Document no. 3963
Gasparri, Pietro to Pacelli, Eugenio
Vatican, 16 October 1923

Summary
Vor dem Hintergrund der Frage des Trierer Bischofs Bornewasser nach der Jurisdiktion über die Niederlassungen französischer Ordensschwestern und die von diesen Schwestern gegründeten Schulen im Saargebiet gibt Gasparri die diesbezügliche Erklärung des Heiligen Stuhls an die französische Regierung wieder. Generell verweist die Erklärung auf den Versailler Vertrag, welcher der französischen Regierung die Gründung von Schulen in Angliederung an die Bergbaugruben gestattet. Der Heilige Stuhl spricht sich für Orden als Schulträger aus. Ferner betont die Erklärung, dass Gründungen von Niederlassungen und Schulen durch religiöse Institute im Saargebiet nach cc. 495 und 497 CIC/1917 durch den Ortsordinarius bewilligt werden müssen. Im Fall jener französischen Schwestern, die bereits im Saargebiet niedergelassen sind, hat es der Heilige Stuhl für ausreichend erklärt, dass der Militärbischof der französischen Besatzungstruppen im Rheinland Rémond den Ortsordinarius über den Ort der erfolgten Niederlassung informiert, und dass die Schwestern beim Ortsbischof vorstellig werden. Generell hat sich der Heilige Stuhl in dieser delikaten Frage immer gegen den Einsatz der Hirtengewalt des Ortsordinarius zur Durchsetzung rein politischer Ziele ausgesprochen, bestätigt diese aber in pastoralen und sittlichen Fragen und betont die bischöfliche Pflicht, allen Gläubigen seiner Diözese mit Liebe zu begegnen und zur Gerechtigkeit zu verhelfen.
In Bezug auf möglicherweise neu gegründete und von Laien geleitete französische Schulen hat der Bischof im Fall eines antireligiösen oder auch nur nicht-religiösen Unterrichts die Pflicht, die Eltern zur Meidung dieser Schulen zu ermahnen. Ebenso soll sich der Ortsordinarius an Militärbischof Rémond wenden, falls der Religionsunterricht von einem antireligiösen Lehrer übernommen wird, damit die Regierung dies unterbinde. Falls dies nicht geschehe, ist Bischof Rémond im Gewissen verpflichtet, die Eltern auf diese Gefährdung hinzuweisen. Im Fall von Neuniederlassungen und Neugründungen von Schulen durch Ordensinstitute soll der Ortsbischof vor einer Stellungnahme den Heiligen Stuhl kontaktieren, der ihm Weisung geben wird. Bereits bestehende Ordensniederlassungen im Saargebiet unterstehen mit Blick auf ihre interne Führung Militärbischof Rémond, ebenso die durch die Schwestern geführten Schulen. Zugleich ist jedoch folgender Punkt zu berücksichtigen, den der Heilige Stuhl der französischen Regierung bereits kommunizierte: Der Heilige Stuhl hat das Konzept der katholischen Bekenntnisschule bestätigt, die eine vollständige Ausrichtung des schulischen Lebens am Katholizismus verlangt. Wenn die von französischen Ordensschwestern geführten Schulen dies ebenso einhalten wie die deutschen Bekenntnisschulen, darf der Ortsordinarius nicht von deren Besuch abraten, da ein solches Verbot allein politisch motiviert wäre. Im unwahrscheinlichen Fall, dass in einer von Schwestern geführten Schule gegen die Sitten oder den katholischen Glauben gelehrt wird, ist das oben beschriebene Prozedere bei von Laien geführten Schulen einzuleiten. Falls die von französischen Schwestern geleiteten Schulen nicht in allen Aspekten des schulischen Lebens die Ansprüche der deutschen katholischen Bekenntnisschulen erfüllen, hat der Ortsordinarius das Recht und die Pflicht, den Eltern den Besuch einer deutschen Schule zu empfehlen. Dem Ortsbischof obliegt folglich die Überwachung, dass den Gläubigen der Diözese eine konsequent katholische Schulbildung möglich ist.
[no subject]
Ill.mo e Rev.mo Signore,
Ho regolarmente ricevuto il Rapporto N.º 28553 [sic] col quale V. S. Ill.ma e Rev.ma mi rimetteva una lettera di Mons.  Bornewasser in merito alla fondazione di case e scuole francesi nel territorio della Sarre. Perché V. S. possa portare a conoscenza dei Vescovi interessati il vero stato delle cose, mi reco a premura di trasmetterLe le dichiarazioni che la Santa Sede ha fatto in proposito al Governo Francese.
I = Osservazioni generali. 1.º = Il tratta<to>1 di Versailles dà al Governo Francese il diritto di "fonder et entretenir comme dépendance des mines, des écoles primaires ou techniques à l'usage du personnel et des enfants du personnel". Queste Scuole, conformemente al disposto del trattato, possono dal Governo Francese essere affidate a laici od a religiosi; per regola generale sarebbe da preferirsi lo siano a religiosi come quelli che danno maggiore affidamento per la formazione cattolica degli alunni.
2.º = Però in conformità del Diritto Canonico la S. Sede vuole che nessun istituto religioso, inviato dal Governo, possa aprir case e scuole nella Sarre senza aver previamente ottenuto il consenso dell'Ordinario del luogo. (Cfr. Can. 495, 497 del Codice di Diritto Canonico). Questo consenso sarà domandato
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da coloro ai quali spetta, a norma del diritto canonico e delle costituzioni proprie dell'Istituto.
3.º = Ciò per l'avvenire, poiché per le Suore che già si sono stabilite nella Sarre, la S. Sede ha dichiarato che basterà che Mons.  Rémond, Cappellano Ispettore dell'Armata del Reno, dia avviso officiale all'Ordinario del luogo dell'avvenuto ingresso delle Suore e che le medesime facciano visita officiale all'Ordinario.
4.º = In genere la Santa Sede, in questa delicata questione, si è sempre attenuta al principio che l'Ordinario del luogo non può far uso della sua potestà spirituale per ragioni puramente politiche, ma ben lo può, anzi lo deve, qualora vi siano ragioni religiose e morali e ciò per l'obbligo che ha di carità verso tutti, ed anche di giustizia verso i proprii sudditi.
II.º = Scuole dirette da francesi laici. La Santa Sede ignora se il Governo francese abbia fondato nella Sarre scuole dirette da francesi laici. Se le ha fondate è d'uopo distinguere caso da caso.
Se l'insegnamento è antireligioso od anche soltanto areligioso, l'autorità ecclesiastica ordinaria non solo può, ma deve, come sopra è stato detto, ricordare ai genitori l'obbligo grave che hanno di tener lontani i loro figliuoli da simili scuole corrompitrici. Lo stesso dicasi se il maestro impartisse bensì nella scuola l'insegnamento religioso, ma egli fosse notoriamente antireligioso od anche solo areligioso ovvero immorale; è infatti evidente che l'esempio del maestro esercita sull'animo degli alunni efficacia anche maggiore del suo insegnamento. In tali circostanze l'autorità ordinaria deve avvertire Mons. Rémond, e questi il Governo francese affinché provve-
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da, e se il Governo non provvede, anche Mons. Rémond è tenuto gravemente in coscienza a prevenire i genitori del pericolo che corre la formazione cristiana dei loro figliuoli in simili scuole. Che se il maestro laico nella scuola impartisce l'insegnamento religioso e la sua condotta come i suoi principii sono quali si convengono ad un vero cattolico, in tal caso si deve applicare alla sua scuola ciò che ora si dirà delle scuole dirette da Suore.
III.º = Case delle Suore e Scuole dirette dalle me desime. In quanto alle case di religiosi o religiose che dovessero aprirsi in avvenire, l'Ordinario, prima di dare il suo consenso, necessario come sopra, trasmetta alla S. Sede la domanda ricevuta e la S. Sede darà le istruzioni che saranno giudicate opportune. Frattanto il regime interno delle case delle Suore già aperte nel territorio della Sarre dipende, conformemente sempre al Diritto Canonico ed alle costituzioni dell'Istituto religioso, da Mons. Rémond. Quanto poi alle loro scuole, benché, a motivo delle Suore insegnanti, dipendano da Mons. Rémond, pure è necessario tener conto delle seguenti considerazioni, che la Santa Sede ha già fatto presenti al Governo Francese.
Innanzi tutto la S. Sede ha riaffermato il vero concetto della scuola confessionale cattolica, il cui compito non è soltanto quello di insegnare le verità del catechismo, ma è quello di dare all'alunno cattolico un [sic] conveniente formazione scientifica, morale e religiosa, preparandolo così alle prove e ai doveri che gli riserba la vita. A tale formazione concorrono varii elementi, come, ad esempio, "scuola separata da quella per fanciulle, scuola per cattolici distinta da quella per acattolici, maestri cattolici con-
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vinti e praticanti, libri di testo sotto ogni aspetto appropriati al carattere confessionale della scuola, conveniente istruzione religiosa, pratiche religiose in comune, sorveglianza e assistenza per quanto è possibile, sugli alunni anche dopo scuola …" in una parola è necessario che, nella scuola confessionale cattolica tutto l'insegnamento, dal principio alla fine e tutto l'indirizzi si ispiri al cattolicismo.
Ciò posto, se le Scuole rette da Suore sono in tutto equiparabili alle Scuole cattoliche tedesche, per la formazione cattolica degli alunni, l'autorità ecclesiastica ordinaria del luogo non può proibire (e neppur consigliare a meno di ragioni particolari) ai genitori tedeschi di inviarvi i loro figliuoli, poiché tale proibizione si inspirerebbe unicamente a ragioni politiche dalle quali le autorità ecclesiastiche, come tali, debbono prescindere.
Se invece, contro ogni probabilità, si verificasse l'ipotesi che nelle scuole dirette da Suore <(>per parte dei libri di testo, ovvero dei programmi <ecc.)>2 vi fosse alcun che contro la morale o la religione cattolica, dovrebbe ripetersi ciò che sopra è stato detto per le Scuole dirette da francesi laici.
Se, finalmente, le Scuole dirette da Suore, benché non rientrino nella or detta improbabile ipotesi, non rispondano a tutte le esigenze di una vera scuola confessionale atta alla formazione cattolica degli alunni (p. es. se fossero miste per fanciulli e fanciulle, se le Suore dovessero limitarsi a qualche ora settimanale di insegnamento catechistico e nulla più …), in tal caso l'autorità ordinaria ha il diritto ed anche il dovere di consigliare i genitori tedeschi a preferire per i loro figliuoli le scuole cattoliche tedesche che a tali esigenze più completamente rispondono; tale consiglio sareb-
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be infatti fondato non su ragioni politiche, ma su regioni puramente morali e religiose.
Rimane quindi all'autorità ecclesiastica ordinaria il diritto e il dovere generale di vigilanza e sollecitudine affinché non venga a mancare ai proprii sudditi una formazione veramente e completamente cattolica.
Profitto dell'opportuno incontro per raffermarmi con sensi di distinta e sincera stima
della S. V. Ill.ma e Rev.ma
Servitore
P. Card. Gasparri
1Hds. von unbekannter Hand eingefügt, vermutlich vom Verfasser.
2Hds. von unbekannter Hand eingefügt, vermutlich vom Verfasser.
Recommended quotation
Gasparri, Pietro to Pacelli, Eugenio from 16 October 1923, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 3963, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/3963. Last access: 18-04-2024.
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