Document no. 14832
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[München], 26 August 1924

Writer (text genesis)
PacelliPacelli
Subject
Sulla istanza dell'E. mo Bertram per proroga di facoltà in ordine all'assoluzione dalla scomunica e dai peccati di apostasia, scisma ed eresia
Insieme al relativo Allegato, che qui accluso compio il dovere di ritornare all'E. V. R., mi è pervenuto il venerato Dispaccio N. 33558 in data dell'11 Agosto p. p., relativo alla istanzadell'Emo Sig. Cardinale Bertram ha chiesto che vengono prorogate le speciali facoltà concesse già ad triennium ai Vescovi della Germania dalla S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari in ordine all'assoluzione della scomunica e dai peccati di apostasia, scisma ed eresia.
A mio subordinato avviso, la difficoltà in tale argomento consiste nell'evitare al tempo stesso i due opposti pericoli: da un lato, cioè, il pericolo che una eccessiva facilità di perdono in simili casi ingeneri negli animi, come sapiente-
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mente osserva l'E. V., il pericolo che tali colpe non rivestano quella speciale gravità, che pur hanno e la quale ha motivato le riserve stabilite dall' dalla Chiesa, e, d'alt qu dall'altro, quello che un eccessivo rigore allontani le anime [trepide] da una riconciliazione colla Chiesa medesima. Questa ultima considerazione vale, se non erro, in modo particolare per la Germania, ove la popolazione è mista di cattolici e protestanti e,d ove il socialismo ed il comunismo, massime nelle grandi regioniindustriali, ha indotto molti all'apostasia negli ultimi tempi spinto non pochi a dichiarare la loro apostasia, onde allo scopo di sottrarsi in tal guisa dal pagamento delle imposte ecclesiastiche. Taloraquesti,spinti forse dalle esortazioni di qualche pia persona, si lasciano indurre a confessarsi; ma se il confessore risponde che non può assolverli e impone loro di recarsi o dall'Ordinario
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o da altro confessore munito delle necessarie facoltà, molto probabilmente abbandoneranno tutto ogni idea di riconciliazione riconciliarsi colla Chiesa.
Ciò posto, sembrami subordinatamente che possano distinguersi due casi. Se il confessore constata che il penitente è pronto ad eseguire tutte le p prescrizioni del caso, non si vede perché non dovrebbe essere anche in Germania applicato il diritto comune, e perché d dovrebbe, cessare in modo generale l'"onus recurrendi deinceps ad Episcopum vel ad S. Poenitentiariam", come si richiede nel n. 2º della supplica del sullodato Eminentissimo. Non si vede invero quale sia lo "strepito" e la "solennità" di tale prescrizione, la quale parmi che in quel casopuòesseresenza inconveniente osservata anche in Germania.
Qualora invece il confessore prudentemente giudichi che il penitente
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più non tornerebbe e andrebbe quindi forse per sempre perduto, sarebbe f, se non m'inganno, opportuna per il bene delle anime, una più benigna disposizione. A tale caso non sembrami, che provveda sufficientemente nemmeno la facoltà ri implorata nella istanza in discorso, giacché ivi si parla di confessori "ab Ordinario ad hoc approbati" o "ab Episcopo designandi"; se quindi il penitente non si recasse da uno di questi, l'inconveniente suaccennato rimarrebbe, a meno che il Vescovo non deputi ad hoc, ad esempio per una ove più frequentemente si verificano simili apostasie,tutti i confessori, il che però parmi che oltrepasserebbe la facoltà concessa nel rischierebbe forse di oltrepassare i termini della concessa facoltà. La soluzione sembra che potrebbe trovarsi in base al can can. 2254 § 1 relativo all'assoluzione dalle censure riservate "in casibus argentioribus"; basterebbe cioè che la S. Sede dichiarasse cheche si applica anche al presente caso, perché
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qualunque confessore potrebbe, concedere l'assoluzione. E poiché secondo il canone medesimo l'"onus recurrendi... intra mensem saltem per epistolam et confessarium... ad S. Poenitentiariam vel ad Episcopum..." deve essere imposto "si id fieri possit sine gravi incommodo" , sarebbe rimediato anche event agli inconvenienti indicati nella supplica, qualora vi fosse fondato motivo di [ritenere] che deriverebbero daun simile ricorso.
In questa guisa, da un lato, verrebbe mantenuto in massima il salutare principio della riserva e, dall'altro, sarebbero sufficientemente provveduto a rimossi i temuti pericoli, da cui è stata motivata l'istanza dei Revmi Vescovi della Germania.
Quanto, poi, alla domanda dell'Eminentissimo Bertram di poter far uso delle richieste facoltà anche per le parti della sua
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diocesi situate fuori del territorio politico della Germania, è per me difficile di esprimere un modesto avviso, non essendomi notesufficientemente note le condizioni di quelle regioni. Sembrami tuttavia che, qualora la risposta della S. Sede fosse concepita nel senso suesposta, non vi la situazione potrebbe essere utile che essa venisse applicata anche alle parti suddette.Chinato
(1)Nel Decreto della Suprema S. C. del S. Offizio del 9 Novembre 1898 si legge legge che "quando neque confessarius neque poenitens epistolam ad S. Poenitantiariam mittere possunt, et durum sit poenitenti ordire alium confessarium, in hoc casu licet confessario poenitentem absolvere etiam a casibus S. Sedi reservatis absque onere mittendi epistolam".
164r, hds. oberhalb des Textes von unbekannter Hand in roter Farbe notiert, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten: "C"; 166r, oberhalb der eingefügten Fußnote (1) hds. von Pacelli in blauer Farbe notiert: "Nota".
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 26 August 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 14832, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/14832. Last access: 14-03-2025.
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