TEI-P5
Document no. 6921
Illmo e Revmo Signore,
Debbo ancora una volta ricorrere alla indulgente bontà della S. V. Illma e Revma per spedire all'Emo Superiore il seguente telegramma in cifra:
"Nella seconda lettura progetto Costituzione, Assemblea Nazionale Weimar fissato articoli concernenti relazioni Stato Chiesa, cui basi principali, per quanto ho potuto apprendere dai giornali, sono: PienaLlibertà religiosafede e coscienza. Protezione Stato per esercizio culto. Nessuna Chiesa di Stato. Ciascuna società religiosa regola da sé stessa suoi affari nell'ambito diritto comune e conferisce suoi uffici senzaalcuna cooperazione Statoautorità civili.Riconosciuta alle Società religiose <acquistano personalità giuridica secondo norme comuni
esecondo norme comuni e godono diritti pubbliche corporazioni
con facoltà riscuotere imposte. Prestazioni dovute dallo
Stato alle società religiose fondate suin forza per di legge, come
ad esempio come Danzica, ove Ministro
Hoffmann avrebbe altrimenti con molta probabilità adottato
criteri separazione ostili alla Chiesa. Siccome giornali annunziano che terza lettura
avrà luogo immediatamente, se Santa Sede avesse obbiezioni da opporre, converrebbe fosse fattolo facesse senza minimo indugio. Circa
questione scolastica spedito speciale Rapporto."
Ringraziandola anticipatamente, coi sensi della più distinta stima mi pregio confermarmi
Online since 04-06-2012.
Document no. 6921
Pacelli, Eugenio to Maglione, Luigi
[Rorschach], 28 July 1919
Writer (text genesis)
PacelliPacelli[no subject]
Debbo ancora una volta ricorrere alla indulgente bontà della S. V. Illma e Revma per spedire all'Emo Superiore il seguente telegramma in cifra:
"Nella seconda lettura progetto Costituzione, Assemblea Nazionale Weimar fissato articoli concernenti relazioni Stato Chiesa, cui basi principali, per quanto ho potuto apprendere dai giornali, sono: PienaLlibertà religiosafede e coscienza. Protezione Stato per esercizio culto. Nessuna Chiesa di Stato. Ciascuna società religiosa regola da sé stessa suoi affari nell'ambito diritto comune e conferisce suoi uffici senza
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convenzione o specialiparticolare titolio giuridico, dovranno essere riscattate, dai singoli Stati, tuttavia saranno conservate fino emanazione
speciale legge Impero. Proprietà società religiose per scopi
culto, istruzione e beneficienza restano intattia. Mantenute domeniche e feste riconosciute dallo Stato. Permesse <secondo il bisogno pratiche religiose negli ospedali, carceri e
altri edifici pubblici, ma proibita qualunque coazione. Surriferite disposizioni, votate anche dal Centro, sembrano, date circostanze
attuali, praticamente abbastanza soddisfacenti, e obbliganovincolano singoli Stati,particolari,
Ringraziandola anticipatamente, coi sensi della più distinta stima mi pregio confermarmi