Document no. 20127
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[Berlin], 11 July 1926
Writer (text genesis)
PacelliPacelliSubject
Trattative concordatarie colla Prussia - Provvista delle dignità e dei canonicati
- "Clausola politica"
Fin dalla prima
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al
Governo il diritto di presentazione per la pPrepositura e la metà dei Canonicati. Feci loro cortesemente
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simile pretesa, la quale
(dissi) avrebbe di nuovo per mezzo del Concordato imposto ai cattolici catene, da cui la
nuova Costituzione li aveva liberati, eed aggiunsi che,io ad ogni modo, io non mi sarei maigiammai prestato nemmeno a trasmettere
alla S. Sede.quella domanda. Mi lamentai di questo metodo di 69v
I negoziatori prussiani chiesero allora che, quasi in compenso
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il
15 Maggio c.a. e per la ragione ivi pure accennata. Posso ora aggiungere che nella
visita da me fatta testé in Colonia all'Eminentissimo Sig. Cardinale Schulte, anch'egli si è
espresso in modo assolutamente contrario ad una alternativa sotto qualsiasi forma, e che lo
stesso mi è stato ripetuto in Bonn il giorno seguente dal Revmo Mons. Vescovo di Treviri. Al
qual proposito è pure da ricordare come nelle diocesi della Prussia antica, cui si riferisce
la Bolla De salute animarum (Colonia, Treviri, Münster, Paderborn, Breslavia),
l'alternativa mensium aveva luogo fra il Governo ed il Vescovo, mentre nelle nuove diocesi
prussiane (Fulda, Limburg, Osnabrück, Hildesheim) inquell'alternativa 70v
va (che dovrebbe aver luogo
separatamente per i Canonici effettivi ed onorari) fra Vescovo e Capitolo, vale a
dire 1º) nomina del Vescovo audito Capitulo, ed elezione del Capitolo con conferma del
Vescovo; 2º) nomina del Vescovo audito Capitulo, elezione del Capitolo con conferma del
Vescovo, elezione del Capitolo fra gli ecclesiastici compresi in una lista di almeno tre
candidati formata dal Vescovo; 3º) per due volte nomina del Vescovo audito Capitulo, ed
una volta elezione del Capitolo con conferma del Vescovo; 4º) nomina del Vescovo audito
Capitulo e de consensu Capituli. Le dignità rimarrebbero riservate alla S. Sede. - Dato
l'atteggiamento dell'Episcopato, occorrerà, a mio subordinato avviso, sostenere, almeno per
quanto sarà possibilePiù grave parmi la questione della cosiddetta "clausola politica", di cui pure è parola in ambedue i suddetti Appunti,
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e colla quale i negoziatori prussiani intendono
l'interrogazione da parte della S. SedeAutorità ecclesiastica al Governo allo scopo di 1º) gGli Amministratori Apostolici, quale è al presente quello di Tütz. Il Mini-
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stero del Culto mostra per questo punto uno
specialissimo interesse, giacché, secondo la prassi seguita in questi ultimi tempi dalla
S. Sede, tali Amministratori sogliono essere costituiti nei territori di frontiera
politicamente contestati. Ora, siccome la Germania spera sempre in una revisione degli
attuali confini colla Polonia, che essa stima dovranno essere per imperiosa necessità di
cose corretti, massime per ciò che concerne il cosiddetto "corridoio", si comprende che il
Governo tenga ad assicurarsi colla "clausola politica" una influenza negativa in quelle
nomine. Non ho mancato di rispondere che siffatta richiesta è contraria alla prassi generale
della S. Sede. Mi sia tuttavia permesso di notare rispettosamente come quella forma
d'intervento governativo fu concessa al Governo inglese nella Convenzione del 20 Marzo
1890 (cfr. Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità
civili, Roma, 1919, pag. 1074), in virtù della quale la pratica dell'avviso
preventivo,72r
già in uso a riguardo dei Vescovi, veniva "estesa
ancora ai casi di nomine di Amministratori Apostolici e Coadiutori con futura successione".
È perciò che, pur riconoscendo tutto il valore e la gravità degli argomenti, che militano in
senso contrario, mi permettereioserei di supplicare subordinatamente l'E.V. a voler esaminare, se
non sia forse possibile una qualche condiscendenza della
S. Sede in proposito. Essa invero faciliterebbe notevolmente queste 72v
Amministratori
Apostolici.2º) Gli Abbati e Prelati nullius, i Vicari e Prefetti Apostolici. Per tutte queste categorie di Ordinari non si avrebbe attualmente applicazione pratica nella Prussia, ove l'unico Vicario Apostolico (della Germania settentrionale) e Prefetto Apostolico (dello Schleswig-Holstein) è il Vescovo di Osnabrück: il Ministero del Culto tiene evidentemente a prevedere e comprendere tutti i possibili casi futuri. Parmi
3º) Il Vicario generale, per il quale la
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per il passato il Governo prussiano
poteva, se non direttamente, almeno indirettamente influire in tale nomina, giacché il
Vicario generale era di fatto sempre scelto fra i membri del
Capitolo. Ho risposto che tale richiesta è del tutto nuova ed inusitata(1), e che i primi
ad essere contrari alla medesima sarebbero stati i Remi
Vescovi della Prussia, chei quali assai a malincuore si vedrebbero col nuovo Concordato
imporre un simile onere.4º) Il Vicario capitolare. Secondo la legge del 20 Maggio 1874 (cfr. Archiv für katholisches Kirchenrecht, vol. 32 pag. 395 e seg.), colui che volesse esercitare diritti e funzioni episcopali in una diocesi vacante, doveva comunicare al primo pPresidente della Provincia l'estensione dei diritti che intendeva di esercitare,medesimi, la missione ricevuta dall'Autorità ecclesiastica, la prova di possedere le qualità personali a norma della legge dell'11 Maggio 1873, e dichiararsi pronto al giuramento di fe-
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deltà al Re ed alle
leggi dello Stato (§ 2). Nel termine di dieci giorni 74r
la interrogazione al Governo; I negoziatori prussiani hanno persistito nella loro richiesta dell'applicazione della "clausola politica" alle nomine delle dignità capitolari, riservate alla S. Sede, sebbene ioio non abbia mancato di far
Per ciò che riguarda infine i Vescovi ausiliari, il Ministero del Culto prussiano ha chiesto nel primo Appunto che si mantenga per essi
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I miei interlocutori notarono che, quanto minori saranno le concessioni della S. Sede nei punti surriferiti, altrettanto più scarso diverrà l'interesse dello Stato prussiano
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Il Prof. Heyer
rispose che ben più ampia era la portata del giuramento prescritto dal
detto Concordato per gli Ordinari,(art. 12), i quali si obbligavano alla fedeltà verso il Governo Voglia ora l'E.V.degnarsi di comunicarmi sino a qual punto, naturalmente soltanto in caso di necessità assoluta, possa la S. Sede sia disposta a giungere nelle sue concessioni riguardo agli argomenti suesposti. - Per ciò, poi, che riguardaconcerne il confronto col Concordato bavarese, mi sia permesso di notare rispettosamentelecito di osservare umilmente come esso accolse perintieroamente
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Dr Matt in data del
30 Marzo 1922. Una eguale concessione non sarà fatta
Chinato al bacio della S. Porpora
(1)↑Il G Ministero del Culto ha espresso anche
il desiderio che il un Canonicato in Breslavia ed in Münster rimanga riservato
ai per uno dei Professori di quella Università a norma della Bolla De
salute animarum: "... Statuimus (così ivi si legge) unam in Monasteriensi
ac alteram in Wratislaviensi Cathedralibus Ecclesiis Canonicalem praebendam designandam,
et ab eo ad quem iuxta mensium alternativam pertinebit, semper et quandocumque
conferendam esse uni uni et alteri canonica requisita habentibus ex Professoribus
Universitatum in dictis respectivis civitatibus
existentium...".
(1)↑Un esempio potrebbe forse darsituttavia ritrovarsi nel Breve del S.P. Pio IX
all'Arcivescovo di Friburgo (Baden) del 29 Settembre 1859, riprodotto nella
succitata Raccolta di Concordati pag. 905, ove si legge: "Tuae praeterea
curae erit in Vicarium gGeneralem atque in extraordinarios istius Archiepiscopalis Tuae Curiae
seu Ordinariatus Consiliarios et Adsessores eos eligere, quos noveris ipsi Gubernio
circa res civiles et politicas non esse minus gratos".