TEI-P5
Document no. 6913
[Entwurf]
Come è ben noto alla S. V. Illma e Revma, dopo i rivolgimenti politici del 1918 e
le nuove Costituzioni del Reich e degli Stati particolari in Germania, le quali hanno
profondamente modificato il complesso delle relazioni fra i due Poteri, rendendo anche non
più intieramente applicabili le antiche Bolle di circoscrizione, la S. Sede ha
ripetutamente manifestato la sua disposizione ed il suo desiderio di addivenire colla
Potestà civile a nuove Convenzioni, atte a regolare in modo stabile, amichevole e
rispondente alle mutate condizioni i rapporti anzidetti. Fra i menzionati Stati la Baviera
ha già concluso con reciproca soddisfazione e vantaggio di ambedue le altre Parti contraenti
un nuovo Concordato; la Prussia è entrata in trattative al medesimo scopo; altri Paesi
invece, tra i quali il Baden (o il Württemberg o l'Hessen), malgrado che fossero già legati
da Convenzioni colla S. Sede (Bolle di circoscrizione), non hanno, almeno sino al
presente, dimostrato la intenzione di adottare un simile metodo di mutua intesa, preferendo
piuttosto di procedere per via di legislazione unilaterale. La S. Sede, la Quale aveva
finora concesso nei singoli casi, sebbene sempre colla clausola "pro hac vice et sine
prae-
Nel renderLa di ciò intesa, profitto ecc.
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Document no. 6913
Pacelli, Eugenio
Gasparri, Pietro
to Fritz, Karl
Keppler, Paul Wilhelm von
Hugo, Ludwig Maria
[Ohne Ort], before 16 May 1926
5v
iudicio futuri temporis", che la provvista degli uffici
e dei benefici ecclesiastici in detti Paesi avesse luogo come per l'addietro, non può ormai
protrarre più a lungo un tale stato di cose provvisorio, e dichiara quindi alla S. Sede
che per l'avvenire, almeno sino a nuovo ordine, la provvista medesima dovrà effettuarsi in
cotesta Archidiocesi1 (o Diocesi) a norma del diritto
canonico comune.Nel renderLa di ciò intesa, profitto ecc.
1↑"Archidiocesi" hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom
Empfänger, in roter Farbe unterstrichen.