Document no. 11385
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[München], 28 May 1921

Writer (text genesis)
PacelliPacelli
Subject
Progetto di legge scolastica per il Reich
Nel mio rispettoso Rapporto N. 18421 in data del 30 Ottobre 1920 ebbi l'onore di esporre all'E. V. R. una Relazione sull'ordinamento della questione scolastica in Germania secondo la nuova Costituzione del Reich. Ora in esecuzione dell'articolo 146 capoverso 2 della medesima è stato sottoposto al Reichstag un progetto di legge sulla scuola, di cui ho l'onore di invi compio il dovere di trasmettere qui accluso il testo all'E. V.
Detto progetto Il summenzionato progetto comincia <al § 1> col distinguere vari generi di scuola : (§ 1) [es] 1º) la Gemeinschaf scuola comune (Gemeinschaftsschule), la quale costituisce la norma o regola (Regelschule), 2º) la scuola confessionale (Bekenntnisschule) e 3º) la scuola aconfessionale ( B ekenntnisfreie Schule), la quale si soddisfa alla sua volta in scuola laica (weltliche Schule) ed in scuole per una particolare dottrina filosofica (Weltanschauungsschule n ).
1º) La Gemeinschaftsschule, costituen-
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do (come si è detto) la regola, è aperta a tutti gli scolari senza distinzione di confessione o di dottrina filosofica. Essa impartisce l'insegnamento religiosa come materia ordinaria d'insegnamento nel senso dell'articolo 149 capov. 1 della Costituzione (§ 2); tuttavia non è riservata per alcuna confessione religiosa, (Motivazione del progetto di legge, pag. 6). e quindi l'insegnamento non è ispirato ad alcuna credenza religiosa, ma deve essere impartito, eccettuata soltanto l'istruzione religiosa in base al comune patrimonio culturale nazionale (Motivazione del progetto di legge, pag. 6). Ne segue altresì non esser necessaria per i maestri di tale scuola l'appartenenza a veruna determinata confessione religiosa; ciò nondimeno, nella scelta dei medesimi dovrà tenersi conto, in quanto sia possibile, della composizione della scolaresca dal punto di vista religioso, senza che vi sia però a tal riguardo uno stretto obbligo (§ 2 capov. 3).
La Gemeinschaftsschule è dunque essenzialmente una scuola aconfessionale od areligiosa, la quale cioè, sotto l'aspetto della composizione della scolaresca, della scelta dei maestri, dei libri di testo e dell'insegnamento, fa astrazione da qualsiasi credenza religiosa o dottrina filosofica. Ben
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a ragione perciò (recentemente) il deputato socialista Prof. Radbruch ha potuto affermare che essa "somiglia alla scuola laica in maniera da poter essere scambiata con questa" (cfr. "Die Gock Glocke" del 4 Aprile 1921, citata dal Bayerischer Kurier N. 153). L'unica differenza sostanziale consiste in ciò che nella Gemeinschaftsschule viene impartito l'insegnamento religioso, la cui frequenza però dipende dalla dichiarazione di volontà di coloro, che hanno il diritto di decidere sull'educazione religiosa del fanciullo (articolo 149 capov. 2 della Costituzione del Reich); tale insegnamento manca invece nella scuola laica. – D'altra parte la Gemeinschaftsschule si differenzia altresì dalla scuola simultanea (Simultanschule) del diritto finora vigente, la quale aveva un carattere cristiano e nella quale non potevano insegnare se non maestri cristiani, cattolici o protestanti.
2º) Il concetto della scuola confessionale (Bekenntnisschule) è così definito nel progetto di legge (§ 3) e nella m motivazione del medesimo: essa è quella che, a differenza della Gemeinschaftsschule, non ammette accoglie in massima se non scolari di una determinata confessione religiosa (1). Peraltro essa non perde il suo carattere per il fatto che anche altri scolari vi siano ammessi o che a questi è impartita l'istruzione religiosa
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nella loro confessione. – Nella In detta scuola "tutto l'insegnamento, e particolarmente quello che forma i sentimenti degli scolari, deve essere dato secondo lo spirito della rispettiva confessione. Non è escluso che nel programma degli studi sia compreso anche l'insegnamento della morale, ma esso non può essere impartito in opposizione colla religione della scuola. Lo stesso vale anche per la storia delle religioni" (Motivazione, pag. 7). Da Il progetto di legge richiede per conseguenza che "i maestri debbo no appartenere alla religione della scuola, (§ 3 n. 2), sebbene siano ammesse eccezioni per motivi particolari" (§ 3 n. 2), ma lascia ai singoli Stati di determinare il concetto di tale appartenenza, pure richiedendo che essa debba essere fatta soltanto secondo "secondo segni oggettivi" (Motivazione, pag. 7). Una simile formula sembra più insufficiente, potendo un maestro essere membro di una religione solo esteriormente, mentre internamente dissente dalla medesima. In tal caso, sebbene si verifichi il "criterio oggettivo" esterno, quel maestro tal maestro non può ritenersi, in conformità del concetto della scuola confessionale, idoneo all'insegnamento nella medesima. Se è vero ciò quanto che diceva il che affermò il suddetto deputato socialista Radbruch, che cioè "la scelta dei maestri è una questione di vita
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o di morte per la scuola laica", ciò lo è ancor più per la scuola confessionale. Da ciò apparisce come importante sia la formazione dei maestri. Questo punto è insufficientemente toccato nell'articolo 143 capoverso 2 della Costituzione del Reich, ove si prescrive che essa "deve essere regolata in modo uniforme per il Reich conforme ai principi vigenti per la istruzione superiore in generale".
Una seconda conseguenza derivante dalla natura della scuola confessionale riguarda i libri di testo, i quali così negativamente come positivamente debbono servire a coltivare la relativa confessione religiosa. Non potrebbe invero tollerarsi che agli scolari di detta scuola si impongano manuali di lettura o di storia o di scienze naturali aconfessionali, giacché se "tutto l'insegnamento deve essere impartito secondo lo spirito della rispettiva confessione", giacché se "tutto l'insegnamento deve essere impartito secondo lo spirito della rispettiva confessione", anche i mezzi dell'insegnamento medesimo debbono corrispondere. Ora il progetto di legge in discorso tiene conto in misura affatto insufficiente di questa esigenza; esso infatti richiede che "l'insegnamento debba aver luogo secondo" debbano essere seguiti i programmi generalmente vigenti ed adottati i libri di testo generalmente usati" , ed ammette soltanto la possibilità
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che questi ultimi siano adattati al carattere della scuola (§ 3 n. 3). Ora, siccome i libri di testo generalmente in uso sono informati allo spirito della Gemeinschaftsschule, essenzialmente (come si è accennato più sopra) è aconfessionale od areligiosa, la surriferita disposizione non dà alcuna sufficiente garanzia che ag ai fanciulli, i quali frequentano una scuola confessionale, non siano im prescritti dei libri di testo inconciliabili coi principii della propria religione.
Una terza conseguenza de l concetto della scuola confessionale riguarda il posto da assegnarsi alla formazione religiosa nel funzionamento della scuola. Il progetto dispone che "le pratiche religiose in uso presso la rispettiva confessione siano ammesse, senza [pregiud] salva l la prescrizione dell'articolo 149 capoverso 2 della Costituzione del Reich (secondo il quale la partecipazione a funzioni ecclesiastiche dipende dalla dichiarazione di volontà di coloro, che hanno il diritto di decidere sull'educazione religiosa del fanciullo) e senza pregiudizio del funzional regolare funzionamento scolastico" (§ 3 n. 4). Bisogna ancor riconoscere che questa disposizione, lealmente applicata, garantirebbe in qualche modo l'educazione religiosa dei fanciulli, qualora, tuttavia, non solo sia conveniente-
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mente risolta la suaccennata questione relativa ai maestri, ma anche quella concernente l'ispezione scolastica abbia un conveniente ordinamento.
Nella rivista cattolica "Allgemeine Rundschau" (N. 14 del 2 Aprile 1921) si osservava testé giustamente che la divisione delle scuole in comuni, confessionali ed aconfessionali importa necessariamente anche una corrispondente distinzione della ispezione scolastica. Secondo la Costituzione del Reich l'insegna (art. 149 capov. 1) l'insegnamento religioso deve essere impartito "in armonia coi principii delle rispettive società religiose, senza pregiudizio del diritto di ispezione dello Stato"; con che è in massima riconosciuto anche alla Chiesa un diritto, sebbene limitato, d'ispezione sulle scuole. In conformità di questo ciò dovrebbe esigersi che la persona dell'ispettore ufficiale della scuo di una scuola confessionale offra sufficienti garanzie che esso sia animato verso la confessione medesima da <benevoli> sentimenti. di intelligente benev
3º) La scuola aconfessionale (bekenntnisfreie Schule) è quella, in cui non si impartisce l'insegnamento religioso, pr di cui è parola nell'articolo 149 capov. 1 della Costituzione del Reich, e si suddivide, come si è già accennato, in scuola laica ed in
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scuola per una determi particolare dottrina filosofica (§ 4).
a) La scuola laica (weltliche Schule) è, al pari della Gemeinschaftsschule, aperta a tutti gli scolari senza distinzione di credenza, i maestri, che in essa insegnano, possono appartenere a qualsiasi religione o setta filosofica; anche in essa debbono essere seguiti i programmi generalmente vigenti ed adottati i libri di testo generalmente in uso; tuttavia questi ultimi possono essere adattati al carattere della scuola (§ 4). Ora, poiché la scuola laica si distingue dalla scuola confessio Gemeinschaftschule per la esclusione di qualsiasi insegnamento religioso, è chiaro che tale "adattamento non al carattere della scuola" non sarà praticamente se non di aperta ostilità alla religione.
b) Dalla scuola laica si distingue la Weltanschauungsschule, in quanto che questa non è aperta a tutti gli scolari indistintamente, ma soltanto a coloro quelli, che, conforme alla volontà dei genitori o di chi per essi, appartengono ad a società, aventi per iscopo di coltivare un determinato sistema filosofico (Weltanschauung) e posseggano a norma dell'articolo 137 della Costituzione del Reich i diritti de come corporazioni di diritto pubblico (§ 4 capoverso ultimo).
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Ambedue convengono in ciò che nella esclusione dell' in segnamento religioso; ma mentre l'idea informatrice della scuola laica può definirsi soltanto negativamente, vale a dire colla esclusione di qualsiasi confessi religione, invece la Weltanschauungsschule ha un contenuto positivo, ossia il sistema filosofico coltivato dalla rispettiva associazione, ad esempio il monismo.
4º) Finalmente nel Baden, nell'Hessen e nell'antico ducato di Nassau può rimanere fino a nuovo ordine l'antica scuola simultanea cristiana (§ 15), e ciò in conformità all'articolo 174 della Costituzione del Reich, il quale prescrive che "la futura legge scolastica abbia particolare riguardo alle regioni, ove esista legalmente una scuola non distinta divisa secondo le religioni ".

Come ebbi già l'onore di riferire nel mio ossequioso succitato Rapporto N. 18421, la Costituzione del Reich nell'articolo 146 capoverso 2  dispone che la erezione di scuole confessionali da due condizioni, vale a dire 1º) dalla proposta dei genitori (o di chi per essi), la cui volontà deve essere rispettata il più possibile, e 2º) dalla condizione che tale erezione non sia pregiudizievole al regolare funzionamento della scuola anche nel senso
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del capoverso 1º:
1º) Precisando più particolarmente tali disposizioni, il nuovo progetto di legge determina innanzi tutto la forma in cui la volontà dei genitori e di chi per essi deve m manifestarsi. Essa deve infatti dare <ha la> esprimersi in pri in primo luogo in forma di "richiesta" propriamente detta della scuola confessionale, e quindi, in quella di iscrizione ad essa dei singoli scolari. La richiesta legale avanzata da un numero minimo di genitori (o chi per essi), da fissarsi dalla legislazione dei singoli Stati, è il presupposto generale, perché possano istituirsi a norma della Costituzione scuole confessionali la iscrizione serve per conoscere quanti fanciulli in un Comune la frequenteranno, e questo dato costituisce una base essenziale per la decidere se tale scuola deve essere o no eretta o mantenuta (Motivazione, pag. 9). Questa iscrizione condizionata non si fa per una determinata scuola in concreto, ma per il carattere della scuola (protestan (cattolica, protestante, laica, monistica, ecc.)
Il diritto di fare la richiesta nell'ambito di un Comune spetta ai padri di famiglia (o di chi per essi) godendo i diritti civili e della cittadinanza tedesca, i quali
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hanno figli obbligati a frequentare la scuola elementare e che attualmente la frequentano. Data l'eguaglianza dei sessi fissata dalla sancita nella Costituzione del Reich (art. 119 capov. 1), il progetto attribuisce il diritto in discorso ad ambedue i genitori, indipendentemente l'uno dall'altro e con eguale valore. I genitori (o chi per essi) possono chiedere anche l'erezione della scuola di una confessione, alla quale essi stessi non appartengono (§ 6 capov. 1).
Alla legislazione dei singoli Stati è lasciato, di re in conformità dell'articolo 146 capov. 2 della Costituzione del Reich, di regolare il procedimento della richiesta in questione. discorso, nonché i requisiti essenzi minimi per la sua validità giuridica. Naturalmente non possono, i medesimi, se massime per ciò che se concerne il numero dei richiedenti, venir talmente elevati, da rendere impossibile la erezione di una scuola confessionale; ciò sarebbe in contraddizione colla Costituzione del Reich (Motivazione, pag. 10)

2º) Il secondo presupposto per la erezione di una scuola confessionale è, che la sua erezione o conservazione non rechi pregiudizio al regolare funzionamento della scuola anche nel senso del capoverso 1º dell'articolo 146.
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Il regolare funzionamento scolastico si ha in generale ogniqualvolta il buon esito dell'insegnamento è garantito da tutto il corredo del personale insegnante e dei mezzi didattici e quando il bilancio è in ordine. Nel senso, poi, dell'articolo 146 capov. 1 tale funzionamento è regolare, quando si ve sono attuati i principii <della> organizzazione scolastica in esso fissati, vale a dire a) il principio della scuola fondamentale (Grundschule) comune a tutti, sulla quale è basata la scu organizzazione della scuola media e superiore, e b) il principio della scuola socialmente unica, in virtù del quale l'ammissione di un fanciullo ad una scuola determinata non deve dipendere dalla posizione economica o sociale dei suoi genitori. Evidentemente non si può nella questione attuale invocare anche il terzo principio contenuto altresì nel suddetto capoverso, ossia il principio della scuola religiosamente unica, concretato nella Gemeinschaftsschule, giacché con ciò resterebbe ne si negherebbe la legalità della scuola confessionale, riconosciuta invece espressamente dalla Costituzione.
Nel § 9 del nuovo progetto di legge si riconosce giustamente che il regolare funzionamento scolastico nel senso dell'articolo 146 non viene pregiudicato, se "la scuola con-
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flessionale, non può avere anche a causa del numero degli scolari, non può avere il numero delle classi in uso nel rispettivo Comune". Ma, quando il progetto nel capoverso medesimo ulteriormente dichiara che tale pregiudizio si verifica, "se l'erezione od il mantenimento della richiesta scuola (confessionale) abbasserebbe notevolmente il livello della organizzazione generale scolastica raggiunto in un dato Comune ovvero ostacolerebbe l'attuazione di quanto si può ragio giustamente esigere in Comuni simili relativamente al riguardo al numero delle classi", una tale disposizione non trova la sua giustificazione nella Costituzione del Reich. Ben a ragione perciò i Vescovi
Ben a ragione perciò i Vescovi della Germania nel loro Memoriale sulla scuola confessionale (da me trasmesso col rispettoso Rapporto N. 18718 del 30 Novembre 1920) chiedevano quanto segue:
"L'espressione=regolare funzionamento scolastico= non deve divenire un impedimento per la erezione e la conservazione delle scuole confessionali. Come =regolare= deve considerarsi ogni funzionamento scolastico che sia in grado di raggiungere, nelle condizioni fissate dalla legislazione ed amministrazione scolastica, lo scopo indica-
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to nell'articolo 141 capoverso 1. – Anche una scuola di una sola classe può avere un = regolare funzionamento scolastico =.
"Scuole confessionali debbono sempre erigersi, quando per un numero di fanciulli obbligati a frequentare la scuola, da fissarsi con benevoli criteri, venga presentata analoga domanda dagli aventi diritto all'educazione".
Per il resto è È da notare che per il resto il progetto d in parola lascia alla legislazione dei singoli Stati di determinare le condizioni quando l'erezione o il mantenimento di una scuola confessionale sia conciliabile col regolare funzionamento scolastico (§ 9 capoverso 2).
Egualmente, secondo il progetto, spetta la legislazione dei singoli Stati stabilirà parimenti gli u ffici, cui spetti di esaminare e di decidere se e fino a qual punto l' <nei [soli] casi particolari> la questione medesima , nonché il procedimento amministrativo, per impugnare l'eventuale rifiuto della relativa proposta di erezione e mantenimento di una scuola confessionale. In ultima istanza, toccherà al tribunale amministrativo del Reich di decidere se un tale rifiuto contraddica alla Costituzione germanica od alla disposizione della nuova
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legge scolastica. Il Reichsrat ha però soppresso questa ultima disposizione, ritenendola in opposizione col carattere della legge medesima, la quale deve soltanto fissare i principi generali, da applicarsi ne i singoli Stati.
Il nuovo progetto di legge è stato già oggetto di vivi attacchi da parte da parte [sic] dei fautori della scuola puramente laica. Così, ad esempio, nel Congresso tenuto il 17 corrente in Francoforte dal Bund entschiedener Schulreformer, associazione fondata nel 1918 poco dopo la rivoluzione, il Prof. Oestreich lesse una dichiarazione votata dall'Assemblea contro il detto progetto, nella quale si affermava, fra l'altro, che esso significherebbe un ritorno ai peggiori tempi delle divisioni confessionali e federalistiche ed interdirebbe il progresso della scuola unica (Frankfurter Zeitung, N. 361 del 18 Maggio 1921). Parimenti il Deutscher Lehrverein nel Congresso di di Stuttgart votò un ordine del giorno, di vibrata protesta, contro il progetto medesimo. Esso sfrutta (così si si esprime detto [vi] <vi> si legge) sino all'estremo l'articolo 146 capoverso 2 nel senso di una larghissima separazione confessionale della gioventù, che frequenta le scuole elemen-
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tari, trascurando tutte le altre disposizioni della Costituzione e gli interessi vitali dell'insegnamento. Sotto l' innocua denominazione di Bekenntnisschule si vuole introdurre una completa sottomissione alla Chiesa dell'insegnamento elementare distruggendo con ciò la unità e la libertà della classe degli insegnanti. La scuola laica e la Weltanschauungsschule sono nel progetto soltanto un orpello per nascondere gli sforzi tendenti alla ad attuare la dipendenza della scuola dalla Chiesa"
Credo In opposizione a questi infondati e tendenziosi attacchi i cattolici hanno invece dimostrato quanto ingiustamente il nuovo progetto di legge favoriva la Gemeinschaftsschule a danno della scuola confessionale, "Il nuovo progetto (così si esprime, ad esempio, la risoluzione accolta all'unanimità nel Congresso di Nürnberg – cfr.  Bayerischer Kurier N. 198 dell'11 Maggio 1921) vuol stabilire come regola, in base alla c ostituzione del Reich, la cosidetta Gemeinschaftsschul e. Ora questa scuola deve essere aperta per massima a tutti gli scolari ed a maestri senza distinzione di confessione, cattolici, protestan vale a dire indifferentemente a cattolici, protestanti ed od ebrei, a battezzati o non battezzati, a credenti ed increduli; essa non deve
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educare nello spirito di una confessione religiosa, e significa quindi un completo rinnegamento del Cristianesimo e dello spirito cristiano-germanico. A questo stato di cose non cambiano nulla alcune lezioni di religione, che non si trovano in alcuna connessione colle materie profane o dalla quale ogni fanciullo anche senza espri dichiarazione dei motivi può essere esentato. La scuola confessionale cristiana, che da oltre un millennio è la base della nostra cultura nazionale, deve essere rimossa dal suo attuale possesso legittimo possesso a favore di una nuova scuola comune non cristiana, la quale non ha alcun diritto all'esistenza a norma dei principi della scienza pedagogica. La erezione di scuole confessionali cristiane non solo è legata a condizioni, ma anche sino ad un certo grado resa impossibile, anche contro la espressa volontà degli aventi diritto all'educazione. – Le associazioni dei genitori cattolici veggono in tale ordinamento una sventura per la società e per lo Stato. Essi non possono risentir pensare se non con indignazione che la Gemeinschaftsschule, non cristiana ed ingiustificata altresì dal punto di vista educativo pedagogico, abbia la preferenza sulla scuola confessionale cristiana e che questa invece sia trattata come scuola di eccezione e messa alla pari colla
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scuola antireligiosa o, per dir meglio, ostile alla religione. Noi non abbiamo l'intenzione di sopportare una tale simile condizione di cose o faremo di tutto per impedire che la scuola fondamentale prevista nella Costituzione del Reich sia concepita ed attuata nel senso della Gemeinschaftsschule del nuovo progetto di legge. – Noi siamo risoluti di combattere qualsiasi ingiustificato ostacolo che si volesse frapporre alla erezione di scuole confessionali cristiane. – Noi rimaniamo fermamente aderenti all' ideale dell'insegnamento cristiano ed uniti ai nostri Vescovi, il cui Memoriale del 20 Novembre 1920 contiene le richieste minime del popolo cattolico nella questione scolastica. Dai nostri deputati chiediamo ed attendiamo che sostengano q detti postulati con ogni energia e non rinunzino ad alcuno di essi".
Dopo di ciò, chinato

[fol. 251r] (1) "Fra le confessioni (religiose) l'evangelica, la romano-cattolica e la israelitica godono di una posizione riconosciuta; ma anche il cattolicismo greco, il buddismo ed ogni religione storicamente formatasi è una confessione. Egualmente tutte le sette religiose costituiscono confessioni" (Motivazione, pag. 5).
250r, hds. oben am linken Seitenrand von unbekannter Hand vermerkt, vermutlich von Pacelli: "1"; 251r, unten links neben der Fußnote hds. von unbekannter Hand notiert, vermutlich von Pacelli: "Nota"; 252r, hds. oben am linken Seitenrand von unbekannter Hand vermerkt, vermutlich von Pacelli: "2"; 254r, hds. oben am linken Seitenrand von unbekannter Hand vermerkt, vermutlich von Pacelli: "3"; 256r, hds. oben am linken Seitenrand von unbekannter Hand vermerkt, vermutlich von Pacelli: "4"; 258r, hds. oben am linken Seitenrand von unbekannter Hand vermerkt, vermutlich von Pacelli: "5".
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 28 May 1921, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 11385, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/11385. Last access: 15-08-2024.
Online since 14-05-2013, last modification 24-10-2013.