Document no. 19288
Pacelli, Eugenio to Sbarretti, Donato Raffaele
[Berlin], 04 March 1929
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PacelliStenotypistPacelliSubject
Esposto del Revmo Mons. Giuseppe Damiano Schmitt, Vescovo di
Fulda, circa la missio in possessionem per i nuovi parroci
Come il Revmo Mons. Vescovo di Fulda osserva nella sua supplica, il Codice di diritto canonico distingue nella provvista dei benefici due atti distinti: la collatio beneficii e la missio in possessionem o institutio corporalis. "In iure (così la S. C. Ep. et Reg., Lincien., 19 Sept. 1862, in Codicis iuris canonici Fontes, vol. IV, pag. 970) triplex canonicae institutionis species habetur, ita
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Episcopum seu eius delegatum spectat ex. cap. Licet Episcopus 28, de praeben. in 6."La missio in possessionem o institutio corporalis, se si tratta di benefici non concistoriali, spetta, anche a norma del Codice
Il Codice di diritto canonico lascia dunque largo campo al diritto particolare ed alle legittime consuetudini.
Nel 1908 il Revmo Arcivescovo di Olmützinterpellò cotesta S. Congregazione sul senso della "adepta possessio" in ordineal Decreto "Ne temere" del 2 Agosto 1907. Nella supplica egli esponeva come la collazione del beneficio parrocchiale aveva luogo con un doppio atto: "Parochus in beneficium instituendus invitatur ad investituram,
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quae de regula a Vicario generali
peragitur et quidem ita. Instituendus genuflexus recitat professionem fidei
Tridentino-Vaticanam eaque finita addit iuramentum: "Praterea ego N. N. spondeo, voveo
ac iuro ...". Dein Vicarius generalis accipit biretum, capiti instituendi imponit et
dicit: "Ego, N. N., Vicarius generalis, investio te, N. N., in parochiam N. et do
tibi potestatem verbum Dei annuntiandi, sacramenta conficiendi, aliaque munia parochialia
exercendi et administrandi, fructusque ex iis provenientes in tuam ac praefatae
N. ecclesiae utilitatem percipiendi. Idque in nomine Patris et Filii et Spiritus
Sancti. Amen". - Die huiusce functionis investitura dictae vel alio aliquo die non multum
distante et in ipsa investitura ad computos faciliores reddendos enunciato, e. gr.
1a die mensis N. N., cessant proventus, quibus ita investitus
hucusque ex beneficio aliquo ecclesiastico fruebatur, et acquiruntur fructus ex beneficio
parochiali, ad quod investitus est 187v
stea aliquando decanus foraneus vel alius sacerdos ab
Episcopo deputatus investituum solemniter inducit un ecclesiam parochialem eique libros
parochiales et peculium ecclesiae ac beneficii tradit, qui actus installatio
vocatur". E il Revmo Arcivescovo concludeva: "Quum in hoc dissensu de ipso sacramenti valore
agatur, placeat Sanctitati Vestrae decernere, quaenam Olomucii ex hisce duabus diebus sit
illa dies adeptae possessionis beneficii, num dies investiturae supra dictae, an dies
installationis item suprE cotesta S. Congregazione rispose: "Nomine possessionis hic intelligi illum actum, qui sive institutio corporalis, sive inthronizatio, sive installatio, sive aliter nuncupetur, tamen semper id efficit, ut institutus in beneficium exinde adipiscatur liberum exercitium potestatis, suo officio adnexae".
La Curia arcivescovile interpretò questo Rescritto nel modo seguente: "Ex hoc Rescripto patet, nomine possessionis apud nos intelligi investituram" (Cfr. Archiv für katholisches Kirchenrecht, vol. 89, 1909, pagg. 327-329).
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Il De Smet nel suo Tractatus
theologico-canonicus de Sponsalibus et Matrimonio, editio quarta (inde a Codice
altera), Brugis 1927, pag. 90 not. 1, riferisce quanto al Belgio: "In diocesi
Brugensi solet illa possessionis captio fieri in primo accessu ad parochiam; in aliis
diocesibus fit potius in illa installatione sollemni".Per l'Olanda il Vlaming, Praelectiones iuris matrimonii, ed. III, vol. II, pag. 183 n. 1: "In
Perl'Austria, secondo l'Haring, Grundzüge des kathol. Kirchenrechtes, II, pag. 624, la presa di possesso ha luogo nel modo seguente: "La investitura dei benefici comuni si divide per lo più in due atti: nella investitura verbalis, compiuta dal Vescovo o dal suo Delegato, e nella investitura
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realis od Per venire ora
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Vario è invece il modo di esprimersi dei Canonisti tedeschi contemporanei. - Così l'Eichmann, professore di diritto canonico nella Facoltà teologica della Università di Monaco (Baviera), nel suo Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex iuris canonici, ediz. 2a, Paderborn 1926, pag. 205, considera come due atti distinti la missio in possessioneme la institutio corporalis: "La nomina alla parrocchia si compie dal Vescovo per mezzo del decreto di collazione. La istituzione canonica, vale a dire la ufficiale immissione in possesso (Besitzeinweisung), ha luogo di regola per mezzo del Vicario generale, nella forma in uso nella diocesi, dopo emessa la professione di fede (c. 1406 § 1 n. 7); la facoltà di esercitare la cura delle anime è unita colla immissioneinpossesso. Al parroco viene rilasciato un
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Anche il Linneborn, Grundriss des Eherechts nach
dem Codex Iuris Canonici, Paderborn 1922, pagg. 317-318, [Invece il Leitner, Lehrbuch des katholischen
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all'Ordinario. "Un decreto della Curia vescovile
di Passavia (egli osserva) stabiliva quanto appresso: "La valida assistenza ai matrimoni
comincia ... dinanzi a quei parroci, per i quali ha
luogo una investitura, a datare dal giorno in cui, dopo ottenuta l'investitura, prendono
possesso della parrocchia" (senza speciale formalità). Esso vale pienamente anche dopo
l'entrata in vigore del Codice. - Anzi nel nuovo diritto vale ora anche la dichiarazione
della Curia di Anche la prassi è in Germania differente nelle varie diocesi. I Vescovi della Provincia ecclesiastica del Reno inferiore avevano nella conferenza tenuta in Colonia il 20 Febbraio 1918 deliberato di addivenire ad un regolamento uniforme della institutio
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corporalis; ma tale disegno non è stato mai portato ad effetto (cfr. Linneborn, op. cit., pag. 318). Alcuni
Sinodi diocesani hanno preso delle [1°) la diocesi di Fulda. In essa, dall'anno 1882 all'incirca, la missio in possessionem si èconsiderata come inclusa nel decreto di collazione della parrocchia, e la institutio corporalis o introductio sollemnis per decanum come una pura cerimonia
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ovvero quasi come un complemento della già
avvenuta immissione in possesso. In tal guisa il nuovo parroco cominciava senz'altro ad esercitare gli atti del suo ufficio, compresa la delegazione per
l'assistenza ai matrimoni. Per togliere le incertezze ed i dubbi sorti in seguito ad una
simile prassi, il sullodato Vescovo emanò in data del 23 Giugno una ordinanza, pubblicata nel Bollettino diocesano N. IX del
1° Settembre s. a., in cui si dispone che il nuovo parroco si debba presentare
nella residenza del Vicario generale per la professione di fede il giorno stesso, a partire
dal quale, secondo il decreto di collazione, gli viene conferita la parrocchia; il Vicario
generale od il suo rappresentante gli 191v
2°) la diocesi di Paderborn. Dopo la
designatio personae a norma delle prescrizioni del diritto
canonico si compie la provisio canonica (collatio libera, institutio, confirmatio,
admissio) per mezzo della trasmissione Il parroco pronunzia il giuramento per il fedele adempimento del suo ufficio secondo la formula seguente:
Formula Juramenti a Pastoribus tempore investiturae praestandi.
Insuper iuro et promitto, quod ex hac hora Domino meo Ordinario et eius successoribus ac aliis Praelatis meis pro tempore in licitis et honestis reverenter obediam; Parochialem Ecclesiam N. mi collatam per me vel alium de
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licentia Ordinarii mei in divinis deserviam; bona, iura
et fructus Ecclesiae meae non alienabo, nisi forte de consensu Episcopi, Ordinarii mei, et
cum dictae Ecclesiae emolumento; deperdita forte et alienata pro posse et nosse recuperabo
et recuperata fideliter conservabo et omnia et singula in litteris fundationis, collationis
et investiturae contenta diligenter observabo, sine dolo et fraude.Sic me Deus ...
Segue quindi l'atto della missio in possessionem mediante la consegna della berretta:
Formula Investiturae Pastoris.
Is, cui ius investiturae competit, imponens Biretum capiti investiendi dicit:
Queste formule sono molto antiche. Esse si trovano già nello Speculum diaconale (ristampato in Paderborn 1755, pag. 112 e segg.), edito
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dal Vicario generale Laurentius a Dript (morto il
27 Aprile 1686).Dopo questa missio in possessionem il parroco si considera come autorizzato ad esercitare tutte le funzioni nella sua parrocchia, ed il giorno,
Finalmente il nuovo parroco viene per edificazione dei fedeli introdotto solennemente nella sua chiesa, senza però che ciò abbia alcun effetto giuridico per la missio in possessionem. Tale cerimonia si compie secondo un antico rito, stampato nell'Appendice al Rituale Romanum in usum dioeceseos Paderbonensis (1862).
3°) l'archidiocesi di Colonia. Anche
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qui la missio in
possessionem del parroco si effettua dall'Ordinario (o dal suo rappresentante) immediatamente dopo
la emissione della professio fidei, del giuramento antimodernista e del giuramento di fedele
adempimento dell'ufficio. Il rito di questa investitura trovasi nella Collectio Rituum
Archid. Colon., IX, c. 2, e nella relativa formula si legge il seguente
passo: "Tibi pastoratum in N. vacantem conferimus teque ad eundem instituimus et investimus
atque in realem et actualem possessionem eiusdem, amoto quovis illegitimo detentore, induci
decernimus cum omni plenitudine iuris canonici, dantes et concedentes tibi omnimodam
potestatem parochialem istam ecclesiam in N. regendi". 4°) la diocesi di Eichstätt, ove il Vicario generale, come sopra, usa la seguente for-
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mula:
"Te ... canonice instituo et per bireti impositionem investio et te sic investitum
immitto in possessionem dictae parochiae realem et actualem". La susseguente installazione è
anche qui considerata come una formalità puramente esteriore senza alcun significato giuridico.II. Nelle diocesi del secondo gruppo invece la presa di possesso si compie coll'installazione del nuovo parroco per mezzo del decano.
Così nella diocesi di Breslavia, ove l'institutio corporalis si ha nel solenne insediamento del nuovo parroco
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secondo il rito indicato nel Rituale Vratislaviense Romano accomodatum,1847: "Introductio novi Plebani seu
Beneficiati", pag. 467 e segg. L'esecutore", esaminate le lettere originali d'investitura
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il quale pronunzia la seguente formula "Authoritate et mandato
Domini nostri Reverendissimi N. Episcopi N. mitto te in corporalem et actualem
huius Ecclesiae possessionem".E similmente nell'archidiocesi di Friburgo e nelle diocesi di Limburgo, Münster, Rottenburg e Treviri.
Questo secondo modo sembra che per sé corrisponda meglio al concetto di missio in possessionem o institutio corporalis,
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Vescovo di Fulda col
decreto del 23 Giugno 1927 sia valido. Quanto al tempo Nel sottoporre pertanto quanto sopra all'alto senno dell'E. V., m'inchino