Subject
Sulla Nota del Governo prussiano relativamente al Concordato polacco
Voglia l'E. V. R. perdonarmi, se mi permetto di ritornare sulla Nota del
Governo prussiano circa il Concordato polacco, da me trasmessa col
rispettoso Rapporto N. 32520 del
3 corrente.
Siccome, in esso,
In
d
etto
documento
si
afferma in sostanza
che la S. Sede ha violato le disposizioni
concordatarie contenute nelle Bolle di circoscrizione, mentre che ad esse è
rimasto
fedele anche nelle più difficili circostanze,. Se una simile asserzione rimanesse
senza replica, sembrami subordina
che la S. Sede rimarrebbe
nelle già così difficili trattative
concor per una nuova Convenzione colla Prussia, in condizione di inferiorità. A
mio subordinato avviso, occorrerebbe quindi di rispondere allaanzidetta
72v
Nota,
confutandola presso a poco coi seguenti argomenti:
=Prescindendo [sia]
dalla questione della permanenza in vigore delle Bolle di circoscrizione, sulla quale la
S. Sede ha già altra volta espresso
il suo punto di vista, - non può ad ogni modo
ammettersi l'opinione del Governo prussiano che il Concordato colla Polonia abbia leso le
Convenzioni, le quali
formano
la base della
Bolla De salute animorum. Una tale opinione parte
infatti dal presupposto che dette Convenzioni valgano ancora per i territori distaccati
dalla Prussia. Ora
invece
lo stesso Governo prussiano nella Nota
G II Nr. 432. 1 del 18
Aprile 1922 del Sig. Ministro per la
pubblica Istruzi scienza, l'arte e l'istruzione pubblica si esprimeva come
appresso:
"Il Governo prussiano riguarda73r
come rimaste
completamente in vigore per l'attuale territorio dello
Stato
la Bolla De salutate animorum
e le altre Convenzioni concluse colla S. Sede circa la circoscrizione delle diocesi e
la provvista delle sSedi vescovili, delle Dignità e dei Canonicati entro la
Prussia (innerhalb Preussens)".
Ora invece le disposizioni del Concordato
colla Polonia con toccano esclusivamente territori,
le quali si trovano al di fuori degli attuali confini
dello Stato prussiano. Dunque il Governo prussiano non può, secondo la sua
prop stessa teoria, muovere eccezioni contro un mutamento della circoscrizione
diocesana nei limiti d delle regioni medesime.
Questa conclusione apparisce
ancor più evidente, qualora si consideri che
le regioni in discorso non vengono più in considerazione
gli obblighi finanziari dello Stato prussiano fissati
in nella Bolla. Dunque73v
lo Stato stesso non
può più nemmeno reclamare i corrispondenti diritti.
Che
se
il Governo prussiano crede di poter
aff
opporre Del resto, poiché
la Nota del in esame, mettendo in opposizione alla
condotta della S. Sede nel Concordato polacco
quella del Governo prussiano, crede di poter affermare che questo
ha sempre adempiuto gli obblighi assunti nella Bolla, in
particolar modo le dotazioni, così come esse
erano
furono
ivi fissate e venivano richieste dalla S. Sede, una tale dichiarazione non può essere ammessa dalla S. Sede
medesima, perché non è in armonia
colla storia della
esecuzione della Bolla anzidetta.= La risposta al Governo prussiano dovrebbe
poi, a mio umile avviso, ri
toccare
anche i due altri argomenti, che formano pure oggetto della
Nota, vale a dire la erezione della diocesi
di Slesia e la questione dei beni ecclesiastici situati in Polonia.
Nel sottoporre tali
osservazioni al superiore giudizio dell'E. V.,
m'inchino
72r, links oberhalb des Empfängers hds. von unbekannter Hand,
vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 23 April 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 19083, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/19083. Last access: 16-06-2024.