Document no. 12245
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[München], 11 September 1922
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Sul progetto di Concordato per la Baviera
Ho subito preparato la nuova redazione del progetto medesimo in lingua tedesca in conformità [delle] sullodate istruzioni. Prima tuttavia di presentarlo ufficialmente al Governo, mi è necessario d'implorare dall'E. V.
1º) Al § 2 dell'articolo III l'inciso "in base alle canoniche prescrizioni" sarebbe senza alcun dubbio per sé preferibile all'altro "in base ad un procedimento canonico in via penale od amministrativa". Siccome però i professori delle Università e dei Licei, come pure i maestri di religione, sono considerati come funzionari dello Stato, e dato il pericolo di violente agitazioni ed attacchi cui (secondo quanto esponeva il Sig. Ministro del Culto Dr. Matt – cfr. Rapporto N. 17896 dell'11 Settembre 1920),
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2º) Per ciò che concerne il professore di filosofia, di cui è parola alla nota 2 della pagina 3,lo aggiungerò all'art. IV un paragrafo così concepito: "Ai futuri studenti di teologia, per riguardo, deve essere dato possibilmente modo di seguire un corso di filosofia anche presso un professore ecclesiastico". Non soquale accoglienza tale aggiunta incontrerà presso il Governo, ad ogni modo essarappresentail massimo chepossa in qualche modo sperarsi di raggiungere. Voglia l'E. V. degnarsi di significarmi se ritiene sufficiente l'anzidetta formula.3º) Al § 2 dell'art. V colla espressione "quelle materie, in cui il punto di vista religioso ha importanza per la fede e per la educazione" si volevano intendere quelle materie, le quali (a differenza della istruzione religiosa, di cui è parola nel precedente inciso) sono per sé profane, ma possono tuttavia avere notevole influenza sulla fede e l'educazione dei fanciulli. Tali sono, ad esempio, la storia generale,
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per la fede e per la educazione", lasciando, come nella primitiva redazione, la missio canonica ristretta alla istruzione religiosa. 4º) Nel § 1 dell'articolo VII l'apparente contraddizione, giustamente rilevata nella nota 2, è derivata dal desiderio di evitare che fosse nominata e quasi canonizzata nel Concordato la cosidetta Gemeinschaftsschule; sembra tuttavia che essa possa essere egualmente eliminata, aggiungendo al principio l'inciso: "... l'istruzione religiosa rimane, sa l v ol'e ccezione di cui è parola in appresso, come materia..." – Per chiarire poi la frase "prendendo per base lo stato attuale", potrebbe sostituirsi l'altra "in misura non minore di quella praticata attualmente".
5º) Per ciò che concerne le tasse ecclesiastiche, cui si riferisce la nota 1 a pagina 10, la loro natura, estensione e modo di riscossione trovansi già determinati nella legge votata dal Landtag bavarese il 27 Luglio 1921, sulla quale riferii ampiamente nel mio rispettoso Rapporto N. 21871 del 15 Settembre dello scorso anno. D'altra parte le attuali difficili condizioni economiche non lasciano pur troppo sperare che le Autorità ecclesiastiche possano rinunziare alle imposte (alle quali, del resto, le popolazioni della Baviera sono già abituate da un decenniole popolazio-
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ni della Baviera) e contentarsi delle libere oblazioni 442r
6º) Quanto al § 2 dell'articolo XII, mi sia permesso di ricordare (cfr. Rapporto N. 23740 del 15 Aprile c. a.) che il Governo bavarese ritiene come ancora vigenti i diritti di presentazione
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gia, secondo cui la "presentazione" equivale alla "collazione" del beneficio. Per le 7º) Nel § 1 dell'art. XV l'inciso "in armonia col Diritto canonico" aveva per iscopo di fissare su quale base dovrebbe raggiungersi l'amichevole soluzione, vale a dire non sui principi spesso erronei dei giuristi dello Stato, ma sulle norme del Diritto canonico. Se tuttavia, malgrado ciò l'E. V. giudica superfluo l'inciso medesimo, esso verrà da me senz'altro soppresso.
8º) Finalmente credo mio dovere di significare all'E. V. che le
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dei Seminari e delle Università degli Studi, cui si accenna nella nota 2 pag. 2, ed in virtù delle quali per la nomina dei professori o docenti [In attesa pertanto delle venerate istruzioni dell'E. V., m'inchino