Document no. 12218
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[München], 05 April 1922

Writer (text genesis)
PacelliPacelli
Subject
Prosecuzione delle trattative per il Concordato bavarese (Punti XII, XIII, e XV)
Il Sig. Ministro del Culto Dr. Matt mi ha fatto pervenire la quinta parte delle sue osservazioni circa il progetto di Concordato bavarese, concernenti i punti XII, XIII, e XV. L'E. V. R. troverà qui accluso il relativo Promemoria nell'originale tedesco.
Punto XII
"Lo Stato bavarese adempierà anche per l'avvenire verso la Chiesa cattolica i suoi obblighi di prestazioni finanziarie fondati su legge, contratto o particolare titolo giuridico. Come titoli giuridici vengono, fra gli altri, espressamente annoverati il Concordato del 1817 ed i diritti patrimoniali della Chiesa riconosciuti dallo stesso Reichsdeputationshauptschluss. Nello svincolo delle anzidette prestazioni lo Stato bavarese terrà conto del mutato valore del denaro e dei bisogni attuali, e in particolare resteranno comprese anche le prestazioni cosidette facoltative e revocabili. Inoltre nello svincolo verranno prese in considerazione anche quelle obbligazioni concordatarie, che non sono state sinora in tutto od in parte adempiute.
Lo svincolo avrà luogo in una forma tale, che escluda un rapido deprezzamento.
Le obbligazioni di diritto privato rimangono
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conservate e non saranno svincolate.
Punto XIII
"Gli edifici ed i fondi dello Stato, che al presente servono immediatamente o mediatamente a scopi ecclesiastici, sono lasciati gratuitamente alla Chiesa in uso perpetuo ed illimitato. Lo Stato continuerà a sostenere nella misura osservata finora le spese di manutenzione ed in caso di bisogno provvederà anche alla ricostruzione degli edifici."
Il Sig. Ministro, dopo aver riprodotto gli articoli 138 e 173 della Costituzione del Reich (l) ed il § 18 capov. IV e V della Costituzione bavarese (2), osserva come le disposizioni ivi contenute offrono una sufficiente garanzia della prestazioni obbligatorie dello Stato bavarese, fondate su legge, convenzione o speciale titolo giuridico. Nelle trattative per il Concordato del 1817 non furono richieste garanzie generali, relativamente agli obblighi nelle obbligazioni dello Stato. Invece (nota il Dr. Matt) l'impegno, che ora si esige, avrebbe un contenuto generale e, massime a [no] colla formula proposta: "Come titoli giuridici vengono, fra gli altri, espressamente annoverati...", [ne] imporrebbe allo Stato bavarese obbli assai più estesi obblighi contrattuali assai più estesi. Inoltre [col] mod nello stesso periodo secondo del punto XII sarebbe data una interpretazione autentica dei concetti "legge, convenzione o speciale titolo giuridico" circa le prestazioni dello Stato alla Chiesa, mentre secondo l'articolo 138 della Costituzione germanica detti concetti debbono esser prima autenticamente interpretati da una legge del Reich.
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Per questi motivi il Sig. Ministro ritiene assai dubbio che una così generale disposizione venga accettata dal Landtag.
Per ciò che concerne i singoli titoli giuridici indicati nel citato periodo secondo del punto XII, il Dr. Matt rileva che nella discussione della Costituzione del Reich in venne respinta la proposta di aggiungere la parola Herkommen [ein Wort unlesbar] (consuetudine) dopo l'altra (cfr. i rapporti stenografici delle sedute dell'Assemblea nazionale costituente in Weimar 1919, pag. 1664 A, 2160 D, 1654 D e 2160 B (1)). Il concetto di "consuetudine" è, a parere del Sig. Ministro, ambiguo e darebbe certamente luogo nella esecuzione del Concordato a frequenti dubbi e complicazioni. – Il Reichsdeputationshauptschluss è, secondo l'opinione della Baviera ed in generale degli Stati che interessati, per sé soltanto un atto statale intermedio; le sue disposizioni obbligano quindi i singoli Stati contraenti soltanto se a norma delle degli atti interni esecutivi emanati al riguardo in via legislativa od altra simile. In mancanza di questi, non sono derivati da quell'istrumento contrattuale diritti subiettivi nelle persone giuridiche ecclesiastiche interessate. Se ora si introducesse nel Concordato quale titolo giuridico il Reichsdeputationshauptschluss, ciò costituirebbe, – a causa delle numerose oscurità di quel trattato di pace, il quale risale ad oltre cento anni or sono, – come per il passato così anche nell'avvenire, una fonte di continui dubbi e difficoltà nella esecuzione del futuro Concordato. – Il Sig. Ministro aggiunge
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anzi che non sarebbe opportuno di citare nella nuova Convenzione, come titolo giuridico il Concordato del 1817, 1817, ma piuttosto dovrebbero essere espressamente e specificatamente indicate nel futuro Concordato le prestazioni concordatarie finora vigenti col loro rispettivo contenuto da determinarsi nelle nuovamente nelle pendenti trattative.
Il Sig. Ministro quindi concludendo propone di porre nel Concordato, – in luogo della formula sommaria proposta nel punto XII in esame, – esattamente le singole specie di prestazioni dovute dallo Stato; il che renderebbe la cosa più chiara e di più faci semplice esecuzione.
Il Dr. Matt passa quindi a parlare delle "prestazioni cosidette facoltative e revocabili" ed afferma che la questione, se esse per l'avvenire debbano essere riconosciute come obbligatorie, secondo che si richiede del punto XII, riguarda in prima linea il Landtag, cui spetta il diritto di approvare le spese dello Stato. Fra quelle contribuzioni si annoverano particolarmente anche i supplementi di congrua per il clero avente cura d'anime. Il carattere facoltativo e revocabile di tali prestazioni è stato sempre asserito energicamente asserito, ed anche recentemente gli aumenti delle medesime vennero approvati soltanto colla riserva che con ciò non rimarrebbe alterata la loro natura giuridica (1). (cfr. Rapporto N. Il Sig. Ministro considera per conseguenza come sommamente dubbio che si trovi nel Landtag una maggioranza disposta
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a riconoscere per l'avvenire le più volte menzionate prestazioni come obbligatorie, tanto più che si tratta di somme assai elevate e che anche i ministri protestanti dovrebbero avere lo stesso trattamento. Tale richiesta potrebbe quindi mettere in pericolo l'intiero Concordato. Che se malgrado ciò la S. Sede credesse di dover includere tale tale questione nelle trattative concordatarie, il Governo dovrebbe riservarsi di discuterla in precedenza coi capi dei partiti del Landtag, onde affine di rendersi conto conoscere quale accoglienza avrebbe una tale disposizione concordataria. Al quale qual proposito sarebbe, importante di poter significare subito ai capi medesimi come la S. Sede da parte sua accolga i desideri, del Governo bavarese relativamente al Concordato.
La ragione di competenza, addotta più sopra circa le interpretazione dei concetti di legge, convenzione o speciale titolo giuridico, e t secondo la dottrina e secondo l'a e conforme a quanto anche il rinomato professore di diritto pubblico Anschütz nella suoa Manuale edizione della Costituzione del Reich (art. 173 nota), non può (continua il Dr. Matt) non essere tenuta in conto anche rispetto alla inclusione nel Concordato della questione dello svincolo delle prestazioni dello Stato, prima che siano fissati i principii per detto articolo a norma dell'articolo 138 della Costituzione del Reich; essa verrebbe, del resto, come può facilmente prevedersi, fatta valere dal Governo centrale, tanto più che questo ha già iniziato i la-
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vori per la formulazione determinazione dei principii anzidetti.
Ritiene inoltre [onde] il Sig. Ministro che [considerazioni] di opportunità sconsiglino la inclusione nel Concordato della questione in parola. Nel Landtag invero si farebbe senza dubbio rilevare non esservi alcun motivo impellente per legarsi prima della emanazione, da parte del Reich, dei principii relativi allo svincolo in discorso da parte del Reich, assumendo obblighi più estesi di quelli che saranno da questo a suo tempo determinati dal Reich e varranno per gli altri Stati, e ciò in mentre l e attuali circostanze sono tali da rendere non permettere per un tempo indefinito l'attuazione dello svincolo medesimo. Se un giorno si dovrà addivenire a siffatto svincolo, le trattative al riguardo dovranno essere condotte, in mancanza di un unico organo autorizzato da parte della Chiesa, non complessivamente, ma per ogni singola prestazione coi legittimi rappresentanti del rispettivo ente ecclesiastico. In tal guisa, poiché gli obblighi della prestazione dello Stato sono basati su motivi assai svariati, si [avranno] per lo svincolo numerose trattative speciali . Ora queste sarebbero rese più difficili o riuscirebbero assai svantaggiose per lo Stato, se [nel] Concordato [si fosse] imponesse ad esso un obbligo generale e che si presti a larghe interpretazioni. Senza dubbio nel Landtag verrebbero mosse simili obbiezioni; e correrebbe quindi pericolo la conclusione del Concordato.
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Il Dr. Matt crede quindi opportuno di non toccare nel Concordato la questione dello svincolo, o tutt'al più di farlo soltanto con una formula generale, ponendo ad esempio, che, in caso di svincolo di diritti patrimoniali ecclesiastici, gl'interessi della Chiesa saranno tutelati mediante adeguate corrispondenti prestazioni compensi.
Per le suesposte considerazioni stima il Sig. Ministro che anche il punto XIII dovrebbero essere soppresse anche le disposizioni del punto XIII, le quali si riferiscono egualmente alla questione dello svincolo.
Riguardo al medesimo punto, e pur prescindendo dalla suaccennata questione di competenza, osserva il Dr. Matt come, anche qualora lo Stato ha finora provveduto alla manutenzione di un edificio o di una parte di esso, non si può parlare senz'altro di un obbligo di esso al riguardo. Occorre invero distinguere il caso dell'obbligo dello Stato della manutenzione di un edificio in senso giuridico, quello di una semplice [provvidenza] cura per il mantenimento dei monumenti ed infine quello della manutenzione o meno degli edificii di proprietà dello Stato stesso, lasciata al suo arbitrio e senza obbligo di fronte a terzi; questi diversi casi non si prestano senz'altro ad un trattamento uniforme nella
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questione dello svincolo. Manca poi il fondamento giuridico per la richiesta trasformazione del godimento finora limitato in uso illimitato, mentre che si aumenterebbero i pesi gravanti sullo Stato. Finalmente dalla formula proposta lanciò il dubbio se non apparisce chiaramente se l'obbligo dello Stato per la [costruzione] in caso di bisogno, degli edifici ecclesiastici si restringerebbe ai casi, in cui esso aveva concorreva finora aveva in qualche modo parte alla manutenzione degli edifici medesimi, o se invece abbracci tutte le nuove costruzioni necessarie.
Il Dr. Matt con conclude affermando che gl'interessi della Chiesa sarebbero sufficientemente tutelati, se si adottasse nel nuovo Concordato una disposizione simile a quelle sopra proposte.
Punto XV
"La Chiesa ha diritto di riscuotere imposte. Lo Stato esigerà insieme alle sue le dette imposte ecclesiastiche dietro equo compenso."
Relativamente al primo periodo di questo punto il Sig. Ministro rileva che, se esso riguarda il diritto rivendicato reclamato dalla Chiesa cattolica d'imporre tasse ai laici, nulla le impedisce di esercitarlo a norma del Codice di diritto canonico coi mezzi che sono a sua disposizione; lo Stato tuttavia non potrebbe prestare la sua cooperazione per la riscossione di que tali delle medesime imposte di esse insieme alle proprie. Se Che se invece
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Emo di Stato
Prosecuzione delle trattative per il Concordato bavarese (Punto XIV)
7 Aprile 1922
Punto XIV
Il Sig. Ministro del Culto mi ha fatto rimettere ieri per mezzo del Consigliere ministeriale Sig. Goldenberger la risposta al punto XIV del progetto di Concordato, contenuta nel Pro-Memoria, di cui mi do premura di inviare qui unita copia all'E. V. R.
Il detto punto era così concepito:"Al la Chiesa rimangono garantiti in perpetuo i suoi beni ed i suoi diritti patrimoniali. Essa ne dispone liberamente".
Il Dr. Matt comincia col ricordare come secondo l'articolo 138 capoverso secondo della Costituzione del Reich "la proprietà e gli altri diritti delle società di religione e delle associazioni religiose sui loro istituti, fondazioni ed altri beni destinati a scopi di culto, di istruzione insegnamento e di beneficenza, sono garantiti". Un simile concetto trovasi espresso nell'ultimo periodo del § 18 capoverso secondo della Costituzione bavarese.
Que Le due succitate disposizioni, osserva il Sig. Ministro, proteggono le società di religione e le associazioni religiose, e con ciò anche gli Ordini e le Congregazioni (geistliche Gesellschaften) (1),
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dalla confisca dei loro beni e da un pregiudizio d ei loro diritti patrimoniali, in modo non assoluto, ma soltanto relativo, vale a dire soltanto unicamente da lesioni dei medesimi senza indennità. Nel rimanente anche il patrimonio i beni ecclesiastici soggiacciono alle restrizioni ammesse dalla Costituzione. Per conseguenza di ciò anche il patrimonio della Chiesa, ossia delle persone giuridiche ecclesiastiche in Baviera, è sottoposto alla espropriazione conformemente all'articolo 153 capoverso secondo della Costituzione del Reich, ed è soggetto allea imposte imposizione di tasse da parte del Reich, dello Stato bavarese e dei Comuni, ecc., a norma delle rispettive leggi. Una garanzia concordataria per i beni ed i diritti patrimoniali delle persone giuridiche ecclesiastiche in Baviera dovrà quindi rimanere nei limiti fissati dalla Costituzione, né potrà concedersi una situazione speciale che oltrepassi detti limiti.
Relativamente alla seconda parte del punto in esame rileva parimenti il Sig. Ministro come anche la indipendenza delle società religiose nell'ordinamento e nell'amministrazione dei propri affari, e quindi pure del loro patrimonio, secondo il non è – secondo che risulta chiaramente dal testo dell'articolo 137 capoverso terzo della Costituzione del Reich, – assoluta, ma soltanto relativa, vale a dire "nell'ambito
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del diritto comune". Se poi le società religiose entrano in rapporti giuridici e si servono a tale scopo di [certe] forme giuridiche esistenti nello Stato e da esso regolate (diritto di associazionei, società cooperative, commercio, fondazioni, ecc.), esse sottostanno allora altresì alle altre prescrizioni dello Stato vigenti al riguardo. Così, ad esempio, se le società esse danno al loro patrimonio ed alle loro intraprese la forma di fondazioni pubbliche, queste in forza virtù del § 25 della Costituzione bavarese soggiacciono alla soprintendenza dello Stato sulle fondazioni.
Ciò tuttavia non impedisce, soggiunge il Dr. Matt, che in casi speciali, salvo il principio di una tale soprintendenza, lo Stato rinunzi ad esercitarla a favore di una "libera administratio". È così che già in passato sono stati in Baviera differentemente trattati i beni di fondazioni de lle Sedi vescovili ed ai Capitoli cattedrali, da una parte, e, dall'altra, il patrimonio di fondazione dei benefici e quello locale delle singole chiese. Mentre, invero, I primi, infatti, salvo il supremo diritto di soprintendenza dello Stato, erano esenti in virtù delle disposizioni concordatarie da una regolare ispezione dello Stato stesso e godevano della "libera administratio". Ciò può essere ammesso anche nel nuovo Concordato. Invece Invece per le fondazioni benefi-
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ciali e per il patrimonio ecclesiastico locale era applicata la curatela e la ispezione dello Stato. La forma si Il Signor Ministro riconosce però che la forma della curatela finora in uso non corrisponde più ai tempi attuali e che troppo stretta è pure la ispezione de llo Stato relativamente al patrimonio ecclesiastico locale; e detti beni dovranno essere trattati per 1'avvenire come quelli delle altre fondazioni pubbliche, ed a ciò si provvederà mediante una legge generale sulle fondazioni.
Il Dr. Matt conclude le sue osservazioni sul punto XIV, proponendo la seguente redazione: "Alla Chiesa rimangono garantiti i suoi beni ed i suoi diritti patrimoniali secondo le disposizioni della Costituzione. Nei limiti della Costituzione medesima".
Punto XV
"La Chiesa ha diritto di riscuotere imposte. Lo Stato esigerà insieme alle sue le dette imposte ecclesiastiche dietro equo compenso".
Relativamente al primo periodo di questo punto il Sig. Ministro rileva che, se esso riguarda il diritto reclamato dalla Chiesa cattolica d'imporre tasse ai laici, nulla le impedisce di esercitarlo a norma del Codice di diritto canonico coi mezzi che sono a sua disposizione; lo Stato tuttavia non potrebbe prestare la sua cooperazione per la riscossione di esse insieme alle proprie. Che se invece
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si vuole intendere le tasse ecclesiastiche ammesse dallo Stato, un tale diritto è garantito alle società religiose, le quali siano corporazioni di diritto pubblico od abbiano la situazione giuridica delle medesime, nell'articolo 137 capoverso 6 della Costituzione del Reich e nel § 18 capov. III della Costituzione bavarese (1). Inoltre la Baviera ha già emanato il 27 Luglio 1921 una legge circa la riscossione delle dette imposte ecclesiastiche (1), valida per tutte le confessioni religiose, ed il cui progetto fu in precedenza comunicato alle Autorità ecclesiastiche, affinché potessero esprimere al riguardo le loro osservazioni. Non vi è perciò difficoltà che un tale diritto venga assicurato alla Chiesa cattolica la conservazione di una tale facoltà.
Non sembra invece al Dr. Matt possibile l'accettazione del periodo secondo del punto in discorso.
Invero, dopo la promulgazione della Costituzione del Reich il diritto alla riscossione di dette imposte dirette, in particolar modo di quella sul reddito, è passato dagli Stati particolari al Reich. Soltanto le imposte reali sono ad essi rimaste. La Baviera poi ha
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lasciato la cura delle sue imposte reali agli Uffici d per le impo del Reich. Se in considerazione degli interessi del patrimonio dello Stato bavarese e dell'amministrazione delle sue tasse si debbano convenga di ricostituire in Baviera prop propri u ffici di finanza, è una questione attualmente non ancora risoluta. M Tuttavia, quando anche a ciò si addivenisse, [ed] i detti u ffici non avrebbero da occuparsi delle imposte del Reich; non potrebbero per conseguenza occuparsi dei supplementi per la Chiesa a queste imposte, ma tutt'al più di quelle alle tasse bavaresi.
Il Reich, ha del resto, nel § 19 dell'in del r egolamento per le imposte del 13 Dicembre 1919 previsto che le tasse ecc l'amministrazione delle tasse ecclesiastiche debba essere assunta, su domanda delle Autorità ecclesiastiche, dagli u ffici di finanza del Reich . Se questo estenderà estendere tale amministrazione a tutte le operazioni delle imposte circa le tasse medesime ovvero soltanto ad alcune, se l'opera dei suoi funzionari sarà venga prestata gratuitamente o dietro compenso e quale, tutte sono questioni, che riguardano il Reich, e le quali quindi non possono essere regolate in una Convenzione fra la Baviera e la Santa Sede (2). Qualora tuttavia si verificasse
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una partecipazione delle Autorità bavaresi al riguardo, si può ben attendere che la Baviera non prenderà una posizione un'attitudine men favorevole di quella del Reich.
Tale è – pur troppo – la risposta del Sig. Ministro del Culto circa la gravissima questione della situazione economica della Chiesa nel Concordato. Sarebbe lungo e superfluo di entrare nell'esame dettagliato della esposizione del Dr Matt; mi limiterò per quindi alle seguenti osservazioni generali:
1º) Il Sig. Ministro tende nella presente questione a limitare g limitare gl'impegni dello Stato bavarese strettamente alle disposizioni della Costituzione del Reich, escludendo tutto ciò che, in qualsiasi modo, pur senza contraddire alla Costituzione medesima, vada in qualche modo al di là della Costituzione stessa od anche delle future leggi del Reich. Se così fosse, la conclusione di un proprio e separato Concordato bavarese rimarrebbe senza scopo alcuno.
2º) Nel Promemoria in esame è pure caratteristica la tendenza a procedere , in tutte le questioni controverse (ad esempio in quella relativa alle prestazioni cosidette facoltative e revocabili), sempre in senso sfavorevole alla Chiesa. Ora le trattative conc concor-
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datarie sono invece servire a chiarire simili questioni di mutuo accordo e con reciproco desiderio d'intesa, e non a risolverle od a rimandarle sempre a danno della Chiesa.
3º) Che anche i protestanti esigeranno un trattamento simile a quello fatto agli ecclesiastici cattolici nel futuro Concordato, è pur troppo una conseguenza del principio di "parità" vigente anche in Baviera. Ma tale principio non dovrebbe impedire di riconoscere gli speciali titoli giuridici spettanti a lla Chiesa cattolica in seg base alla secolarizzazione del 1803 ed al Concordato del 1817.
4º) Il Sig. Ministro lascia chiaramente comprendere come la decisione circa la situazione economica della Chiesa, in particolar modo per ciò che riguarda le prestazioni cosidette facoltative e revocabili, dipenderà dall'accoglienza che la S. Sede farà ai desideri del Governo bavarese in ordine al Concordato. Mi sia permesso di rilevare come ciò conferma quanto mi esposi rispettosamente nel mio ossequioso Rapporto N. 22987 del 18 Gennaio scorso sulla necessità di includere negli attuali ne negoziati i punti ora in esame.
Avevo pensato sul principio di rispondere al Sig. Ministro [l] una speciale Nota, confutando la sua esposizione, quasi intieramente
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negativa , e quale in verità avrebbe potuto attendersi piuttosto da un Ministro socialista, come fu già l'Hoffmann, che da uno di sinceri sentimenti cattolici. Considerando, tuttavia, che ciò avrebbe naturalmente provocato delle repliche e condotto così gli attuali negoziati sul terreno di lunghe e sterili disquisizioni, le quali ne avrebbero indefinitamente ritardato la conclusione, mi è sembrato più pratico ed opportuno pur non omettendo di [esprimere] a questo Sig. Ministro Presidente, la mia sorpresa per così poco conciliante risposta (1) – di ricercare senza indugio una nuova formula, la che tenga, in quanto è possibile, conto delle osservazioni al Dr Matt del surriferito Promemoria. A tale scopo mi è parso necessario di seguire i adottare i due seguenti criteri: 1º) di s pecificare le singole prestazioni dovute dallo Stato alla Chiesa, invece della f dei principi generali adottati nella prima redazione. Tale è invero la proposta espressamente enunciata da l Dr Matt, la quale si trova pure ripetutamente espressa nella succitata lettera del Sig. Ministro delle Finanze Dr Krausneck, il quale nella succitata lettera del 28 Febbraio p. p. così si esprime: "Più semplice si presenta la questione, relativamente alle prestazioni dello Stato derivanti dal Concordato del 1817 (cfr. specialmente l'articolo IV). Nell'interesse della chiarezza
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dovrebbe essere espressamente indicato nella nuova Convenzione quali di dette prestazioni debbano ancora essere mantenute, ed in quale ambito, tenendo presente l'int il complessivo risultato delle trattative". – Una tale enumerazione poteva alla sua volta compiersi in due modi: o riportando nel nuovo progetto gli obblighi dello s tato quali sono fissati nel Concordato del 1817, o presentandoli sotto nuova forma corrispondentemente alle nuove leggi sugli assegni del clero del 15 Febbraio scorso ( Rapporto N. 23548 del 12 Marzo p. p.). Dopo matura considerazione, ed avendo interrogato altresì al riguardo questo Eminentissimo Sig. Cardinale Arcivescovo e l'ottimo Vicario Generale Mons. Buchberger, è sembrato espediente, per ragioni tattiche, di adottare il primo sistema. Invero Infatti le prestazioni fissate nel Concordato, mentre rappresentano uno stretto diritto della Chiesa a norma sia del giure internazionale che della Costituzione del Reich, importano sono, d'altra parte, incomparabilmente superiori, avuto riguardo al valore della moneta quale era era nel 1817, a quelle [acco] stabilite nelle succitate leggi. Certamente lo Stato chiederà che esse siano ridotte; ma allora apparirà chiaramente che ciò avviene per benigna concessione della Chiesa, la quale si troverà così nelle trattative in una assai migliore posizione. Ciò sembra sembra tanto più
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opportuno, in quanto che, come non mancai di rilevare nel menzionato Rapporto N. 23548, il Governo pretese ha preteso invece di affermare che le prestazioni concesse nelle predette leggi eccedono quelle obbligatorie previste nel Concordato del 1817. 2º) Ridurre i principi concernenti il futuro svincolo ad una formula ancor più generale, la quale tuttavia offra per l'avvenire economico della Chiesa in Baviera sufficiente garanzia. – Non mi è sembrato invece possibile di sopprimere, almeno per ora, come ha conforme alla richiesta del Sig. Ministro, il punto XIII concernente i fondi gli edifici ed i fondi dello Stato adibiti a scopi ecclesiastici; allo scopo tuttavia di formarmi un'idea più chiara dell'importportanza e della pratica necessità di questo punto, ho chiesto ai Revmi Vescovi un elenco dei suddetti edifici e fondi esistenti nelle loro rispettive diocesi. Anche l a redazione de l medesimo punto XIII ha subito però qualche lieve modificazione, ed in particolare, dietro domanda di qualche Superiore di Ordini religiosi, ho aggiunto una espressa menzione anche di questi.
Dopo di ciò Ciò premesso, ecco la nuova redazione dei punti XII, XIII, XIV (1) e XV, che sottopongo al superiore giudizio dell'E. V.,: prevenendola tuttavia che la medesima potrà
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Punto XII
Lo Stato bavarese adempierà sempre verso la Chiesa cattolica i suoi obblighi di [presta] finanziari fondati su legge, contratto convenzione o particolar e titol o giuridic o.
In modo particolare verranno pienamente osservate le obbligazioni patrimoniali fissate nel Concordato del 1817; vale a dire
a) La dotazione delle Mense arcivescovili e vescovili in bonis fundisque stabilibus, la cui libera amministrazione spetta agli Arcivescovi ed ai Vescovi, ed i cui redditi annui netti [erano] calcolati, secondo il valore della moneta nel suddetto anno 1817, a fiorini: 20.000 per l'Arcivescovo di Monaco, 15.000 per l'Arcivescovo di Bamberga, 10.000 per i Vescovi di Augsburg, Regensburg e Würzburg, 8.000 per i Vescovi di Passau, Eichstätt e Spira (art. IV). Tali rendite redditi debbono essere adattati alle valore presenti condizioni in proporzione dell'aumento del valore dei fondi beni stabili e della diminuzione di quello della moneta.
b) La dotazione dei Capitoli delle Chiese metropolitane e collegiate, egualmente in ba lasciata alla libera amministrazione dei Capitoli medesimi, e del pari costituita in bonis fundisque stabilibus, i cui redditi annui netti trovansi fissati, secondo il valore della moneta nell'anno 1817, e che e debbono essere egualmente conformati a lle odierne circostanze
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come sopra.
Tutti i Capitoli contano due Dignità, (il Preposito ed il Decano); i Capitoli metropolitani contano inoltre almeno dieci Canonici, i cattedrali almeno otto; ambe gli uni e gli altri inoltre almeno sei Vicari (citato art. III).
Per i Canonici, i quali abbiano compiuto l'età di settanta anni o non siano altrimenti più abili a prestare il loro servizio, possono essere nominati Coadiutori con o senza diritto di successione, i quali [godranno] gli stessi redditi degli a dei Canonici statutari. Egualmente sarà aumentato secondo il bisogno il numero dei Vicari.
c) gli [sic] onorari per i Vicari generali ed i Segretari dei Vescovi vescovili, ammontanti, secondo il valore della moneta nel 1817, rispettivamente a fiorini 500 e 200 (art. III).
d) Nel tempo della vacanza delle Sedi arcivescovili e vescovili, delle Dignità, dei Canonicati, delle Prebende o Vicariati, i suddetti redditi saranno percepiti e conservati a vantaggio delle rispettive Chiese (art. IV).
e) Agli Arcivescovi ed ai Vescovi, alle Dignità, ai Canonici seniori ed ai Vicari parimenti seniori, verrà assegnata una abitazione corrispondente alla loro dignità e stato ( condizione (art. IV).
f) Per la Curia arcivescovile e vescovile, per il Capitolo e l'Archivio sarà egualmente
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destinato un conveniente edificio (art. IV).
g) Ove esistono altri benefici, i medesimi saranno conservati (art. IV).
h) I fondi, i redditi, i beni beni mobili ed immobili delle fabbriche e delle Chiese saranno conservati, e qualora essi non siano sufficienti per la manutenzione delle chiese stesse, per le spese del culto divino e per gli stipendi dei necessari inservienti, supplirà lo Stato (art. IV).
i) Ogni diocesi avrà il Seminario vescovile, al quale verrà assicurata una congrua dotazione in bonis fundisque stabilibus; in quelle, ove manchi (1), dovrà essere senza indugio fondato con eguale dotazione (art. V).
I suddetti Seminari comprendono l'intiero corso di studi per la formazione allo stato sacerd ecclesiastico a norma del Concilio Tridentino e del Codice di diritto canonico (2).
k) Per gli ecclesiastici emeriti viene messa destinata lo Stato provvede assegnando all'uopo una cas a con sufficiente dotazione (art. VI).
l) Lo Stato aseg assegnerà una conveniente dotazione ad alcune Case religiose di ambedue i sessi per la istruzione della gioventù, per aiuto dei parroci nella cura delle anime e per la cura d l'assistenza degli infermi .
m) I beni dei Seminari, delle parrocchie, dei benefici, delle fabbriche e di tutte le altre fondazioni ecclesiastiche saranno sempre inte-
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gralmente conservati e non potranno essere né alienati né mutati in pensione. –La Chiesa ha inoltre il diritto di acquistare nuovi beni
m) Lo Stato assegnerà convenienti rendite nella erezione e divisione delle parrocchie (art. XII, f), e continuerà a prestare ai sacerdoti aventi cura d'anime i mezzi per la loro decorosa sostentazione.
Qualora si addivenisse allo svincolo delle attuali prestazioni dello Stato verso la Chiesa o ad un nuovo ordinamento delle medesime, gl'interessi della Chiesa verranno assicurati, d'intesa colle Autorità ecclesiastiche, mediante corrispondenti compensi, in guisa che per la Chiesa e per il Clero non debbano effettivamente subire, né momentaneamente né per l'avvenire, un peggioramento in [proporzione] dello stato attuale.
Punto XIII
Gli edifici ed i fondi dello Stato, che al presente servono immediatamente o mediatamente a scopi ecclesiastici, (compresi quelli attualmente goduti da Ordini o Congregazioni religiose), sono lasciati gratuitamente alla Chiesa in uso perpetuo ed illimitato. Lo Stato provvederà alla manutenzione di detti edifici, se ne ha l'obbligo o se già sinora ha provveduto alla lo ha già sinora compiuto.
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Punto XV
La Chiesa cattolica ha diritto di riscuotere imposte sulla base dei registri civili delle tasse.
Dopo di ciò, chinato


[Fol. 350v] (1) Articolo 138 capov. 1: "Le prestazioni dello Stato alle società religiose, dovute per legge, convenzione o speciali titoli giuridici, saranno svincolate in via legislativa dai singoli Stati, su basi che verranno fissate con legge del Reich."
Articolo 173: "Finché non sarà emanata la legge del Reich prevista all'articolo 138, lo Stato continuerà a corrispondere come per il passato alle società religiose le sue prestazioni , dovute per legge, convenzione o speciali titoli giuridici".
[Fol. 350v] (2) § 18 capov. IV: "Sino allo svincolo previsto dalla Costituzione del Reich, rimangono conservate le prestazioni dello Stato, dovute per legge, convenzione o speciale titolo giuridico". – Capov. V: "Fino allo stesso momento, gli edifici ed i fondi dello Stato, i quali attualmente servono a scopi di culto, non possono essere a questo sottratti contro il volere degli interessati". – Cfr. Rapporto N. 14369 del 6 Ottobre 1919.
[Fol. 351r] (1) Mi sia permesso di osservare qui subito che la ragione, per cui i ted il partito tedesco democratico respinse la proposta anzidetta, fu, perché , come si espresse il deputato Naumann, perché sembrava superflua la parola "consuetudine" sembrava superflua, essendovi già le altre "speciali titoli giuridici" (cfr. i succitati rapporti stenografici, pag. 1654 D).
[Fol. 351v] (1) Cfr. Rapporto N. 21871 del 15 Settembre 1921 circa la nuova legge sugli assegni del clero per il clero in Baviera.
[Fol. 354r] (1) Per la terminologia cfr. il Rapporto N. 14369 del 6 Ottobre 1919 nella annotazione al § l8 della Costituzione bavarese.
[Fol. 356r] (1) Cfr. Rapporto N. 21871 del 15 Settembre 1921.

[Fol. 358r] (1) Sottometto al superiore giudizio dell'E. V. se non convenga forse che anch'Ella ne faccia, pur in termini generali, parola con cotesto Sig. Ministro di Baviera. Ciò non mancherebbe di produrre una imp notevole impressione sul Governo.

[Fol. 359r] (1) Sul punto XIV il Sig. Ministro non ha fatto alcuna osservazione; ciò autorizza a riprodurlo invariato sul nuovo progetto.



[Fol. 360v] (1) È il caso della diocesi di Spira.
(1) È, almeno in gran parte, il caso della diocesi di Spira, la quale ha soltanto il cosidetto Seminario pratico per l'ultimo anno degli studi teologi ci, mentre che per gli altri studi di filosofia e di teologia i chierici di detta diocesi sono obbligati ad andare qua e là in altri Istituti di altre diocesi.

[Fol. 360v] (2) Il Governo bavarese ha preteso di essere obbligato soltanto per il suaccennato Seminario pratico, mentre che evidentemente l'articolo V del Concordato comprendeva, parlando di Seminari "ad normam Sacri Concilii Tridentini" comprendeva evidentemente l'intiero corso. Il Seydel (Bayerisches Kirchen-Staatsrecht, Freiburg i. B., 1892, pag. 247) inclina ad escludere il Seminari um minor (Knabenseminarien), perché ivi si parla di adolescentes e non di pueri, ma tuttavia non impugna l'intiero Semin l'obbligo per l'intiero Seminarium maius (Klerikal semin semin arien).
350r, am oberen linken Seitenrand hds. von unbekannter Hand vermerkt, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten: "C".
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 05 April 1922, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 12218, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/12218. Last access: 01-06-2024.
Online since 31-07-2013.