Subject
Trattative concordatarie colla Pr Prussia
(Nomina dei Vescovi ausiliari e dotaz relativa dotazione)
Bolla De salute animarum:"Inspectis autem Di Dioecesium Borussici Regni amplitudine, ac
magno dioecesanorum numero, cum difficile admodum sit Archiepiscopis et Episcopis
confirmationis sacramentum Christifidelibus administrare, aliaque pontificalia munera
sine alterius Episcopi opera et auxilio exercere; hinc Nos confirmantes suffraganeatus
in dioecesibus Regni Borussiae, in quibus constituti reperiuntur, eos in Coloniensi ac
Trevirensi Dioecesibus redintegramus et de novo constituimus, atque idcirco quilibet
Archiepiscopus et Episcopus Nos et Romanos Pontifices Successores Nostros juxta
praescriptum morem supplicabit, ut aliquis Ecclesiasticus Vir, opportunis praeditus
requisitis, ad Suffraganei munus designetur, ac praevio canonico processu servatisque
consuetis formis de Episcopatu titulari in partibus infidelium cum assuetae congruae
adsignatione provideatur". Circa la determinazione di questal'anzidetta congrua, da
corrispondersi dallo Stato, la Bolla medesima prescrive quindiin seguito: "Antedicto Josepho Episcopo pra praeterea
injungimus, ut cujuslibet Archiepiscopalis et Episcopalis Ecclesiae suffraganeatus assuetae congruae dotationi provideat, utque singulis
Archiepiscopis et Episcopis ad satisfaciendum expensis Vicariorum generalium et Curiae
eam reddituum tribuat quantitatem, queaae a praelaudato Borussiae Rege juxta liberalem ac providam suam promissionem hisce
titulis factam constituetur".La consueta congrua dotazione per i Vescovi ausiliari non era dunque
specificata nella Bolla, ma la determinazione della medesima veniva lasciata
all'Esecutore. Nel primo bilancio fissato dal Governo prussiano figura per gli Ausiliari di Colonia, Treviri, Münster, Paderborn la somma di 800 talleri, per quello di Breslavia 1.200 . Nel bilancio della diocesi di Warmia del 1860 è previsto per il Vescovo ausiliare un
assegno341v
di 2.400 marchi (ib.,
pag. 142). Per le diocesi Nei supplementi accordati nell'anno 1906 venne
concessa per ogni Vescovo ausiliare una indennità di 1.000 marchi per
come indennità per spese di viaggio (ib., pag. 156). - Quanto alle
diocesi di Hildesheim, di Osnabrück, di Fulda e di
Limburgo le relative Bolle di circoscrizione non prevedono Vescovi ausiliari.
In questa occasione è stata di nuovo toccata la questione del
modus procedendi nella nomina dei Vescovi ausiliari. I Commissari prussiani hanno citato un telegramma della R. Legazione di Prussia in
Ro presso la S. Sede, firmato dall'Incaricato d'Affari a.i., barone von
Rotenhan, in data del 31 Luglio 1914, del seguente tenore:
"Mons. Pacelli mi ha detto oggi,
dietro dietro mia domanda, poter egli comunicarmi d'accordo col Cardinale
Segretario di Stato che da ora innanzi non sisarebbedovutodar corso ad istanze dei Vescovi della Prussia per
conferma dei Vescovi ausiliari da loro designati, che se veniva venga in esse
significato essere la persona in questione gradita al Regio Governo. Qualora la istanza
nulla contenga al riguardo, il Vaticano s'informerà innanzi tutto in proposito presso il
rispettivo Vescovo". Prescindo dalla inesatta terminologia usata
dall'
dal protestante
Incaricato d'Affari prussiano, evidentemente inesperto nelle cose ecclesiastiche
cattoliche. Così, ad esempio, l'umile sottoscritto non è solito di fare una comu
Feci inoltre, notare ai miei interlocutori come unesame critico del testo del
telegramma mostrava subitall'evidenza che il barone von Rotenhan non aveva ben esattamente riprodotto le mie parole. Così, ad esempio, 342r
l'umile non è solito di fare una comunicazione "d'accordo"
(im Einvernehmen), ma "per ordine"
del Superiore, né di parlare di "conferma" (Bestätigung) da parte della
S. Sede, mentre si tratta di nomina dei Vescovi ausiliari, dietro semplice supplica del relativo Vescovo residenziale. Ad
ogni modo, non poteva una così semplice comunicazione non poteva in alcun modocostituire unaConvenzione per la S. Sede. Una Convenzione vera e
propria circa i Vescovi ausiliari fu conclusa fra la S. Sede medesima ed il Regio
Governo bavarese nel 1910, essa trovasi citata nell'articolo 10 del nuovo Concordato
§ 1 litt. a capov. ultimo. In virtù di essa (mi duole di non poter riferire il testo esatto per trovarsi nell'Archivio della
Nunziatura Apostolica di Monaco) lo Stato si impegnava a [ver] corrispondere ai
Vescovi ausiliari un determinato assegno supplementare, mentre la S. Sede si
obbligava ad informarsi presso il Governo, per mezzo del Nunzio, se il relativo
candidato fosse persona grata. L'anzidetta342v
comunicazione verbale all'Incaricato d'Affari di Prussia voleva dire soltanto che essere la S. Sede di fatto d'accordo che il Vescovo residenziale, prima di
proporre al S. Padre il nome del candidato, s'informasse
essere essa persona gradita al
Governo. Ciò però non poteva creare un obbligo contrattuale per la S. Sede, tanto più che nessuna tracciasene trovanella Bolla De salute animarum.
Il
Prof. Heyer sembrsembrò diammettere questo punto di vista e riconobbe ad ogni modo la inesatta terminologia neltelegramma. Invece il Sig. Trendelenburg tentavacercò di sostenere il concetto di un
obbligo da parte della S. Sede ed affermò che il succitato telegramma era stato preceduto
da lunghe trattative, intorno alle quali si riservò di riferire dettagliatamente
più dettagliatamente in una prossima seduta.
Ed infatti nella conferenza del
di tenutasi nella Nunziatura il 24 Venerdì 24 Febbraio del corrente
anno egli espose quanto segue:343r
Dopo la ripresa di
normali relazioni diplomatiche fra la Prussia e la S. Sede circa 1880, la questione della nomina dei
Vescovi ausiliari fu ripetutamente oggetto di discussione fra le due Parti. Già nel 1884
in due casi (Münster e Ermland) il S. Padre incaricò l'Emo Jacobini, Segretario di Stato, di dare
comunicazione delle nomine in vista al Ministro di Prussia, affinché il Governo venisse
a conoscenza delle medesime per mezzo di questo e non per altra via. Cheanzi il Ministro
di Prussia nel 1887, riferì al
suo Governo che Sua Santità non voleva procedere alla nomina di Vescovo
ausiliare di un Canonico proposto dal
Vescovo di Treviri, senza sapere sapere in precedenza se un tale candidato era
gradito al Governo prussiano. Anche l'anno seguente in occasione della nomina di un
Vescovo ausiliare per Colonia venne significato confidenzialmente al summenzionato
Ministro che il S. Padre, nonostante la Bolla De salute animarum, rimaneva
fermo343v
nel proposito di intendersi sempre col Governonella nomina del Vescovo ausiliario, come aveva fatto
negli ultimi casi, affinché a tale ufficio non poss fossero chiamate persone non
accette al Governo medesimo.
Allorché, contrariamente a ciò, negli anni 1890 e 1893 furono
nominati per Paderborn e per Colonia Vescovi ausiliari senza previa intelligenza col
Governo, la cosa venne discussa in via diplomatica col Segretario di
Stato, Emo Cardinale Rampolla, il quale, dopo averne dato Re fatto relazione al
S. Padre, dichiarò quanto segue: Sua Santità non può riconoscere un obbligo della
S. Sede di mettersi d'accordo col Governo. In considerazione tuttavia degli
eccellenti rapporti tra i due Poteri Sua Santità ha volentieri dato la Sua approvazione che prima della nomina di Vescovi A ausiliari
si faccia se ne dia amicalement et confidentiellement comunicazione verbale
al Rappresentante della Prussia, ed ha ordinato d che si partecipi quanto sopra
al Ministro di Prussia.
In tal guisa fu proceduto in seguito, saleccettuato un solo caso; varie volte tuttavia
la344r
relativa comunicazione venne fatta non dalla
S. Sede stessa, ma dal Vescovo residenziale (cfr. Allegato II).
FuSoltanto nell'anno 1914
la Prussia dovette ritornare su questo argomento, perché venne di nuovo nominato, senza preci precedente partecipazione al Governo, unVescovoausiliare prima in Münster (Mons. Kappenberg) e poi in Colonia (Mons. Lausberg). Il
Ministro di Prussia, Sig. von Mühlberg, nel rimettere all'Emo Cardinale Merry del
Val, Segretario di Stato, il 1º Maggio di quell'anno un relativo Pro-memoria
(Allegato III), gli ricordò la'assicurazione data dalla
S. Sede nel 1893. Nelle trattative, che ne seguirono, l sia l'Eminentissimo come Mons. Pacelli (allora Segretario della S. Congregazione
degli Affari Ecclesiastici Straordinari) fece rilevare al Sig. von Mühlberg che
negli Archivi della S. Sede non si trovava alcuna
traccia di detta assicurazione del Cardinale Rampolla. Negli ulteriori negoziati, i
quali furono proseguitidall'Incaricato d'Affari, barone von Rotenhan, e
in occasione dei quali venne discussa esaminata, anche la dota-
344v
zione di quei posti nel bilancio dello Stato, il medesimo EmoSegretario di Statocortesemente ammise che il Governo prussiano ha interesse di essere p
preventivamente informato della persona del Vescovo ausiliare; aggiunseessere di opinione che la questione esigeva un regolamento definitivo e
promise di sottoporla ad ulteriore esame; aggiunse che per la S. Sede sarebbe
forse p la soluzione più opportuna sarebbe forse
di dare istruzione ai Vescovi della Prussia di chiedere, prima della nomina di un
Vescovo ausiliare, al Governo, se il relativo candidato
fosse persona grata. Il L'Incaricato d'Affari rimise alla sua volta un
Pro-memoria ed un Appunto, di cui il Sig. Trendelenburg mi ha dato egualmente copia
(Allegato IV e V). Il 31 Luglio ebbe infine luogo la comunicazione del sottoscritto al barone von
Rotenhan, di cui è parola in principio
del presente rispettoso Rapporto. Anche nella nomina dei Vescovi
ausiliari dopo la guerra ha avuto si è avuta quasi sempre di
regola una previa intesa del Vescovo residenziale col
Governo,345v
compresi i due casi di nomina di Vescovi
ausiliari con sede in Aquisgrana ed in Berlino.
A questa esposizione del Sig.
Trendelenburg mi sembrò,
di poter rispondere-dopo di aver premesso che per
mancanza dei relativi Atti mi era impossibile di controllarne la esattezza- di poter rispondere che essa confermava quanto avevo più sopra manifestato: vale a dire trattarsi di una condiscendenza de facto,da parte della S. Sede, la quale
però non importava alcun obbligo contrattuale.
Chiedere ora che essa venga consacrata in un futuro Concordato, includendo i Vescovi
ausiliari nelpunto relativo alla cosiddetta "clausola politica" (cfr.
Rapporto N. 35579), è sarebbe un mutamento tanto più grave, in quanto che una simile disposizione non si riscontra in
nessuna altra delle altre Convenzioni concluse recentemente dalla S. Sede
con vari Stati.
Anche il numero dei Vescovi ausiliari è stato oggetto di discussione
nelle anzidette conferenze. Da parte mia ho sostenuto il punto di vista che la Bolla De
salute animarum menziona ed
enumera i Vescovi ausiliari soltanto
per345v
motivo della dotazione, che doveva esser fissata nella Bolla medesima. Ma, specialmente se il Governo non contribuisse [ein Wort
unlesbar] alcun assegno, non si vede come
potrebbe pretendere di intervenire, qualora il S. Padre volesseelevare un ecclesiastico Vescovo titolarealla dignità vescovilee questo poiamministrasse il Sacramento della Cresima.L'esigere ciò sarebbe un ricadere nel più tristo Giuseppinismo, [veramente]
incomprensibile dopo la nuova Costituzione del Reich.
I Commissari governativi affermarono invece che, a parere del Governo, la succitata Bolla fu convenutodeterminò non solo la dotazione, ma anche il numero dei Vescovi ausiliari. Aggiunsero che
in tal senso si espresse anche il Ministro del Culto in Prussia nell'anno 1892; infatti,
relativamente ad una lettera dell'Emo Cardinale Rampolla del 27
Novem Novembre di quell'anno, comunicatagli
dall'Emo Cardinale Kopp, egli dichiarò che per la eventuale nomina di un secondo Vescovo
ausiliare perl'Archidiocesi di Colonia era necessario un
accordo col Governo, tanto più che la Bolla De salute animarum non ne prevede che un
solo. - Soprattutto poi insistettero [ein Wort unlesbar
346r
[zwei Wörter unlesbar]
sulla necessità del consenso del Governo per la nomina di un Vescovo ausiliare
fuori non dimorante nella città vescovile, giacché lo Stato non puòconsiderarlose non come
un principiol'inizio di un cambiamento nella circoscrizione
diocesana.
Replicai ai Signori Commissari che la costituzione di un Delegato
vescovile al per una determinata parte di una diocesi e la sua eventuale
elevazione alla dignità vescovile da parte del S. Padre è un affare ecclesiastico
puramente interno, il quale non importa alcun mutamento dei confini diocesani ed in cui
quindi lo Stato non ha diritto di entrare. Feci
comprendere in buona forma che la vera ragione di una simile richiesta che doveva ricercarsi
nel fat fanatismo di alcuni circoli protestanti, i quali pretendono d'impedire
che vi sia un Vescovo, anche soltanto titolare, in regioni della Diaspora, da essi
considerate come di loro esclusivo dominio; ora però ciò è
inammissibile un anacronismo, nel secolo ventesimo,
ed inammissibile dopo la346v
nuova Costituzione
germanica e tanto più infondato, in quanto che i cattolici non muovono da parte loro
alcuna obbiezione contro eventuali aumenti dei distretti amministrativi "evangelici" e
dei rispettivi posti di "soprintendenti generali"; si ha quindi diritto di reclamare che anche i protestanti rispettino
la libertà della Chiesa cattolica di provvedere ai bisogni dell'amministrazione diocesana e della
cura delle anime.
I miei interlocutori sembrarono di ammettere la irragionevolezza
di tale atteggiamento; osservarono tuttavia che, per ottenere nel Landtag una
maggioranza a favore del Concordato, era necessario di tranquillizzare ququei circoli.posero perciò una redazione di un articolo così concepito:
"Zur
Unterstützung des Diözesanbischofs wird in Zukunft den erzbischöflichen Stühlen von
Köln, Breslau und Paderborn und den bischöflichen Stühlen von Trier, Münster und Aachen
ein Weihbischof zugeteilt sein, der 347r
vom Apostolischen
Stuhle auf Vorschlag des Diözesanbischofs ernannt wird und dem Domkapitel der Diözese
angehören soll. Nach Bedarf können in derselben Weise für die genannten und andere
Diözesen weitere Weihbischöfe bestellt werden. Zum Sitze eines Weihbischofs wird ein
anderer Ort als der Sitz des Diözesanbischofs nur im Einvernehmen mit der
Staatsregierung bestimmt werden",
il quale, tradotto in
Vale a dire: "Per aiuto del Vescovo diocesano sarà dato in avvenire alle Sedi
arcivescovili di Colonia, di Breslavia e di Paderborn ed alle Sedi vescovili di Treviri,
Münster ed Aquisgrana un Vescovo ausiliare, il quale sarà nominato dalla Santa Sede su proposta del Vescovo
diocesano e dovrà appartenere al Capitolo cattedrale della diocesi. Secondo il bisogno
potranno essere costituiti altri Vescovi ausiliari così per le summenzionate come per
le [ein Wort unlesbar]
347v
diocesi. Come residenza di un Vescovo ausiliare non potrà essere
stabilito un luogo diverso dal dalla sede del Vescovo diocesano, se non d'intesa
col Governo".
Non ho bisogno di aggiungere che non mi
dichiarai in alcun modo d'accordo con tale redazione, pur dichiarando che spetta alla S. Sede il giudizio
definitivo intorno alla medesima.
Chinato
341r, oben am linken Seitenrand hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem
Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 05 April 1928, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 19294, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/19294. Last access: 22-12-2024.