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Circa il Monastero di S. Brigida in Altomünster
Insieme al rel ai relativi Allegati, che qui acclusi compio il dovere di ritornare alla P. V. Revma,
mi pervenne regolarmente il Suo venerato Foglio della P. V. Revma N. 574/21 relativo al Monastero di S. Brigida in Altomünster. Essendomi rivolto per i necessari schiarimenti a questo Revmo Vicario Generale Mons. Buchberger, egli redasse un ulteriore Esposto, in data del 16 Giugno scorso, il quale fu per una svista
dello spedizioniere
inviato
a cotesta S. Congregazione, da cui mi venne cortesemente rimesso conl Dispaccio del 23 Agosto p. p. – La P. V. troverà egualmente qui compiegato l'Esposto medesimo.
In merito alle questioni, sulle quali la P. V. mi ha ordinato di esprimere il mio umile avviso, mi256v
sia ora permesso di esporre
subordinatamente quanto appresso:
1º) La contraddizione fra i due E i due Esposti della Curia arcivescovile, in in data rispettivamente del 3 Settembre 1920 e del 23 Febbraio 1921, è evidente. Essa si spiega col fatto che il primo venne inviato, in assenza del Revmo Mons. Vicario Generale, dal suo Sostituto, Revmo Canonico Uttendorfer.
2º) Sembra pure indubitato
che il Revmo Arcivescovo di Monaco-Frisinga, Mons.
Stein, agì illegittimamente, sebbene in buona fede, allorché nel 1907 cambiò di sua propria autorità le Co regole e Costituzioni delle Monache in discorso, approvate già dalla S. Sede. Infatti, secondo la Costituzione Conditae (8 Dicembre 1900) allora vigente, "Episcopi ius non habebant
immutandi c
onstitutiones a Sede Apostolica approbatas". – Né vale il dire che il Re di Baviera Ludovico I permise il ripristinamento del Monastero a condizione che esso "jurisdictioni Ordinarii plene subiectum existeret"; giacché, come
era
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stata illegittima la soppressione del 1803, così pure lo era
l'apposizione di condizioni da parte dello Stato dell'Autorità civile al momento della restaurazione. in cui il Monastero, che d (il quale, del resto, canonicamente non aveva mai cessato di esistere) venne restituito. – L'indulto, poi, del Sommo Pontefice Pio IX d circa la emissione dei voti semplici ebbe carattere soltanto provvisorio per le circostanze da me già altra volta esposte
nel rispettoso Rapporto N. 24593 del 15 Luglio scorso, concernente il Monastero delle Religiose Cisert Cisterciensi in Oberschönenfeld; esso quindi non mutò la natura dell'Istituto, il quale rimase conservò quindi il carattere di religione a voti solenni, (cfr. can. 488 n. 7º). sebbene le monache vi emettessero soltanto voti semplici (cfr. can. 488 n. 7º). La ragione D'altra parte, la ragione, per cui venne emanato detto indulto, è cessata attualm ora completamente cessata, massime in seguito alle di nuove disposizioni delle Costituzioni germanica e bavarese, come ebbi occasione di riferire nel citato Rapporto . – È 257v
tuttavia da notare che, non esistendo più
il Convento dei Religiosi di S. Brigida, soppresso nello stesso anno 1803,
non le Monache di Altomünster non possono più dipendere dai Superiori regolari e debbono quindi essere assoggettate
alla giurisdizione dell'Ordinario a norma e nei limiti prescritti dal diritto canonico (can. 615).
3º) Essendo, come si è detto, il Monastero delle Ben in discorso iuris pontificii
l'adattamento delle Costituzioni
al Codice di diritto canonico non spetta all'Ordinario, dovendo il testo emendato delle Costitu essere sottoposto alla S. Congregazione dei Religiosi (Acta Ap . Sedis, 1918, pag. 290; 1921, pag. 538).
3º4º) Quanto alle attuali condizioni del Monastero di Altomünster,
è mio dovere di riferire
che questo
Mons.
Vicario generale, non sembra
del tutto soddisfatt
o
del medesimo, in quanto che
vi sarebbero
fra le Re Monache divisioni e dissensi. D'altra parte, però, la testimonianza concorde di due degni
Relig
Religiosi
degni di fede, i quali
conoscono il Monastero in parola, sembra assicurare che l'osservanza della disciplina religiosa sia colà irreprensibile. – Il numero delle nuove aspiranti non è grande, come accadere ai nostri giorni per i Monast Conventi di stretta clausura e di vita contemplativa; tuttavia
vi è sono attualmente in Altomünster una novizia ed una postulante per religiose di coro, ed egualmente una novizia ed una postulante per suore converse. – Quanto ai mezzi di sostentazione, il Monastero
ha potuto sinora, − nonostante la
difficilissima situa-258r
zione economica generale,
tirare innanzi provvedere ai suoi bisogni, grazie sia ai prodotti della loro fattoria, che ai sussidi di altri Monasteri di S. Brigida, specialmente olandesi. – Contro l'osservanza della clausura papale non sembra vi siano notevoli difficoltà, –
(
tanto più
che le Religiose non hanno accettato la fondazione di una scuola, desiderata dall'Ordinario, −, salvo, tuttavia per ciò che si riferisce alla suddetta fattoria (il qual punto dovrebbe essere eventualmente regolato).
5º) In considerazione di tutto ciò, non mi sembra mi sembra
che vi sia alcuna
grave obbiezione contro la domanda delle Religiose
in discorso, di riprendere cioè le loro antiche
Regole adattate alle disposizioni del nuovo Codice di diritto canonico.
Né l'Ordinario stesso
potrebbe da ciò avere
ragione di malcontento,
giacché il Monastero rimarrebbe, a lui come si è già sopra accennato, a lui soggetto a norma del can. 615.
Dopo di ciò, con sensi di profonda venerazione ho l'onore di confermarmi
Della P. V. Revma
256r, oberhalb des Textes hds. in roter Farbe von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiarturangestellten vermerkt: "C".
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Serafini OSB, Mauro M. from 28 September 1922, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 12541, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/12541. Last access: 17-07-2024.
Online since 31-07-2013, last modification 29-09-2014.