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Sulla codificazione del diritto orientale
Non appena mi pervenne il venerato Dispaccio dell'E. V. R.
N. 428/28 in data del 22 Gennaio c. a., non mancai, in esecuzione degli
ordin delle istruzioni ivi impartitemi, di inviare ai Revmi Ordinari della Germania
(esclusa la Baviera) copia della Circolare concernente la codificazione del diritto
orientale, accompagnandola con una mia lettera in lingua tedesca nelle cui diocesi
trovansi degli Orientali, vale a dire all'Emo Sig. Cardinale Bertram, Vescovo di Breslavia,
ai Revmi Vescovi di Hildesheim, di Magonza, di Münster e di Osnabrüch, come pure alla
delegazione vescovile di Berlino, copia della Circolare concernente la codificazione del
diritto orientale, accompagnandola con una mia lettera in
lingua tedesca.
L'E. V. troverà qui unite le risposte dei Revmi Vescovi di Magonza
e di Münster,(Allegati I e II), dalle quali risulta che essi non
hanno speciali proposte da fare; lo stesso mi significò a voce l'E
il sullodato l'Eminentissimo Vescovo di Breslavia. La Delegazione vescovile di
Berlino mi ha trasmesso le seguenti osservazioni si è
rivoltarivolse al Rev. Rev. Sac. Werhun, incaricato dell'assistenza
religiosa degli Ucraini in Germania, e mi ha poi trasmesso le
15v
ille
i di lui osservazioni,
suggerimenti,
osservazioni,parere,che mi permettoche [ossequio] mi do parimenti
il
dovere <premura> di qui compiegare nella traduzione italiana
(Allegato III).
Poiché poi l'E. V.Siccome poi V. E. nel sullodato Dispaccio mi ordinava pure di fare io pure le mie
osservazioni in riguardo agli Orientali di questa Nazione, mi sia permesso di sottoporre
all'altarispettosamente al superiore giudizio dell'E. V. quanto
segue:16r
Non trovandosi in Germania alcun Ordinario né parroco
di rito orientale, ma soltanto dei sacerdoti destinati alla cura spirituale dei loro
connazionali (vale a dire il menzionato Rev. Werhun per gli Ucraini
ed il Rev. Kuzmin-Karawajew per i Russi), ed essendo, d'altra parte, ben limitat
relativamente piccolo il numero dei fedeli di rito orientale dimoranti in questa Nazione,
sono state [pure] ben ristrelimitateristrette le esperienze che l'umile sottoscritto ha potuto fare in
questa materia. A m
A mio Dovrò quindi limitarmi a richiamare l'attenzione di cotestoa S. DicasteroCongregazione sulla opportunità che vi sarebbe, a mio subordinato
avviso, di determinare e disciplinare la situazione e l'attività dei sacerdoti di rito orientale, i quali, pur senza
avere titolo o facoltà di né di Ordinario personale né
[nemmeno] di parroco, sono destinatiincaricati in modo stabile per ladell'assistenza religiosa dei fedeli del loro rito
16v
in locis Latinorum Latinorum.una determinata città o regione,
se l'Ordinario ed i parroci sono di rito Latinoè naturale cheeEssidebbanorimangonoere, come gli
altri sacerdoti della rispettiva diocesi, sottopostila giurisdizione del Vescovo odeall'Ordinario del
luogo, dal quale debbono ricevere la previa autorizzazione non solo ad liceitatem per tutti
gli atti del ministero, ed ma anche ad validitatem per quelli che richiedono la
giurisdizione., come la confessione, l'assistenza e i
matrimoni.salvo le prescrizioni liturgiche del proprio rito, che debbono esattamente
osservare dovunque si trovino, ed il bisogno de come anche la disposizione
relativa alle lettere commendatizie, di cui è parola al can. 804 § 1. Ma,
ciò supposto, sembrerebbeSarebbe tuttavia desiderabile che, in quanto sia possibile e
le distanze lo permettano, essii detti sacerdoti avessero la esclusiva cura delle animespirituale dei fedeli del loro rito. Ess Essi dovrebbero a
tale scopo tenere i libri come i parroci dei battesimi, delle
cresime, dei matrimoni e dei defunti, nonché, in quanto sia
possibile, dello stato delle anime dei fedeli del loro
rito.medesimi, e fare alla loro volta le relative comunicazioni al parroco
di origine ed alla Curia diocesi di origine. Ciò sembra tanto più
importante in quanto che molti dei <menzionati> detti fedeli <(ad
esempio, i cosiddetti Saisonarbeiter)> non hanno [ein Wort unlesbar]
<dimora> stabile in Germania, ma vi vengono periodicamente in determinate
epoche,<.> come i cosiddetti Saisonarbeiter.
DovrebDovrebberoI sacerdoti in discorso dovrebbero ammiamministrare il battesimo ai bambini nati o da
genitori appartenenti ambedue dial rito orientale od, se i genitori
almeno da padre di rito orientale ovvero, se siano illegittimi, da
madre di detto rito. Che se ciò non sia possibile, massime
a17r
causa della distanza, il parroco di rito latino, che ha
amministrato il battesimo, dovrebbe inviar loro il relativo attestato., rimanendo il
bambino così battezzato nel rito orientale.- La precedente disposizione disposizione dovrebbe
<tuttavia> valere, nisi aliud iure speciali cautum sit. Infatti nella Concordia
fra i Vescovi latini e ruteni della Galizia del 1853, approvata dalla
S. Congregazione de Propaganda Fide per gli affari di rito orientale con decreto
del 6 Ottobre 1863, fu stabilito che i fanciulli nati da matrimonio mixti
ritus debbano essere educati in ritu parentum iuxta sexum (cfr. Acta et Decreta
Synodi Provincialis Ruthenorum Galiciae habitae Leopoli a. 1891, Romae 1896,
pag. 260), eccettuati i matrimoni dei chierici, nei quali universa prolis sequi
debit ritum patris (ibid., pag. 261). Sembra pertanto che questa
<tale> prescrizione si applichi anche ai fanciulli <di genitori> aventi
il loro la loro stabile dimora in Galizia, sebbene <siano> nati fuori
di questa regione.
Quanto alla cresima, sebbene, ogni qualvolta siessa èconferitasce separatamente dal battesimo siaè per sé riservata al Vescovo (Cappello, Tractatus Canonico
Moralis de Sacramentis, vol. I, 1928, n. 846),;sarebbe forse opportuno di esaminarsi se
potrebbe potrebbe tuttavia <nondimeno> forse
esaminarsi se, nelle regioni in cui non vi è alcun Vescovo orientale nel
caso in cui il battesimo sia stato amministrato (come sopra) dal
parroco di rito latino, non sia opportuno che la [ein Wort unlesbar] venga data quanto
primadal detto
dai dettisacerdot
ieincaricat
iodi rito orientale.di dare al sacerdote di rito orientale la facoltà di conferirla di
conferire egli stesso quam primum la Cresima al battezzato.
Parimenti, qualora il funerale non potesse essere celebrato dal sacerdote di rito orientale, il parroco latino del luogo dovrebbe dargli
comunicazione della morte del fedele didel proprio rito.orientale.
Quanto
Per ciò che concerneall'
l'assistenzaai matrimoni, essa
,
in quanto è possibiledovrebbe
, in
quanto è possibileessere prestata
, in quanto è possibiledal sacerdote di rito orientale,
assistereprevia la delegazione del parroco o dell'Ordinario del luogo,
al
il sacerdote di rito orientale,se ambeduePer ciò che riguarda i matrimoni, gli Orientali [sono] sono
secondo il diritto vig obbligati alla forma stabilita nel Codice <di
diritto canonico> soltanto si cum latinis contrahant hac forma adstrictis
(can. 1099 § 1 n. 3) e
, per il rimaquanto alle nozze fra Orientali, diversa è in questa materia la
disciplina vigente nei vari riti (cfr. Cappello, op. cit., vol. III, de Matrimonio, n. 924 e seg.). Il
sacerdote di rito orientale si atterrà a quanto
17v
i contraenti
sono di ritosiano di
questorito
,orientale o
vvero,in caso di
matrifedeli di rito misto, se
atale
rito
appartengasialo sposo (can. 1097 § 2).
i contraenti,
od almeno lo sposo (can. 1097 § 2),
qualora [ove] siano di diverso rito
siano di questo rito.
Nei matrimoni catholicorum mixti ritus
,
vale la disposizione del can. 1097 § 2. Per leLe
Per ledispense matrimoniali
il sacerdote orientale deve rivolgersidebbono essere
richieste [a] concesseda
all'Ordinariodel luogo.il futuro Codice disporrà al riguardo. Qualora deve assistere a matrimoni
di mi
tra f di cattolici mixti ritus, dovrà avere la previa delegazione del parroco o
dell'Ordinario del luogo. Per le dispense matrimoniali si rivolgerà o a<lla>
cotesta S. Congregazione <Pro Ecclesia Orientali> o al Vescovo
competente di rito orientale, se ne abbia la facoltà, o, qualora si tratti di matrimoni
di fedeli mixti ritus, all'Ordinario <latino> dello sposo (can. 1097
§ 2) ovvero della sposa, se si tratti<, ad esempio,> di Ruteni (cfr. il
recente decreto per i greco-ruteni degli Stati Uniti d'America) del 1º Marzo 1929,
art. 40; Cappello, op. cit., n. 925).
Per
ciò che concerne le feste di
precetto ed i digiuni,potrebbe darsi tanto ai sacerdoti quanto
ai fedeli di rito orientale dovrebberola facoltà di attenersi alle leggi e
consuetudini del luogo ove dimorano.
Per ciò che concerne la SS.
Eucarestia, potrebbero forse prendersi in considerazione i seguenti punti:
I sacerdoti
orientali, ed eccezione degli Armeni e dei Maroniti, sono tenuti ad usare nella SS.
S. Messa, dovunque essi si trovino, il pane fermentato
(Cappello, op. cit., nn. 280 e 853), eccetto il caso di estrema
necessità (Cappello, op. cit., nn. 280-282 e 853). Tuttavia, in risposta
ad un dubbio proposto dal Revmo Mons. Lichtenberg, parroco del S. Cuore di Gesù in
Berlino- Charlottenburg, presso cui alloggia il Rev. Sac. Kuzmin Karawajew, fu comunicato a
questa Nunziatura in via privataconfidenziale dal Revmo Mons. Margotti quanto con Foglio
N. 2494/27 del 29 Settembre 1927 quanto
segue:18r
"Molti sacerdoti di rito orientale che hanno l'uso del
fermentato accettano di consacrare nella loro Messa le ostie azime da riporre nel
Tabernacolo per la Comunione dei fedeli Latini extra Missam o per gli infermi, e così pure
l'Ostia Magna che deve servire per la Benedizione solenne col SSmo Sacramento". Parrebbe
quindi utile che anche questo caso
fosse possibilmente definito nel futuro Codice.
Quanto alla
S. Comunione sembrerebbe opportuno che si adottasse generalmente la norma contenuta
nell'art. 32 del recentesuccitato Decreto per i gGreco-ruteni negli Stati Uniti d'America in data del
1º Marzo c. a.
"Anche a Roma i Sacerdoti Orientali danno senza difficoltà la
Benedizione privata e solenne col SSmo Sacramento alla Latina" (cfr. citato Foglio
del Revmo Mons. Margotti).Attualmente vari Orientali sogliono fare la esposizione del
SS. Sacramento ed impartire con esso la benedizione al popolo secondo la forma in
uso presso nella Chiesa latina (Cappello, op. cit.,
n. 862). Parrebbe conveniente che ciò si
permettessesi esprimesse nel futuro Codice, come pure
che venissero venissero esplicitamente permesse agli
Orientali ad fovendam pietatem le devozioni che i più eserci
in uso presso i Latini.
ChinatoDopo di ciò, chinato
15r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten,
notiert: "C".
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Sincero, Luigi from 21 June 1929, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 19267, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/19267. Last access: 08-04-2025.