TEI-P5
Document no. 19288
Insieme ai relativi Allegati, che compio il
dovere di ritornare qui acclusi, mi è pervenuto il venerato Dispaccio dell'E. V. R.
N. 2233/28 in data del 6 [novem] Novembre p. p.
s. a.
Come il Revmo Mons. Vescovo di Fulda osserva nella sua supplica, il Codice di diritto canonico distingue nella provvista dei benefici due atti distinti: la collatio beneficii e la missio in possessionem o institutio corporalis. "In iure (così la S. C. Ep. et Reg., Lincien., 19 Sept. 1862, in Codicis iuris canonici Fontes, vol. IV, pag. 970) triplex canonicae institutionis species habetur, itaGlos Gloss. in cap. Beneficium, circa med., de reg. iur., in 6: Dicendum quod triplex
est institutio: quaedam est institutio collativa; alia est institutio auctorizabilis quoad
commissionem curae animarum; alia est institutio realis, et actualis, quae vocatur
investitura seu inductio in possessionem realem et corporalem. Nemo, ut notat Reiffenstuel,
lib. 3 tit. 7 num. 4, generaliter loquendo in possessionem immitti proprio
marte valet: et hodie ius immittendi in possessionem ad
La missio in possessionem o institutio corporalis, se si tratta di benefici non concistoriali, spetta, anche a norma del Codice(art. (Can. 1443 § 2),
all'Ordinario del luogo, che può a tal uopo delegare un altro ecclesiastico. Essa deve esser
fatta secondo il modo prescritto per diritto particolare od ammesso per legittima
consuetudine; l'Ordinario può tuttavia dispensare da esso espress per iscritto; nel
qual caso la dispensa tien luogo della presa di possesso (can. 1444 § 1). La presa
di possesso del beneficio può esser compiuta anche per mezzo di un procuratore avente un
mandato speciale (can. 1445).
Il Codice di diritto canonico lascia dunque largo campo al diritto particolare ed alle legittime consuetudini.
Nel 1908 il Revmo Arcivescovo di Olmützinterpellò cotesta S. Congregazione sul senso della "adepta possessio" in ordineal Decreto "Ne temere" del 2 Agosto 1907. Nella supplica egli esponeva come la collazione del beneficio parrocchiale aveva luogo con un doppio atto: "Parochus in beneficium instituendus invitatur ad investituram,ipseque ipseque obligatur applicare Missam pro
parochianis suis, et quam primum fieri potest, domicilium suum in parochiam suam transfert.
- Po-aea dictae".
E cotesta S. Congregazione rispose: "Nomine possessionis hic intelligi illum actum, qui sive institutio corporalis, sive inthronizatio, sive installatio, sive aliter nuncupetur, tamen semper id efficit, ut institutus in beneficium exinde adipiscatur liberum exercitium potestatis, suo officio adnexae".
La Curia arcivescovile interpretò questo Rescritto nel modo seguente: "Ex hoc Rescripto patet, nomine possessionis apud nos intelligi investituram" (Cfr. Archiv für katholisches Kirchenrecht, vol. 89, 1909, pagg. 327-329).
Per l'Olanda il Vlaming, Praelectiones iuris matrimonii, ed. III, vol. II, pag. 183 n. 1: "Indiocesi dioecesi Halemensi ille actus est acceptio "litterarum maiorum", quae fidei
professionem praestitumque coram Deo iuramentum consequitur. Igitur litteris istis a
neo-parocho acceptis statim expirat facultas illa delegata, qua antea fruebatur vicarius
oeconomus (deservitor) ab Ordinario constitutus".
Perl'Austria, secondo l'Haring, Grundzüge des kathol. Kirchenrechtes, II, pag. 624, la presa di possesso ha luogo nel modo seguente: "La investitura dei benefici comuni si divide per lo più in due atti: nella investitura verbalis, compiuta dal Vescovo o dal suo Delegato, e nella investituraintr immissione nelle temporalità per mezzo del Commissario
vescovile (Decano)". E nella nota 5 osserva: "La cosiddetta installazione del parroco è
semplicemente una solennità ecclesiastica senza importanza giuridica".
Per venire orap a parlare più particolarmente della Germania, l'Hinschius, giurista
protestante, ma assai celebree ricco di accurate notizie, così scriveva nel suo
nell'opera Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland, Berlin,
1880, t. III pag. 4: "La immissione in possesso (Besitzeinweisung)
dell'ufficio ha luogo di regola per mezzo del decano o dell'arciprete (il quale tuttavia in
ogni singolo caso riceve per ciò uno speciale incarico del Vescovo o della Curia vescovile). Per i parroci essa ha luogo
nella chiesa parrocchiale, insieme ad una funzione religiosa, colla consegna di alcuni
simboli, per esempio delle chiavi della Chiesa e dell'archivio parrocchiale".
Vario è invece il modo di esprimersi dei Canonisti tedeschi contemporanei. - Così l'Eichmann, professore di diritto canonico nella Facoltà teologica della Università di Monaco (Baviera), nel suo Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex iuris canonici, ediz. 2a, Paderborn 1926, pag. 205, considera come due atti distinti la missio in possessioneme la institutio corporalis: "La nomina alla parrocchia si compie dal Vescovo per mezzo del decreto di collazione. La istituzione canonica, vale a dire la ufficiale immissione in possesso (Besitzeinweisung), ha luogo di regola per mezzo del Vicario generale, nella forma in uso nella diocesi, dopo emessa la professione di fede (c. 1406 § 1 n. 7); la facoltà di esercitare la cura delle anime è unita colla immissioneinpossesso. Al parroco viene rilasciato unattestato
certificato dell'avvenuta istituzione (Investiturbrief). Dopo di ciò si ha la
installazione, ordinariamente per mezzo del decano, a norma di una istruzione vescovile
(cfr. cc. 1443-44)". Parimenti l'Heiner, Kirchenrecht, vol. II,
pag. 176
cr] arg
ritiene la installazione quale una cerimonia senza importanza giuridica: "Nelle diocesi
prussiane era finora in uso che dopo la collazione del beneficio per mezzo dell'Ordinario
(collatio, institutio, etc.) il parroco ricevesse la investitura dall'Ordinario nella sede
stessa della Curia vescovile. Per emettere il giuramento antimodernistico il parroco doveva presentarsi personalmente, affine di ricevere poscia
l'inve investitura. Dopo questa installazione nel suo ufficio il parroco era autorizzato ad assistere ai
matrimoni. La di lui introduzione nella parrocchia,
fatta con alcune solennità dal decano o da altro ecclesiastico a ciò incaricato, non aveva
più alcuna importanza giuridica".
Invece il Leitner, Lehrbuch des katholischenEherechts Eherechts, ed. 3a, pag. 194,
pur ammettendo il valore di tale modo di presa di possesso, sembra fondarla sulla
diritto facoltà di dispensa spettante, come si è
accennato,Oll Olomütz: "Ex hoc Rescripto patet, nomine possessionis apud nos
intelligi investituram". Infatti, sebbene l'investitura (institutio tituli collativa) non
importi nessuna presa corporale di possesso, tuttavia l'Ordinario può dispensare dalla
medesima, e questa dispensa (anche habitualis) vale per la presa di possesso".
Anche la prassi è in Germania differente nelle varie diocesi. I Vescovi della Provincia ecclesiastica del Reno inferiore avevano nella conferenza tenuta in Colonia il 20 Febbraio 1918 deliberato di addivenire ad un regolamento uniforme della institutiosane] disposizioni al riguardo, e qualche
Ordinario ha emanato speciali decreti sull'argomento. - Malgrado, tuttavia, le differenze suaccennate, le diocesi della Germania possono dividersi in due gruppi.
IlNel primo gruppo la missio in possessionem
seu institutio corporalis nel senso del can. 1443 § 2 ha luogo nella Curia
vescovile immediatamente dopo la professione di fede, mentre che
l'incardinante,
il quale ha luogo più tardi per mezzo
del decano, si considera come una semplice cerimonia senza effetto giuridico. A questo
gruppo appartengono:
1°) la diocesi di Fulda. In essa, dall'anno 1882 all'incirca, la missio in possessionem si èconsiderata come inclusa nel decreto di collazione della parrocchia, e la institutio corporalis o introductio sollemnis per decanum come una pura cerimoniaindirizzano rivolgono una dichiarazione, la
quale deve essere considerata come missio in possessionem nel senso del canone 1444.
Qualora al nuovo parroco non poss sia possibile per giusta causa di presentarsi nel
giorno prescritto alla Curia vescovile, si provvede per mezzo di dispensa a norma del
succitato canone.dell'Atto di del decreto di collazione. Quindi
il neo-eletto parroco si reca dal Vicario generale (Or per emettere la professione di
fede prescritta dal canone 1443 § 1 e prestare il cosiddetto giuramento
antimodernista. Colla professione di fede viene congiunta la missio in possessionem o
institutio corporalis, la quale si compie nel modo seguente: come appresso:
Il parroco pronunzia il giuramento per il fedele adempimento del suo ufficio secondo la formula seguente:
Formula Juramenti a Pastoribus tempore investiturae praestandi."
Insuper iuro et promitto, quod ex hac hora Domino meo Ordinario et eius successoribus ac aliis Praelatis meis pro tempore in licitis et honestis reverenter obediam; Parochialem Ecclesiam N. mi collatam per me vel alium de
Sic me Deus ...
Segue quindi l'atto della missio in possessionem mediante la consegna della berretta:
Formula Investiturae Pastoris.
Is, cui ius investiturae competit, imponens Biretum capiti investiendi dicit:
Queste formule sono molto antiche. Esse si trovano già nello Speculum diaconale (ristampato in Paderborn 1755, pag. 112 e segg.), edito
Dopo questa missio in possessionem il parroco si considera come autorizzato ad esercitare tutte le funzioni nella sua parrocchia, ed il giorno,del
compimen in cui si compie l'atto sopra descritto, vasi reputa come dies adeptae canonicae possessionis beneficii. Se il nuovo
parroco non può per speciali circostanze esercitare da quel giorno il suo ufficio nella
parrocchia, il Vicario generale provvede al tempo stesso a farlo supplire mediante la nomina
di un Vicarius substitutus (can. 474).
Finalmente il nuovo parroco viene per edificazione dei fedeli introdotto solennemente nella sua chiesa, senza però che ciò abbia alcun effetto giuridico per la missio in possessionem. Tale cerimonia si compie secondo un antico rito, stampato nell'Appendice al Rituale Romanum in usum dioeceseos Paderbonensis (1862).
3°) l'archidiocesi di Colonia. AncheIl susseguente La susseguente
installazione per mezzo del decano o del suo rappresentante (cfr. la succitata
Coll. Rit. Arch. Col. IX, 3: Modus introducendi novum parochum) è una
semplice cerimonia senza effetto giuridico.
4°) la diocesi di Eichstätt, ove il Vicario generale, come sopra, usa la seguente for-
Lo stesso m Una simile prassi è in uso altresì nell'archidiocesi di Monaco e
Frisinga, nelle diocesi di Augsburg, di Magonza di Passavia (ove
il Vicario generale dice: "Te ... ad ecclesiam parochialem N. recipimus et admittimus"
e consegna il libro, le chiavi e la berretta), di Ratisbona (ove il Vicario generale
consegna il breviario e la berretta), di Spira.
II. Nelle diocesi del secondo gruppo invece la presa di possesso si compie coll'installazione del nuovo parroco per mezzo del decano.
Così nella diocesi di Breslavia, ove l'institutio corporalis si ha nel solenne insediamento del nuovo parrocoper mezzo di fatta per
incarico dell'Ordinario dall'arciprete o vicario foraneo,provvis provvista del beneficio, introduce l'"intronizzando" alla presenza
del clero e del popolo, consegna all'"intronizzando" le chiavi della chiesa e lo introduce
poi nella stes medesima. Quivi, sedendo in superiori gradu Altaris, l'esecutore fa leggere ad alta voce l'investitura del
neo-beneficiato e, dopo che questi ha emesso la professione di fede e prestato il
giuramento,
E similmente nell'archidiocesi di Friburgo e nelle diocesi di Limburgo, Münster, Rottenburg e Treviri.
Questo secondo modo sembra che per sé corrisponda meglio al concetto di missio in possessionem o institutio corporalis,di cui si parla analogamente a quanto il Codice prescr prescrive per i Vescovi
residenziali, i quali "canonicam dioecesis possessionem capiunt simul ac in ipsa
dioecesi vel per se vel per procuratorem apostolicas litteras Capitulo ecclesiae
cathedralis ostenderint" (can. 334 § 3). Tuttavia, data la larghezza che lascia il can. 1444 § 1, e tenuta presente
altresì la surriferita risposta di cotesta S. Congregazione alla esplicit al
dubbio proposto dall'Arcivescovo di Olmütz, la quale pure lascia sembra lasciare grande libertà in questa materia, pare, salvo meliori iudicio,
che il modo prescritto dal Revmoal anteriore,
l'umile sottoscritto non ha sotto gli occhi lo schema delle lettere di collazione annesso
alla istanza del Revmo di Mons. Schmitt; il Rapporto peròsuppone però che in esso fosse sufficientemente espresso
che
qquanto
ilsi espone nella medesima, vale a dire "has litteras collationis
praeter collationem simul etiam missionem in possessionem beneficii continere".
et quiIn questa ipotesi sembrerebbe pure che la risposta dovrebbe essere
affermativa.
Nel sottoporre pertanto quanto sopra all'alto senno dell'E. V., m'inchino
186r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten,
notiert: "C".
Online since 20-01-2020.
Document no. 19288
Pacelli, Eugenio to Sbarretti, Donato Raffaele
[Berlin], 04 March 1929
Writer (text genesis)
PacelliStenotypistPacelliSubject
Esposto del Revmo Mons. Giuseppe Damiano Schmitt, Vescovo di
Fulda, circa la missio in possessionem per i nuovi parroci
Come il Revmo Mons. Vescovo di Fulda osserva nella sua supplica, il Codice di diritto canonico distingue nella provvista dei benefici due atti distinti: la collatio beneficii e la missio in possessionem o institutio corporalis. "In iure (così la S. C. Ep. et Reg., Lincien., 19 Sept. 1862, in Codicis iuris canonici Fontes, vol. IV, pag. 970) triplex canonicae institutionis species habetur, ita
186v
Episcopum seu eius delegatum spectat ex. cap. Licet Episcopus 28, de praeben. in 6."La missio in possessionem o institutio corporalis, se si tratta di benefici non concistoriali, spetta, anche a norma del Codice
Il Codice di diritto canonico lascia dunque largo campo al diritto particolare ed alle legittime consuetudini.
Nel 1908 il Revmo Arcivescovo di Olmützinterpellò cotesta S. Congregazione sul senso della "adepta possessio" in ordineal Decreto "Ne temere" del 2 Agosto 1907. Nella supplica egli esponeva come la collazione del beneficio parrocchiale aveva luogo con un doppio atto: "Parochus in beneficium instituendus invitatur ad investituram,
187r
quae de regula a Vicario generali
peragitur et quidem ita. Instituendus genuflexus recitat professionem fidei
Tridentino-Vaticanam eaque finita addit iuramentum: "Praterea ego N. N. spondeo, voveo
ac iuro ...". Dein Vicarius generalis accipit biretum, capiti instituendi imponit et
dicit: "Ego, N. N., Vicarius generalis, investio te, N. N., in parochiam N. et do
tibi potestatem verbum Dei annuntiandi, sacramenta conficiendi, aliaque munia parochialia
exercendi et administrandi, fructusque ex iis provenientes in tuam ac praefatae
N. ecclesiae utilitatem percipiendi. Idque in nomine Patris et Filii et Spiritus
Sancti. Amen". - Die huiusce functionis investitura dictae vel alio aliquo die non multum
distante et in ipsa investitura ad computos faciliores reddendos enunciato, e. gr.
1a die mensis N. N., cessant proventus, quibus ita investitus
hucusque ex beneficio aliquo ecclesiastico fruebatur, et acquiruntur fructus ex beneficio
parochiali, ad quod investitus est 187v
stea aliquando decanus foraneus vel alius sacerdos ab
Episcopo deputatus investituum solemniter inducit un ecclesiam parochialem eique libros
parochiales et peculium ecclesiae ac beneficii tradit, qui actus installatio
vocatur". E il Revmo Arcivescovo concludeva: "Quum in hoc dissensu de ipso sacramenti valore
agatur, placeat Sanctitati Vestrae decernere, quaenam Olomucii ex hisce duabus diebus sit
illa dies adeptae possessionis beneficii, num dies investiturae supra dictae, an dies
installationis item suprE cotesta S. Congregazione rispose: "Nomine possessionis hic intelligi illum actum, qui sive institutio corporalis, sive inthronizatio, sive installatio, sive aliter nuncupetur, tamen semper id efficit, ut institutus in beneficium exinde adipiscatur liberum exercitium potestatis, suo officio adnexae".
La Curia arcivescovile interpretò questo Rescritto nel modo seguente: "Ex hoc Rescripto patet, nomine possessionis apud nos intelligi investituram" (Cfr. Archiv für katholisches Kirchenrecht, vol. 89, 1909, pagg. 327-329).
188r
Il De Smet nel suo Tractatus
theologico-canonicus de Sponsalibus et Matrimonio, editio quarta (inde a Codice
altera), Brugis 1927, pag. 90 not. 1, riferisce quanto al Belgio: "In diocesi
Brugensi solet illa possessionis captio fieri in primo accessu ad parochiam; in aliis
diocesibus fit potius in illa installatione sollemni".Per l'Olanda il Vlaming, Praelectiones iuris matrimonii, ed. III, vol. II, pag. 183 n. 1: "In
Perl'Austria, secondo l'Haring, Grundzüge des kathol. Kirchenrechtes, II, pag. 624, la presa di possesso ha luogo nel modo seguente: "La investitura dei benefici comuni si divide per lo più in due atti: nella investitura verbalis, compiuta dal Vescovo o dal suo Delegato, e nella investitura
188v
realis od Per venire ora
189r
Vario è invece il modo di esprimersi dei Canonisti tedeschi contemporanei. - Così l'Eichmann, professore di diritto canonico nella Facoltà teologica della Università di Monaco (Baviera), nel suo Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex iuris canonici, ediz. 2a, Paderborn 1926, pag. 205, considera come due atti distinti la missio in possessioneme la institutio corporalis: "La nomina alla parrocchia si compie dal Vescovo per mezzo del decreto di collazione. La istituzione canonica, vale a dire la ufficiale immissione in possesso (Besitzeinweisung), ha luogo di regola per mezzo del Vicario generale, nella forma in uso nella diocesi, dopo emessa la professione di fede (c. 1406 § 1 n. 7); la facoltà di esercitare la cura delle anime è unita colla immissioneinpossesso. Al parroco viene rilasciato un
189v
Anche il Linneborn, Grundriss des Eherechts nach
dem Codex Iuris Canonici, Paderborn 1922, pagg. 317-318, [Invece il Leitner, Lehrbuch des katholischen
190r
all'Ordinario. "Un decreto della Curia vescovile
di Passavia (egli osserva) stabiliva quanto appresso: "La valida assistenza ai matrimoni
comincia ... dinanzi a quei parroci, per i quali ha
luogo una investitura, a datare dal giorno in cui, dopo ottenuta l'investitura, prendono
possesso della parrocchia" (senza speciale formalità). Esso vale pienamente anche dopo
l'entrata in vigore del Codice. - Anzi nel nuovo diritto vale ora anche la dichiarazione
della Curia di Anche la prassi è in Germania differente nelle varie diocesi. I Vescovi della Provincia ecclesiastica del Reno inferiore avevano nella conferenza tenuta in Colonia il 20 Febbraio 1918 deliberato di addivenire ad un regolamento uniforme della institutio
190v
corporalis; ma tale disegno non è stato mai portato ad effetto (cfr. Linneborn, op. cit., pag. 318). Alcuni
Sinodi diocesani hanno preso delle [1°) la diocesi di Fulda. In essa, dall'anno 1882 all'incirca, la missio in possessionem si èconsiderata come inclusa nel decreto di collazione della parrocchia, e la institutio corporalis o introductio sollemnis per decanum come una pura cerimonia
191r
ovvero quasi come un complemento della già
avvenuta immissione in possesso. In tal guisa il nuovo parroco cominciava senz'altro ad esercitare gli atti del suo ufficio, compresa la delegazione per
l'assistenza ai matrimoni. Per togliere le incertezze ed i dubbi sorti in seguito ad una
simile prassi, il sullodato Vescovo emanò in data del 23 Giugno una ordinanza, pubblicata nel Bollettino diocesano N. IX del
1° Settembre s. a., in cui si dispone che il nuovo parroco si debba presentare
nella residenza del Vicario generale per la professione di fede il giorno stesso, a partire
dal quale, secondo il decreto di collazione, gli viene conferita la parrocchia; il Vicario
generale od il suo rappresentante gli 191v
2°) la diocesi di Paderborn. Dopo la
designatio personae a norma delle prescrizioni del diritto
canonico si compie la provisio canonica (collatio libera, institutio, confirmatio,
admissio) per mezzo della trasmissione Il parroco pronunzia il giuramento per il fedele adempimento del suo ufficio secondo la formula seguente:
Formula Juramenti a Pastoribus tempore investiturae praestandi.
Insuper iuro et promitto, quod ex hac hora Domino meo Ordinario et eius successoribus ac aliis Praelatis meis pro tempore in licitis et honestis reverenter obediam; Parochialem Ecclesiam N. mi collatam per me vel alium de
192r
licentia Ordinarii mei in divinis deserviam; bona, iura
et fructus Ecclesiae meae non alienabo, nisi forte de consensu Episcopi, Ordinarii mei, et
cum dictae Ecclesiae emolumento; deperdita forte et alienata pro posse et nosse recuperabo
et recuperata fideliter conservabo et omnia et singula in litteris fundationis, collationis
et investiturae contenta diligenter observabo, sine dolo et fraude.Sic me Deus ...
Segue quindi l'atto della missio in possessionem mediante la consegna della berretta:
Formula Investiturae Pastoris.
Is, cui ius investiturae competit, imponens Biretum capiti investiendi dicit:
Queste formule sono molto antiche. Esse si trovano già nello Speculum diaconale (ristampato in Paderborn 1755, pag. 112 e segg.), edito
192v
dal Vicario generale Laurentius a Dript (morto il
27 Aprile 1686).Dopo questa missio in possessionem il parroco si considera come autorizzato ad esercitare tutte le funzioni nella sua parrocchia, ed il giorno,
Finalmente il nuovo parroco viene per edificazione dei fedeli introdotto solennemente nella sua chiesa, senza però che ciò abbia alcun effetto giuridico per la missio in possessionem. Tale cerimonia si compie secondo un antico rito, stampato nell'Appendice al Rituale Romanum in usum dioeceseos Paderbonensis (1862).
3°) l'archidiocesi di Colonia. Anche
193r
qui la missio in
possessionem del parroco si effettua dall'Ordinario (o dal suo rappresentante) immediatamente dopo
la emissione della professio fidei, del giuramento antimodernista e del giuramento di fedele
adempimento dell'ufficio. Il rito di questa investitura trovasi nella Collectio Rituum
Archid. Colon., IX, c. 2, e nella relativa formula si legge il seguente
passo: "Tibi pastoratum in N. vacantem conferimus teque ad eundem instituimus et investimus
atque in realem et actualem possessionem eiusdem, amoto quovis illegitimo detentore, induci
decernimus cum omni plenitudine iuris canonici, dantes et concedentes tibi omnimodam
potestatem parochialem istam ecclesiam in N. regendi". 4°) la diocesi di Eichstätt, ove il Vicario generale, come sopra, usa la seguente for-
193v
mula:
"Te ... canonice instituo et per bireti impositionem investio et te sic investitum
immitto in possessionem dictae parochiae realem et actualem". La susseguente installazione è
anche qui considerata come una formalità puramente esteriore senza alcun significato giuridico.II. Nelle diocesi del secondo gruppo invece la presa di possesso si compie coll'installazione del nuovo parroco per mezzo del decano.
Così nella diocesi di Breslavia, ove l'institutio corporalis si ha nel solenne insediamento del nuovo parroco
194r
secondo il rito indicato nel Rituale Vratislaviense Romano accomodatum,1847: "Introductio novi Plebani seu
Beneficiati", pag. 467 e segg. L'esecutore", esaminate le lettere originali d'investitura
o 195r
il quale pronunzia la seguente formula "Authoritate et mandato
Domini nostri Reverendissimi N. Episcopi N. mitto te in corporalem et actualem
huius Ecclesiae possessionem".E similmente nell'archidiocesi di Friburgo e nelle diocesi di Limburgo, Münster, Rottenburg e Treviri.
Questo secondo modo sembra che per sé corrisponda meglio al concetto di missio in possessionem o institutio corporalis,
195v
Vescovo di Fulda col
decreto del 23 Giugno 1927 sia valido. Quanto al tempo Nel sottoporre pertanto quanto sopra all'alto senno dell'E. V., m'inchino