TEI-P5
Document no. 12226
Dovendo, non appena mi saranno pervenute le venerate istruzioni dell'E. V. R. relativamenteai miei rispettosi Rapporti N. N. 23649 e 23740 rispettivamente in data del 5 e del 15 corrente, presentare colla maggior possibile sollecitudine al Sig. Minis Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri, Conte Lerchenfeld, ed al Ministro del Culto Dr. Matt un nuovo progetto completo di Concordato, mi sono dato premura di preparare anche un articolo d'introduzione ed alcuni articoli di chiusa, che compio il dovere di sottomettere qui appresso al giudizio dell'E. V.
L'articolo d'introduzione potrebbe essere così concepito: "Lo Stato bavarese garantisce il libero e pubblico esercizio della religione cattolica ed il diritto della Chiesa di regolare i suoi affari secondo le prescrizioni del diritto canonico". Esso è stato desunto quasi letteralmente dall'articolo 1º del Concordato colGoverno [di] Lettonia. Temo tuttavia che il Governo bavarese solleverà difficoltà contro la seconda parte,"ed il diritto della Chiesa ecc.",sesitollerabilein una leggeunilaterale dello Stato, sembra inammissibile in un Concordato, parmi che, qualora il Governo bavarese insistesse nella medesima, sarebbe più opportuno, affine di evitare lunghe disquisizioni e conseguenti ritardi, di lasciar cadere la surriferita parte anzidetta, conservando solo la prima, come nell'articolo I di del Concordato colla Serbia del 1914.
Come [chiusa], dovrebbero, a mio subordinato avviso, essere posti i tre articoli seguenti:
[Se] " "I. – Se in avvenire sorgesse qualche difficoltà sulla interpretazione dei precedenti articoli o su questioni per avventura dagli stessi non contemplate, la Santa Sede e lo Stato bavarese procederanno, di comune intelligenza, ad un'amichevole soluzione in armonia col diritto canonico".
Questo articolo riproduce esattamente il 20º delConsuddetto Concordato colla Serbia e corrisponde, in forma mitigata, all'articolo XVII del Concordato bavarese del 1817.
"II. In virtù del presente Concordato rimangono abrogate le leggi,ed ordinanze e decreti, finora emanati in Baviera ed ancora in vigore, i quali si trovino in opposizioneal medesimo."
In In questo articoloè riprodotto
ill'articolo XVI° dell'antico Concordato bavarese e sembra non debba dare luogo a contestazioni.
"III. Le disposizioni del presente Concordato, il quale ha la forza giuridica di un trattato internazionale, nonsa saranno toccate, senza espresso consenso della S. Sede, da posteriori leggi del Reicho dello Stato bavarese".
Mi è sembrato opportuno, per assicurareil Concordato bavarese, da futuripericoli, di ripetere in questo articolo la dichiarazione rilasciatami giàdaa mia richiesta, dal Governo di Berlino nel Novembre 1920 (cfr. Rapporto N. 18532 del 14 d. m.). Mi è parso anche inoltre tuttavia utile di esprimere nella proposizione incidentale "il quale ha forza giuridica di un trattato internazionale" la base il fondamento di tale disposizione. Sebbene, invero, i Concordati non sieno trattati internazionali propriamente detti, perché ma Convenzioni
sui generis, perché conchiusi non fra altre Nazioni o Stati eguali fra tra di loro in eodem ordine, ma fra due società perfette supreme o sovrane in diverso ordine, di cui l'una, ossia la società civile, è indirettamente subordinata alla Chiesa; tuttavia essi hanno la forza ed il valore giuridico dei trattati internazionali, i quali non possono essere toccati da leggi unilaterali senza il consenso dell'altra Parte contraente.
, (in verità non molto probabile, ma pur sempre possibile) che una futura legge del Reich contenga disposizioni più favorevoli per la Chiesa di quelle del presente Concordato.
Dopo di ciò, in attesadelle venerate istruzioni degli ordini dell'E. V. al riguardo, m'inchino
421r, mittig oberhalb des Textes von unbekannter Hand vermerkt, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten: "C".
Online since 31-07-2013, last modification 14-04-2014.
Document no. 12226
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[München], 25 April 1922
Writer (text genesis)
PacelliPacelliSubject
Sul nuovo progetto di Concordato col Governo bavarese
L'articolo d'introduzione potrebbe essere così concepito: "Lo Stato bavarese garantisce il libero e pubblico esercizio della religione cattolica ed il diritto della Chiesa di regolare i suoi affari secondo le prescrizioni del diritto canonico". Esso è stato desunto quasi letteralmente dall'articolo 1º del Concordato colGoverno [di] Lettonia. Temo tuttavia che il Governo bavarese solleverà difficoltà contro la seconda parte,"ed il diritto della Chiesa ecc.",
421v
del medesimo chiederà che vengano aggiunte le parole "nell'ambito del diritto comune" (cfr. Articolo 137 capoverso 3 della Costituzione del Reich). Poiché, però, una tale restrizione, Come [chiusa], dovrebbero, a mio subordinato avviso, essere posti i tre articoli seguenti:
[
Questo articolo riproduce esattamente il 20º del
422r
"II. In virtù del presente Concordato rimangono abrogate le leggi,
"III. Le disposizioni del presente Concordato, il quale ha la forza giuridica di un trattato internazionale, non
Mi è sembrato opportuno, per assicurareil Concordato bavarese, da futuripericoli, di ripetere in questo articolo la dichiarazione rilasciatami già
422v
422r
di aggiungervi la clausola "senza il consenso della S. Sede", affine di lasciare una porta aperta per il casoDopo di ciò, in attesa