Document no. 12804
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[München], 24 February 1923
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PacelliPacelliSubject
Trattative col Governo prussiano
Detta Nota non mancò,
183v
Sig. Boelitz mi ha rimesso la risposta, che l'E. V. troverà parimenti qui
compiegata (Allegato II), insieme ad una traduzione latina curata dal Ministero medesimo Il Sig. Ministro, dopo aver accusato ricevimento della succitata mia Nota, comincia
184r
16 (non 26) Febbraio 184v
hanno
formato già una volta oggetto di negoziati diplomatici, avendo il Cardinale Segretario di
Stato Emo Jacobini con Nota del 4 Aprile 1886 consentito all'adempimento della cosiddetta Anzeigepflicht (vale a
dire dell'obbligo di previanotifica del nome del candidato nella provvista delle parrocchie)
prevista nella legge medesima.Il Dr. Boelitz prosegue affermando esser suo desiderio di veder presto felicemente conchiuse le iniziate trattative circa la collazione degli uffici ecclesiastici e la formazione del clero, specialmente perché avrebbe allora la possibilità di presentare un disegno di legge diretto ad abrogare o modificare corrispondentemente ai nuovi tempi tutte le disposizioni legislative politico-ecclesiastiche emanate all'epoca del cosiddetto Kulturkampf. Coll'accettazione di una tale legge rimarrebbero, a giudizio del Sig. Ministro, notevolmente soddisfatti i desideri della Chiesa cattolica e verrebbe chiarita la situazione della medesima di fronte allo Stato prussiano. Oltre alla summenzionata legge intorno al conferimento degli uffici ecclesiastici ed
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alla formazione del clero, si tratterebbe delle seguenti
leggi colle loro posteriori modificazioni:1°) Legge sul potere disciplinare della Chiesa (12 Maggio 1873),
2°) Legge intorno ai limiti
3°) Legge circa l'amministrazione delle Diocesi cattoliche vacanti (20 Maggio 1874),
4°) Legge concernente gli Ordini e le Congregazioni religiose della Chiesa cattolica (31 Maggio 1875),
5°) Legge sull'amministrazione del patrimonio nelle Kirchengemeinden cattoliche (20 Giugno 1875),
6°) Legge relativa ai diritti delle comunità dei Vecchi Cattolici sul patrimonio ecclesiastico (4 Giugno [sic] 1875),
7°) Legge intorno ai diritti di sorveglianza dello Stato sull'amministrazione dei beni delle diocesi cattoliche (7 Giugno 1875).
Il Sig. Ministro rileva con soddisfazione che
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ha già condotto ad una felice intesa.In conseguenza di ciòèstato già presentato al Ministero di Stato prussiano un disegno di legge
importante la modificazione, che in sostanza equivale alla
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il Sig. Ministro osserva aver Dopo di ciò il Dr. Boelitz passa a
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avviso, una più stretta attinenza coll' argomento.Il primo di essi concerne iljus praesentandi fondato sul patronato, ed a tale riguardo il Sig. Ministro osserva che la Costituzione del Reich nulla ha cambiato nei riguardi del medesimo, come risulta dalle discussioni che ebbero allora luogo
Il secondo punto si riferisce alle dotazioni previste nelle varie Bolle di circoscrizione, ed a questo proposito il Dr. Boelitz fa rilevare come esse, per ciò cheriguarda gli assegni degli ecclesiastici, sono state
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del clero
cattolico a 139 milioni di marchi in cifra tonda e dà anticipo per oltre un miliardo di marchi all'anno. D'altra parte egli
stima che, dati gli straordinari oneri di pagamenti all'estero, che gravano sulla Germaniae si ripercuotono sui bilanci dei singoli Stati, lo svalutamento [sic] del danaro e la competenza del
Reich in base alla Costituzione In occasione del mio ultimo viaggio a Berlino ebbe luogo,
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to, per incarico del Ministro Sig. Boelitz, a
visitarmi in Monaco) e Wende. Da parte mia, conoscendo quanta circospezione si richieda
nelle trattative col Ministero medesimo, accettai bensì tale conferenza, ma dichiarai più
volte Le considerazioni contenute in detto Appunto
1°) Per ragioni di diritto pubblico la Prussia non può rilasciare
188r
2°) Se alcune disposizioni delle Bolle concordate
3°) Per la definizione delle questioni proposte dalGoverno prussiano non sarà probabilmente necessaria la conclusione di un formale trattato. Il Governo si propone piuttosto di modificare le
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relative leggi prussiane, non appena con uno scambio di Note ocon un protocollo saranno di comune accordo 4°) Per ciò che riguarda infine le Facoltà teologiche,sulle quali avevo in modo speciale richiamato l'attenzione del Ministero del Culto, si osserva nel menzionato Appunto che i rapporti dell'Episcopato prussiano colle medesime hanno una solida base nella prassi già da lungo temposperimentata.
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Il cambiamento di questo modus procedendi, non richiesto da
bisogni risultanti dalla pratica, avrebbequindiluogoessenzialmenteperconsiderazioni teoriche.Ora, però,
189v
mento legislativo, come la conclusione di nuove convenzioni circa la nomina dei
professori, provocasse una pubblicadiscussione di questo problema sorgerebbe un serio pericolo di attacchi e di notevole pregiudizio della situazione delle Facoltà medesime. Sembra perciò
ben dubbio, dal punto di vista degli interessi cattolici,
se, convenga di provocare
una tale discussione teoretica di questo problema, che si trova nella prassi regolato in forma del tutto soddisfacente. La particolarecondizione di [cose] sopra descrittafa apparire altresì comenon opportuno il prendere
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Ciò non vuol dire tuttavia (conclude l'Appunto) che quanto avviene in altri Paesi della Germania debba rimanere ora senza importanza per le Facoltà teologiche cattoliche della Prussia; che anzi di speciale interesse potranno essere
Data l'importanza dell'argomento, ho stimato utile di chiedere circa la surriferita risposta del Sig.
Il pensiero dell'EmoCardinale Vescovo di Breslavia trovasi consegnato nella di lui
190v
ritiene "urgentemente desiderabile la conclusione il più possibile
sollecita di un definitivo accordo col Ministero. Cambiamenti nella costituzione del
Ministero e del Landtag potrebbero altrimenti
Ciò premesso, l'Emo osserva che i punti XI (precedenza dell'atto civile al matrimonio religioso) e XII (questione scolastica)
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ai Vecchi Cattolici),esso puòesserenei singoli casi lasciatoalle trattativedeiVescovi.Per ciò che si riferisce al punto X, il sullodatoEminentissimo Bertram avrebbe desiderato che venisse riconosciuto, non soltanto di fatto caso per caso, ma in principio, doversi le somme, fissate nella Bolla del 1821, od il cui pagamento per altro titolo incombe allo Stato, calcolare ogni volta secondo il valore del danaro. Ora invece il Ministro del Culto
194v
decidersi, se vuole rimaner
ferma nell'esigere
Riguardo ai punti I (formazione del clero), II (esclusione degli stranieri dagli
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uffici ecclesiastici), III (provvista delle Sedi vescovili
e dei Canonicati), IV (obbligo di notifica del nome del candidato nella provvista delle
parrocchie) l'Emo si riporta alla sua precedente succitata dettera del 9 Maggio 1922 (Rapporto N. 24192), lasciando naturalmente la decisione i proposito alla
S. Sede.Finalmente per ciò che concerne il punto VII (ius presentandi, in base al patronato), il Sig. Cardinale Vescovo di Breslavia stima che
L'Emo Sig. Cardinale Arcivescovo di Colonia ha espresso il suo sentimento in un Foglio in data del 30 Ottobre , che l'E. V. potrà leggere nell'Allegato VIII. "Assai capziosa (così egli osserva) sembrami nella risposta del Sig. Ministro del Culto la forma del periodo "Die baldige glückliche Beendigung ecc."
195v
è
spinto dall'articolo 137 della Costituzione del Reich, e da
null'altro".Venendo poi a discorrere delle prestazioni finanziarie dello Stato alla Chiesa, il medesimo Emo Schulte così si esprime: "È bensì vero che i Concordati (per esempio la Bolla De salute animarum) non sono né gli unici né i primari titoli giuridici per le prestazioni anzidette. È tuttavia opportuno di fissare nuovamente in un Concordato (colla Prussia) questi diritti della Chiesa, procurando di adattarli prudentemente alle circostanze attuali. Che se il Sig. Ministro del Culto nella citata risposta afferma essere state le dotazioni previste nelle Bolle di circoscrizione progressivamente adattate all'abbassamento della valuta, ciò non risponde a verità per ciò che concerne gli assegni dei Vescovi per i cento anni dalla emanazione della Bolla De salute animarum. I rispettivi aumenti,
196r
diritti… Essi invece Dopo di aver riferito quanto sopra mi sia ora permesso di sottoporre umilmente al superiore giudizio dell'E. V. le seguenti osservazioni:
1°) Nella Nota del 28 Aprile [c. a.,] cui riferivasi il mio ossequioso Rapporto N. 24192 più volte citato, il Sig. Ministro del Culto, come mi permisi allora di notare, domandava il regolamento di quelli fra i punti contemplati nel Memorandum dell'Emo Sig. Cardinale Bertram, i quali interessano lo Stato prussiano (circoscrizione delle diocesi, provvista delle Sedi vescovili, delle dignità e dei canonicati, formazione del clero e condizioni per l'ammissione agli uffici
196v
ecclesiastici). Circa le altre materie invece, le quali non
meno interessano la S. Sede e che erano pure proposte nel Memorandum medesimo
([zwei Wörter unlesbar] in modo particolare quelle concernenti le
Facoltà teologiche ed i Seminari e la questione scolastica) si ricercava invano un qualsiasi
accenno nello scritto del Dr. Boelitz. Fu in seguito a ciò che, in conformità delle
istruzioni impartetimi dall'E. V., nella mia Nota in data del 30 Giugno , di cui è parola in principio del presente Rapporto, facevo
presente al Sig. Ministro come la S. Sede aveva esaminato colla più seria
attenzione, e col più vivo desiderio di giungere ad un soddisfacente accordo il di lui
esposto; prima peraltro di prendere definitive decisioni riguardo alle proposte ivi
contenute, bramava di conoscere le vedute del Governo prussiano relativamente agli altri
punti del Memorandum. – Una tale attitudine della S. Sede era stata dettata
specialmente dal riflesso che, qualora la Prussia fosse riuscita a far accettare i suoi postulati non solo non avrebbe avuto più 197r
indurla ad
accettare nel Reichsrat, ove essa ha parte prevalente, il Concordato per il Reich, massime colla inclusione nel
medesimo della questione scolastica. Che anzi anche la conclusione del Concordato bavarese
ne sarebbe rimasta indirettamente minacciata. Se infatti la Prussia ottenesse senz'altro le
stesse concessioni della Baviera, come potrebbe poi questa ammettere che si esigano da lei, come compenso, tutta una lunga serie di
disposizioni concordatarie circa le Facoltà teologiche, le scuole, gli Ordini e le
congregazioni religiose, ecc.? Vi sarebbe allora ogni motivo di temere che il Landtag, ove il
partito popolare bavarese non ha la maggioranza assoluta,
rifiuterebbe di votare un simile progetto di Concordato. Che cosa ha ora portato la nuova Nota di risposta del Sig. Ministro del Culto? Molte belle parole, ma in sostanza nulla. Il Dr. Boelitz dice di "non dubitare che le altre questioni verranno trattate dal Governo prussiano con quello spirito di serietà e di comprensione, che richiedono i riguardi dovuti alla importanza della Chiesa cattolica"; una pura frase, la quale non contiene il minimo impegno. Intanto, per ciò che riguarda la questione scolastica, il Ministero del Culto prussiano, quasi per dare un
197v
saggio delle 2°) Per ciò che concerne, poi, le Facoltà teologiche, il Ministero del Culto trova eccellente la prassi attuale e ritiene pericoloso di portare
198r
qual proposito non sarà inutile di aggiungere come il modo
di vedere degli ecclesiastici professori nelle Facoltà teologiche coincide in sostanza pienamente con quello del
Governo. Ciò risulta chiaramente, ad esempio, da una relazione confidenziale del Sac. Dr. Giuseppe Sickenberger, professore di Esegesi del
Nuovo Testamento in Breslavia, circa una riunione tenutasi in Würzburg nella Pentecoste del
1920 da vari membri delle suddette Facoltà teologiche della Germania, nella quale si legge:
"Si discussero colà altresì alcuni fatti, i quali non sono praticamente conciliabili col
principio generale del mantenimento delle Facoltà teologiche e, ad unanime parere di tutti
coloro che intervennero alla riunione, apporterebbero, data la situazione delle Università
tedesche, la 'morte' delle Facoltà medesime. Vi sono invero nelle Università taluni circoli,
i quali considerano le Facoltà teologiche cattoliche come corpi estranei. I vincoli
dogmatici e la soggezione in rebus fidei et morum dall'Autorità ecclesiastica fanno apparire
i professori di teologia agli occhi di questi 198v
nemici come
non abbastanza liberi ed indipendenti, per poter insegnare in una Università. Finora queste
correnti ostili alle Facoltà teologiche in Germania non hanno potuto ottenere il
sopravvento. Che anzi nel nuovo ordinamento del Reich le Università si sono
pronunziate 199r
la dottrina o la condotta del candidato, di
respingere la nomina o l'ammissione di un insegnante di teologia' (ibid.). Un rifiuto per
altri motivi o senza indicazione dei motivi sarebbe ritenuto come eccessivo ed incontrerebbe
forte opposizione. – Agli intervenuti alla riunione di Würzburg sembrò anche che danneggerebbe l'esistenza delle Facoltà teologiche la richiesta
che alla revocazione della missio canonica da parte del
Vescovo debba seguire l'allontanamento dall'ufficio da parte dello Stato. Con ciò infatti la
posizione dei professori di teologia sarebbe messa sopra una 199v
soltanto se la colpa del professore sia stata constatata mediante un regolare processo canonico. – Vi è l'intenzione
di regolare Non può negarsi – e già più volte ho avuto occasione di farne parola nei miei [ein Wort unlesbar] Rapporti – che questo delle Facoltà teologiche è argomento estremamente delicato; tuttavia riuscirebbe difficile di condividere l'ottimismo del Ministero del Culto prussiano e le vedute dei summenzionati professori. Gli Statuti (cui essi si riferiscono), compiegati al menzionato Appunto del Ministero e che egualmente mi fo un dovere di inviare qui uniti in copia (AllegatiVIII, IX e XI), non sembrano tali da poter rassicurare completamente la S. Sede. Senza dubbio quelli di Bonn e di Breslavia
200r
contengono alcunipunti sui rapporti tra la Facoltà teologica e le'Autorità
ecclesiastiche, le quali, se fossero praticamente attuate,
rappresenterebbero per la Chiesa una importante garanzia, ad es. ove si prescrive: "In
generale la Facoltà teologica, in quanto la Chiesa cattolica è interessata all'attività
della medesima, si trova sotto la ispezione spirituale del Vescovo. Questo ha il diritto di
visitarla o di farla visitare ogniqualvolta gli sembri opportuno". Altri punti invece
appariscono, del tutto insufficienti.
Così, per esempio, negli Statuti della Facoltà teologica di
Münster si legge: "Gli orari delle lezioni da tenersi nella Facoltà teologica
dovranno essere, prima che a norma del § 60 degli Statuti della Università siano
inviati al Rettore per la pubblicazione, presentati al Vescovo per di lui conoscenza ed eventuali osservazioni (zur Kenntnisnahme und etwaigen
Äußerung)"; ove in nessun modo si 200v
con ogni serietà ed attenzione". In questo modo il giudizio
201r
riale [sic] tedesco del 5 Dicembre 1902 circa la Facoltà teologica nella Università di
Strasburgo (cui io mi richiamai nella
predetta conferenza) regola in modo più
favorevole alla Chiesa; ma appunto perciò
nell' 3°) Senonché,
201v
4°) Per ciò che si riferisce alle condizioni per l'ammissione agli uffici
202r
origine 202v
Qualora il regolamento della dei rapporti fra Chiesa e Stato in Prussia potesse trattarsi isolatamente, non avrei
Ciò posto, occorrerebbe rispondere al Governo prussiano che la S. Sede non crede di poter desistere dalla sua richiesta di includere in qualche modo nell'accordo la questione delle Facoltà teologiche e quella della scuola. Per le prime un argomento perentorio [ein Wort unlesbar] sarebbe il seguen-
203r
te: Il Governo prussiano
[chiede] che la formazione
del Clero abbia luogo fra gli altri Istituti, nella Università. Ora, 203v
Schulte, il Governo non si limiti ad enunciare un fatto, ma
Tale sarebbe, a mio umile avviso, il minimum dei punti da trattare e delle assicurazioni da esigere in un accordo colGoverno prussiano, per quanto meno ampio del Concordato che si spera di concludere colla Baviera, costituirebbe pur sempre una stabile base, per i diritti della Chiesa in quelloStato. Che se il Governo si rifiutasse di accettare anche così moderate proposte, non rimarrebbe, a mio subordinato parere, che regolare la situazione della Chiesa in Prussia per via puramente parlamentare. Secondo infatti il principio che il diritto del Reich prevale al diritto dei singoli Stati (Reichsrecht bricht Landesrecht), anche la Prussia è obbligata ad uniformarela sua legislazione ecclesiastica alle norme ben note all'E. V. fissate nella Costituzione germanica (cfr. Rapporto N. 13822 del 18 Agosto 1919). Occorrerebbe quindi che i deputati cattolici al Landtag prussiano reclamassero dal Governo in base alla medesima l'
204r
converrebbe che
Di un simile regolamento per via parlamentare si è avuto già un esempio abbastanza favorevole nel Baden. Secondo, infatti, risulta dall'Esposto che ebbi l'onore d'inviare all'E. V. col rispettoso Rapporto N. 16332 del 15 Aprile 1920, in detto Stato, con popolazione religiosamente mista, vigeva ai tempi dell'antico regime monarchico una legislazione molto lesiva della libertà della Chiesa. Dopo la rivoluzione del Novembre 1918 venne proposto all'Assemblea Costituente una [sic] schema di nuova Costituzione sotto vari aspetti pericoloso; ma i deputati cattolici, sebbene in minoranza, seguendo le direttive impartite loro dal de-
204v
funto Arcivescovo di Friburgo Mons. Nörber,
lottarono strenuamente ed ottennero tali cambiamenti da rendere assai migliore la condizione
della Chiesa. In seguito a ciò lo Stato rinunziò pienamente ai diritti che le Bolle
concordate "Provida solersque" (1821) e "Ad Domici gregis custodiam" (1827) davano al
Granduca del Baden nell'elezione del'Arcivescovo e nella provvista dei canonicati; circa
430 benefici già di patronato del Principe furono resi alla libera collazione
dell'Ordinario, e nondimeno lo Stato ha continuato e continua ad adempiere verso la Chiesa
le sue prestazioni finanziarie, derivanti da obblighi di diritto sia privato che pubblico,
ed in special modo dalla secolarizzazione del 1803. – Una così larga e liberale soluzione difficilmente, tuttavia, potrebbe sperarsi
nella Prussia, ove In attesa pertanto delle venerate istruzioni dell'E. V., m'inchino
(1)↑Il testo della succitata
legge e della> Nota dell'Emo Jacobini> trovavasi riprodotto
pubblicato> in Archiv für katholisches Kirchenrecht, vol. 56,
ann.> 1886, pag. 196 e seg. – Una precedente Nota dello stesso
Eminentissimo in data del 26 Marzo1886> sul medesimo argomento della
Anzeigepflicht è riprodotta in Actenstücke betreffend die Fuldaer
Bischofs-Conferenzen 1867-1888, pag. 340.
(1)↑Quanto sopra si afferma circa l'epoca della
erezione della Facoltà teologica di Münster, è per sé inesatto. Gli Statuti della
medesima rimontano infatti all'anno 1832. Cfr. Koch, Die Preußischen Universitäten, Berlin, Druck und Verlag von
Ernst Siegfried Mittler, 1839, I. Band, pag. 684 sg.; Deutsche
Zeitschrift für Kirchenrecht, 40. Band, 1908, pag. 386 sg. Che
anzi il primo documento di fondazione della Università di Münster colle quattro
Facoltà di Teologia, Giurisprudenza, Medicina e Filosofia risale sino al 1631,
sebbene a causa dei turbamenti della guerra dei trenta anni, essa non
fosse
fosse
venne
inaugurata venisse confermata che nel 1773 ed inaugurata nel 1780. Nel 1832
venne fu ricostituita col nome però di Istituto d'insegnamento accademico
(Akademische Lehranstalt), finché – cfr. Koch, l. c. pag. 676-677, – finché in seguito riprese il
titolo di Università
Università.
(1)↑In una posteriore lettera del
10 Dicembre 1922 l'Eminentissimo Bertram così si esprimeva su questo
punto: "Relativamente alle Università non potrà
ottenersi più della prassi attuale. In tal punto dobbiamo contare coll'aspra
opposizione di una schiacciante maggioranza del Parlamento. Tutte le Università e
tutti i circoli intellettuali, combatteranno qualsiasi ulteriore concessione
dello Stato. Si solleverebbe una tempesta, che riuscirebbe soltanto di danno. –
Quanto ai Convitti teologici, ai Seminari clericali ed agli alle Case di
correzione (per ecclesiastici), dovrebbe chiedersi dal Ministro del Culto la
dichiarazione, se lo Stato intenda di far valere ancora speciali diritti di ispezione. su Io credo che vi
rinunzierà".
(1)↑Nella succitata Lettera del 10 Dicembre 1922 l'Emo
Vescovo di Breslavia aggiungeva su questo punto le seguenti riflessioni: "Lo Stato
non concederà di <consentirà a> proporzionare completamente tutte le
cifre della dotazione all'odierno valore del danaro, moltiplicandole cioè
colla per la> cifra del deprezzamento. La Santa Sede deve però esigere
che lo Stato nei suoi pagamenti prometta un aumento corrispondente al caro dei
viveri ed alle condizioni della valuta con equo riguardo ai casi omogenei.
L'indi Non basta l'indicazione di ciò che lo Stato ha de facto compiuto
negli ultimi anni. Deve aggiungersi un impegno pro futuro, colla riserva da parte
della Chiesa 'salvis iuribus ex specialibus titulis provenientibus'. Questa clausola
è necessaria, perché vi sono molti Enti [privati] [di]
cui l'aumento può
essere conseguito in via giudiziaria a rigore di
diritto".>
(1)↑Questo periodo trovasi più sopra
riprodotto nel presente rispettoso Rapporto al capoverso "Il Dr. Boelitz prosegue affermando esser suo
desiderio di veder presto felicemente conchiuse ecc."
(1)↑
La Su 66 voti nel Reichsrat 26 appartengono alla Prussia e
10 alla Baviera. Non si può poi fare
(1)↑Ancor meno efficace <più debole> è la
disposizione
negli <espressione usata degli> Statuti del Lyceum Hosianum di
Braunsberg (per la diocesi di Ermland), i quali danno "al Vescovo soltanto
"la facoltà di pronunziarsi prima della nomina di un professore di teologia e di
manifestare le sue difficoltà" (Helmuth, l. c. , nota 1;
Hinschius, IV, pag. 675 not. 4).
(1)↑Nella summenzionata Lettera del 10 Dicembre 1922
l'Emo Cardinale Bertram notava in proposito: "Nella questione scolastica la
Prussia non darà prom darà promesse impegnative, le quali, per quanto io
posso [sic] giudicare, incontrerebbero opposizione anche nel Landtag.
Tuttavia ritengo possibile che essa rilasci una dichiarazione concepita presso a
poco così: 'Nei limiti in cui la legislazione scolastica del Reich lascia ai
singoli Stati libertà di movimento, il Governo mostrerà, in quanto è possibile,
benevola condiscendenza verso le richieste della Chiesa cattolica per circa
la istruzione ed educazione religiosa della gioventù cattolica nelle scuole e
per
per la cooperazione, conforme alla consuetudine, delle Autorità
ecclesiastiche a tale riguardo.' Ciò non rappresenta alcun chiaro impegno
contrattuale; ma sembra molto dubbio che possa ottenersi di più, e tuttavia
nondimenotuttavia un [sic] simile dichiarazione non sarebbe del tutto
completamente inutile, giacché offrirebbe costituirebbe un forte appoggio
morale per i rappresentanti dei cattolici nel Parlamento."
(1)↑L'intiero testo rimarrebbe quindi così formulato: "Nei
limiti in cui la legislazione scolastica del Reich lascia ai singoli Stati
libertà di movimento, il Governo terrà conto dei principi e delle richieste della
Chiesa cattolica circa la istruzione ed educazione religiosa deilla
fanciulli gioventù cattolica nelle scuole, circa la cooperazione,
conforme alla consuetudine, delle Autorità ecclesiastiche a tale riguardo, come pure
la formazione dei maestri, che abbiano da essere impiegati nelle scuole cattoliche,
corrispondentemente alla natura delle medesime".
(1)↑
Per esercitare a
tale <questo> scopo una
qualche
pressione sul Governo prussiano, non sarebbe forse inutile
di <che la S. Sede> tocca
re<sse> di nuovo, <pur> con ogni
delicatezza, la questione della Sarre
. <, ed in generale della circroscrizione delle diocesi, oggi più che
mai vitale.> Il Governo
medesimo
, infatti, è ora pienamente tranquillo su quel punto, che un tempo così vivamente
lo preoccupava, <dacché cioè> [ein Wort unlesbar]
<cioè> cotesto Signor Ambasciatore
ha riferito
– almeno
secondo <se è vero
– a> quanto mi è stato asssicurato –
che l'E.V. <avrebbe riferito><ha riferito aver>
ha
la
S. <Sede> definitivamente respinto qualsiasi <richiesta
di> mutamento d <n>ello
statu quo
dell'amministrazione ecclesiastica d <ell'anzidetto>i
quel
territorio <della Sarre,> senza far più in alcun modo
dipendere tale
soluzione ed argomento <soluzione> <dalla questione del
Concordato.>.