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Rispettose osservazioni in vista della pubblicazione del Concordato prussiano negli Acta Apostolicae Sedis
Mi do premura di trasmettere qui accluso all'E. V. R. il
testo definitivo e la traduzione italiana delle Note scambiate col Sig.
Dr Ott Braun, Presidente del Ministero di Stato Prussiano,
circa la questione scolastica. La S. Sede può pubblicarle insieme al testo del
Concordato negli Acta Apostolicae Sedis.
Riguardo a tale pubblicazione mi sia altresì
permesso di fare subordinatamente le seguenti proposte:
1º) Nell'intestazioneNel titolo <in lingua>latina
o<a>
potrebbe, a mio umile avviso, porsi: "Inter Sanctam Sedem et Borussiae Rempublicam sollemnis
Conventio seu Concordatum". – Come all'E. V. è ben noto, il S. Padre, non volendo
fare una meschina questione di nome, concesse che, invece della parola "Concordato", si
usasse "Vertrag" innel testo tedesco e "Solenne Convenzione" in quello italiano. Tuttavia, durante le discussioni, cui diede
luogo la pubblicazione del testo del Concordato,
progetto sottopostorelativotesto, si diedero anche dai Ministri competenti delle
spiegazioni false,
384v
di quel termine, quasi che cioè essoquasi che cioè quella diversa terminologia importasse una differenza
essenziale.sostanziale. Così, per citare un solo esempio, si espresse il
Ministro delle finanze, Dr Höpker Aschoff, in un articolo da lui pubblicato
sulla Vossische Zeitung N. 282 del 18 Giugno 1929: "Se le parole hanno un
senso, "Concordato" significa una Convenzione, che regola tutte le immaginabili relazioni
giuridiche tra lo Stato e la Curia Romana. In questo senso la Convenzione, sottoscritta
Venerdì, dallo Stato Prussiano colla Curia Romana non è un Concordato, giacché le sue
disposizioni sono ristrette soltanto a pochead alcune materie, vale a dire in sostanza a quelle che furono
oggetto anche delle cosiddette Bolle di circoscrizione dell'anno
1821. Il testo della ConvenzioneEssa è perciòla designataperciò
co come förmlicher Vertrag (in italiano: solenne Convenzione)""…"col quale è [nuovamente] [re] [in modo stabile] regolata la
situazione [giuridica] della
Chiesa cattolica, per conformarla alle mutate condizioni in Prussia". Per
dimostrare la inesattezza di simili asserzioni, basterebbe di ricordare come uno dei primi e
più famosi Concordati, quello di Worms, regolava soltanto la
questione delle385r
investiture.e dei beni ecclesiastici. Non risponde, del resto, nemmeno a verità
che l'attuale Convenzione colla Prussia sia limitataristretta alle materie regolate nelle Bolle di circoscrizione,
giacché essa comprende, ad. es., anche il patronato dello Stato,sulle parrocchie, la nomina agli uffici parrocchiali,
gli i rapporti delle Facoltà teologiche coll'Autorità ecclesiastica, ecc. La formula da me sopra subordinatamente proposta avrebbe lo scopo di
correggere <rettificare> simili inesattezze
que<gli>i
non veri <falsi> <erronei> concetti e di mostrare la
sostanziale equivalenza dei termini "solenne Convenzione" e "Concordato". D'altra
parte, è qui di uso corrente nella
stampanella stampa, anche non cattolica, nelle Assemblee, ecc. di chiamare
l'attuale Convenzione col suo vero nome, vale a dire
Concordato.
2º) All'art. 4 capov. 34 sarebbe, a mio modesto parere, opportuno,, allo scopo <affine> di eliminare le false
<false> interpretazioni date al riguardo, di apporre una nota a piedi della
pagina del seguente tenore: "In forza virtù di questa disposizione la Chiesa ha
diritto, nel caso di svincolo delle prestazioni finanziarie dello Stato, di chiedere la
dotazione in beni stabili prevista nelle antiche Bolle di
circoscrizione".
3º) Egualmente neall'articolo 6 capov. l, dopo lealle parole "Tenendo presenti
queste liste", sarebbe conveniente utile una nota così concepita: "La S. Sede
non è tenuta a queste liste, di guisa che Essa può, qualora lo giudichi
necessario od opportuno, scegliere candidati anche al di fuori delle medesime". La
ragione trovasi già esposta nel rispettoso Rapporto N. 41715 del 15 Giugno scorso
avente per oggetto "Firma del Concordato colla
Prussia".385v
4º) Nell'articolo 9 capov. 1 lett. c
alle parole "almeno per un triennio", sarebbe, se non erro, espediente,utile allo scopo di evitare malintesi od abusi, di apporre una
nota così formulata: "Con questa disposizione concordataria non s'intende derogato
all'obbligo del sessennio di studi filosofico-teologici a norma del canone 1365 del
Codice di diritto canonico".
Chinato
384r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten,
notiert: "C"; rechts oberhalb des Textkörpers hds. von unbekannter Hand, vermutlich von
einem Nuntiaturangestellten, notiert: "Nº 90".
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 15 August 1929, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 19372, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/19372. Last access: 03-04-2025.