Document no. 19083
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[München], 23 April 1925

Writer (text genesis)
PacelliPacelli
Subject
Sulla Nota del Governo prussiano relativamente al Concordato polacco
Voglia l'E. V. R. perdonarmi, se mi permetto di ritornare sulla Nota del Governo prussiano circa il Concordato polacco, da me trasmessa col rispettoso Rapporto N. 32520 del 3 corrente.
Siccome, in esso, In d etto documento si afferma in sostanza che la S. Sede ha violato le disposizioni concordatarie contenute nelle Bolle di circoscrizione, mentre che ad esse è rimasto fedele anche nelle più difficili circostanze,. Se una simile asserzione rimanesse senza replica, sembrami subordina che la S. Sede rimarrebbe nelle già così difficili trattative concor per una nuova Convenzione colla Prussia, in condizione di inferiorità. A mio subordinato avviso, occorrerebbe quindi di rispondere allaanzidetta
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Nota, confutandola presso a poco coi seguenti argomenti:
=Prescindendo [sia] dalla questione della permanenza in vigore delle Bolle di circoscrizione, sulla quale la S. Sede ha già altra volta espresso il suo punto di vista, - non può ad ogni modo ammettersi l'opinione del Governo prussiano che il Concordato colla Polonia abbia leso le Convenzioni, le quali formano la base della Bolla De salute animorum. Una tale opinione parte infatti dal presupposto che dette Convenzioni valgano ancora per i territori distaccati dalla Prussia. Ora invece lo stesso Governo prussiano nella Nota G II Nr. 432. 1 del 18 Aprile 1922 del Sig. Ministro per la pubblica Istruzi scienza, l'arte e l'istruzione pubblica si esprimeva come appresso:
"Il Governo prussiano riguarda
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come rimaste completamente in vigore per l'attuale territorio dello Stato la Bolla De salutate animorum e le altre Convenzioni concluse colla S. Sede circa la circoscrizione delle diocesi e la provvista delle sSedi vescovili, delle Dignità e dei Canonicati entro la Prussia (innerhalb Preussens)".
Ora invece le disposizioni del Concordato colla Polonia con toccano esclusivamente territori, le quali si trovano al di fuori degli attuali confini dello Stato prussiano. Dunque il Governo prussiano non può, secondo la sua prop stessa teoria, muovere eccezioni contro un mutamento della circoscrizione diocesana nei limiti d delle regioni medesime.
Questa conclusione apparisce ancor più evidente, qualora si consideri che le regioni in discorso non vengono più in considerazione gli obblighi finanziari dello Stato prussiano fissati in nella Bolla. Dunque
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lo Stato stesso non può più nemmeno reclamare i corrispondenti diritti.
Che se il Governo prussiano crede di poter aff opporre Del resto, poiché la Nota del in esame, mettendo in opposizione alla condotta della S. Sede nel Concordato polacco quella del Governo prussiano, crede di poter affermare che questo ha sempre adempiuto gli obblighi assunti nella Bolla, in particolar modo le dotazioni, così come esse erano furono ivi fissate e venivano richieste dalla S. Sede, una tale dichiarazione non può essere ammessa dalla S. Sede medesima, perché non è in armonia colla storia della esecuzione della Bolla anzidetta.= La risposta al Governo prussiano dovrebbe poi, a mio umile avviso, ri toccare anche i due altri argomenti, che formano pure oggetto della Nota, vale a dire la erezione della diocesi di Slesia e la questione dei beni ecclesiastici situati in Polonia.
Nel sottoporre tali osservazioni al superiore giudizio dell'E. V., m'inchino
72r, links oberhalb des Empfängers hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 23 April 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 19083, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/19083. Last access: 16-06-2024.
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