Subject
Il Concordato polaccoprussiano e la questione delle minoranze
In esecuzione degli ordini impartitimi coll'ossequiato Dispaccio
N. 1276/29 in data del 30 Giugno p. p., mi do premura di significare
all'E. V. R. quanto appresso:
Nel mio rispettoso Rapporto N. 41603 in
data del 29 Maggio p. p.scorso (riscontrato col venerato telegramma cifrato N. 92 del
3 Giugno p. p.) ebbi l'onore di riferire a V. E. come, in
seguito ad un<a> Esposto <istanza> pervenutomi <[sic]>
dalla Lega dei polacchi in Germania, mi adoperai vivamente affinché (Bund der
Polen in Deutschland E. V.), gruppo I (Slesia), mi adoperai vivamente,
affinché nella seduta tenutasi il 13 d. m. nel Ministero del Culto, affinchési introducessemi fui adoperato per ottenere che nel Concordato prussiano
si introducesse
per la tutela <in favore> delle minoranze una
disposizione simile a quella dell'articolo XXI del Concordato lituano. Aggiunsi che
pur troppo tale domanda era stata respinta, ma che il
Governo mi avrebbe inviataaveva promesso d'inviarmi una esposizione dei motivi di tale
decisione.
Intanto nel pomeriggio dell'8 Giugno il Signor Zaleski, secondo
Consigliere della Legazione di Polonia, venne a trovare in Nunziatura
il46v
Revmo Mons. Centoz e gli chiese informazioni sul
Concordato, in particolar modo se esso contenesse qualche punto relativo alle minoranze. Il
sullodato Monsignore gli rispose che il sottoscritto aveva fatto quanto era possibile
a tale fine,
ma
che
la
cosa non era
stata potuta aff
non si era potuto ottenere ogni sforzo a talquesto fine, ma che esso pur troppo invano a causa della
resistenza del Governo; soggiunse tuttavia non essere escluso che in uno scambio di Note
separate si conseguissepotesse ottenere qualche assicurazione al riguardo.
Siccome,
d'altra parte,
tardava
il promessol'esposto,tardava a giungermi il suaccennato esposto,promesso dal Governo, insistetti
a tal scopo presso il Sig. Ministro del Culto con [No] foglio in data del 10 Giugno (Allegato I); ed anzi, avendolo incontrato
nel pomeriggio del giorno seguente in un ricevimento dato dal Mini Governo prussiano
nel Zeughaus di Berlino in occasione della visita a Berlino di S. M. il Re d'Egitto, gli rinnovai tale
preghiera e gli feci considerare quanto vantaggioso fosse,sarebbe stato, nell'interesse stesso della Germania, se la risposta
fosse concepita in termini favorevoli per le minoranze. La
relativa47r
Nota, di cui l'E. V. troverà egualmente qui
ac copia qui acclusa (Allegato II), mi fu spedita infatti in data dello
stesso giorno. In essa si legge tra l'altro: "Il Reich germanico, come anchepure la Prussia, hanno mediante la
loro legislazione hanno attuato il principio della più ampia libertà
civile,per i cittadini, la quale abbraccia anche il campo dell'esercizio
della religione. Gli appartenenti alle minoranze nazionali sono perciò complet liberi
nella cura dei loro particolari interessi in materia religiosa; essi possono mettersi
d'accordo a riguardo degli interessi medesimi colle competenti Autorità ecclesiastiche, e
parimenti queste non sono dallo Stato in nessun modo impedite di
soddisfare gl'interessi delle minoranze." La Nota prosegue dando alcuni
cenni statistici sulle parrocchie in cui nel culto suppletorio e nelle prediche si usa
la lingua polacca, ed afferma <ed assicura> che l'uso della lingua nella
istruzione religiosa per la confessione e la com Comunione dipende esclusivamente
dalla volontà [zwei Wörter unlesbar],
e conclude non esservi perciò<, a parere del
Governo><,> prussiano,> motivo di regolare questo punto
di disciplina ecclesiastica interna in via concordataria. <dei genitori, di
guisa che (così ivi si afferma) le minoranze godono di ogni possibile riguardo e
specialmente la loro lingua è curata a preferenza.> Avendo intanto il Governo
prussiano pubblicato il testo del Concordato firmato il 124 dello stesso mese, non
mancai di spiegare dare al sullodato Sig. Zaleski, venuto a visitarmi la
Domenica seguente 16 s. m., alcune spiegazioni in rapporto alla presente
questione. Gli feci invero rilevare47v
come già il Concordato
stesso contenesse in realtà disposizioni favorevoli alle minoranze. PrescindendoOltreché infatti dalldalil capov. 2 dell'articolo 9, il
quale ammette espressamente,la possibilità, mediante intesa tra le Autorità ecclesiastica e
civile,,la possibilità che anche ecclesiastic a sacerdoti non
tedeschi venga conferito un uno degli ufficioecclesiastici enumerati nel capov capoverso 1,
il capoverso 1 il seguente articolo 10 capov. 1 permette agli Ordinari, senza bisogno di alcun intervento dello Stato, di
impiegare in modo transitorio nella
stessa <stessa> cura parrocchiale delle anime sacerdoti, privi dellaecclesiastici, che non hanno la cittadinanza tedesca. Rimane quindi
liberaper séin piena
la piena <in> facoltà dei Vescovi di far venire, –
naturalmente in quanto la prudenza e le condizioni locali lo permettano –,
da [nazioni] sacerdoti polacchiesteri per l'assistenza religiosa dei loro connazionali., adoperandoli sia
<così> <tanto> nel libero esercizio <(extra-parrocchiale)> del
s. ministero, sia <come> <quanto> nella stessa cura
parrocchiale delle anime, sebbene in questo secondo caso <sia ed in
questo secondo caso sia> in via soltanto provvisoria, salvo sia anche,
previa intesa colle Autorità civili, in via permanente. – Inoltre portai a
conoscenza del Sig. Zaleski l'anzidetta Nota del Ministro del Culto; egli mi chiese
(e da parte mia non vidi difficoltà al riguardo) di poterne dare
in via riservata comunicazione al Governo di Varsavia (al che non
vidi difficoltà) e soggiunse che mi avrebbe poipoi co
48r
a suo tempo comunicato la eventuale
risposta del medesimo.; il che tuttavia
ancora nonè avvenuto.
ha fatto sino
In considerazione di quanto ho sopra
rispettosamente esposto, non parmimi sembra[assolutamente]possibile che possa ottenersi di più dal Governo
[fuori] della nota in questo argomento. I Revmi Vescovi della Germania hanno,
come [se] come si è veduto, mezzi sufficienti per provvedere
all'assistenza religiosa delle minoranze
polacche, anche nella loro lingua; non [ri] sembra, d'altra parte, esservi motivo di dubitare<supporre> temere che essi mancheranno a questo loro
grandedoveredovere pastorale,con pericolo
della perditadella fede
delleper le anime affidate alla loro cura pastorale;
., pur distinguendo<, ad esempio,> fra
i polacchi, i quali soltanto temporaneamente vengono in Germania (ad es. i
Saisonarbeiter) ed i cittadini tedeschi di nazionalità polacca.
Gli Ordinari <È> inoltre hanno cura <prescritto> che gli
alunni dei Seminari nelle diocesi, in cui [ci] risiedono minoranze
polacche<,> (Breslavia, Warmia e Schneidemühl), apprendano questa lingua
almeno per <in> quanto è necessario si richiede per gli atti
gli atti necessari della cura delle anime.
Aadogni modo, la S. Sede
è semrimane sempre libera di impartire loro in proposito quelle
esortazioni, e quegli ordini, che giudicasse del caso.
Chinato
ChinatoAl quale riguardo mi sia permesso di riferirmi agli Allegati trasmessi
coll'ossequioso Rapporto N. 34489 del 31 Gennaio 1926 sulle condizioni
religiose e morali dei polacchi immigrati in Germania.
Chinato
71r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten,
notiert: "C".
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 03 July 1929, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 19367, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/19367. Last access: 21-12-2024.