TEI-P5
Document no. 19267
Non appena mi pervenne il venerato Dispaccio dell'E. V. R.
N. 428/28 in data del 22 Gennaio c. a., non mancai, in esecuzione degli
ordin delle istruzioni ivi impartitemi, di inviare ai Revmi Ordinari della Germania
(esclusa la Baviera) copia della Circolare concernente la codificazione del diritto
orientale, accompagnandola con una mia lettera in lingua tedesca nelle cui diocesi
trovansi degli Orientali, vale a dire all'Emo Sig. Cardinale Bertram, Vescovo di Breslavia,
ai Revmi Vescovi di Hildesheim, di Magonza, di Münster e di Osnabrüch, come pure alla
delegazione vescovile di Berlino, copia della Circolare concernente la codificazione del
diritto orientale, accompagnandola con una mia lettera in
lingua tedesca.
L'E. V. troverà qui unite le risposte dei Revmi Vescovi di Magonza e di Münster, dalle quali risulta che essi non hanno speciali proposte da fare; lo stesso mi significò a vocel'E
il sullodato l'Eminentissimo Vescovo di Breslavia. La Delegazione vescovile di
Berlino mi ha trasmesso le seguenti osservazioni si è
rivolta al Rev. Rev. Sac. Werhun, incaricato dell'assistenza
religiosa degli Ucraini in Germania, e mi ha poi trasmesso le
Poiché poi l'E. V. nel sullodato Dispaccio mi ordinava di fare io pure le mie osservazioni in riguardo agli Orientali di questa Nazione, mi sia permesso di sottoporreall'alta al superiore giudizio dell'E. V. quanto
segue:ben limitat
relativamente piccolo il numero dei fedeli di rito orientale dimoranti in questa Nazione,
sono state [pure] ben ristrelimitate le esperienze che l'umile sottoscritto ha potuto fare in
questa materia. A m
A mio Dovrò quindi limitarmi a richiamare l'attenzione di cotesto S. Dicastero sulla opportunità che vi sarebbe, a mio subordinato
avviso, di determinare la situazione dei sacerdoti di rito orientale, i quali, pur senza
avere titolo o facoltà di né di Ordinario personale né
[nemmeno] di parroco, sono destinati in modo stabile per laassistenza religiosa dei fedeli del loro rito
ed ma anche ad validitatem per quelli che richiedono la
giurisdizione., come la confessione, l'assistenza e i
matrimoni.Sarebbe tuttavia desiderabile che, in quanto sia possibile e
le distanze lo permettano, essi avessero la esclusiva cura delle anime dei fedeli del loro rito. Ess Essi dovrebbero a
tale scopo tenere i libri come i parroci dei battesimi, delle
cresime, dei matrimoni e dei defunti, nonché, in quanto sia
possibile, dello stato delle anime dei fedeli del loro
rito.
DovrebDovrebberoamministrare il battesimo ai bambini nati o da
genitori ambedue di rito orientale od, se i genitori
almeno da padre di rito orientale se siano illegittimi, da
madre di detto rito. Che se ciò non sia possibile, massime
a
Quanto alla cresima, sebbene, ogni qualvolta siconferisce separatamente dal battesimo sia riservata al Vescovo (Cappello, Tractatus Canonico Moralis de Sacramentis, vol. I, 1928, n. 846),sarebbe forse opportuno di esaminarsi se nel caso in cui il battesimo sia amministrato (come sopra) dal parroco di rito latino, non sia opportuno che la [ein Wort unlesbar] venga data quanto primadal dettosacerdoteincaricatodi rito orientale.
Parimenti, qualora il funerale non potesse essere celebrato dal sacerdote orientale, il parroco latino del luogo dovrebbe dargli comunicazione della morte del fedele di ritoorientale.
Quantoall'assistenzaai matrimoni, essadovrebbeessere prestatadal sacerdote di rito orientale,previa la delegazione del parroco o dell'Ordinario del luogo,se ambeduesono di ritosiano diritoorientale oin caso di
matrifedeli di rito misto, setalesialo sposo (can. 1097 § 2).Ledispense matrimonialidebbono essere
richieste [a] concessedall'Ordinariodel luogo.
Per le feste ed i digiuni, tanto i sacerdoti quanto i fedeli di rito orientale dovrebbero attenersi alle leggi del luogo ove dimorano.
Per ciò che concerne la SS. Eucarestia, potrebbero forse prendersi in considerazione i seguenti punti:
I sacerdoti orientali, ed eccezione degli Armeni e dei Maroniti, sono tenuti ad usare nellaSS.
S. Messa il pane fermentato
(Cappello, op. cit., nn. 280 e 853), eccetto il caso di estrema
necessità (Cappello, op. cit., nn. 280-282 e 853). Tuttavia, in risposta
ad un dubbio proposto dal Revmo Mons. Lichtenberg, parroco del S. Cuore di Gesù in
Berlino- Charlottenburg, presso cui alloggia il Rev. Sac. Kuzmin Karawajew, fu comunicato a
questa Nunziatura in via privata dal Revmo Mons. Margotti quanto con Foglio
N. 2494/27 del 29 Settembre 1927 quanto
segue:
Quanto alla S. Comunione sembrerebbe opportuno che si adottasse generalmente la norma contenuta nell'art. 32 del recente Decreto per i greco-ruteni negli Stati Uniti d'America in data del 1º Marzo c. a.
"Anche a Roma i Sacerdoti Orientali danno senza difficoltà la Benedizione privata e solenne col SSmo Sacramento alla Latina" (cfr. citato Foglio del Revmo Mons. Margotti). Parrebbe conveniente che ciò si permettesse nel Codice, come pure chevenissero venissero permesse agli
Orientali le devozioni che i più eserci
in uso presso i Latini.
Chinato
15r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten,
notiert: "C".
Online since 20-01-2020.
Document no. 19267
Pacelli, Eugenio to Sincero, Luigi
[Berlin], 21 June 1929
Writer (text genesis)
PacelliPacelliSubject
Sulla codificazione del diritto orientale
L'E. V. troverà qui unite le risposte dei Revmi Vescovi di Magonza e di Münster, dalle quali risulta che essi non hanno speciali proposte da fare; lo stesso mi significò a voce
15v
le di lui osservazioni,che mi permetto parimenti di qui compiegare nella traduzione italiana
(Allegato III).Poiché poi l'E. V. nel sullodato Dispaccio mi ordinava di fare io pure le mie osservazioni in riguardo agli Orientali di questa Nazione, mi sia permesso di sottoporre
16r
Non trovandosi in Germania alcun Ordinario né parroco
di rito orientale, ma soltanto dei sacerdoti destinati alla cura spirituale dei loro
connazionali (vale a dire il Rev. Werhun per gli Ucraini
ed il Rev. Kuzmin-Karawajew per i Russi), ed essendo, d'altra parte, 16v
in una determinata città o regione,è naturale cheessidebbanorimanere, come gli
altri sacerdoti della rispettiva diocesi, sottola giurisdizione del Vescovo odell'Ordinario del
luogo, dal quale debbono ricevere la previa autorizzazione non solo ad liceitatem per tutti
gli atti del ministero, 17r
causa della distanza, il parroco di rito latino, che ha
amministrato il battesimo, dovrebbe inviar loro il relativo attestato.Quanto alla cresima, sebbene, ogni qualvolta siconferisce separatamente dal battesimo sia riservata al Vescovo (Cappello, Tractatus Canonico Moralis de Sacramentis, vol. I, 1928, n. 846),sarebbe forse opportuno di esaminarsi se nel caso in cui il battesimo sia amministrato (come sopra) dal parroco di rito latino, non sia opportuno che la [ein Wort unlesbar] venga data quanto primadal dettosacerdoteincaricatodi rito orientale.
Parimenti, qualora il funerale non potesse essere celebrato dal sacerdote orientale, il parroco latino del luogo dovrebbe dargli comunicazione della morte del fedele di ritoorientale.
Quantoall'assistenzaai matrimoni, essadovrebbeessere prestatadal sacerdote di rito orientale,previa la delegazione del parroco o dell'Ordinario del luogo,se ambedue
17v
i contraenti
Per le feste ed i digiuni, tanto i sacerdoti quanto i fedeli di rito orientale dovrebbero attenersi alle leggi del luogo ove dimorano.
Per ciò che concerne la SS. Eucarestia, potrebbero forse prendersi in considerazione i seguenti punti:
I sacerdoti orientali, ed eccezione degli Armeni e dei Maroniti, sono tenuti ad usare nella
18r
"Molti sacerdoti di rito orientale che hanno l'uso del
fermentato accettano di consacrare nella loro Messa le ostie azime da riporre nel
Tabernacolo per la Comunione dei fedeli Latini extra Missam o per gli infermi, e così pure
l'Ostia Magna che deve servire per la Benedizione solenne col SSmo Sacramento". Parrebbe
quindi utile che questo caso
fosse definito nel futuro Codice.Quanto alla S. Comunione sembrerebbe opportuno che si adottasse generalmente la norma contenuta nell'art. 32 del recente Decreto per i greco-ruteni negli Stati Uniti d'America in data del 1º Marzo c. a.
"Anche a Roma i Sacerdoti Orientali danno senza difficoltà la Benedizione privata e solenne col SSmo Sacramento alla Latina" (cfr. citato Foglio del Revmo Mons. Margotti). Parrebbe conveniente che ciò si permettesse nel Codice, come pure che
Chinato