Document no. 19364
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[Berlin], 04 January 19291
Writer (text genesis)
StenotypistUnbekannte HandCentozPacelliPacelliSubject
Istanzae del "Deutscher Rentnerbund" al Santo Padre intorno alle leggi
di rivalorizzazione
Per parlare innanzi tutto di questadell'istanza diellaquesta Unionesuddetta Lega, le osservazioni in essa contenute si possono riassumere nei punti seguenti: Dalla ingiusta legge di rivalorizzazione (Aufwertungsgesetz) i piccoli capitalisti furono lesi molto più gravemente di tutti gli altri; a tale ingiustizia cooperarono, parteciparono anche il Centro e la Bayerische Volkspartei; questa enorme ingiustizia ha colpì circa un milione di tedeschi.
Laelegge o piuttosto le leggidisposizioni legislative in questione sono: 1.) La terza ordinanza di eccezionaleprovvisoria sulle imposte (Dritte Steuernotverordnung) del 14 Febbraio 1924; 2.) le leggi di rivalorizzazione dei 16 e 17 Luglio 1925 (Reichsgesetzblatt 1925 pagg.
7v
117 e 137 - di queste
trattasi ora quasi esclusivamente -) e del 13 Luglio 1927. In quest'ultima sono
stati introdotti deialcuni miglioramenti a favore dei creditori.Le leggi di rivalorizzazione distinguono tra investimenti di capitali in fondi, fabbriche, ipoteche, prestiti di ogni sorta a privati o ad enti pubblici, depositi in Istituti di credito, da una parte, e, dall'altra, tfrascambi e contratti di ogniqualunque altro genere, come tra il venditore ed il compratore.
Ora, a norma delle menzionate leggi, per glitaliscambi e contratti bilaterali vale il diritto civile comune, praticamente cioè il regolamento fra creditori e debitori, secondo la buona fede ed attesa la situazione reale nei singoli casi.
Circa gli altri beni: a) gli investimenti in fondi etc. ... (direkten Vermögensanlagen), i prestiti, e specialmente le ipoteche, sono, almeno teoricamente, rivalorizzatei al 25 % del loro valore in oro al tempo in cui furono fatti. -b) I depositi negli istituti bancari (indirekten Vermögensanlagen) sono rivalorizzati in tal modo che si aggiunge ad una partedei depositi stessidei depositi degli averi ancora esistenti nelle casse un contributo dei mallevadori. La somma totale così ottenuta viene distribuita in percentuale fra i creditori.
8r
c) II titoli dei prestiti pubblici Ora i piccoli capitalisti depositarono generalmente i loro averi negli Istituti di credito, casse di risparmio etc..., o li investirono nei prestiti di guerra. Essi pertanto non ottenero [sic] ebbero che una debole percentuale o perdettero tutto in molti casi.
Circa l'inflazione e le leggi di rivalorizzazione moralmente considerate,dal punto di vista della morale,alla luce della moralemoralmente,sembra potersipersonealitàalità competenti, parlamentari, giuristi, &&&ecc., negano nel modo più reciso che il Governo o i partiti del medesimo, soprattutto il Centro e la Bayrische Volkspartei, abbiano voluto o provocato l'inflazione, sebbene questo rimprovero,talequesta accusa sia stata mossa contro i due summenzionatisurriferiti partiti.
Altro è se certealcune persone, enti e società abbiano volontariamente e con premeditazione, ai fini del loro proprio interesse, contribuito al prolungarsi dell'inflazione. È vero altresì
8v
che si pensò troppo tardi a
rimediare per leggein via legislativa a simile disastro finanziario.Le leggi di rivalorizzazione furono
Vari autori affermano che le leggi di rivalorizzazione regolano anche il diritto di proprietà, e ciò in forma giusta, corrispondente, - avuto riguardo alle circostanze dell'inflazione-, alla giustizia distributiva. Così il Rev. Sac. Dr. Fr. Keller, professore della Facoltà teologica di Friburgo, noto per le sue pronunziate tendenze verso la sinistra, nell'opuscolo "Aufwertung und Gewissenspflicht" Studien zur katholischen Sozial- und Wirtschaflichen Wirtschaftslehre, 2. Band, Freiburg Herder, 37 pagg.
Altri sostengono invece che lo Stato non può pienamente regolare lo stesso diritto di proprietà, che quindi la legge ha soltanto per scopo di indicare fino a qual punto
9r
lo Stato protegge i diritti dei
singoli, e che pertanto la rivalorizzazione, appunto se si tratta di creditori e di debitori
privati, deve farsi secondo le norme della buona fede (nach Treu und Glauben),
comparando iltenendo conto del bisogno del creditore e ladell'l'attuale situazione finanziaria del debitore. In tal modo si esprime il
P. von Nell-Breuning S. J. nelle "Stimmen der Zeit", tom. 110, Gennaio 1926,
pagg. 300-313, e nella "Il Rev. P. Fr. Hürth S. J., professore di teologia morale nel St. IgnazkollegCollegio di S. Ignazio in Valkenburg, espone nell'ottima suddetta Rivista "Scholastik" (Vvol. I, pagg. 277-281) quanto sia complessa e delicata la questione della rivalorizzazione. Praticamente egli giunge alla soluzione ed alla conclusione di coloro i quali stimano, giudicano che, tutto considerato, la rivalorizzazione tra privati deve effettuarsi secondo la buona fede. Non, e ad ogni modo non sembra di voler sottoscrivere aderire senza restrizione al parere del prof. Keller. Cfr. ibid. vol. II pag. 317.
L'Episcopato tedesco non mancòebbe cura di prendere dei provvedimenti per ovviare ai difettialle mancanze della rivalorizzazione. (Cfr. Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Paderborn, tom. 70. nr. 9 del 21 Giugno 1927, pag. 75).
9v
Già prima della emanazione della succitata terza Steuernotverordnung del 14 Febbraio 1924,
l'Emo Cardinale Bertram, a nome della Conferenza di Fulda, si rivolse all'Signor Marx, allora Cancelliere Sig.
Marx, del Reich, avvisandolo delle ingiustizie e mancanzedei difetti di quel decreto. Nel Settembre dello stesso anno egli
le manifestòrese palesi, notificò pure nella stampa,
pregando di sostituire l'anzidetto decreto con un regolamento, che
corrispondesse maggiormente ai postulati, alle richiesteesigenze della morale e della giustizia.L'8 Dicembre 1925 il sullodato Eminentissimo scrisse dichiarò al Ministero del Culto prussiano, dichiarando che i Vescovi si rifiutavano, - almeno se si trattava di creditori privati-, di applicare, estendere alle parrocchie i privilegi concessi ai Comuni di rivalorizzare solamente al 12½ % (invece del 25 %), e ciò senza effetto retroattivo. Qui pure sono diverse le opinioni degli autori cattolici, Alcuni propugnano la liceità di tali privilegi, asserendo che altrimenti le imposte si sarebbero aumentate in modo pericoloso per la vita dei Comuni stessi.
Nel Gennaio 1926 i Vescovi diedero al Clero delle direttive circa i rapporti esistenti tra la legge di rivalorizzazione e la morale.
Le direttive medesime furono pubblicate
10r
sul principio dell'anno
1926 di quello stesso anno in tutti i bollettini religiosi ufficiali:
(Köln: Kirchlicher Anzeiger für die Erzdiözese Köln, 1 Feb. 1926, tom. 66,
n. 4, pagg. 19-22. - Breslau: Kirchliches Amtsblatt des Fürstbischöflichen
Ordinariats in Breslau, 24 Jan. 1926, n. 2, pagg. 11-14.- FreiburgFreiburg: Anzeigeblatt für die Erzdiözese Freiburg, 24 Feb.,
1926, n. 6. pagg. 233-236; ecc.)E così tutti gli altri fogli ufficiali.Le direttive in discorso possono brevemente compendiarsi brevemente nel modo seguente:
I Rev.mi Ordinari premettono innanzi tutto di non volere né poter decidere se un'altra soluzione del grave problema finanziario sarebbe stata possibile, considerando il bene comune e la disastrosa situazione economica dell'assoluta maggioranza dei debitori.
Riguardo ai creditori, non si può affermare che ad essi possansia lecitoabbiano diritto di richiedere con dirittolo nell'attuale valuta in Reichsmark una somma uguale a quella in marchi-oro dell'anteguerra. Il bene comune esige talvolta una diminriduzione dei debiti, per evitare la rovina dell'economia nazionale. Il valore dei beni immobili stessi è realmente diminuito. Il debitore sarebbe in molti casi totalmente rovinato, se dovesse restituire l'intero valore debito.
Relativamente ai debitori, non vi è dubbio che in certi casi essi sono gravem tenuti sub
10
gravi, sia da un obbligo di
giustizia, sia da un obbligo di equità e di carità, di ripagare,
riversare più di quanto è stabilito dalla legge.NellaIn merito allaprassi pastorale, il Clero è stat è stato raccomandato al Clero di astenersi dal criticare la legge medesima, dal
11r
con tutta coscienza se possandoo dare più di Il debitore potrà attenersi alla legge, se un rimborso superiore alla prestazione legale lo rovinerebbe o gli recherebbe un troppo grave danno.lo rovinerebbe.
Agli obblighi dell'equità e della carità può aggiungersi quello di evitare lo scandaloevitare lo scandalo, appunto se il debitore è un ente ecclesiastico. (Sull'obbligo morale
SeÈ dubbio infineIl numero dei piccoli capitalisti, indicato gravemente e senza colpa danneggiati dalla rivalorizzazione,,(che si
11v
vassero nel bisogno. È bensì ero che la catastrofe dei piccoli
In considerazione di quanto sopra, non sembra che la S. Sede possa<,>
Quanto al citatoRelatiamente all'articolo "Der Rheinische Sparer" esso è l'eco di sentimenti sovente espressi pur troppo dagli stessi cattolici. Quanto allaNella sostanza è confuso e non risponde a verità. A giudiziodeidi alcunilaici,parrebbe chelo spirito di povertà e di semplicitàvengasi verrebbeaffievolendosiin una parte del Clero. Tuttavia lo stesso giornale ha pubblicato anche altri scritti, nei quali l'att
Chinato
1↑Ursprünglich angegebenes Datum "28 Dicembre 1929" hds. von Pacelli
geändert.