Document no. 18549
[Gasparri, Pietro]
to O'Rourke, Eduard Graf
[Vatikan], 21 March 1925
ho ricevuto la pregiata lettera dell'E. V. Rev.ma in data 5 Marzo e mi affretto a risponderLe.
Allorquando il Signor Grabski, Delegato Polacco per le trattative del Concordato, venne a Roma, presentò alla Santa Sede il seguente progetto dell'Articolo 3º:
"Afin de maintenir des rélations amicales entre le Saint Siege et la République de Pologne, un Nonce Apostolique résidera en Pologne et un Ambassadeur de la République de Pologne résidera auprés du Saint Siége. La juridiction du Nonce Apostolique en Pologne s'étend aussi sur le territoire de la Ville libre de Dantzig. L'Ambassadeur de la République de Pologne auprès du Saint Siége y représentera aussi la Ville libre de Dantzig".
Come Ella ben rileva, questo progetto di articolo si
41r
compone di tre parti:1) | relazioni diplomatiche tra la S. Sede e la Polonia. |
II) | Giurisdizione del Nunzio Apostolico di Polonia sul territorio della Città libera di Danzica. |
III) | Rappresentanza diplomatica di Danzica presso la Santa Sede, da affidarsi all'Ambasciatore di Polonia. |
Infatti, come Ella ben ricorda, quando nel 1922 fu eretta la detta Amministrazione col territorio appartenente sia alla Diocesi di Varmia, sia a quella di Culma, le quali dipendevano rispettivamente, per quanto riguardava il governo ecclesiastico, dalle Nunziature di Berlino e Varsavia, la Santa Sede decise che l'Amministrazione Apostolica in questione dipendesse dalla Nunziatura Apostolica di Varsavia. E tale stato di cose ha perdurato per lo
42r
spazio di
tre anni senza suscitare il minimo reclamo tanto da parte del Senato della Città Libera,
quanto da parte dei fedeli di nazionalità tedesca della medesima Amministrazione; perciò la
Santa Sede credette di accettare il 2º comma del progettato articolo.D'altra parte il dire che i poteri del Nunzio Apostolico di Polonia si estend
43r
deli di un dato
territorio, e hanno all'uopo speciali facoltà delegate pel disbrigo degli affari
ecclesiastici. Tali facoltà riguardano, p. e.: le dispense matrimoniali, le alienazioni
di beni ecclesiastici, poteri straordinari per i confessori, e quanto, in genere, può essere
necessario ai fedeli nei casi urgenti nei quali non vi sarebbe possibilità di ricorrere a
Roma.Il fatto poi che la Santa Sede incarichi un Nunzio Apostolico di esercitare la propria missione ecclesiastica fuori del territorio di un Governo presso il quale si trova accreditato, non è cosa nuova nel governo della Chiesa. Basti ricordare i seguenti casi:
Monsignor Beda, Nunzio in Argentina, rappresenta
44r
caricato di Affari della Santa Sede presso la Repubblica
di Haiti, è Delegato Apostolico presso i cattolici di Cuba, benché il Governo di Cuba non
abbia rapporti colla Santa Sede.Tutti questi Prelati, come Ella ben vede, sono accreditati presso alcuni Governi; ma allo stesso tempo hanno ampie facoltà per l'amministrazione ecclesiastica estese anche a territori estranei alla loro missione diplomatica.
Per questo fu che nella redazione dell'Articolo 3 del Concordato avendo i polacchi proposto invece della parola "juridiction" quella abbastanza vaga "competences", la Santa Sede adottò invece la dicitura "pouvoir" acciocché non altro si comprendesse sotto tale parola che le facoltà ecclesiastiche concesse dalla Santa Sede al Nunzio.
È dunque evidente che quanto dice il Signor Sahm nella lettera diretta all'E. V. il 3 Marzo, cioè: "Il resulte de cette clause que l'Eglise Catholique s'engage vis-à-vis d'un Etat, à savoir la Pologne, que la compétence du représentant diplomatique accrédité auprès de cet Etat, s'étendrait aussi à un autre Etat, dans le cas présent à la Ville Libre de Dantzig. Une telle clause dans un Traité d'Etat est tout à fait contraire à l'u-
45r
sage", e che forma la sostanza delle sue
rimostranze, è completamente destituito da base giuridica.Per quanto poi riguarda il 3º comma dell'Articolo in questione, la Santa Sede, fin dal primo momento, si oppose energicamente perché comprendeva che l'Ambasciatore di Polonia non poteva rappresentare in alcun modo Danzica presso la Santa Sede, se Danzica stessa non avesse voluto essere rappresentata.
A causa però delle note disposizioni del Trattato di Versailles, furono domandate tanto all'E. V., quando al Sig. Sahm, in via confidenziale, le informazioni del caso; e fu così che venendo a conoscenza dell'Art. 6 della Convenzione tra Polonia e Danzica, in base ad esso articolo riuscì alla Santa Sede di sopprimere il progettato comma 3º.
Nella speranza che tutto quanto ho esposto valga a dissipare ben tosto i malintesi, profitto volentieri dell'incontro per confermare all'E. V. i sensi della più distinta e profonda stima.
1↑Hds. von unbekannter Hand korrigiert.
2↑Masch. gestrichen.