Document no. 19073
Vassallo di Torregrossa, Alberto to Gasparri, Pietro
Munich, 18 January 1926
Mons. Ludovico Sebastian, Vescovo di Spira, voleva provvedere di un nuovo cappellano la città di Ludwigshafen, che si estende ognor più per lo sviluppo delle sue industrie. A tal scopo il Comitato ecclesiastico di Ludwigshafen doveva apprestare la rendita iniziale della nuova cappellania e, secondo l'uso finora vigente, il Governo doveva provvedere ai successivi aumenti del nuovo posto. Secondo quest'uso è stata anche fondata l'ultima parrocchia di Monaco, St. Andrea.
Senonché, da Febbraio 1924, cioè della pubblicazione della Legge sul complemento della rendita degli ecclesiastici, il Ministero dell'Istruzione e del Culto ha richiesta per la fondazione di un nuovo posto la rendita massima di esso; ciò che significa, che il Ministero del Culto intende che i nuovi posti ecclesiastici, secondo l'art. § 1,k del Concordato, dovrebbero erigersi senza supplemento dello Stato. Il Ministero del Culto si riferisce naturalmente al Ministero delle Finanze, il quale, a ragione dell'attuale situazione finanziaria dello Stato, si propone stretta economia e rifiuta nuove spese per l'erezione di nuovi posti.
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Nel caso
di Ludwigshafen il Governo ha manifestato un altro punto di vista. Essendo stata proposta al
Ministero del Culto l'erezione di un posto di cappellano, che la Curia diocesana di Spira
ritiene necessario ed urgente, la rendita iniziale da corrispondersi dal Comitato
ecclesiastico, dovendo lo Stato incaricarsi degli aumenti successivi di età, il Ministero
della Istruzione e del Culto, in data 8 Agosto dell'anno scorso, comunicò a quella
Curia diocesana, che il Ministero delle Finanze allora soltanto avrebbe dato il consenso per
l'erezione della nuova cappellania, quando fosse dimostrato, che la rendita totale
dell'investito raggiunge stabilmente l'importo che avrebbe coi relativi aumenti dopo
sette anni di servizio. Si richiede adunque, osserva la Curia di Spira,
dall'Amministrazione ecclesiastica anche l'approntamento dei mezzi per i primi tre aumenti,
ciò che importa un maggiore aggravio, e non indifferente, che impedisce le nuove urgenti
fondazioni ecclesiastiche.L'art. 10 § 1,k del Concordato dice: "Se d'intesa col Governo verranno eretti nuovi offici con cura d'anime o mutati i già esistenti, lo Stato corrisponderà agli ecclesiastici, che li ricoprono pro tempore, i mezzi per un conveniente complemento della rispettiva rendita, nel quadro delle prestazioni finanziarie finora in uso per gli ecclesiastici aventi cura d'anime in generale".
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Sebbene siano comprensibili le preoccupazioni
finanziarie del Governo e la sua premura per una politica di economia, pure il suo punto di
vista sull'argomento non sembra conciliabile col riportato art. 10 § 1,k.
L'erezione infatti di nuovi posti con cura d'anime e il complemento della loro rendita con
mezzi dello Stato è prevista ed è fissata "nel quadro delle prestazioni finanziarie finora
in uso". Questo dovere assunto dallo Stato può solo comprendersi in relazione alle
prestazioni in uso prima del Febbraio 1924; e pertanto nel senso che la fondazione
ecclesiastica debba apprestare solamente la rendita iniziale di un nuovo posto con
cura d'anime da erigere. Prima lo Stato dava l'intero complemento della rendita a cominciare
dalla rendita minima; ma dal 1924 rifiuta ogni complemento di rendita, ovvero, nel caso
della decisione di Spira a proposito della cappellania di Ludwigshafen, non ammette il
complemento della rendita pei primi sette anni.Questa nuova pratica del Governo importa una maggiore spesa delle Autorità ecclesiastiche di Baviera, per la quale viene a rendersi più difficile l'erezione di nuovi posti con cura d'anime, benché richiesta dal bisogno.
Siccome qui si tratta dell'applicazione del menzionato articolo del Concordato, ed importa non istabilire precedenti pregiudizievoli, così ho creduto mio dovere portare la cosa alla
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conoscenza dell'Eminenza Vostra Revma per quelle
provvidenze che nella Sua saggezza vorrà adottare.Ed inchinato umilmente al bacio della Sacra Porpora con sensi di ben profondo ossequio ho l'onore di dirmi
Dell'Eminenza Vostra Revma
(firm.) A. Vassallo di Torregrossa
Arcivescovo di Emesa Nunzio Apost.