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Circa l'applicazione dell'art. 10 § 1,k del Concordato
bavarese
Insieme al relativo Allegato, che qui
accluso compio il dovere di ritornare all'E. V. R.,qui accluso, mi è pervenuto il venerato Dispaccio N. 163/26 del
23 Gennaio p. p., col quale l'E. V. R. mi ordinava di esprimere il mio modesto avviso sopra un punto concernente l'applicazione
dell'art. 10 § 1,k del Concordato bavarese.
Facendomi qui del tutto difetto
[circa] sia i documenti riguardanti le trattativei negoziati per la conclusione del Concordato medesimo, ora rimasti pressonell'Archviondella Nunziatura
Apostolica di Monaco, sia il
materiale
ilcome pure il testo dellaelegislazioneleggi
bavaresei
sulindettoaargomento,materia, e dovendo quindi fare assegnamento unicamente sulla mia
povera memoria, chiedo in precedenzaprecedenza rispettosamente venia all'E. V. per tutti gli errori
e le inesattezze, in cui potrò caderein cui potrò cadere in questo ossequioso Rapporto. All'
All'E A V. E. sarà18v
del resto L'E. V.
ricorder agevole di far controllare nell'Archivio della Segreteria di Stato o della prelodata Nunziatura quanto mi permetterò di esporre qui
appresso.
Durante le suaccennate trattative, come l'E. V. ricorderà senza dubbio,
fu lungamente dibattuta la controversia circa il carattere
dellele prestazioni finanziarie dello Stato alle
parrocchie. Il Governo sosteneva pertinacemente essere esse di carattere aver esse
carattere puramente facoltativo, mentre che l'umile sottoscritto difese in nome della
S. Sede il punto di vista la obbligatorietà delle medesime. Sebbene il
l'antico Concordato del 1817 non [desse] contenesse pur
troppo
alcu
chiare dis esplicite disposizioni al riguardo, lo scrivente poté addurre una serie di
argomenti a favore di questa ultimaultima tesi, sia nelle conferenze orali avute coi Signori Ministri degli Esteri, del Culto e delle Finanze nel
Gennaio 1923 (il (intorno alle quali mi feci poi un dovere di riferire all'E. V.
con diffuso Rapporto), sia in una posteriore Nota, se ben ricordo, delin data del 16 Giugno o Luglio di
quello stesso anno 1923.
19r
(della qualedi cui parimenti ebbi l'onore d'inviare copia).all'E. V.). Nella risposta data
dal Governodnel seguente mese di
Luglio il Governoessomantenne
insistette <persisté> ostinatamente nelllasuoapunto di vista,affermazione, ed allora nella ulteriore mia Nota
di replica (sembrami in data dell'11 Settembre) dichiarai,significai, in conformità delle istruzioni ricevute, che la
S. Sede,pur mantenendo <integro> il suo punto di vista, tuttavia,peraffine di non ritardare ancora di più la conclusione del Concordato,
non insisteva perché in esso fosse in
questointrodottainclusounaun corrispondente disposizione,articolo.tuttavia coll'esplicita dichiarazione che Essa
dichiarando tuttavia espressamente che Essamanteneva il suo proprio punto di vista. Quantunque però, in seguito a ciò, il Concordato bavarese non contienecontenga prescrizioni dirette circa i pagamenti alle parrocchie già
esistenti, fu si poté tuttavianondimeno
potutofarlo
comunq ottenerlo<e> inin via indiretta. Tali sono
che li <che i medesimi rimanessero nel Concordato stesso>
assicurasse<ti> in via indiretta. A ciò servono ambedue le
introduzioni agli articoli 13 § 1 e 14 § 3: "In considerazione degli
assegni dello Stato per le spese degli ecclesiastici...", e tale è
pure l'inciso
appunto è parimenti <è parimenti lo scopo ed il senso della
frase deldell'art. 10
§ 1,k in discorso: "nel quadro19v
delle prestazioni
finanziarie finora in uso per gli ecclesiastici aventi cura d'anime in generale"; frase che venne proposta nelle anzidette Conferenze del Gennaio 1923
e figurò quindiquindi nel controprogettoprogetto di Concordatopropostopresentato <subito> dopo di esse
alla S. S dallo stesso Governo bavarese; donde
risulta
erebbe<a>
pure, se
non erro, che l'espressione "finora in uso" è
antecedente
anteriore aldeve essere
solo per sé<, già per questo solo motivo, essere> interpretata
indipendentemente dalla posteriore legge
del Febbraio 1924, emanata, del resto, (sebbene prima della firma del
Concordato) senza alcuna previo accordo colla S. Sede, e di cui anzi
la Nunziatura non ebbe
, per quanto io rammento, comunicazione
alcuna.
Per quanto,Venendo ora, concernea considerare i nuovi uffici con cura d'anime, il Concordato
distingue due casi: quello, cioè, in cui essi vengono eretti "d'intesa" col Governo",
ed in tal caso
allo allora lo Stato deve corrispondere, a norma
dell'articolo in esame, agli ecclesiastici, che li ricoprono pro tempore, i mezzi per un
conveniente complemento della rispettiva rendita, in misura conforme a
conc nella misura in uso per tutti gli altri sacerdoti
con cura d'anima.20r
Qualora invece detti uffici siano
costituiti senza previa intesa delcol Governo, questo
esso <questo> non è obbligato ad alcuna prestazione, in
conformità del § 2 dello stesso articolo X. Parlando ora questo
di
detto paragrafo <l'ar
il> <l'anzidetto> § 1 lett. k dicomplemento di rendita, suppone evidentemente che esista già
una rendita iniziale, e poiché esso tratta, come si è visto, di uffici eretti d'intesa
colla [sic] Stato (a differenza di quelli istituiti liberamente dalla Chiesa),
sembramia
[ein Wort unlesbar] pure che il Governo non sia obbligato a dare sempre il suo consenso e quindi non
sia sempre tenuto a pagare i supplementi in discorso. La legge del
Febbraio 1924, se ben rammento, <pur la memoria non m'inganna,
fissa>fissava innanzi tutto i supplementi della rendita iniziale per i
titolari degli uffici con cura d'anime già esistenti, e [ein Wort unlesbar] per
quelli da erigersi in avvenire stabiliva cheche
lo Stato potesse
potersiessi potessero essi potessero corrispondersie
<dallo Stato> soltanto a condizione che fosse assicurata in modo stabile la
menzionata rendita iniziale; né <[ora]> ciò non era, <se pure non
m'inganno, <salvo errore,> in opposizione colle suaccennate disposizioni
concordatarie. Se però oraadesso il Governo, ri
come <secondo quanto> riferisce l'Eccmo Mons. Vassallo di Torregrossa,
richiede <<sempre ed> in linea generale richiede> per la fondazione
di un <un> nuovinuovopostio la rendita [ein
Wort unlesbar] massima (?)<, od> (iniziale
di essa,
o se, come per il recente caso di Ludwigshafen, esige l'appronta che siano
approntati iSe però esso stabilisce in linea generale che
i posteriori [ein Wort unlesbar] detto consenso ed i
conseguenti
posteriorisupplementi non saranno accordati se non per quegli uffici per i
quali sia assicurata la rendita iniziale massima, e se anzi, come nel recente caso di
Ludwigshafen, il Governo esige ancor di più, vale a dire
l'appunta-
20v
mento dei
mezzi per i primi tre aumenti, ciò non mi sembrerebbe
conciliabile
colnon parmi in verità conciliabile coll'obbligo assunto nel Concordato
e quindi [sembrami]
convenientesarebbe, a mio umilissimo avviso,che l'Eccmoconveniente che il sullodato Mons. Nunzio potrebbe
intervenisse per reclamarne l'esatto adempimento.
ChinatoE' superfluo poi di aggiungere che un tale intervento dovrebbe essere
effettuato con ogni cautela e precisione giuridica, in guisa da evitare non
offrire al Governo il destro di fondate repli opporre fondate repliche,
ciòil che potrebbe comprom pregiudicare la situazione per
l'avvenire.
Chinato
18r, mittig oberhalb des Briefkopfes hds. von
unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 04 February 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 20093, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/20093. Last access: 04-04-2025.