Document no. 17918
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[München], 03 April 19251

Writer (text genesis)
PacelliPacelli
Subject
Proteste Rimostranze del Governo prussiano contro il Concordato fra la S. Sede e la Polonia
Stamane il Consigliere ministeriale Sig. Denk, Incaricato d'Affari di Prussia in Monaco, mi ha consegnato una la qui acclusa Nota (St. M. N  I 4242) in data del 2 corrente, nella quale il Governo prussiano muove rimostranze contro il Concordato recentemente concluso fra la S. Sede e la Polonia. Il <poco lodevole> documento porta pur troppo È penoso di rilevare che essa porta la firma del <cattolico e> piissimo Sig. Marx, attualmente Presidente del Consiglio dei Ministri in Prussia e candidato alla Presidenza del Reich.
Confesso all'E. V. R. che sono stato qualche momento un qualche momento alquanto in dubbio, se avrei voluto nel primo momento respingere puramente e semplicemente simile Nota; [siccome] poiché tuttavia un tale atto avrebbe costituito una potuto essere considerato come un grave affronto verso il quel Governo e rendere così ancor più difficili le i già tanto delicati spinosi ed ardui rapporti colla Prussia, non ho osato di compierlo senza l'autorizzazione di V. E. di mia propria iniziativa e senza Superiore istruzione. Ho nondimeno fatto notare al Sig. Denk che, trattandosi di una Convenzione colla Polonia, io non sono compe-
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tente in questo argomento e non avrei potrei quindi potuto (senza speciale mandato della S. Sede) accettare una discussione al riguardo.
La Nota pretende di affermare che il nuovo Concordato colla Polonia non è d'accordo colla Bolla concordata De salute animarum del 16 Luglio 1821. , massime per ciò che riguarda la circoscrizione delle diocesi. "Come la S. Sede (essa (ag aggiunge) poi) ripetutamente e propriamente precisamente in proprio in tempo recentissimo ha solennemente dichiarato, – i Concordati conchiusi fra e Essa ed i Governi costituiscono Convenzioni bilaterali, che obbligano le due Parti per sé e per i successori e non possono in alcun modo essere rotte ad iniziativa di una uno solo dell dei contraenti. In piena conformità con d tale principio il Governo prussiano ha sempre considerato come le disposizioni della Bolla concordata De salute animarum come giuridicam [importanti] un vincolo giuridico e, anche nelle più difficili circostanze del temp periodo dei tempi del periodo dopo la guerra, si è adoperato ha fatto ogni sforzo per adempiere gli obblighi assunti, in particolar modo
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le dotazioni, così come esse erano fissate nella Bolla e venivano richieste dalla S. Sede". Non ho bisogno di mostrare all'E. V., quanto poco fondata esatta sia una tal siffatta af asserzione e quanto numerose siano invece state le inadempienze del Governo prussiano, come è – trattandosi di cosa ben nota a V. – essendo cosa ben risaputa e che trovasi, del resto, anche accennata anche nella Nota da me diretta al Ministro del Culto in Prussia, Sig. Boelitz in data del 25 Giugno 1924 (cfr. Rapporto N. 30734 del 26 s. m.)., Il Sig. Ministro Presidente continua – di mostrare all'E. V. quanto poco esatta sia una siffatta asserzione e quanto numerose notevoli siano invece state, nel corso di un [sol] nel corso di oltre un secolo, le inadempienze del Governo prussiano, il quale ora invece si atteggia a così scrupoloso esecutore e severo vindice degli obblighi concordatari.
"Che Il Sig. Ministro Presidente prosegue osservando che, se la S. Sede, per regolare la situazione ecclesiastica nel nuovo Stato polacco, desiderava di dipartirsi dalle anzidette vigenti Convenzioni, il Governo prussiano avrebbe atteso si attendeva
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che Essa, prima della conclusione delle trattative già da tempo iniziate colla Polonia, gli avrebbe dato modo al Governo prussiano di pronunziarsi al riguardo. Questa attesa Ciò <Tale pretesa> sembra al Governo prussiano medesimo anzidetto tanto più giustificata, in quanto che (così prosegue la Nota) i confini diocesani stabiliti determinati nella Bolla De salute animarum non coincidono in nessun modo colle frontiere dello Stato prussiano, e, che d'altra parte, i mutamenti delle frontiere medesime stesse, verificatisi durante un secolo dalla emanazione della Bolla, non avevano dato alla S. Sede motivo ad una modificazione della Bolla medesima.
La Nota passa poi a muovere obbiezioni contro la erezione della diocesi di "Slesia", , "il cui nome <(essa dice)> è stato desunto da un distretto locale della parte locale prussiana della diocesi di Breslavia", e si diffonde quindi più specialmente circa la disposizione dell'articolo 26 del Concordato colla Polonia, (a giudizio del Governo, gravemente lesiva dei diritti e degli interessi<, civili ed ecclesiastici,> della Prussia), in virtù della quale i la questione dei beni ecclesiastici situati in Polonia, e ma appartenenti a persone giuridiche estere, deve [essere] rimane riservata ad una speciale Convenzione. "La struttura della diocesi di Breslavia (osserva la Nota) [ein Wort unlesbar] è basata, secondo gli accordi
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contenuti n della Bolla De salute animarum, sulla mutua integrazione, da un lato, una parte, di su due elementi reciprocamente integrantisi, vale a dire, da un lato, i beni ecclesiastici situati della per la massima parte al di fuori della Prussia e, dall'altro, di le dotazioni dello Stato. Qualsiasi turbamento di questa connessione mette necessariamente in pericolo la capacità di esistenza della diocesi e della del suo esteso territorio di Diaspora. Lo Allo Lo Stato prussiano deve quindi dare importanza dare importanza decisiva a ciò che tali situaz condizioni, come esse [ven] vennero già stipulate, rimangano immutate, e dovrebbe del pari rifiutarsi a supplire agli eventuali deficit finanziari, i quali possono sorgere ssero per la diocesi dal un nuovo unilaterale regolamento ordinamento. Di fronte a ciò sembra al Governo prussiano che la riserva prevista nell'articolo 26 non offra sicura sufficiente garanzia, essendo evidente che lo Stato polacco, una volta in possesso del Concordato, ha un interesse notevolmente minore di assai minor <meno> motivo di prima motivo di togliere sottrarre il regolamento di
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questo punto dal campo dell'arbitrio. La conclusione del Concordato colla Polonia senza aver reg sistemato la questione dei i beni ecclesiastici appartenenti a persone estere sorprende tanto più, in quanto che la S. Sede di fronte al Governo cecoslovacco ha respinto in massima l'adattamento delle diocesi ai confini dello Stato fino a che non fossero fosse sia accuratamente regolata la situazione dei beni ecclesiastici dell'archidiocesi di Strigonia. Da<e>lla diversa Dall'attitudine presa ora rispetto alla Polonia il Governo cecoslovacco potrà cercare di valersi, come di un precedente, a danno della Prussia". – La Nota termina rinnovando l'espressione delle le rimostranze del Governo prussiano contro il più volte menzionato Concordato in discorso col ed esprimendo la fiducia, in vista considerazione delle dei gli suoi amichevoli rapporti del Governo stesso colla S. Sede, che q Questa provvederà troverà <prenderà> dei provvedimenti atti a rimediare ai lamentati inconvenienti.
Chinato Nel supplicare pertanto l'E. V. a volersi degnare di farmi conoscere se e quale risposta debba dare al Governo prussiano, alla succitata Nota, m'inchino Chinato
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<P. S. = 4 Aprile = Mi giunge ora il venerato Dispaccio N. 40432 del 30 Marzo u. s. con schiarimenti ed istruzioni circa vari punti del Concordato colla P<p>ol onia<acco>, <e relative istruzioni,> alle quali mi atterrò fedelmente.>
52r, links oberhalb der Betreffzeile hds. in roter Farbe von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert:"C".
1Ursprünglich angegebenes Datum "3 Aprile 1925" hds. von Pacelli korrigiert.
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 03 April 19251, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 17918, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/17918. Last access: 20-05-2024.
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