TEI-P5
Document no. 19083
Voglia l'E. V. R. perdonarmi, se mi permetto di ritornare sulla Nota del
Governo prussiano circa il Concordato polacco, da me trasmessa colrispettoso Rapporto N. 32520 del
3 corrente.
Siccome, in esso,Indetto documento si afferma in sostanza che la S. Sede ha violato le disposizioni
concordatarie contenute nelle Bolle di circoscrizione, mentre che ad esse è rimasto
fedele anche nelle più difficili circostanze,. Se una simile asserzione rimanesse
senza replica, sembrami subordina che la S. Sede rimarrebbe nelle già così difficili trattative
concor per una nuova Convenzione colla Prussia, in condizione di inferiorità. A
mio subordinato avviso, occorrerebbe quindi di rispondere allaanzidetta
=Prescindendo [sia]
dalla questione della permanenza in vigore delle Bolle di circoscrizione, sulla quale la
S. Sede ha già altra volta espresso il suo punto di vista, - non può ad ogni modo
ammettersi l'opinione del Governo prussiano che il Concordato colla Polonia abbia leso le
Convenzioni, le qualiformanola base della Bolla De salute animorum. Una tale opinione parte
infatti dal presupposto che dette Convenzioni valgano ancora per i territori distaccati
dalla Prussia. Orainvece lo stesso Governo prussiano nella Nota
G II Nr. 432. 1 del 18 Aprile 1922 del Sig. Ministro per la
pubblica Istruzi scienza, l'arte e l'istruzione pubblica si esprimeva come
appresso:
"Il Governo prussiano riguardasSedi vescovili, delle Dignità e dei Canonicati entro la
Prussia (innerhalb Preussens)".
Ora invece le disposizioni del Concordato colla Poloniacon toccano esclusivamente territori, le quali si trovano al di fuori degli attuali confini
dello Stato prussiano. Dunque il Governo prussiano non può, secondo la sua
prop stessa teoria, muovere eccezioni contro un mutamento della circoscrizione
diocesana nei limiti d delle regioni medesime.
Questa conclusione apparisce ancor più evidente, qualora si consideri che le regioni in discorso non vengono più in considerazione gli obblighi finanziari dello Stato prussiano fissatiin nella Bolla. Dunque
Che
se
il Governo prussiano crede di poter
aff
opporre Del resto, poiché la Nota del in esame, mettendo in opposizione alla
condotta della S. Sede nel Concordato polacco
quella del Governo prussiano, crede di poter affermare che questo ha sempre adempiuto gli obblighi assunti nella Bolla, in
particolar modo le dotazioni, così come esse
eranofurono ivi fissate e venivano richieste dalla S. Sede, una tale dichiarazione non può essere ammessa dalla S. Sede
medesima, perché non è in armoniacolla storia della
esecuzione della Bolla anzidetta.= La risposta al Governo prussiano dovrebbe poi, a mio umile avviso, ritoccare anche i due altri argomenti, che formano pure oggetto della
Nota, vale a dire la erezione della diocesi
di Slesia e la questione dei beni ecclesiastici situati in Polonia.
Nel sottoporre tali osservazioni al superiore giudizio dell'E. V., m'inchino
72r, links oberhalb des Empfängers hds. von unbekannter Hand,
vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Online since 24-06-2016.
Document no. 19083
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[München], 23 April 1925
Writer (text genesis)
PacelliPacelliSubject
Sulla Nota del Governo prussiano relativamente al Concordato polacco
72v
Nota,
confutandola presso a poco coi seguenti argomenti:=Prescindendo [
"Il Governo prussiano riguarda
73r
come rimaste completamente in vigore per l'attuale territorio dello
Stato la Bolla De salutate animorum
e le altre Convenzioni concluse colla S. Sede circa la circoscrizione delle diocesi e
la provvista delle Ora invece le disposizioni del Concordato colla Polonia
Questa conclusione apparisce ancor più evidente, qualora si consideri che le regioni in discorso non vengono più in considerazione gli obblighi finanziari dello Stato prussiano fissati
73v
lo Stato stesso non
può più nemmeno reclamare i corrispondenti diritti.Nel sottoporre tali osservazioni al superiore giudizio dell'E. V., m'inchino