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Sulle Conferenze generali dell'Episcopato
Il venerato Dispaccio N. 229/24 in data del
21 Dicembre p. p. insieme ai relativi Allegati, che qui acclusi compio il
dovere di ritornare all'E. V. R., mi è pervenuto il 1º del corrente mese di
Gennaio. Debbo innanzi tutto chiedere umilmente venia a V. E., se, a causa dei molti
lavori cui debbo attendere attualmente, non mi è stato possibile di rispondere con quella
sollecitudine e con quell'ampiezza, che il grave argomento delle Conferenze generali
dell'Episcopato avrebbe richiesto. Poiché, come si rileva dalla Ponenza e dallo stesso
sullodato Dispaccio, si tratta non di interdire e di sospendere le Conferenze medesime, ma
di disciplinarle, vale a dire di fissare i limiti entro cui si debbono muovere, così, omessa qualsiasi osservazione g sulla <loro>
convenenienza ed utilità in generale, prenderò per base delle mie
rispettose e subordinate osservazioni, che avranno in vista soprattutto la Germania,
lopportuno schema di regolamento riportato del Card. C.
Nell'aArt. 4.del sullodatomenzionato schema si stabilisce che "dallea Conferenzea debbono esulare gli argomenti di pura politica". Per quanto è a
mia conoscenza, i Revmi Vescovi della Germania si sono26v
sempre attenuti a tale principio.nelle loro deliberazioni. Così anche recentemente, avendo i
Signori Conti Praschma e Magnis rimesso il 19 Giugno dello scorso anno
all'Eminentissimo Bertram un Pro-Memoria sulla politica del Centro, affinché l'Episcopato lo
prendesse ad esame nella Conferenza di Fulda, il menzionato Signor Cardinale, nel darmene
notizia con foglio in data del 23 di quello stesso mese (da me comunicato alla mia
volta comunicato all'Eminentissimo Segretario di Stato - Rapporto N. 33513), mi
scriveva fra l'altro: "Consultum mihi videtur, ut Episcopalis Conferentia Fuldensis a suis
deliberationibus officialibus, uti semper cautissime observavit, excludat quamvis
deliberationem de quavis fractione politica". - Ove è pure da notare che, dicendosi "di "pura" politica, non rimarrebbero esclusi quegli argomenti, i quali, pur essendo
politici, hanno tuttavia colla fede o colla rel morale o cogl'interessi religiosi
una
27r
qualche relazione od un qualche legame.rapporto.
Il medesimo aArticolo aggiunge che, "se la S. Sede ha relazioni diplomatiche
con il Governo della nazione, la Conferenza riserverà alla S. Sede le questioni, che
toccano o i rapporti della Chiesa collo Stato o la politica generale del paese".
Per ciò
che riguarda i rapporti fra Chiesa e Stato, tale questioneprescrizione sembra a me del tutto necessaria ed opportuna.e conveniente. Da parte di vari Governi in Germania si è, invero,
più volte tentato di sfuggire, in quanto fosse possibile, la via di Roma, consideratariguardata quale Potere straniero, nel regolamento di alcuni punti
di legislazione ecclesiastica, preferendo di consultare piuttosto i Vescovi, come è accaduto,accadde, ad esempio, per il progetto di legge sull'amministrazione
dei beni ecclesiastici in Prussia, di cui ebbi già occasione di far parola
accennare nel mio precedente rispettoso Rapporto N. 30154 del 28 Marzo 1924.
Dovrebbe naturalmentetuttavia, se non m'inganno, essere eccettuato il caso, in cui o la S. Sede domandi il parere o la
cooperazione dell'
Revmo Episcopato od in cui anche in cui le i relativi
negoziati
27v
cui
tasimili trattative
trattative in queste materiefosserosiano condottei dai Vescovi Revmi Vescovi [consenziente od a]
coll'approvazioneintesa e secondo le istruzioni della S. Sede, come si verificò,
ad es., per la recente legge del Württemberg del
3 Marzo 1924. Allorché, infatti, non è possibile di giungere,adnell'
regolamento ordinamento> dei rapporti fra Chiesa e Stato, ad un vero e
proprio accordo, fra Chiesa e Stato quale è un Concordatovale a dire ad una Convenzione concordataria, può essere opportuno
per la Santa Sede, affine di non compromettersi e di mantenere la piena sua libertà, di non
agire direttamente, ma di ottenere, colle necessarie proteste e
riserve, per mezzo dell'Episcopato, miglioramenti ad inevitabiliaa progetti di leggi ecclesiastiche unilaterali, la cui emanazione
sia impossibile di evitare.
ma e che, d'altra parte, non sarebbero <contengano disposizioni non>
in tutto positivamente accettabili.
Quindi, poiRiservando, inoltre, l'articolo in esame alla S. Sede la materia
concernente i rapporti della Chiesa collo Stato, parmi che c subordinatamente che ciò
debba intendersi delle questioni di principio, ed in primo luogo della conclusione,e dellainterpretazione ed esecuzione dei Concordati. Per ciò, inf
invero, che concerne le questioni
([ein Wort unlesbar])pratichesecondarie e di dettaglio, non
sembra, salvo errore, che esse non non
siano sempresempre ed
ed in ogni caso escluse dalla [loro] competenza28r
dei Vescovi e
che quindi non sia lecitoin ogni caso vietato di discuterne nelle Conferenze episcopali.
Almeno in Germania, ove ognuno dei numerosi Stati particolari regola,separatamente,pur nell'ambito delle lineenormegenerali fissate dalla Costituzione del Reich, molte simili
materie con complicatissime leggi ed ordinanze, sarebbe ben difficile, per la
S. Sede ed anzi in pratica forse impossibile, per la S. Sede di avocarne a sé la trattazione, salvo naturalmente,sempre, come si è accennato, le qle [ein Wort unlesbar] linee generali e le questioni di
massima. Tale è,del resto, se non erro, il criterio seguito sinora dalla
S. Sede medesima. Anche di recentemente,Essa ha fissato, ad esempio, neli principii del nuovo regolamento dell'assistenza religiosa dei
militari in Germania.
,
Essa (Dispaccio dell'Eminentissimo Signor Cardinale Segretario di Stato N. 46322
del 13 novembre 1925), aggiungendo tuttaviaperò che "per gli affari, che riguardano tutti i militari cattolici
della Germania, e in genere per tutti gli affari col Governo centrale di Berlino, i Vescovi
di Germania daranno ad uno dei loro Colleghi, per esempio al Vescovo di Paderborn, il
mandato di trattare col Governo e a lui esporranno i proprii casi, i quali, invero,
non possono essere molto numerosi, dato lo scarso numero dei militari stessi. Il Vescovo
Delegato può anche servirsi, per gli affari di poca importanza, di un sacerdote dimorante in
Berlino".
Sapiente è parimenti la riserva circa
"la28v
politica generale del paese", della quale è pure parola
nell'Art. 4 del progetto. Se tuttavia il regolamento fosse pubblicatoreso di pubblica ragione od in altro modo venisse a conoscenza
del pubblico, di elementi ostili alla Chiesa, esso potrebbe provocare,- almeno qui in- mi riferisco sempre alla Germania, ove il
protestantesimo fanatico con morbosa diffidenza persegue l'azione pPontificia in tale materia,- gravi sospetti ed aspri attacchi contro la S. Sede, che
verrebbe accusata che di volersi ingerire nelle cose politiche della
Nazione.
Circa l'Art. 5concernente il tempo, in cui debbano riunirsi le
Conferenze, mi sia permesso di ricordare che in Germania esse sono state finora annuali,
leessendo lematerie da trattarsidiscutersi sempre assai numerosecopiose. Anche nell'ultima conferenza dell'agosto 1925, la quale
meritò
gli speciali elogi dell'Aug del Sovrano Pontefice (cfr. Dispaccio dell'Emo Sig.
Cardinale Segretario di Stato N. 46323 del 30 settembre s. a.), furono,
come risulta dal relativo Protocollo, ben sessantaquattro i punti trattati.
Rilevo
p altresì rispettosamente che nella Germania (senza la Baviera, la
i Vescovi ove il Revmo Episcopato si riunisce a parte,
come29r
all'Art. 7), si hanno soltanto due
Arcivescovi (Colonia e Friburgo). Non potrebbe quindi ad essa applicarsi la proposta disposizione relativaconcernenteail votoparere del Presidente e dei quattro Arcivescovi più
anziani.
Alla Conferenza di Fulda,vengono invitati, oltre tutti i Vescovi residenziali della
Germania ed un rappresentante dell'VEpiscopato bavarese, vengono
pure invitati, sebbene non insigniti del carattere vescovile,anche i Vicari capitolari, sede vacante, l'Amministratore
Apostolico di tutte Tütz, i Vicari generali della terr parte prussiana delle
Archidiocesi di Praga e di Olmüz. L'E. V. giudicherà se convenga di tenere conto nella
redazione dell'Art. 6, ove si parla di "tutti e soli i Vescovi della
Nazione".
Allorché via era un Vicario castrense per l'esercito prussiano, prendeva anche
esso parte alle riunioni. IGli altri Vescovi titolari non vi intervengono.sono inclusi.
CircaRiguardoalla delicata questione dell'intervento del
Rappresentante della S. Sede alle Conferenze, le ragioni, che lo sconsigliano, sono già
opportunamente opportunamente
esposte29v
nel voto del Card. L. (pag. 20) ed in
quello del Consultore (pag. 29). Certamente la presenza del Nunzio potrebbe avere
avrebbe [garantirebbe] <importerebbe> per sé notevolissimi
vantaggi; egli p in molte
importanti <gravi> questioni, nelle quali non
tutti i Vescovi non sempre hanno sempre concetti pienamente esatti (ad es.,
circa la istruzione e la educazione del Clero) potrebbe dare il retto indirizzo secondo la
mente della S. Sede; si eviterebbe il pericolo che il presidente
<od un gruppo di Vescovi> si imponga e domini sugli altri; il prestigio e
l'autorità della Rappresentanza Pontificia ne rimarrebbero grandemente accresciuti. Ma,
d'altra parte, si richiederebbe per ciòtale compito che il Nunzio fosse Prelato
dotato dimedesimo possedesse [ein Wort unlesbar] eccezionali
doti <doti > del tutto eccezionali<ssime> di scienza e
di prudenza, ed inoltre, per ciò chequanto riguarda la Germania, avesse una perfetta conoscenza della
difficile lingua e delle complicateissime<e> condizioni personali, locali, giuridiche del Paese., il
che non sempre
In considerazione di ciò, pare <Pare quindi> anche a me sommessamente
che le ragioni contro prevalgano e che opportunaben appropriata sia la redazione dell'Art. 8 dello
schema, il la quale, pur salvando la questione di principio e lasciando liber
integra <integra> la possibilità di undell'intervento in qualche circostanza
straordinaria,30r
permette al NunzioRappresentante Pontificio di declinare l'invito; il che, se non
erro, sarà nella massima parte dei casi la condotta più opportuna.
opportuna <consigliabile.>
Per ciò che riguarda il programma della Conferenza, della quale di cui è parola nell'Art. 9, se si giudicasse necessario che esso venissenecessario che esso venga in precedenza trasmessopure alla S. Sede, sembrerebbemi conveniente la formula
proposta nel Voto del Cardinale L. al n. V (pag. 20). EssaQuesta infatti, mentre prescrive tale comunicazione, non esige unala previa positiva positiva approvazione, almeno positiva, da parte della stessa S. Sede,medesima la qQuale potrà,sempre, tuttavia, sequalora lo ritenessegaopportuno,del caso,proporre
invitare <ordinare> ai Revmi Vescovi di astenersi dal trattare l'una
o l'altra questione o far pervenire loro su qualche punto
ai medesimile Sue superiori istruzioni.
Quanto al luogo della Conferenza sembrami pure adatta
la redazione dell'Art. 11,30v
secondo la quale esso
rimaneè quello usuale, pur essendo rimanendo libera l'la Conferenzal'Assemblea di sceglierne un altro a maggioranza di voti. In
Germania, come è noto e mi permisi di spiegare nel succitato ossequioso Rapporto
N. 30154, esse ha le Conferenze hanno luogo ain Fulda, città cattolica, ove trovasi la tomba di
S. Bonifazio., e che ha già locali adatti e preparati per <le riunioni e
per> ospitare i Revmi Vescovi. <Prelati.> Anche nel "Regolamento per
le Conferenze Vescovili" (Geschäftsordnung für die bischöflichen Conferenzen),
proposto prima in via provvisioria e poi dai Vescovi definitivamente approvato nella
seduta del 2 Settembre 1869, al § 2 si leggeva: "Il luogo della riunione è in
Fulda presso la tomba di S. Bonifazio, salvo che ai ai Vescovi nella
precedente Conferenza non piaccia di stabilirne un altro". Sarebbe, in questo Paese, se pur non m'inganno, poco consigliabile, sempre per ciò che riguarda la Germania, di prescriveredi trasferirleneil luogo, ove risiede il Rappresentante
Pontificio, vale a dire a Berlino., città in grande
maggioranza protestante e in gr Tale mutamento potrebbe dare sull'occhio e provocare
gli attacchi dei protestanti fanatici, i quali già tanto scalpore hanno menato perin seguito alla erezioneerezionediellauna Nunziatura Apostolica edperalla nomina di un Vescovo ausiliare in questa
Capitale.
Per ciò che si riferisce alla determinazione del di colui che deve
presiedere all'Assemblea,(Art. 12), sembrerebbe espediente, per
evitare gl'inconvenienti accennati nella Ponenza, la distinzione fra Presidente
onorario e Presidente effettivo, di cui è parola nel Voto del Card. L. N. VII
(pagg. 21-22) ed in31r
quello del Consultore
(pagg. 28-29). Essa apparivasi trovava già, come ebbi altra volta
occasione di rilevare nel(cfr. il più volte menzionato Rapporto N. 30154,)nel suddettonell'anzidetto Regolamento per le Conferenze vescovili",della Germania,in cui il cui § 3 capov. 1
era così concepito: "Il Presidente della prossima Assemblea viene eletto a maggioranza di
voti. La presidenza onoraria è tenuta dal più eminente inPrelato costituito in maggior dignità ecclesiastica". In seguito
venne aggiunta la disposizione che il Presidente ogni volta eletto rimanesse in funzione
sino alla futura Assemblea e che allora si procederebbe alla nuova elezione.
Secondo il
§ 2 dello capov. 2 dello stesso § 3 "il Presidente avrebbe dovutodoveva scegliere alla sua volta due assistenti, coi quali
insieme ai quali fu costitui formava la Presidenza, che aveva il compito di preparar
tutto per la prossima Assemblea". Tale disposizione non ha viene più applicata, ed
il Presidente e l'attuale Presidente, Emo Bertram,
Prelato Principe della Chiesa dotato di ammirevole attività, zelo e santità di vita, ma di carattere alquanto autoritario, continua, anche fuori dell'Assemblea, a
part par-31v
lare e trattare in nome dei Vescovi, che
fanno parte delle Conferenze vescovili di Fulda. Senza dubbio molte volte è necessario ed
opportuno, massime ai nostri tempi, che l'Episcopato tedescoemani in determinate circostanze emaniaAttio compia passi collettivi, per dare maggior forza ed autorità ed efficacia alla sua azione; ma non sarebbe forse, a mio umilissimo giudizio, opnon inutile di prescrivere che ciascun Prelato sia ogni volta precedentemente interrogato ed abbia il tempo conveniente per
esprimere il suo avviso, e di suggerire anzi che i Documenti collettivi più importanti portasseroino sempre la firma di tutti i vescovi.
Sull'Art. 13 dello schema mi sia
permesso di notare rispettosamente checome già il sunnominato Regolamento del 1869 stabiliva al § 10
che "la Conferenza cominci con una Messaun solenne ufficio per implorare
la benedizione divina. Ogni seduta p si inizia e viene
chiusatermina colla preghiera". Anche al presente la l'Assemblea ha
principio con una solenne funzione nella cripta di S. Bonifazio per invocare lo Spirito
Santo, e con una solenne funzione di azione di grazie parimenti si chiude. In quest'ultima
viene esposta la reliquia del capo di32r
S. Bonifazio, che
il Presidente della Conferenza impone poi sulla testa di tutti i
Vescovi.,
quasi quasi per significare simbolicamente che lo spirito del grande
Apostolico [sic] della Germania deve animare <l'attività pastorale di> ognuno
di loro.IlGrande moltitudine di popolo vi assiste alla cerimonia, la
quale, come diceva recentemente l'Eminentissimo Bertram ad un religioso di Berlino, è
riesce profondamente commovente. Certamente sono sapientissime le ragioni, per le quali la
S. Sede intenderebbe ora di prescrivere che le As queste Assemblee episcopali
siano inaugurate e chiuse senza pubbliche funzioni religiose; è tuttavia da prevedere che
similetale proibizione dopo una sì lunghia
anni consuetudine produrrà
sarebbe difficilmente compresa e produrrebbe dolorosa impressione
nell'Episcopato e nel popolo.
All'Art. 16 converrebbe, a mio modestissimo
avviso, indicare che le conclusioni della Conferenzadell'Assemblea debbano essere sottoposte
comunicate <sottoposte> alla S. Sede per mezzo del
Rappresentante Po Pontificio. Siccome, poi,
A tale In vista di ciò, siccome attualmente il relativo Protocollo o verbale delle Conferenze di Fulda
viene spesso redatto in lingua tedesca
ed in modo assai sommario e conciso, sarebbe, se non erro,
espedienteopportuno di pregare i Revmi Vescovi di compilarlo per la S. Sede in lingua latina ed esponendo brevemente, ma sufficientemente lo stato di ciascuna questione ed i motivi della
relativa conclusione. Dubito se sarebbe opportunaoo possibiledi richiedere una positiva approvazione della S. Sede medesima, sia perché, a differenza di quel che accadeva nei primi
anni, i punti trattatidiscussi
32v
nelle Conferenze di Fuldadegli ultimi tempi sono ora sempre
assai numerosi (54 nel 1920, 57 nel 1921, 63 nel 1922, 54 nel 1923, 51 nel 1924, 64 nel
1925),e quindi il loro esame particolareggiato esigerebbe potrebbe
importare lungo esigere un tempo notevole e causare così lunghi
ritardi, sia perché si tratta anche
soventespessotalvoltatalvoltaanche di questioniminori
mo
moargomenti <minuti o> d'importanza secondarie [sic] oovvero di questioni non ancora abbastanza chiarite, sulle quali per la S. Sede sarebbe talvolta difficile <forse
inopportuno> di p o prematuro di pronunciarsi, sia perché le conclusioni
stesse non debbonosono destinate ad avere forza obbligatoria. Basterebbe quindi,perciò,se non m'inganno, - salvo sempre le
istruzioni che la S. Sede giudicasse di dover impartire su qualche materia
speciale - un nulla osta, avuto il quale, il Protocollo medesimo
potrà essere comunicato confidenzialmente agli a ai singoli membri dell'Episcopato, [non] come purepotràprocedersiVescovi e sarà lecito di procedere alla pubblicazione degli Atti o
documenti, di cui l'Assemblea avesse eventualmente deliberato la divulgazione.
Nel
sottomettere queste povere riflessioni all'alto senno dell'E. V., m'inchino
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to De Lai, Gaetano from 21 January 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 20045, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/20045. Last access: 20-04-2025.