TEI-P5
Document no. 18241
Insieme all'Esposto dell'Eminentissimo Sig. Cardinale Bertram,
Vescovo di Breslavia, chequi acclusocompio il dovere di ritornareall'E. V.,mi pervenne regolarmente il venerato Dispaccio
dell'E. V. R. N. 2529/25 del 15 Maggio p. p., col quale l'E. V. R. mi ordinava di esprimere il mio umile
parere circa l'Esposto indirizzato a cotesta S. Congregazione dall'Emo Sig. Cardinale Bertram a
nome dei Vescovi della Germania, i quali i quali fanno parte della Conferenza di
Fulda (1)
È da ricordare innanzi tutto che l'articolo 141 della Costituzione germanica del 1919 ha lasciato alla Chiesa la possibilità del culto e del ministero ecclesiasticonegli ospedali. In tal guisa sono stati potuti
La situazione giuridica di detti cappellani non è stata tuttavia però nel passato del tutto chiara ed uniforme. La Conferenza vescovile di Fulda dell'Agosto 1922 (cfr. Protocollo pag. 13 n. 61) stabilì al riguardo quanto segue:
In considerazione di una proposta degli ecclesiastici, i quali esercitano la cura delle anime nelle prigioni (hauptamtlich), la Conferenzadecide decide:
a) I sacerdotiche con cura d'anime nelle prigioni "hauptamtlich" ricevono il
titolo di parroci (Pfarrer).
b) I Vescovi delegano servatis servandisdiffcontrarieobbiezioni.
c) Il battesimo dei figli di donne o ragazze carcerate deve aver luogo nella chiesa parrocchiale del luogo ed essere d'ordinario amministratodal cappellano della dal sacerdote, che esercita la cura della anime
nella prigione.
d) I sacerdoti con cura d'anime nelle prigioni debbono essere invitati alle conferenze del decanato ed ad altre riunioni, ed hanno nelle deliberazioni diritto di voto, se si tratti di affari di comune interesse".
In conformità di ciò in alcune diocesigli Or i Vescovi hanno sottratto le carceri dalla giurisdizione parrocchiale.
Così
"Gli Istituti civili ed ecclesiastici, come carceri, asili di beneficenza, case di salute per malattie mentali, ove sia deputato "hauptamtlich" un sacerdote per la cura delle anime, vengonodal Vescovo a norma dal Vescovo a norma del can. 464 § 2 e dietro
domanda motivata sottratti dalla cura del parroco. I Detti sacerdoti portano il
titolo di "parroco". Essi prendono
parte alle conferenze dei parroci ed hanno fra
di e
i medi loro la precedenza secondo l'epoca della loro loro
nomina (can. 105 nn. 3 e
6).
"I loro diritti e doveri ecclesiastici sonodet determinati in particolare
dal mandato del Vescovo. - Anche questi parroci sottostanno nell'esercizio del loro ufficio
ecclesiastico (specialmente per ciò che riguarda il culto le funzioni del culto, la
cura delle anime, l'istruzione religiosa) alla ispezione ed alla visita del Vescovo
(can. 343 e 344).
I parroci "hauptamtlich" nelle carceri sono autorizzati per l'assistenza ai matrimoni ad universitatem causarum. Il battesimo dei figli di donne e ragazze carcerate deve tuttavia aver luogo nella chiesa parrocchiale del luogo e deve essere amministrato ordinariamente dal cappellano della prigione".
Ciò premesso, sembrami subordinatamente chenelle prigioni esenti dalla giurisdizione parrocchiale, i relativi cappellani curati assisterebbero validamente ai matrimoni dei carceratisenza delegazione del parroco o dell'Ordinario tuttavia "dummodo constet ipsis
commissam fuisse plenam potestatem parochialem" (S. C. Conc., 1 Febr. 1908,
ad X). Ora non sembra, che ciò siverifichi nel caso attuale. Ed invero l'Emo Sig.
Cardinale Bertram parla di carcere, "qui jacet intra
fines parochiae proprie dictae, ita ut incarcerati et officiales carceribus serientes non efforment separatam parochiam legitime cum pleno jure
erectam, sed communitatem in districtu parochiae domiciliantem", ed aggiunge
chein
tal
que altrimenti unatale delegazione sarebbe stata superflua. D'altra parte, una
delegazione generale non può essere data a norma del can. 1096 § 1 se non ai vicarii
cooperatores; ora sembradubbio che come tali di possano essere consideratigli anzidetti cappellani,
esenti i quali, essendo esenti, non [pare] che subsintparochoa norma del can. 476 § 7. Si
pPotrebbe quindi, se non erro, sorgere qualche dubbio circa la validità dell'anzidetta
delegazione.
Altr Diverso sarebbe invece, a
miola
secondo l'Esposto in esame, siano considerati dallo Stato
come veri parroci e vogliano essere indipendenti e spesso anche praticamente lo siano, pure, a norma del diritto canonico,
dipendono dal parroco e possonoed hanno quindi il carattere di
vicarii cooperatores pro determinata paroeciae partee varrebbe quindi in tal caso la delegazione ad universitatem causarum generale data daiVescovi.
Questo per il passato. Per l'avvenire sarebbe forse opportuno che i Revmi Vescovidichiarassero costituissero i
cappellani curati esenti come veri parroci, ai quali quindi compete in forza del diritto la facoltà di assistere ai matrimoni, mentre
che per i non esenti, da considerarsi come vicarii cooperatores per la prigione,
rimarrebbe la delegazione generale.
Chinato
92r, oberhalb des Empfängers hds. in roter Farbe von unbekannter Hand, vermutlich
von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C"; unterhalb der Datumszeile hds. von
Pacelli notiert: "N.B. - La risposta della S. C. del Concilio trovasi nel
Kirchliches Amtsblatt della diocesi di Breslavia del 20 Febbraio
1926".
Online since 24-06-2016.
Document no. 18241
Pacelli, Eugenio to Sbarretti, Donato Raffaele
[München], 22 July 1925
Writer (text genesis)
PacelliPacelliSubject
Sulla facoltà dei cappellani delle prigioni di assistere ai matrimoni
dei carcerati
È da ricordare innanzi tutto che l'articolo 141 della Costituzione germanica del 1919 ha lasciato alla Chiesa la possibilità del culto e del ministero ecclesiasticonegli ospedali. In tal guisa sono stati potuti
92v
mantenere in esse i relativi cappellani(Strafanstaltspfarrer),la cui nomina, in quanto essi sono impiegati dello Stato,è fattadalle Autorità governative d'intelligenza col Vescovo, mentre che questo conferisce loro l'ufficio ecclesiastico e le necessarie facoltà. Altri
invece lo [fanno] nelle case di pena, ove suole essere minore il numero dei cattolici - lo fannosoltanto come ufficio accessorio (nebenamtlich) - La situazione giuridica di detti cappellani non è stata tuttavia però nel passato del tutto chiara ed uniforme. La Conferenza vescovile di Fulda dell'Agosto 1922 (cfr. Protocollo pag. 13 n. 61) stabilì al riguardo quanto segue:
In considerazione di una proposta degli ecclesiastici, i quali esercitano la cura delle anime nelle prigioni (hauptamtlich), la Conferenza
a) I sacerdoti
b) I Vescovi delegano servatis servandis
93r
i sacerdoti aventi cura d'anime nelle prigioni relativamente all'assistenza ai
matrimoni ad universitatem causarum, a condizione che abbia luogo una intesa col parroco di
origine o col parroco del domicilio circa l'assenza di impedimenti matrimoniali o di altre
c) Il battesimo dei figli di donne o ragazze carcerate deve aver luogo nella chiesa parrocchiale del luogo ed essere d'ordinario amministrato
d) I sacerdoti con cura d'anime nelle prigioni debbono essere invitati alle conferenze del decanato ed ad altre riunioni, ed hanno nelle deliberazioni diritto di voto, se si tratti di affari di comune interesse".
In conformità di ciò in alcune diocesi
93v
ad esempio, il Sinodo diocesano di Paderborn del 1922
decretò quanto appresso:"Gli Istituti civili ed ecclesiastici, come carceri, asili di beneficenza, case di salute per malattie mentali, ove sia deputato "hauptamtlich" un sacerdote per la cura delle anime, vengono
"I loro diritti e doveri ecclesiastici sono
94r
I parroci "hauptamtlich" nelle carceri sono autorizzati per l'assistenza ai matrimoni ad universitatem causarum. Il battesimo dei figli di donne e ragazze carcerate deve tuttavia aver luogo nella chiesa parrocchiale del luogo e deve essere amministrato ordinariamente dal cappellano della prigione".
Ciò premesso, sembrami subordinatamente chenelle prigioni esenti dalla giurisdizione parrocchiale, i relativi cappellani curati assisterebbero validamente ai matrimoni dei carcerati
94v
"civilia jura publica incarceratorum communitatem habent
tamquam veram quasiparochiam, licet e jure canonico vix possint titulo verae parochiae
ornari". Il fatto, poi, chei Revmi Vescovi hanno creduto di dover delegare i cappellani curati delle prigioni,
all' assistenzadei matrimoni conferma,
che essi non li ritenevano come plena potestate parochiali [praediti, giacché 95r
subordinato avviso, il caso dei cappellani non esenti. Questi, sebbene, Questo per il passato. Per l'avvenire sarebbe forse opportuno che i Revmi Vescovi
Chinato
(1)↑Come è noto, i Revmi Vescovi della Baviera si riuniscono
in separata Conferenza a Frisinga.
(1)↑
Secondo informazioni avute da buona
fonte Ho recentemente appreso che i Revmi Vescovi della Prussia preparano
ora d'accordo col Ministero della Giustizia una Istruzione pastorale per i cappellani curati delle carceri in Prussia
(Pastoralinstruktion für die katholischen Geistlichenan den Gefangenenanstaltender Justizverwaltungin Preussen), nella quale essi vengono come parroci per si dichiara
che il cappellano curato della prigione è, "come parochus proprius, autorizzato"
all'assistenza ad assistere ai matrimoni.