, mi pervenne il venerato Dispaccio N. 2341/22 del 19 Dicembre s. a., col quale l'E. V. R. mi ordinava di riferire su tale materia a cotesta S. Congregazione, esprimendo in pari tempo il mio umile avviso al riguardo.
Prima di entrare nell'argomento, sarà forse conveniente di far precedere qualche notizia sulla natura ed i caratteri della "Bestimmungsmensur".
1º) Quanto al nome si dice "Bestimmungsmensur" ossia duella obbligatorio, perché in Germania tutti i membri delle corporazioni
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di studenti, ove essa è in uso, debbono compierne un certo numero. Si battono in duello nella "Bestimmungsmensur" per lo più amici con amici. Sotto questo rispetto la "Bestimmungsmensur" trovasi in opposizione al cosiddetto duello di " contrahage " ("Kontrahagemensur" o "Schwere Mensur"), in cui l'offeso sfida l'offensore per ottenere soddisfazione.
2º) L'arma, che si adopera comunemente nella "Bestimmungsmensur" chiamasi "Schläger" o "Haurapier" (secondo la terminologia dei moralisti "parvus quidam culter") ed ha la forma di una spada diritta e sottile colla impugnatura circondata da un guardamano. La lama, il cui peso è molto minore di quello di una spada comune, è lunga 80-90 cm., larga 1 cm., - presenta nella sezione trasversale la forma di un cuneo, con superficie supe-
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riore larga 3 mm., - è quasi per tutta la lunghezza ottusa ed ha soltanto verso la punta un corto taglio vivo. Gli accademici impiegano quest'arma, secondo determinate regole, per dare colpi non di punta, ma di taglio.
In questi combattimenti per lo più non vi è pericolo di ferite gravi, essendo la parte inferiore del corpo, le braccia, le ascelle, il collo, spesso anche gli occhi, gli orecchi, il naso, il mento, la gola ben protetti per mezzo del cosiddetto "Pauckwichs". Così l'arma, sebbene per sé atta a ferire gravemente, tuttavia di fatto nelle circostanze concrete è inabile a produrre tale effetto. - D'altra parte, manca anche l'intenzione di uccidere o di ferire gravemente. Ciò a cui si mira è di sfregiare o di essere sfregiato e di educare i giovani al coraggio ed al sangue freddo. Se
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quindi in qualche caso isolato (come di fatto è talvolta avvenuto) si hanno a deplorare gravi ferite od anche la morte, ciò è per accidens. - Con questo nondimeno non si vuole affermare che tutte assolutamente le "Bestimmungsmensuren" siano senza pericolo di grave ferita. Così, per esempio, a quanto mi è stato riferito da alcuni, in talune corporazioni di studenti le tempie non sarebbero protette se non dopo che sono state ferite una volta.
Nel duello di "contrahage" invece il corpo rimane senza il "Pauckwichs", indifeso o in tutto o in parte, e quindi naturalmente la medesima arma può allora causare gravi ferite. Alcune volte poi si adoperano anche armi per sé stesse più pericolose.
3º) Quanto al numero degli studenti delle Università (e delle rimanenti alte scuole), che esercitano la "Mensur", può notarsi:
Le corporazioni degli studenti universi-
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tari in Germania comprendono complessivamente forse un quinto di tutti coloro, che frequentano le alte scuole, e si dividono in
Associazioni cattoliche: contrarie ad ogni genere di duello (esse contano attualmente 15.000 studenti e 30.000 antichi universitari).
Associazioni cristiane: in teoria interconfessionali; praticamente ne fanno parte quasi soltanto protestanti. Anch'esse respingono ogni duello.
Associazioni dette "Satisfaktionsverbindungen": non esercitano la "Bestimmungsmensur", ma esigono il vero e proprio duello di "contrahage", qualora se ne presenti il caso (vale a dire se lo studente sia offeso egli stesso o venga sfidato).
Associazioni duellanti ("Schlagende Verbindungen") nel senso stretto: esse impongono un obbligo assoluto riguardo alla "Bestimmungsmensur", condizionato (come sopra) rispetto al duello di "contrahage".
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Queste associazioni duellanti formano i due terzi di tutte le corporazioni universitarie e quindi comprendono circa un settimo di tutti gli studenti. - Gli studenti cattolici o non appartengono a nessuna simile corporazione ("Freie Studentenschaft") o sono iscritti alle associazioni cattoliche o alle associazioni duellanti. In queste ultime essi sono bensì relativamente pochi, sebbene in realtà più numerosi di quel che comunemente si creda, ed entrano a farne parte sia per antica tradizione di alcune famiglie, sia anche perché lo ritengono necessario od utile per la loro carriera.
Ciò premesso, tutti i cattolici sono d'accordo sui tre seguenti punti:
1º) Tutti indistintamente i duelli, i quali importano pericolo di morte, di
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mutilazione o di grave ferita, - siano essi "Bestimmungsmensuren" o duelli di "contrahage" - cadono sotto le pene del can. 2351.
2º) Anche il duello, il quale importa per sé soltanto il pericolo di ferita leggiera, - quale è per lo più la "Bestimmungsmensur" - non è lecito. Ciò deriva a) dalla natura stessa di tale azione, la quale è contro il quinto comandamento, e b) principalmente dalla relazione della "Bestimmungsmensur" col duello grave. Lo studente, infatti, come si è già sopra accennato, entrando in un'associazione duellante, si obbliga alla "Bestimmungsmensur" assolutamente, al duello grave condizionatamente, di guisa che la prima è quasi una preparazione al secondo, come venne già rilevato nella "Disceptatio Synoptica" premessa alla risoluzione di cotesta S. Congregazione del 9 Agosto 1890:
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"Haec effera certamina ... viam ad gravira duella cum periculo occisionis et mutilationis sternunt" (Acta S. Sedis, vol. 23 pag. 238).
3º) L'ingresso di studenti cattolici nelle associazioni duellanti non solo non è lecito, come apparisce dalle suesposte considerazioni, ma è anche gravemente nocivo, in quanto che, dominando in esse l'indifferentismo religioso ed il libertinaggio, coloro, i quali entrano a farne parte, secondo che prova la esperienza, perdono quasi sempre la fede ed i buoni costumi.
Ma qui sorge il quesito proposto dall'Emo Sig. Cardinale Bertram a nome dei Vescovi della Germania, se cioè anche la "Bestimmungsmensur", che si fa con pericolo soltanto di ferita leggiera, sia, in quanto tale, un vero duello nel senso del can. 2351 e per conseguenza cada sotto le pene ivi comminate. A questa domanda rispondono diversamente due opposte sentenze.
La prima sentenza risponde affermativamente in base al seguente argomento:
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La S. Congregazione del Concilio nelle risoluzioni del 9 Agosto 1890 (Acta S. Sedis, vol. 23 pagg. 234-243) e del 10 Febbraio 1923 (Acta Apostolicae Sedis vol. 15 pagg. 154-156) ha dato una decisione per tutte le "Bestimmungsmensuren", quindi anche per quelle, - e tali, del resto, esse sono di fatto nella massima parte dei casi, - che importano soltanto un pericolo di ferita leggiera (cfr. la citata Disceptatio Synoptica, l. c. pag. 235). Ora la prelodata S. Congregazione ha equiparato dette "Bestimmungsmensuren" ai veri duelli nel senso canonico (Acta S. Sedis, l. c. pag. 242). Dunque tutte le "Bestimmungsmensuren", e per conseguenza anche quelle con pericolo soltanto di ferita leggiera, sono veri duelli nel senso canonico e cadono perciò sotto le relative pene.
Contro tale ragionamento così invece argomenta la seconda ed opposta sentenza:
Secondo la risoluzione della S. Con-
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gregazione del Concilio del 9 Agosto 1890, perché si abbia un vero duello non è necessario che esso sia fatto per ira o vendetta, né che importi pericolo di morte o di mutilazione, ma, qualunque possa essere la intenzione dei duellanti, basta che vi sia pericolo di ferita. Tutto dunque dipende dalla questione se al concetto di vero duello sia essenziale il pericolo di ferita grave o se invece sia sufficiente soltanto quello di ferita leggiera.
Ora la maggior parte dei più rinomati Canonisti e Moralisti, anche dopo la più volte citata risoluzione del 1890, richiedono per il vero duello che nel caso concreto vi sia pericolo di ferita grave (cfr., fra gli altri, Ballerini-Palmieri, Opus theologicum morale, II pag. 688 n. 927 (I); Wernz, Ius decretalium (1913), VI pag. 376 n. 377 e pag. 379 n. 379; Bucceroni, Institutiones Theol. Mor., I n. 746; Génicot-Salsmans, Theol. Mor., I, nn. 379 e 381; Vermeersch, Theol. Mor., II n. 610; Prümmer, Manuale, II pag. 113 n. 124; Lehmkuhl,
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Theol. Mor. (12 ed.), I, nn. 1014 e 1017; Noldin, De praeceptis, II n. 347; Arregui, Summarium, n. 244; Laurentius, Institutiones iuris ecclesiast., n. 554, ecc. ecc.).
D'altra parte, - proseguono i sostenitori di questa seconda sentenza, - non si può supporre che la S. Congregazione del Concilio abbia voluto riprovare la dottrina comune di tutti questi Autori. Si deve dunque ammettere che la medesima S. Congregazione sia partita dal presupposto trattarsi di duelli con pericolo di ferita grave. - Tale supposizione sembra, del resto, confermata dalle parole stesse della "Disceptatio Synoptica" (l. c. pag. 238). In essa infatti si adotta espressamente la definizione del duello data dal P. Lehmkuhl: "Duellum
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dicitur pugna singularis, ex condicto, armis ad occidendum sive graviter vulnerandum aptis", e si aggiunge: "Ceterum haec definitio in re est communis inter auctores ... iamvero cuncta huius definitionis elementa in casu, de quo agimus, verificantur. Licet enim non adsit periculum occisionis nec proprie dictae mutilationis, adest tamen certum vulneris periculum: quod sufficere videtur ut duellum proprie dictum haec scholariorum pugna censeatur". Queste parole, - sempre a giudizio dei difensori della seconda sentenza, - messe in rapporto colla surriferita definizione del duello, non sembrano lasciare alcun dubbio che la S. Congregazione del Concilio abbia presupposto il pericolo di ferita grave e non abbia quindi neppur toccato la questione della ferita leggiera.
D'altra parte, la risoluzione della S. Congregazione del Concilio del 10 Febbraio 1923 afferma soltanto "nihil per Codicem iuris canonici esse de valore resolutionis Sacrae Congregationis Consilii 9 augusti 1890 detractum". Il problema quindi rimane immutato.
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Per questi motivi i fautori della seconda sentenza ritengono che le "Bestimmungsmensuren" con pericolo di ferita soltanto leggiera non possono, in quanto tali, dirsi sottoposte alle pene del can. 2351 senza una interpretazione estensiva della legge penale, la quale però contraddirebbe alla disposizione del canone 2219 §§ 1 e 3. Essi ammettono tuttavia che la Chiesa potrebbe ben decretare tale estensione, sia perché le "Bestimmungsmensuren", come si è veduto, viam ad graviora duella sternunt, sia per ragione dello scandalo e per tener lontani i giovani cattolici dalle Associazioni duellanti.
Da ciò, che si è sopra riferito, parmi subordinatamente potersi concludere quanto appresso:
1º) Circa la questione, se anche quelle "Bestimmungmsmensuren", le quali escludono per sé ogni pericolo di grave ferita, siano veri duelli, disputano i Cattolici in Germania e la
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sentenza negativa non sembra priva di ogni probabilità.
2º) Ammesso questo dubium iuris, sarebbero dubbie, e quindi praticamente nulle, anche le pene sancite nei canoni 2351 e 1240-1241, nonché la irregolarità proveniente dall'infamia iuris a norma del can. 984 n. 5.
3º) Ciò però non esclude, anzi parrebbe, a mio modesto avviso, opportuno che la S. Sede, almeno per i gravi motivi estrinseci suaccennati, proibisca positivamente e chiaramente anche le anzidette "Bestimmungsmensuren" con pericolo di ferita soltanto leggiera, decretando che cadono esse pure sotto le pene suindicate.
Chinato
(I)"... Si non sit periculum nisi levis vulneris, non erit censendum huius modi duellum (veniale, quaternus duellum) prohibitum sub excommunicatione, quae requirit culpam gravem."
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Sbarretti, Donato Raffaele from 15 February 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 16813, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/16813. Last access: 30-12-2024.
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