Subject
Proteste
Rimostranze del Governo prussiano contro il Concordato fra la
S. Sede e la Polonia
Stamane il Consigliere ministeriale Sig. Denk, Incaricato d'Affari di Prussia in
Monaco, mi ha consegnato una
la qui acclusa Nota (St. M. N
I 4242) in data
del 2 corrente, nella quale il Governo prussiano muove rimostranze contro il Concordato
recentemente concluso fra la S. Sede e la Polonia.
Il <poco lodevole> documento porta pur troppo È
penoso di rilevare che essa porta la firma del <cattolico e> piissimo
Sig. Marx, attualmente Presidente del Consiglio dei Ministri in Prussia e candidato
alla Presidenza del Reich.
Confesso all'E. V. R. che sono stato
qualche momento
un
qualche momento
alquanto
in dubbio, se
avrei voluto nel primo momento respingere puramente e semplicemente
simile Nota; [siccome] poiché tuttavia
un tale atto avrebbe costituito una potuto essere
considerato come un grave affronto verso il
quel Governo e rendere così ancor più difficili le i già
tanto delicati
spinosi ed ardui rapporti colla Prussia, non ho osato di compierlo
senza l'autorizzazione di V. E.
di mia propria iniziativa e senza Superiore istruzione. Ho nondimeno
fatto notare al Sig. Denk che, trattandosi di una Convenzione colla
Polonia, io non sono compe-52v
tente in questo
argomento e non avrei
potrei quindi potuto
(senza speciale mandato della S. Sede) accettare una
discussione al riguardo.
La Nota pretende di affermare che il nuovo Concordato colla Polonia non è d'accordo colla
Bolla concordata De salute animarum del 16 Luglio 1821.
, massime per ciò che riguarda la
circoscrizione delle diocesi. "Come la S. Sede (essa
(ag
aggiunge)
poi) ripetutamente e propriamente
precisamente
in
proprio in tempo recentissimo ha solennemente dichiarato, – i
Concordati conchiusi fra e
Essa ed i
Governi costituiscono Convenzioni bilaterali, che obbligano le due Parti per sé e per i
successori e non possono in alcun modo essere rotte ad iniziativa di una uno solo
dell dei contraenti. In piena conformità con d tale principio il Governo
prussiano ha sempre considerato come le disposizioni della Bolla concordata De salute
animarum come giuridicam
[importanti] un vincolo giuridico e, anche nelle più
difficili circostanze del
temp
periodo
dei tempi
del periodo dopo la guerra, si è adoperato ha fatto ogni
sforzo per adempiere gli obblighi assunti, in particolar
modo53r
le dotazioni, così come esse erano fissate nella Bolla e
venivano richieste dalla S. Sede". Non ho bisogno di mostrare all'E. V., quanto
poco fondata
esatta
sia una
tal
siffatta
af
asserzione e quanto numerose siano
invece
state le inadempienze del Governo prussiano,
come è
– trattandosi di cosa
ben nota
a V. – essendo cosa ben risaputa e che trovasi, del resto, anche accennata anche nella Nota da me diretta al
Ministro del Culto in Prussia, Sig. Boelitz in data del 25 Giugno 1924
(cfr. Rapporto N. 30734 del 26 s. m.)., Il Sig. Ministro
Presidente continua – di mostrare all'E. V. quanto poco esatta sia una siffatta
asserzione e quanto numerose notevoli siano invece state, nel corso di un
[sol] nel corso di oltre un secolo, le inadempienze del Governo prussiano, il
quale ora invece si atteggia a così scrupoloso esecutore e
severo vindice degli obblighi concordatari.
"Che Il
Sig. Ministro Presidente prosegue osservando che, se la S. Sede, per regolare la
situazione ecclesiastica nel nuovo Stato polacco, desiderava di dipartirsi dalle anzidette
vigenti Convenzioni, il Governo prussiano avrebbe atteso
si attendeva
53v
che Essa, prima della
conclusione delle trattative già da tempo iniziate colla Polonia, gli avrebbe dato modo al Governo prussiano di
pronunziarsi al riguardo. Questa attesa
Ciò <Tale pretesa> sembra al Governo prussiano
medesimo
anzidetto
tanto più giustificata, in quanto che (così prosegue la Nota) i confini diocesani stabiliti
determinati nella Bolla De salute animarum non coincidono in nessun
modo colle frontiere dello Stato prussiano, e, che
d'altra parte, i mutamenti delle frontiere medesime
stesse, verificatisi durante un secolo dalla emanazione della Bolla,
non avevano dato alla S. Sede motivo ad una modificazione della Bolla medesima.
La Nota passa poi a muovere obbiezioni contro la erezione della diocesi di "Slesia",
, "il cui nome <(essa dice)> è stato desunto da un distretto locale
della parte locale prussiana della diocesi di Breslavia", e si diffonde
quindi più specialmente circa la disposizione
dell'articolo 26 del Concordato colla Polonia,
(a giudizio del Governo, gravemente lesiva dei diritti e degli
interessi<, civili ed ecclesiastici,> della Prussia), in virtù della quale
i la questione dei beni ecclesiastici situati in Polonia, e
ma appartenenti a persone giuridiche estere, deve [essere] rimane riservata ad una speciale Convenzione. "La struttura della diocesi di
Breslavia (osserva la Nota) [ein Wort unlesbar] è basata,
secondo gli accordi54r
contenuti n
della Bolla De salute animarum, sulla
mutua integrazione, da
un lato,
una parte,
di
su due elementi reciprocamente integrantisi, vale a dire, da un lato,
i beni ecclesiastici situati della
per la massima parte al di fuori della Prussia e, dall'altro, di
le dotazioni dello Stato. Qualsiasi turbamento di questa connessione
mette necessariamente in pericolo la capacità di esistenza della diocesi e della del
suo esteso territorio di Diaspora. Lo
Allo Lo Stato prussiano deve quindi dare importanza
dare importanza decisiva a ciò che tali situaz condizioni,
come esse [ven] vennero già stipulate, rimangano immutate, e dovrebbe del pari
rifiutarsi a supplire agli eventuali deficit finanziari, i quali possono sorgere
ssero
per la diocesi dal
un nuovo unilaterale regolamento ordinamento. Di fronte
a ciò sembra al Governo prussiano che la riserva prevista nell'articolo 26 non offra
sicura
sufficiente garanzia, essendo evidente che lo Stato polacco, una
volta in possesso del Concordato, ha un interesse notevolmente
minore di
assai minor <meno> motivo di prima motivo di togliere
sottrarre il regolamento di54v
questo
punto dal campo dell'arbitrio. La conclusione del Concordato colla Polonia senza aver
reg sistemato la questione dei
i beni ecclesiastici appartenenti a persone estere sorprende
tanto più, in quanto che la S. Sede di fronte al Governo cecoslovacco ha respinto in
massima l'adattamento delle diocesi ai confini dello Stato fino a che non fossero
fosse
sia accuratamente regolata la situazione dei beni
ecclesiastici dell'archidiocesi di Strigonia. Da<e>lla diversa
Dall'attitudine presa ora rispetto alla Polonia il Governo
cecoslovacco potrà cercare di valersi, come di un precedente, a
danno della Prussia". – La Nota termina rinnovando l'espressione
delle
le rimostranze del Governo prussiano contro il più
volte menzionato Concordato in discorso
col
ed esprimendo la fiducia, in vista
considerazione
delle
dei
gli
suoi amichevoli rapporti del Governo
stesso colla S. Sede, che q
Questa provvederà
troverà <prenderà> dei provvedimenti atti a rimediare ai lamentati
inconvenienti.
Chinato
Nel supplicare pertanto l'E. V. a volersi degnare di farmi
conoscere se e quale risposta debba dare al Governo prussiano, alla succitata Nota,
m'inchino
Chinato55r
<P. S. = 4 Aprile = Mi giunge ora
il venerato Dispaccio N. 40432 del 30 Marzo u. s. con schiarimenti ed
istruzioni circa vari punti del Concordato colla
P<p>ol
onia<acco>, <e relative
istruzioni,> alle quali mi atterrò fedelmente.>
52r, links oberhalb der
Betreffzeile hds. in roter Farbe von unbekannter Hand, vermutlich von einem
Nuntiaturangestellten, notiert:"C".
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 03 April 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 17918, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/17918. Last access: 20-05-2024.