Document no. 16768
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[Berlin], 23 March 1929

Writer (text genesis)
PacelliPacelli
Subject
Trattative concordatarie colla Prussia
Facendo seguito al mio rispettoso Rapporto N. 39771 del 14 Luglio s. a., compio il dovere di riferire all'E. V. R. circa l'ulteriore svolgimento delle trattative concordatarie colla Prussia.
Nei giorni 15, 17 e 18 Agosto, e quindi il 13 Settembre 1928, ebbero luogo nuove e laboriose conferenze, , come le precedenti, non impegnative,alle quali part presero parte, quali Commissari governativi, i Signori Trendelenburg, Direttore ministeriale nel Ministero del Culto, e Professor Heyer, ed alle quali intervenne pure il Revmo Mons. Linneborn, Preposto della Chiesa cattedrale di Paderborn e deputato al Landtag prussiano. In esse mi sfor adoperai di ottenere miglioramenti nel senso delle venerate istruzioni contenute nel venerato Dispaccio di V. E. N. 1065/28 dell'8 Maggio s. a.
Terminato così le dette conferenze non impegnative, la questione del Concordato venne portata dinanzi all'intiero Gabinetto, il quale
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che se ne occupò in varie sedute, la prima delle quali ebbe luogo nel pomeriggio del 7 Novembre s. a. Pur troppo i tre Ministri appartenenti al partito del Centro, Signori Schmidt,, Steiger e Hirtsiefer, sebbene senza dubbio animati dalle migliori intenzioni, non si dimostrarono in sì grave argomento all'altezza della situazione, e mancarono non solo di energia, ma anche della necessaria preparazione e conoscenza della materia, mentre che il Ministro democratico Dr. Höpker Aschoff, per quanto irriducibile nemico della Chiesa, [ein Wort unlesbar]accurato conoscitore della questione, di cui aveva seguito con sospettosa diligenza tutte le fasi, ottenne [sic] il sopravvento, trascinando dietro di sé non solo i suoi Colleghi dello stesso partito, ma anche i socialisti.
Il 12 Dicembre seguente il Ministro Presidente, Dr. Braun, mi comunicò come il Ministero prussiano decise nella seduta del giorno innanzi aveva deciso di deputare per le trattative concernenti una Convenzione della Prussia colla Sede Apostolica il Ministro per la scienza, l'arte
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e l'istruzione pubblica, Sig. Dr. Becker. – Con ciò i negoziati, i quali erano stati sinora confidenziali e non impegnativi, assumevano un carattere ufficiale.
All'una pomeridiana di Sabato 22 dello stesso mese di Dicembre il Dr. Becker venne, a farmi visita emi consegnò le qui accluse "Proposte per una Convenzione della Prussia colla sede Apostolica" (Allegato I ), fissate nel Consiglio dei Ministri.Egli disse che il Governo aveva cercato di formulare uno schema, che aveva speranza di ottenere una maggioranza nel Landtag. Da parte mia risposi che mi riservavo di esaminare attentamente dette "Proposte", ma che sopra un punto assai grave intendevo di manifestargli senza indugio il mio sentimento, vale a dire intorno alparagrafo sulla scuola, che, come avevo già appreso, trovavasi del tutto soppresso. Gli ricordai come con Nota a me diretta in data del 6 Gennaio 1922, il Governo prussiano aveva dichiarato che "su doman-
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da del Reich esso sarebbe entrato con questo in trattative circa il regolamento della parte religiosa della questione scolastica nel Concordato". È vero che il passo surriferito riguardava un futuro Concordato per il Reich, e ciò si spiega col fatto che in quell'epoca di questo, almeno principalmente, si parlava, come apparisce dalla Nota indirizzatami poco prima, cioé nel Novembre 1921, dal Signor Dr. Wirth, allora Cancelliere e Ministro degli Esteri del Reich, nella quale egli mi invitava ad esporgli i desideri della S. Sede relativamente ad un Concordato col Reich; ma è pure, d'altra parte, innegabile che colla surriferita dichiarazione il Governo prussiano aveva ammesso esplicitamente il principio di "regolare in un Concordato la parte religiosa della questione scolastica". È vero altresì che nelle antiche Bolle di circoscrizione nulla si conteneva al riguardo; ma anche il Governo ha voluto [ora] introdurre vari punti che non si trovano compresi nelle Bolle medesime, ad esempio, quelli relativi alla formazione del Clero; circa le la quali non trovavano completa ora esso non può senza contraddizione
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rifiutare alla S. Sede ciò che reclama per sé stesso. Nelle discussioni coi Commissari governativi la formula l'artarticolo sulla scuola fu per la resistenza dei medesimi ridotto ad una formula minima, la quale non venne accettata dalla S. Sede se non con profondo rincrescimento ed in via di estrema condiscendenza, soprattutto perché fu fatto allora valere l'argomento estrinseco che tale materia è di competenza del Reich. Ma se adesso il Governo pretende di togliere anche quella così misera formula, e ciò per ragioni dottrinalinali, vale a dire perché afferma che la scuola è di comp, anche nel suo lato religioso, materia di competenza esclusiva dello Stato, non vedevo come la S. Sede potrebbe tollerare una simile attitudine. – Questi argomenti ho fa concetti sono stati in seguito da me ripetuti con ogni energia anche al Ministro Presidente Dr. Braun, come pure ad altri Ministri e deputati; ma la unanime convinzione, anche eziandio dei personaggi cattolici, è che per un Concordato o Convenzione, che contenga una qualsiasi disposizione concernente la scuola,
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non si otterebbe mai una maggioranza nel Parlamento e quindi l'intiero progetto sarebbe destinato naufragherebbe certamente l'intiero progetto.
Siccome poi, prescindendo da detto articolo sulla scuola, le "Proposte" del Governo contenevano molti altri punti, a mio avviso, inaccettabili, esposi dettagliatamente le mie obbiezioni al Sig. Ministro Dr. Becker in due colloqui avuti con lui nel Ministero del Culto i giorni 12 Gennaio del corrente (dalle ore 10 ¼ alle 11 ¾ antim.) e 16 Gennaio (dalle ore 11 antim. alle all'1 ½) del corrente anno. Egli mi promise di tenerne conto e, dopo presa discussa la cosa coi suoi funzionari, di formulare un nuovo progetto. Questo mi venne infatti da lui consegnato, insieme a due Allegati relativi alle parrocchie di patronato dello Stato ed al ed al computo del tempo di studio passato da studenti di teologia cattolici in Università austriache (Allegati II-IV). Siccome però il progetto medesimo pur cont in parte non aveva tenuto
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conto delle mie osservazioni, in parte contenev presentava bensì miglioramenti, i quali venivano però paralizzati da peggioramenti che non si riscontravano nel primo schema, mi dichiarai ancora del tutto insoddisfatto. In seguito a ciò il Sig. Ministro Presidente, Dr. Braun volle egli stesso discutere con me la cosaed ascoltare le mie obbiezioni, il che avvenne, alla presenza del Segretario di Stato Sig. Weismann, in due conferenze colloqui nei giorni 11 e 13 Febbraio 13 (dall'11 [sic] alle 12 ½) Febbraio p. p. Il Dr. Braun sembrò trovare almeno la maggior parte delle mie obbiezioni ragionevoli e fondate, ma [zwei Wörter unlesbar] ricordò la situazione parlamentare, osservando che, se i socialisti sarebbero per sé pronti a lasciare maggior libertà alla Chiesa, invece i liberali i cui voti sono tuttavia indispensabili per ottenere la maggioranza nel Parlamento, tendono sempre ad immischiarsi nelle cose ecclesiastiche ed opporrebbero quindi la più tenace resistenza. Dopo un'altra lunga conferenza da me avutacol Ministro del Culto, Dr. Becker, la sera del 22 s. m.
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ed un'altuna la mattina del 25 col Ministro della pubblica assistenza, Dr. Hirtsiefer, membro del Centro, si tenne nel pomeriggio del 26 una nuova seduta del Gabinetto. Malgrado, però, le speranze che mi avevano fatto concepire i suddetti colloqui, e quantunque questa volta i Ministri del Centro, massime il menzionato Dr. Hirtsiefer, avessero dimostrato la necessaria energia, essi rimasero isolati e sopraffatti dalla maggioranza socialista e democratica sotto la influenza dell'Höpker Aschoff. La sera seguente il deputato Mons. Linneborn venne, profondamente abbattuto, a comunicarmi confidenzialmente, che lamaggioranzadelleririchieste modificazioni erano state respinte. Gli risposi che, avrei bensì trasmesso il nuovo progetto a Roma,V. E.ma che per quanto potevo prevedere, la S. Sede avrebbe fatto alla sua volta un controprogetto sotto forma di ultimatum, essendo ormai inutile ogni ulteriore discussione; se il Governo non l'accettasse, la S. Sede dichiarerebbe senz'altro vigente in Prussia il diritto comune e si andrebbe incontro ad un conflitto, che Essa non aveva in nes-
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sun modo provocato, ma che era pronta a sostenere senza timore, mentre lo Stato e la intiera popolazione in Germania ne avrebbero risentito il maggior danno. Queste dichiarazioni, che furono da Mons. Linnebornnaturalmente ripetute nei circoli politici, produssero impressione; e si cercò così di correre ai ripari.; P coll'intervento dello stesso Mons. Linneborn, si redasse un altro progetto più tollerabile, che, approvato all'unanimità in un nuovo Consiglio dei Ministri, tenutosi nel pomeriggio del 16 14 corrente, mi fu consegnato dal Ministro del Culto il 16 s. m. del Signor Ministro del Culto, venuto a tale scopo in Nuntiatura alle ore 12 ½. L'E. V. lo troverà parimenti qui compiegato insieme ai relativi Allegati fogli annessi (Allegati V-VII) ed alla relativa traduzione italiana (Allegati VIII-X).
Il progetto si compone di due parti: del "Vertrag" e dell o "Convenzione solenne" propriamente detta, e dello "Schlußprotokoll" o Nota esplicativa, anch'essa pubblica. Senza entrare nei
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particolari, mi limiterò qui aqualche osservazione , che mi sembra di speciale importanza.
Come si è già sopra notato, l'articolo sulla scuola è rimasto soppresso. A[ein Wort unlesbar] Occorre, d'altra parte, riconoscere che la formula già presa in considerazione era ben poca cosa. Avendola comunicata sub secreto ai Revmi Vescovi riuniti nella Conferenza di Fulda, l'Eminentissimo Sig. Cardinale Bertram, Presidente della medesima, mi comunicava al riguardo con Foglio in data del 22 Ag 22 Agosto 1928 quanto segue: "La dichiarazione concernente le scuole cattoliche e l'istruzione religiosa cattolica è, rigorosamente parl parlando, senza contenuto. La mia opinione personale è: meglio nessuna menzione della questione scolastica, che una del tutto insufficiente. Se si accetta una dichiarazione insufficiente, è da temersi che, qualora i cattolici in seguito chieggano di più, venga loro opposto aver la Santa Sede riconosciuto che essi non hanno da esigere più di
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quanto si si trova nell'insufficiente e vano articolo, ammesso nelle trattative concordatarie. Ad ogni modo, se la Santa Sede si contenta di una insufficiente concessione o dichiarazione, lo Stato ne ricaverà un'arma contro giuste maggiori richieste".
All'articolo 1 è prevista la erezione erezione di una diocesi in Berlino voluta dalla S. Sede (cfr. il sullodato Dispaccio N. 1065/28 – articolo VII). Al capov. 10 concernente i Vescovi ausiliari si ha: "su domanda del Vescovo" anziché "su proposta"; né si parla in alcunl'accordo del 1914 è caduto totalmente (cfr. s citato Dispaccio – articolo II). Che anzi per i Vescovi Ausiliari non residenti in un luogo diverso dalla sede del suo V del Vescovo diocesano si ha un notevole miglioramento in confronto del testo già ammesso nel Dispaccio medesimo, giacché non si intende più la invece di "se non d'intesa (im Einvernehmen) col Governo" si ha ora soltanto "se non dopo aver udito (nach Benehmen) il Governo", il che non importa la necessità del previo consenso [accordo] col medesimo.
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L'articolo 2 è nuovo ed in sostanza favorevole alla Chiesa.
L'articolo 3 fissa la somma della dotazione per le diocesi e gli istituti diocesani a Marchi 2.800.000, vale a dire al doppio di quella stabilita finora. Nella Nota esplicativa è espresso il principio dell'adattamento della medesima pernelfuturo alle corrispondenti spese dello Stato per i suoi propri scopi personali e reali.
Tale somma non comprende gli assegni per i parroci, che ascendono annualmente ad oltre venti millioni di Marchi. Il Governo considera queste prestdetti assegni come prestazioni volontarie, e, siccome di [ciò] non è in alcun modo parola nelle antiche Bolle di circoscrizione, non mi è stato possibile, nonostante le più vive insistenze, che se ne facesse menzione almeno indiretta nel Concordato.
Il capov. 2 è nuovo e favorevole.
Il capov. 3 ammette la permanenza dei diritti derivanti dalle Bolle di circoscrizione relativamente alla dotazione delle diocesi (compreso quindi quello concernente i beni e fondi stabili) soltanto per il caso dello svincolo delle prestazioni finanziarie dello Stato a norma dell'articolo 138 capov. 1 della Costituzione del Reich.
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L'articolo 4 è nuovo e favorevole alla Chiesa.
L'articolo 5 ha presentato ben più gravissime difficoltà. – Viva opposizione incontrò innanzi tutto la modificazione da me richiesta a norma delle istruzioni impartitemi nel più volte menzionato Dispaccio N. 1065/28, cioè che il nulla osta politico sia not domandato soltanto dopo la elezione capitolare. Allorché i Commissari Governativi si videro obbligati a accettare questo mutamento, essi lo dichiararono, come un pedal punto di vistadello Stato, come un peggioramento essenziale della cont della formula primitiva e chiesero quindi in compenso numerosi cam altri cambiamenti, , che furono da me respinti, massime quello che la S. Sede fosse, come nel Concordato bavarese, legata alle liste dei Vescovi e del Capitolo. Essendo essi stati da me respinti, domandarono 1°)
che almeno l'inciso "senza tuttavia essere vincolata alle medesime" non figurasse nel Concordato, costituendo esso una min un serio pericolo per l'approvazione del medesimo nel Landtag. Il Governo però è pronto a
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dichiarare il senso delle parole "Unter Würdigung dieser Listen", a n secondo i termini dell'Allegato VI (IX nella traduzione italiana). 2°) che [sic] la do [tale] il nulla osta politico sia chiesto dopo la elezione non dalla S. Sede, ma dal Capitolo stesso.
L'articolo 6 riguarda il nulla osta politico. Esso è ristretto – prescindendo dagli Arcivescovi e Vescovi residenziali, di cui è parola nell'articolo precedente – al ai Prelatoi nullius ed ai Coadiutori con futura successione. dei V
L'articolo 7 [ein Wort unlesbar] i diritti dei Capitoli le norme per lriguarda la provvista delle Dignità e dei Canonicati. I privilegi, ivi previsti a favore dei Capitoli sembrano, tutto sommato, minori di quelli concessi nel Concordato bavarese. – Il capov. 3 concernente la nomina dei Vicari della Cattedrale è pienamente conforme al diritto comune (can. 403).
L'articolo 8 fissa le condizioni per il conferimento degli uffici ecclesiastici (ad eccezione dei parroci, di cui tratta l'articolo seguente). La lettera b circa gli studi secondari è generalissi-
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ma, giacché richiede soltanto l'attestato di maturità che abiliti allo studio in una Università tedesca. La lettera c ammette senza limitazione (il che non si è ottenuto se non con grave difficoltà) lo studio nelle alte scuole Pontificie in Roma. La costrizione dello dell'obbligo dello studio filosofico e teologico ad un triennio ha soltanto unicamente lo scopo di lasciare piena libertà per l'altro triennio è prescritto dal dai canonei. Il Governo avrebbe voluto che nella Nota esplicativa si dicesse: "Si suppone che lo studio nelle alte scuole romane abbia luogo, come finora, soltanto in casi speciali e che vi si tenga conto dei particolari bisogni degli studenti tedeschi" (cfr. Allegati I e II); in seguito però alla mia opposizione ha rinunziato però infine a tale [ein Wort unlesbar] richiesta. Per una strana coincidenza, però, alcuni Vescovi della Prussia, si sono si è dati premura di esprimere in ordinanzeconcernenti gli studenti di teologia il primo di tali concetti. Così, ad esempio, nel Bollettino ufficiale della diocesi di Treviri del 16 corrente si dispone che i [ein Wort unlesbar] gli studenti di teologia sono per regola obbligati ad entrare in quel Seminario diocesano. eaggiunge: "Il permesso di compiere gli studi in Roma od in Innsbruck si concede soltanto in casispecialmente motivati". - La restrizione dell'obbligo dello studio filosofico-teologico ad un triennio ha unicamente lo [ein Wort unlesbar] di lasciare piena libertà di fronte allo Stato
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per i rimanenti tre anni prescritti dal canone 1365, e non già di dispensare dai medesimi.
Nonostante le più energiche pressioni, non mi è stato possibile di far riconoscere, le alte scuole come nel Concordato bavarese (art. 13 § 2), gl agli effetti del conferimento degli uffici ecclesiastici, gli studi compiuti filosofici e teologici compiuti dai religiosi nelle scuole del loro Istituto. Il fanatis Socialisti, democratici e liberali hanno accanitamente respinto qualsiasi menzione degli Ordini e delle Congregazioni religiose nel Concordato, temendo nel loro cieco ed ignorante fanatismo non si sa quale invasione in massa dei religiosi, nei Vescovamassime dei Gesuiti, nei Vescovati, negli isti nelle istituzioni diocesane e nelle parrocchie. Invano ho fatto loro osservare che i Gesuiti sono precisamente gli unici che non rimarrebbero colpiti, g avendo essi già il la loro Istitu alta scuola filosofico-teologica in Francoforte, riconosciuta già dallo Stato come Seminario vescovile della diocesi di Limburgo. Di fronte alla impossibilità di vincere questo miserevole stato d'animo dei miei
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oppositori, altro non rimaneva che di ottenere per altra via mitigazioni atte a paralizzare le conseguenze della mancanza dell'anzidetto riconoscimento. A ciò vale, oltre la limitazione ad un triennio di studi (di cui sopra) ed ial seguente articolo sugli uffici con cura d'anime, – il capov. 2 dell'articolo in esame, il quale ammette espressamente la possibilità di che si prescinda dai requisiti suindicati mediante accordo fra le due Autorità, ecclesiastica e civile, ed allude an anzi più specialmente al ad altre alte scuole filosofico-teologiche, fra cui sono comprese anche quelle degli Ordini e delle Congregazioni religiose. L'espress La formula poi "alte scuole di lingua tedesca" include anche pure gli Istituti all'infuo fuori della Germania; il che era importante spe soprattutto per la Facoltà teologica di Innsbruck in Austria, tenuta dai RR. PP. della Compagnia di Gesù. Sarebbe anzi a tale riguardo opportuno di avere
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dal Governo l'assicurazione esplicita che, qualora le Università dell'Austria venissero completamente equiparate a quelle della Germania, ciò valesse in ogni caso eziandio per le Facoltà teologiche.
Il capov. 3 richiede la previa comunicazione delle nomine dei membri dei Capitoli cattedrali, dei direttori e degli insegnanti nei Seminari diocesani. Quest'ultimo punto Per ciò che riguarda questi ultimi, vale a dire i professori dei Seminari, ciò era stato già concesso ammesso dalla S. S S. Sede (cfr. il citato Dispaccio N. 1065/28, art. 5, B, in fine). Tale comunicazione non importa alcun diritto di veto da parte dello Stato, come è esplicitamente dichiarato nella Nota esplicativa. – Per la nomina degli Amministrazioni [sic] delle diocesi e della Prelatura nullius, dei Vescovi ausiliari edei Vicari generali si domanda soltanto la notificazione dopo la nomina.
L'articolo 9 concerne gli uffici con cura d'anime. Nel capov. l si richiedono soltanto
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per i parroci propriamente detti i requisiti indicati nel precede precedente articolo 98 capov. 1, mentre che per gli altri sacerdoti impiegati impiegati (in modo permanente, non soltanto provvisoriamente) nella cura parrocchiale (ad es., curati, vicari cooperatori stabili anche nel senso del canone 476) si esigono soltanto la cittadinanza tedesca e l'attestato di maturità. Per ambedue i casi vi è inoltre la possibilità di dispensa a norma del capov. 2 dell'art. 8. Ora siccome gli Ordini religiosi in Prussia hanno, soltanto in rarissimi casi vere e proprie parrocchie (ad es., in Treviri la chiesa di S. Mattia), non ordinariamentesoltanto "curazie", la difficoltà del sem derivante dagli studi nelle loro alte scuole filosofico-teologiche rimane praticamente eliminata. – Inoltre le parole "col consenso della S Sede Apostolica" possono essere, a mio avviso, interpretate nel senso d "rebus sic stantibus", in quanto che, qualora (ipotesi, nelle circostanze attuali, del tutto
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inverosimile) lo Stato sopprimesse le prestazioni finanziarie a favore dei parroci, la S. Sede potrebbe ritirare il suo consenso e cadrebbe così la disposizione del presente articolo.
Il capov. 2 si riferisce alla notificazione della nomina dei parroci da farsi al Governo. Tale notificazione, a differenza di quanto era previsto nello sche nel primitivo schema, deve essere fatta non prima della nomina, ma soltanto contemporaneamente; è quindi [unicamente] una semplice comunicazione della nomina già avvenuta. In questo senso il Concordato prussiano può dirsi più vantaggiosodei migliori Concordati recenti, compreso il bavarese (art. 14 § 3, [ein Wort unlesbar] (art. [ein Wort unlesbar] capov. 3) il lituano (art. XVIII capov. 3), [mehrere Wörter unlesbar]
L'articolo 10, relativo alle parrocchie di patronato dello Stato, è rimasto immutato(cfr. il sunnominato Dispaccio [art.6). La lista, cui si allude nel al num. 3 della Istruzione è stata da me inviata agli Ordinari interessati, affinché possano esprimere il loro avviso al riguardo.
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L'articolo 11concernente le Facoltà teologiche ed i Seminari è rimasto sostanzin sostanzalo stesso nel testo stesso della Convenzione. Ma notevolissimi miglioramenti sono stati introdotti nella Nota esplicativa, massime per ciò che concerne la nomina dei Professori delle Facoltà anzidette, il cui attuale procedimento renderebbe più facile la esecuzione del d dei Decreti riservati della S. Congregazione dei Seminari e delle Università del 16 Luglio 1927 e del 14 Gennaio 1928. – Inoltre, mentre nel primo schema del Governo si richiedeva per i professori dei Seminari la laurea conseguita in una fac Facoltà teologica tedesca, ora invece si parla di "laurea teologica" in generale, con che vengono viene incluso anche il dottorato ottenuto in Roma.
L'articolo 12 riguarda lo scambio delle ratifiche e l'abrogazione delle leggi ed ordinanze governative in opposizione colla nuova Convenzione. Su questo ultimo argomento il Govern Ministero del Culto mi consegnò, come ho riferito più sopra, un Appunto
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(Allegati VII e X), sul quale mi riservo di ritornare a parlare in uno speciale separato Rapporto.
L'ultimo p periodo, sebbene contenga vantaggi anche per la Chiesa nel caso di denunzia da parte del Go della presente Convenzione, è tuttavia una spada a doppio taglio due tagli, e quindi pericoloso. Ho perciò già detto al Sig. Ministro del Culto che esso dovrebbe essere soppresso, ed ho avuto l'impressione che egli n s non farebbe troppo grande opposizione a tale richiesta.
Tale è l'ultimo progetto del Governo, frutto di tante lotte, maturato in mezzo ai più aspri attacchi di comunisti, socialisti, demo-liberali, nazionalisti, nella stampa, nelle assemblee, nel Parlamento. Ottenere di più, salvo forse piccole modificazioni accidentali, sembra impossibile. V. E. se ne potrà facilmente convincere, ricordando l'attuale composizione del Landtag prussiano, già dall'umile sottoscritto indicata nel rispettoso Rapporto N. 39771 del 14 Luglio s. a., citato in principio. Esso comprende 450 deputati, fra
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i quali soltanto 71 appartengono al Centro, vale a dire all'unico partito, su cui può farsi sicuro assegnamento. L'a La presente coalizione governativa è formata, oltre che da questo, dai socialisti (con 137 deputati) e dai democratici (con 21 deputati), gli uni e gli altri dichiarati nemici della Chiesa. Il Governo dispone quindi di una maggioranza debolissima in tutto di 229 voti, ossia di una maggioranza debolissima di soli 4 voti. Occorre perciò che, non solo il Centro, ma anche i socialisti ed i democratici, fra i quali vi sono elementi estremamente radicali (si pensi, per esempio, ad un Adolfo Hoffmann, Ministro del Culto dopo la rivoluzione!) votino compatti per il Concordato. Se il Governo avesse consentito, come in Baviera, a concludere Convenzioni anche colle "Chiese" protestanti, si avresarebbero potuti avere i voti anche del partito tedesco-nazionale (con 82 deputati); ma il Ministro-Presidente si è, almeno rifiutato finora, rifiutato a far ciò, almen almeno contemporaneamente. Egli ha bensì in una lettera al "Supremo Concistoro Evangelico"
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dichiarato che il Ministero non pensa di voler offendere i principi della parità (die Grundsätze der Parität zu verletzen), ma le anzidette "Chiese" non si sono contentate di una così vaga promessa. Se i pochi deputati cattolici (una diecina) dell'a del menzionato partito tedesco-nazionale voteranno per il Concordato, è assai dubbio ancora ben dubbio. Siccome, però, attualmente l'intiero Gabinetto ha approvato il progetto, impegnando così il suo prestigio, è da sperare che troverà il modo di farlo passare nel Landtag. In ogni caso, si desidera ormai di ottenere una decisione, e perciò mi permetto d potendo ogni ritardo complicare ancor più la situazione, e perciò mi permetto di pregare rispettosamente l'E. V. a volersi degnare di parteciparmi quanto prima la decisione della S. Sede al riguardo.
In tale attesa, m'inchino
(1)Le parole "dopo la elezione" (nach der Wahl) dovrebbero in ogni modo, essere, per to per togliere qualsiasi dubbio, <essere> aggiunte esplicitamente nel testo.
225r, oberhalb des Textkörpers hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, vermerkt: "C"; 231v, links, oberhalb der Fußnote (1) hds. vermutlich von Pacelli notiert: "Nota".
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 23 March 1929, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 16768, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/16768. Last access: 11-04-2025.
Online since 02-11-2015, last modification 12-01-2016.