Document no. 20093
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[Berlin], 04 February 1926

Writer (text genesis)
PacelliPacelli
Subject
Circa l'applicazione dell'art. 10 § 1,k del Concordato bavarese
Insieme al relativo Allegato, che qui accluso compio il dovere di ritornare all'E. V. R.,qui accluso, mi è pervenuto il venerato Dispaccio N. 163/26 del 23 Gennaio p. p., col quale l'E. V. R. mi ordinava di esprimere il mio modesto avviso sopra un punto concernente l'applicazione dell'art. 10 § 1,k del Concordato bavarese.
Facendomi qui del tutto difetto [circa] sia i documenti riguardanti le trattativei negoziati per la conclusione del Concordato medesimo, ora rimasti pressonell'Archviondella Nunziatura Apostolica di Monaco, sia il materiale ilcome pure il testo dellaelegislazioneleggi bavaresei sulindettoaargomento,materia, e dovendo quindi fare assegnamento unicamente sulla mia povera memoria, chiedo in precedenzaprecedenza rispettosamente venia all'E. V. per tutti gli errori e le inesattezze, in cui potrò caderein cui potrò cadere in questo ossequioso Rapporto. All' All'E A V. E. sarà
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del resto L'E. V. ricorder agevole di far controllare nell'Archivio della Segreteria di Stato o della prelodata Nunziatura quanto mi permetterò di esporre qui appresso.
Durante le suaccennate trattative, come l'E. V. ricorderà senza dubbio, fu lungamente dibattuta la controversia circa il carattere dellele prestazioni finanziarie dello Stato alle parrocchie. Il Governo sosteneva pertinacemente essere esse di carattere aver esse carattere puramente facoltativo, mentre che l'umile sottoscritto difese in nome della S. Sede il punto di vista la obbligatorietà delle medesime. Sebbene il l'antico Concordato del 1817 non [desse] contenesse pur troppo alcu chiare dis esplicite disposizioni al riguardo, lo scrivente poté addurre una serie di argomenti a favore di questa ultimaultima tesi, sia nelle conferenze orali avute coi Signori Ministri degli Esteri, del Culto e delle Finanze nel Gennaio 1923 (il (intorno alle quali mi feci poi un dovere di riferire all'E. V. con diffuso Rapporto), sia in una posteriore Nota, se ben ricordo, delin data del 16 Giugno o Luglio di quello stesso anno 1923.
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(della qualedi cui parimenti ebbi l'onore d'inviare copia).all'E. V.). Nella risposta data dal Governodnel seguente mese di Luglio il Governoessomantenne insistette <persisté> ostinatamente nelllasuoapunto di vista,affermazione, ed allora nella ulteriore mia Nota di replica (sembrami in data dell'11 Settembre) dichiarai,significai, in conformità delle istruzioni ricevute, che la S. Sede,pur mantenendo <integro> il suo punto di vista, tuttavia,peraffine di non ritardare ancora di più la conclusione del Concordato, non insisteva perché in esso fosse in questointrodottainclusounaun corrispondente disposizione,articolo.tuttavia coll'esplicita dichiarazione che Essa dichiarando tuttavia espressamente che Essamanteneva il suo proprio punto di vista. Quantunque però, in seguito a ciò, il Concordato bavarese non contienecontenga prescrizioni dirette circa i pagamenti alle parrocchie già esistenti, fu si poté tuttavianondimeno potutofarlo comunq ottenerlo<e> inin via indiretta. Tali sono che li <che i medesimi rimanessero nel Concordato stesso> assicurasse<ti> in via indiretta. A ciò servono ambedue le introduzioni agli articoli 13 § 1 e 14 § 3: "In considerazione degli assegni dello Stato per le spese degli ecclesiastici...", e tale è pure l'inciso appunto è parimenti <è parimenti lo scopo ed il senso della frase deldell'art. 10 § 1,k in discorso: "nel quadro
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delle prestazioni finanziarie finora in uso per gli ecclesiastici aventi cura d'anime in generale"; frase che venne proposta nelle anzidette Conferenze del Gennaio 1923 e figurò quindiquindi nel controprogettoprogetto di Concordatopropostopresentato <subito> dopo di esse alla S. S dallo stesso Governo bavarese; donde risulta erebbe<a> pure, se non erro, che l'espressione "finora in uso" è antecedente anteriore aldeve essere solo per sé<, già per questo solo motivo, essere> interpretata indipendentemente dalla posteriore legge del Febbraio 1924, emanata, del resto, (sebbene prima della firma del Concordato) senza alcuna previo accordo colla S. Sede, e di cui anzi la Nunziatura non ebbe , per quanto io rammento, comunicazione alcuna.
Per quanto,Venendo ora, concernea considerare i nuovi uffici con cura d'anime, il Concordato distingue due casi: quello, cioè, in cui essi vengono eretti "d'intesa" col Governo", ed in tal caso allo allora lo Stato deve corrispondere, a norma dell'articolo in esame, agli ecclesiastici, che li ricoprono pro tempore, i mezzi per un conveniente complemento della rispettiva rendita, in misura conforme a conc nella misura in uso per tutti gli altri sacerdoti con cura d'anima.
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Qualora invece detti uffici siano costituiti senza previa intesa delcol Governo, questo esso <questo> non è obbligato ad alcuna prestazione, in conformità del § 2 dello stesso articolo X. Parlando ora questo di detto paragrafo <l'ar il> <l'anzidetto> § 1 lett. k dicomplemento di rendita, suppone evidentemente che esista già una rendita iniziale, e poiché esso tratta, come si è visto, di uffici eretti d'intesa colla [sic] Stato (a differenza di quelli istituiti liberamente dalla Chiesa), sembramia [ein Wort unlesbar] pure che il Governo non sia obbligato a dare sempre il suo consenso e quindi non sia sempre tenuto a pagare i supplementi in discorso. La legge del Febbraio 1924, se ben rammento, <pur la memoria non m'inganna, fissa>fissava innanzi tutto i supplementi della rendita iniziale per i titolari degli uffici con cura d'anime già esistenti, e [ein Wort unlesbar] per quelli da erigersi in avvenire stabiliva cheche lo Stato potesse potersiessi potessero essi potessero corrispondersie <dallo Stato> soltanto a condizione che fosse assicurata in modo stabile la menzionata rendita iniziale; <[ora]> ciò non era, <se pure non m'inganno, <salvo errore,> in opposizione colle suaccennate disposizioni concordatarie. Se però oraadesso il Governo, ri come <secondo quanto> riferisce l'Eccmo Mons. Vassallo di Torregrossa, richiede <<sempre ed> in linea generale richiede> per la fondazione di un <un> nuovinuovopostio la rendita [ein Wort unlesbar] massima (?)<, od> (iniziale di essa, o se, come per il recente caso di Ludwigshafen, esige l'appronta che siano approntati iSe però esso stabilisce in linea generale che i posteriori [ein Wort unlesbar] detto consenso ed i conseguenti posteriorisupplementi non saranno accordati se non per quegli uffici per i quali sia assicurata la rendita iniziale massima, e se anzi, come nel recente caso di Ludwigshafen, il Governo esige ancor di più, vale a dire l'appunta-
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mento dei mezzi per i primi tre aumenti, ciò non mi sembrerebbe conciliabile colnon parmi in verità conciliabile coll'obbligo assunto nel Concordato e quindi [sembrami] convenientesarebbe, a mio umilissimo avviso,che l'Eccmoconveniente che il sullodato Mons. Nunzio potrebbe intervenisse per reclamarne l'esatto adempimento.
ChinatoE' superfluo poi di aggiungere che un tale intervento dovrebbe essere effettuato con ogni cautela e precisione giuridica, in guisa da evitare non offrire al Governo il destro di fondate repli opporre fondate repliche, ciòil che potrebbe comprom pregiudicare la situazione per l'avvenire.
Chinato
18r, mittig oberhalb des Briefkopfes hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 04 February 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 20093, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/20093. Last access: 04-04-2025.
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