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Per la esecuzione dell'art. 14 § 1 del Concordato bavarese - Progetto di regolamento o decreto per
decreto circa le liste dei candidati all'Episcopato.
Come è ben noto all'E. V. R., l'articolo 14 § 1 del
nuovo Concordato bavarese stabilisce quanto segue:
"La nomina degli Arcivescovi e dei
Vescovi spetta in tutta libertà alla Santa Sede. Verificandosi la vacanza di una Chiesa
arcivescovile o vescovile, il rispettivo Capitolo sottoporrà direttamente alla Santa Sede
una lista di candidati degni dell'ufficio episcopale e idonei a reggere la vacante diocesi,
tra i quali, come pure tra quelli suggeriti dai Vescovi e dai Capitoli bavaresi, nelle
rispettive liste triennali, la Santa Sede si riserva libera scelta...".
L'E. V. si
degnò di darmi nello scorso Gennaio in Roma l'incarico di preparare un progetto di de
regolamento o decreto58v
per la esecuzione di questo
del surriferito paragrafo. Nel
medesimo
In esso questo sono previste tre liste: 1º) Lista triennale
dei Vescovi, 2º) Lista triennale dei Capitoli (cattedrali), 3º) Lista del rispettivo
Capitolo sede vacante. Mi è sembrato quindi più conveniente di preparare tre separati e completi progetti di decreto per ognuna delle anzidet
predette
summenzionate liste,
(Allegati I, II e III) anziché ri di riunire il tutto
in un solo decreto con eventuali richiami a numeri precedenti,
disposizioni, il che
giacché ciò avrebbe reso, se non erro, più
complicato e men chiaro l'intiero regolamento e sarebbe inoltre
riuscito particolarmente
praticamente
assai incomodo, dovendosi prima della
votazione nella
e
rispettiva riunione
i dei Vescovi e dei Capitoli leggere il rispettivo decreto ("Postea
hoc regulae ad electionem faciendam legendae
erunt").
Nella compilazione del primo decreto "circa proponendos ad episcopale
ministerium per Episcopos Bavaricos pro dioecesibus Bavariae
quolibet triennio"
per Episcopos Bavaricos", ho preso
naturalmente59r
per modello i decreti già emanati dalla
S. Congregazione Concistoriale per altre ragioni, vale a dire: pro Foederatis Americae
Septentrionalis Statibus (Acta Apostolicae Sedis, vol. VIII, 1916,
pag. 400-404), pro Cand Canadensi dominio et Terrae Novae insulis (ib.,
vol. XI, 1919, pag. 124-128), pro Scotia (ib.,
vol. XIII, 1921, pag. 13-16), pro Brasilia (ib., pag. 222-225), pro
Mexicana Repubblica (ib., pag. 379-382), e pro dioecesibus ritus latini in Polonia
(ib., pag. 430-432), salvo le mutazioni richieste dalla particolare
situazione della Baviera e soprattutto dalle disposizioni del Concordato. - Per ciò invece
che concerne i due altri decreti relativi alle liste dei Capitoli cattedrali, non vi è,
almeno per quanto io sappia, alcun esempio. Il mio primo pensiero era stato di applicare
adottare,
analogamente
ad essa, mutatis mutandis, le stesse disposizioni del primo
decreto per i Vescovi; ma mi è poi sembrato necessario di dover abbandonare tale59v
idea in considerazione
per ragione
a mo
in considerazione del grave
serio pericolo, per non dire della certezza (come
si sa per esperienza)<)> in materie analoghe) di gravi indiscrezioni,
che colla [predetta] applicazione di quelle norme
norme ai Capitoli, Canonici,
- 84 in tutta la Baviera -
molti dei quali
(essi sono ben 84 in tutta la Baviera, molti dei quali
sono di età assai avanzata ed incauti, -) si
avrebbero [sic] avute
sarebbero verificate
si avrebbero a lamentare in materia così delicata.
di
deplorevoli
indiscrezioni, che che
si avrebbero [sic] avute
si sarebbero avute
in materia così delicata, se si pensi al
considerevole
numero grande dei membri dei Capitoli cattedrali, dei quali molti
vecchi e non cauti. Il miglior metodo per evitare,
tutelare
in quanto sia possibile,
ogni violazione di segreto,
evitare il più possibile
mente
il
la divulgazione dei nomi dei
di notizie sui candidati,
sarebbe forse
stato che ogni Canonico avesse scritto
in una scheda chiusa
scrivesse in un'apposita scheda il
nome
i
dei candidati,
degli ecclesiastici,
da che intendesse
di proporre, e
consegnasse
facesse poi la relativa
pervenire la scheda stessa chiusa e sigillata al Preside del Capitolo, che
il quale dovrebbe alla sua volta trasmetterla insieme colle altre
alla S. Sede. In tal guisa nessun Canonico
avrebbe
saprebbe Ma mi è sembrato che ciò non avrebbe potuto apparire come non del tutto conforme ai termini della succitata disposizione
concordataria, la q che parla di liste dei Capitoli, mentre coll'accennato
modo si avrebbero avuto piuttosto liste dei singoli
Canonici. Ho cercato quindi di costruire un
sistema60r
intermedio, il quale, pur salvando il concetto della
lista del Capitolo, riducesse al minimo necessario le
possibili cause di
od occasioni
od occasioni di indiscrezioni. L'E. V. giudicherà se e come
la Perciò sono rimastei soppressiei nei
nel progetto dei decreti secondo e terzo gli elenchi dei candidati,
che secondo nel
il primo decreto (nn. 2-7) vengono rimessi prima al Preside della Conferenza episcopale e poi ai singoli Vescovi
Prelati,
a norma del primo decreto (nn. 2-7),
poi,
la
co
ri
(cfr. il primo decreto nn. 2-7),
come pure la discussione, che deve aver luogo nella riunione dei Vescovi (n. 11);
(ib. n. 11),
mentre, d'altra parte, è stata aggiunta
nei
decreti secondo e terzo
la pena di scomunica ipso facto incurrenda et
Romano Pontefici specialiter
modo reservata per coloro che violassero l'ingiunto segreto. Che
anzi l'Emo Sig. Cardinale Faulhaber, Arcivescovo di Monaco, cui ho mostrato riservatamente
gli anzidetti
i progetti di
di in discorso per conoscere il suo parere al riguardo, desidererebbe
proporrebbe che, anche prima della
precedentemente alla Conferenza dei Vescovi e della sessione
ed alla riunione dei Capitoli, i nelle quali dovranno essere
fissate le60v
prime liste,
triennali, i Vescovi ed i Capitoli medesimi si radunino per prendere
conoscenza del dei rispettivi decreti e subito si obblighino
sotto giuramento ad
fare sub
osservare
mantenere il segreto [sic] anche nelle prime investigazioni. Ciò non dovrebbe essere messo nel testo dei decreti
stessi, ma in una Istruzione a parte. - Sarebbe p Sarebbe poi, a mio umile avviso,
più conveniente
consigliabile che detti decreti non venissero resi di pubblica
ragione, ma fossero mantenuti riservati.
sub secreto.
Nel progetto dei
decreto
i secondo e terzo si prescriverebbe
stabilisce per fissare un qualche limite (dato il numero rilevante dei
membri dei Capitoli) che ogni Canonico non possa proporre più di tre
candidati. Dubito, tuttavia, se questo numero sia sufficiente specialmente per ciò che riguarda il secondo decreto delle liste triennali, le
quali debbono abbracciano
re candidati per tutte le otto diocesi della Baviera. L'E. V.
giudicherà quindi se
e come
quel numero possa essere accresciuto,
aumentato, per es. fino a cinque, il che porterebbe anche
una61r
maggior larghezza e libertà di scelta per la
S. Sede.
Dopo di ciò, chinato
58r, links oberhalb des Empfängers hds. von
unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 16 April 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 18224, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/18224. Last access: 16-07-2024.