Subject
Sulla istanza dell'E. mo Bertram per proroga di facoltà in ordine all'assoluzione dalla scomunica e
dai peccati di apostasia, scisma ed eresia
Insieme al relativo Allegato, che qui accluso compio il dovere di
ritornare all'E. V. R., mi è pervenuto il venerato Dispaccio N. 33558 in data
dell'11 Agosto p. p., relativo alla istanzadell'Emo Sig. Cardinale Bertram ha chiesto che vengono
prorogate le speciali facoltà concesse già ad triennium ai Vescovi della Germania dalla
S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari in ordine all'assoluzione
della scomunica e dai peccati di apostasia, scisma ed eresia.
A mio subordinato avviso,
la difficoltà in tale argomento consiste nell'evitare al tempo stesso i due opposti pericoli: da un lato, cioè, il
pericolo che una eccessiva facilità di perdono in simili casi ingeneri negli
animi, come sapiente-164v
mente osserva l'E. V., il pericolo che tali colpe non rivestano quella speciale gravità, che pur hanno e la quale ha motivato le riserve
stabilite dall' dalla Chiesa, e, d'alt qu dall'altro, quello che un eccessivo rigore allontani le anime [trepide] da una riconciliazione colla Chiesa medesima. Questa ultima
considerazione vale, se non erro, in modo particolare per la Germania, ove la popolazione è
mista di cattolici e protestanti e,d ove il socialismo ed il comunismo, massime nelle grandi regioniindustriali, ha indotto molti all'apostasia negli
ultimi tempi spinto non pochi a dichiarare la loro apostasia,
onde allo scopo di sottrarsi in tal guisa dal pagamento delle imposte ecclesiastiche. Taloraquesti,spinti forse dalle esortazioni di qualche pia persona, si lasciano indurre a confessarsi; ma se il confessore risponde che non può assolverli e impone loro di recarsi o dall'Ordinario165r
o da altro
confessore munito delle necessarie facoltà, molto probabilmente abbandoneranno
tutto ogni idea di
riconciliazione riconciliarsi colla Chiesa.
Ciò posto, sembrami
subordinatamente che possano distinguersi due casi. Se il confessore constata che il penitente è
pronto ad eseguire tutte le p prescrizioni del caso, non si
vede perché non dovrebbe essere anche in Germania
applicato il diritto comune, e perché d dovrebbe, cessare in modo generale l'"onus recurrendi deinceps ad
Episcopum vel ad S. Poenitentiariam", come si richiede nel n. 2º della
supplica del sullodato Eminentissimo. Non si vede invero quale sia
lo "strepito" e la "solennità" di tale prescrizione, la quale parmi che in quel
casopuòesseresenza inconveniente osservata anche in Germania.
Qualora invece il confessore prudentemente giudichi che il
penitente165v
più non
tornerebbe e andrebbe quindi forse per sempre perduto, sarebbe f, se
non m'inganno, opportuna per il bene delle anime, una più benigna disposizione. A tale caso non sembrami, che
provveda sufficientemente nemmeno la facoltà
ri implorata nella istanza in discorso, giacché ivi si parla di confessori "ab Ordinario ad hoc approbati" o "ab
Episcopo designandi"; se quindi il penitente non si recasse
da uno di questi, l'inconveniente suaccennato
rimarrebbe, a meno che il Vescovo non deputi ad hoc, ad esempio per
una ove più frequentemente si verificano simili apostasie,tutti i confessori, il che però parmi che oltrepasserebbe la facoltà concessa nel rischierebbe
forse di oltrepassare i termini della concessa facoltà. La
soluzione sembra che potrebbe trovarsi in base al can can. 2254 § 1
relativo all'assoluzione dalle censure riservate "in casibus argentioribus"; basterebbe cioè che la S. Sede dichiarasse cheche si applica anche
al presente caso, perché
166r
qualunque confessore potrebbe, concedere l'assoluzione. E poiché secondo il
canone medesimo l'"onus recurrendi... intra mensem saltem per epistolam et confessarium...
ad S. Poenitentiariam vel ad Episcopum..." deve essere imposto "si id fieri possit sine
gravi incommodo"
,
sarebbe rimediato anche event agli inconvenienti
indicati nella supplica, qualora vi fosse fondato motivo di [ritenere] che deriverebbero daun simile ricorso.
In questa guisa, da un lato, verrebbe mantenuto in massima il salutare principio della riserva
e, dall'altro, sarebbero sufficientemente provveduto a rimossi i temuti pericoli, da cui è stata motivata l'istanza dei Revmi Vescovi
della Germania.
Quanto, poi, alla domanda dell'Eminentissimo Bertram
di poter far uso delle richieste facoltà anche per le parti della
sua166v
diocesi situate fuori del territorio politico della
Germania, è per me difficile di esprimere un modesto avviso, non essendomi notesufficientemente note le condizioni di quelle regioni. Sembrami tuttavia
che, qualora la risposta della S. Sede fosse concepita nel senso suesposta, non vi
la situazione potrebbe essere utile che essa venisse applicata anche alle parti suddette.Chinato
164r, hds. oberhalb des
Textes von unbekannter Hand in roter Farbe notiert, vermutlich von einem
Nuntiaturangestellten: "C"; 166r, oberhalb der eingefügten Fußnote (1) hds. von Pacelli
in blauer Farbe notiert: "Nota".
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 26 August 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 14832, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/14832. Last access: 14-03-2025.