Document no. 7769

Pacelli, Eugenio: [Pacelli-Punktation II]. [Berlin], 15 November 1921

I.
La Chiesa esercita la sua potestà indipendentemente dall'autorità civile. In particolar modo essa è libera ed indipendente:
1º) nell'insegnamento e nella predicazione della dottrina cattolica;
2º) nella celebrazione del culto divino e nel compimento delle altre pratiche religiose, come processioni, pellegrinaggi, sacre missioni per il popolo, esercizi spirituali, ecc.;
3º) nell'amministrazione dei Sacramenti e dei Sacramentali, compresa la celebrazione del matrimonio, la quale può aver luogo anche prima dell'atto civile;
4º) nell'esercizio della potestà legislativa, giudiziaria e penale e nell'organizzazione dell'amministrazione ecclesiastica;
5º) nell'erezione, mutazione e soppressione degli uffici e benefici ecclesiastici;
6º) nell'acquisto, amministrazione ed impiego dei beni ecclesiastici;
7º) nella fondazione di Ordini <(e Congregazioni)>1 religiose e di associazioni;
8º) nell'esercizio della carità
9º) nella istituzione e nel mantenimento di cemeteri propri.
II
Lo Stato riconosce la Chiesa cattolica ed i suoi istituti (Sedi vescovili, capitoli, seminari, parrocchie, ecc.) come persone giuridiche pubbliche coi diritti da ciò derivanti.
Le persone aventi un ufficio ecclesiastico godono in massima i privilegi spettanti ai pubblici funzionari. Essi non prestano alcun giuramento alle autorità civili.
III
Alla Chiesa spetta il diritto di2 pieno e
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libero diritto di provvista di tutti gli uffici e benefici ecclesiastici senza cooperazione dello Stato e dei Comuni. Il patronato privato rimane nei limiti delle disposizioni del diritto canonico.
IV.
Gli ecclesiastici nell'esercizio del loro ufficio godono della protezione dello Stato, il quale impedirà che vengano oltraggiati nelle loro persone o disturbati nelle loro funzioni e punirà le eventuali trasgressioni al riguardo.
I chierici ed i religiosi sono esenti dall'ufficio di giurati e di assessori nei tribunali civili.
V
La erezione, direzione ed amministrazione dei Seminari maggiori e minori e dei Convitti appartiene esclusivamente all'autorità ecclesiastica, indipendentemente dalla potestà civile. I Ginnasi annessi ai Seminari minori hanno i diritti di pubblici Ginnasi, se essi <nei loro programmi>3 adempiono in sostanza le prescrizioni vigentivigenti <ai requisitile parrocchie><i requisiti richiesti>4 per gli istituti della stessa specie.
La Chiesa ha il diritto di esigere per la formazione del Clero istituti filosofici e teologici dipendenti esclusivamente dall'autorità ecclesiastica.
La nomina o l'ammissione dei professori e dei docenti nelle Facoltà teologiche delle Università avrà luogo da parte dello Stato soltanto se i relativi candidati abbiano ottenuto dal competente Vescovo diocesano la canonica approvazione.
Se ad alcuno dei suddetti Professori o docenti è revocata dal Vescovo la concessa approvazione per motivi di dottrina o di condotta morale in base ad un procedimento canonico in via penale od amministrativa
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il Governo lo esonererà dal suo ufficio ad incarico e provvederà a sostituirlo a nome del precedente capoverso.
Le prescrizioni <norme>5 per l'ammissione, il programma degli studi e l'insegnamento nelle Facoltà teologiche debbono essere ordinati in modo corrispondente alle prescrizioni del diritto canonico ed ai bisogni dei candidati allo stato ecclesiastico. Il Vescovo ha il diritto di assicurarsene in maniera opportuna.
In quelle Università, nelle quali esiste o dovesse6 venisse in seguito ad essere eretta una Facoltà teologica cattolica, vi dovranno essere nella Facoltà filosofica almeno un professore di filosofia ed uno di storia di <sicura>7 dottrina cattolica a giudizio dell'Ordinario.
VI.
L'istruzione religiosa è in tutte le scuole medie, Ginnasi ed altri istituti d'insegnamento8 medi e superiori materia ordinaria d'insegnamento.
Nella9 La nomina dei maestri di religione negli istituti d'insegnamento medi e superiori avviene d'intesa fra il Vescovo, che li designa, e<d> lo10 il Governo. Coloro, <Quelli,>11 che dal Vescovo diocesano fossero dichiarati incapaci od inadatti a proseguire il loro insegnamento per ragioni di dottrina o di condotta morale, saranno rimossi dal loro ufficio.
VII
Lo Stato provvede a che vi sia un numero sufficiente d'istituti cattolici per la formazione dei maestri e delle maestre. I
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maestri e le maestre, che vogliono essere impiegati in scuole cattoliche, debbono frequentare gl'istituti anzidetti. Affinché poi la<e> Chiesa <Autorità ecclesiastiche>12 possa [sic] formarsi un giudizio sulla idoneità dei maestri e delle maestre ad impartire l'istruzione religiosa o ad essere impiegati nelle scuole cattoliche, è ad essi <loro>13 riconosciuto il diritto di prender parte o d'inviare commissari agli esami dei candidati all'insegnamento.
Gli istituti privati per la formazione dei maestri e delle maestre sono pareggiati a quei dello Stato, se ne hanno gli stessi requisiti adempio14 quanto all'insegnamento hanno in sostanza i requisiti richiesti per questi ultimi.
Per l'ammissione all'insegnamento e per l'impiego nelle scuole elementari, medie e superiori di miss15 persone appartenenti ad Ordini o Congregazioni religiose non si richiede alcun altro requisito che per i laici.
VIII
In tutti i Comuni, [ov]16 nei quali [di]17 genitori o chi per essi lo richieggano, debbono essere fondate scuole elementari cattoliche, qualora il numero degli scolari ad esse iscritto renda possibile un regolare funzionamento della scuola, sebbene in proporzioni modeste.
IX
Nelle scuole elementari l'istruzione religiosa rimane come materia ordinaria d'insegnamento. L'assegnazione <Il numero delle ore>18 ed il programma di detta istruzione verranno fissati d'accordo colle superiori Autorità ecclesiastiche, prendendo per base lo stato attuale. – In quelle scuole elementari, nelle quali secondo le prescrizioni ora vigenti l'istruzione religiosa non
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è materia ordinaria d'insegnamento, essa potrà essere impartita almeno privatamente ed a tale scopo verranno messi a disposizione i locali della scuola con riscaldamento ed illuminazione a spese dello Stato e dei Comuni.
Agli scolari degli istituti elementari, medii e superiori deve essere dato, d'accordo colle Autorità ecclesiastiche, modo opportuno e sufficiente di adempiere i loro doveri religiosi.
X
La sorveglianza e la direzione dell'istruzione religiosa nelle scuole elementari, medie e superiori spetta alla Chiesa, la quale la esercita per mezzo dei suoi organi. Essa sceglie altresì, d'accordo collo Stato, i libri di testo per la istruzione religiosa.
Verificandosi inconvenienti nella vita religiosa e morale degli scolari cattolici, come anche influenze perniciose ed indebite sui medesimi nella scuola, ed in particolar modo eventuali offese alla loro fede od ai loro sentimenti religiosi nell'insegnamento, il Vescovo ed i suoi delegati hanno il diritto di ricorrere all'Autorità ispettrice dello Stato, la quale avrà cura di mettervi convenientemente riparo.
Lo Stato avrà cura che nelle scuole cattoliche vengano impiegati soltanto maestri, i quali siano atti a giudizio del Vescovo e disposti ad impartire l'istruzione religiosa.
I maestri, che rifiutino d'impartire tale istruzione nelle scuole cattoliche, o dei quali consti che non l'impartiscano in conformità colla dottrina religiosa <dogmatica religiosa>19 e morale della Chiesa, saranno nell'interesse dell'ufficio stesso <com del serviziodel<del servizio scolastico>>20 traslocati in <dietro>21 reclamo della Chiesa <dell'Autorità ecclesiastica>22 o degli aventi diritto all'educazione dei fanciulli.
XI
Gli Ordini e le Congregazioni religiose
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sono autorizzati a fondare e dirigere scuole private secondo le prescrizioni <disposizioni>23 generali del diritto comune. Queste <Dette>24 scuole sono pareggiate a quelle dello Stato, se nei loro programmi adempiono <soddisfano>25 in sostanza alle prescrizioni vigenti per queste ultime.
XII
Le Autorità ecclesiastiche sono rappresentate con diritto di voto nelle Amministrazioni scolastiche.
XIII
Nell'esercito, nelle carceri, nelle case di cura, negli ospedali o negli altri simili stabilimenti pubblici sarà costituita una regolare assistenza religiosa, per la quale il Vescovo diocesano deputerà un corrispondente numero di ecclesiastici. In quelli degli istituti sovvenzionati <anzidetti, in discorso,>26 che appartengono allo Stato o sono da esso sovvenzionati, qu27 lo Stato medesimo provvederà perché siano forniti i mezzi necessari per l'anzidetta assistenza religiosa e per il culto.
XIV
Lo Stato si obbliga a riconoscere i decreti e le sentenze delle Autorità ecclesiastiche nell'ambito della loro competenza, ed in caso di bisogno a prestare su richiesta delle Autorità stesse il suo appoggio per la <loro loro>28 esecuzione.
XV
Gli Ordini e le Congregazioni religiose possono essere liberamente fondati né soggiacciono ad alcuna limitazione da parte dello Stato riguardo alle loro residenze od al numero ed alle qualità dei loro membri. Quelli, che godevano finora la personalità giuridica la conservano; gli altri l'acquistano a norma delle prescrizio29 disposizioni generali del diritto.
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La loro proprietà e gli altri loro diritti sono garantiti. Essi amministrano i loro beni e regolano i loro affari indipendentemente dallo Stato.
La loro attività nella cura delle anime, nell'insegnamento, nell'assistenza degli infermi e nelle opere di m30 carità è del tutto libera.
XVI
Lo Stato adempierà anche per l'avvenire verso la Chiesa cattolica i suoi obblighi di prestazioni finanziarie fondati su legge, contratto o particolare titolo giuridico. Come titoli giuridici vengono, fra gli altri, espressamente annoverati <il diritto consuetudinario,>31 gli oneri gravanti sui beni ecclesiastici secolarizzati già dallo Stato, il diritto consuetudinario,32 i diritti patrimoniali della Chiesa riconosciuti dallo stesso Reichsdeputationshauptschluss, le Bolle di circoscrizione e le prestazioni dello Stato basate su leggi e convenzioni posteriori. Nello svincolo lo Stato terrà conto del mutato valore del danaro e dei bisogni attuali; inoltre verranno prese in considerazione anche quelle obbligazioni fissate nelle Bolle di circoscrizione, che non sono state sinora in tutto od in parte adempiute. – Le dispo33 leggi del Reich e del34 dei singoli Stati previste nell'articolo 138 della Costituzione germanica non potranno essere emanate, per ciò che concerne i diritti della Chiesa, senza previo accordo colla S. Sede. – Le obbligazioni di diritto privato rimangono conservate e non saranno svincolate.
XVII
Gli edifici ed i fondi dello Stato, che al presente servono immediatamente o mediatamente a scopi ecclesiastici (compresi gli
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Ordini e le Congregazioni religiose), sono lasciati gratuitamente alla Chiesa in uso perpetuo ed illimitato. Lo Stato continuerà a sostenere nella misura osservata finora le spese di manutenzione ed in caso di bisogno, provvederà anche alla ricostruzione degli edifici <.> necessari.35
XVIII
Alla Chiesa rimangono garantiti in perpetuo i suoi beni ed i suoi diritti patrimoniali. Essa ne dispone liberamente.
XIX
La Chiesa ha diritto di riscuotere imposte. Lo Stato esigerà insieme alle sue le dette imposte ecclesiastiche dietro equo compenso.
XX
Lo Stato si obbliga ad abrogare tutte le leggi, decreti <ordinanze>36 e disposizioni, finora emanate ed ancora in vigore, in quanto esse si trovassero in opposizione coi precedenti articoli.
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