Document no. 19294
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[Berlin], 05 April 1928

Writer (text genesis)
StenotypistPacelliPacelli
Subject
Trattative concordatarie colla Pr Prussia (Nomina dei Vescovi ausiliari e dotaz relativa dotazione)
Bolla De salute animarum: "Inspectis autem Di Dioecesium Borussici Regni amplitudine, ac magno dioecesanorum numero, cum difficile admodum sit Archiepiscopis et Episcopis confirmationis sacramentum Christifidelibus administrare, aliaque pontificalia munera sine alterius Episcopi opera et auxilio exercere; hinc Nos confirmantes suffraganeatus in dioecesibus Regni Borussiae, in quibus constituti reperiuntur, eos in Coloniensi ac Trevirensi Dioecesibus redintegramus et de novo constituimus, atque idcirco quilibet Archiepiscopus et Episcopus Nos et Romanos Pontifices Successores Nostros juxta praescriptum morem supplicabit, ut aliquis Ecclesiasticus Vir, opportunis praeditus requisitis, ad Suffraganei munus designetur, ac praevio canonico processu servatisque consuetis formis de Episcopatu titulari in partibus infidelium cum assuetae congruae adsignatione provideatur". Circa la determinazione di questa l'anzidetta congrua, da corrispondersi dallo Stato, la Bolla medesima prescrive quindi in seguito: "Antedicto Josepho Episcopo pra praeterea injungimus, ut cujuslibet Archiepiscopalis et Episcopalis Ecclesiae suffraganeatus assuetae congruae dotationi provideat, utque singulis Archiepiscopis et Episcopis ad satisfaciendum expensis Vicariorum generalium et Curiae eam reddituum tribuat quantitatem, queaae a praelaudato Borussiae Rege juxta liberalem ac providam suam promissionem hisce titulis factam constituetur". La consueta congrua dotazione per i Vescovi ausiliari non era dunque specificata nella Bolla, ma la determinazione della medesima veniva lasciata all'Esecutore. Nel primo bilancio fissato dal Governo prussiano figura per gli Ausiliari di Colonia, Treviri, Münster, Paderborn la somma di 800 talleri, per quello di Breslavia 1.200 . Nel bilancio della diocesi di Warmia del 1860 è previsto per il Vescovo ausiliare un assegno
341v
di 2.400 marchi (ib., pag. 142). Per le diocesi Nei supplementi accordati nell'anno 1906 venne concessa per ogni Vescovo ausiliare una indennità di 1.000 marchi per come indennità per spese di viaggio (ib., pag. 156). - Quanto alle diocesi di Hildesheim, di Osnabrück, di Fulda e di Limburgo le relative Bolle di circoscrizione non prevedono Vescovi ausiliari.
In questa occasione è stata di nuovo toccata la questione del modus procedendi nella nomina dei Vescovi ausiliari. I Commissari prussiani hanno citato un telegramma della R. Legazione di Prussia in Ro presso la S. Sede, firmato dall'Incaricato d'Affari a.i., barone von Rotenhan, in data del 31 Luglio 1914, del seguente tenore: "Mons. Pacelli(1) mi ha detto oggi, dietro dietro mia domanda, poter egli comunicarmi d'accordo col Cardinale Segretario di Stato che da ora innanzi non si sarebbe dovuto dar corso ad istanze dei Vescovi della Prussia per conferma dei Vescovi ausiliari da loro designati, che se veniva venga in esse significato essere la persona in questione gradita al Regio Governo. Qualora la istanza nulla contenga al riguardo, il Vaticano s'informerà innanzi tutto in proposito presso il rispettivo Vescovo". Prescindo dalla inesatta terminologia usata dall' dal protestante Incaricato d'Affari prussiano, evidentemente inesperto nelle cose ecclesiastiche cattoliche. Così, ad esempio, l'umile sottoscritto non è solito di fare una comu Feci inoltre, notare ai miei interlocutori come un esame critico del testo del telegramma mostrava subit all'evidenza che il barone von Rotenhan non aveva ben esattamente riprodotto le mie parole. Così, ad esempio,
342r
l'umile non è solito di fare una comunicazione "d'accordo" (im Einvernehmen), ma "per ordine" del Superiore, né di parlare di "conferma" (Bestätigung) da parte della S. Sede, mentre si tratta di nomina dei Vescovi ausiliari, dietro semplice supplica del relativo Vescovo residenziale. Ad ogni modo, non poteva una così semplice comunicazione non poteva in alcun modo costituire una Convenzione per la S. Sede. Una Convenzione vera e propria circa i Vescovi ausiliari fu conclusa fra la S. Sede medesima ed il Regio Governo bavarese nel 1910 , essa trovasi citata nell'articolo 10 del nuovo Concordato § 1 litt. a capov. ultimo. In virtù di essa (mi duole di non poter riferire il testo esatto per trovarsi nell'Archivio della Nunziatura Apostolica di Monaco) lo Stato si impegnava a [ver] corrispondere ai Vescovi ausiliari un determinato assegno supplementare, mentre la S. Sede si obbligava ad informarsi presso il Governo, per mezzo del Nunzio, se il relativo candidato fosse persona grata. L'anzidetta
342v
comunicazione verbale all'Incaricato d'Affari di Prussia voleva dire soltanto che essere la S. Sede di fatto d'accordo che il Vescovo residenziale, prima di proporre al S. Padre il nome del candidato, s'informasse essere essa persona gradita al Governo. Ciò però non poteva creare un obbligo contrattuale per la S. Sede, tanto più che nessuna traccia se ne trova nella Bolla De salute animarum.
Il Prof. Heyer sembr sembrò di ammet tere questo punto di vista e riconobbe ad ogni modo la inesatta terminologia nel telegramma. Invece il Sig. Trendelenburg tentava cercò di sostenere il concetto di un obbligo da parte della S. Sede ed affermò che il succitato telegramma era stato preceduto da lunghe trattative, intorno alle quali si riservò di riferire dettagliatamente più dettagliatamente in una prossima seduta.
Ed infatti nella conferenza del di tenutasi nella Nunziatura il 24 Venerdì 24 Febbraio del corrente anno egli espose quanto segue:
343r
Dopo la ripresa di normali relazioni diplomatiche fra la Prussia e la S. Sede circa 1880, la questione della nomina dei Vescovi ausiliari fu ripetutamente oggetto di discussione fra le due Parti. Già nel 1884 in due casi (Münster e Ermland) il S. Padre incaricò l'Emo Jacobini, Segretario di Stato, di dare comunicazione delle nomine in vista al Ministro di Prussia, affinché il Governo venisse a conoscenza delle medesime per mezzo di questo e non per altra via. Che anzi il Ministro di Prussia nel 1887, riferì al suo Governo che Sua Santità non voleva procedere alla nomina di Vescovo ausiliare di un Canonico proposto dal Vescovo di Treviri, senza sapere sapere in precedenza se un tale candidato era gradito al Governo prussiano. Anche l'anno seguente in occasione della nomina di un Vescovo ausiliare per Colonia venne significato confidenzialmente al summenzionato Ministro che il S. Padre, nonostante la Bolla De salute animarum, rimaneva fermo
343v
nel proposito di intendersi sempre col Governo nella nomina del Vescovo ausiliario, come aveva fatto negli ultimi casi, affinché a tale ufficio non poss fossero chiamate persone non accette al Governo medesimo.
Allorché, contrariamente a ciò, negli anni 1890 e 1893 furono nominati per Paderborn e per Colonia Vescovi ausiliari senza previa intelligenza col Governo, la cosa venne discussa in via diplomatica col Segretario di Stato, Emo Cardinale Rampolla, il quale, dopo averne dato Re fatto relazione al S. Padre, dichiarò quanto segue: Sua Santità non può riconoscere un obbligo della S. Sede di mettersi d'accordo col Governo. In considerazione tuttavia degli eccellenti rapporti tra i due Poteri Sua Santità ha volentieri dato la Sua approvazione che prima della nomina di Vescovi A ausiliari si faccia se ne dia amicalement et confidentiellement comunicazione verbale al Rappresentante della Prussia, ed ha ordinato d che si partecipi quanto sopra al Ministro di Prussia.
In tal guisa fu proceduto in seguito, sal eccettuato un solo caso; varie volte tuttavia la
344r
relativa comunicazione venne fatta non dalla S. Sede stessa, ma dal Vescovo residenziale (cfr.  Allegato II).
Fu Soltanto nell'anno 1914 la Prussia dovette ritornare su questo argomento, perché venne di nuovo nominato, senza preci precedente partecipazione al Governo, un Vescovo ausiliare prima in Münster (Mons. Kappenberg) e poi in Colonia (Mons. Lausberg). Il Ministro di Prussia, Sig. von Mühlberg, nel rimettere all'Emo Cardinale Merry del Val, Segretario di Stato, il 1º Maggio di quell'anno un relativo Pro-memoria (Allegato III), gli ricordò la'assicurazione data dalla S. Sede nel 1893. Nelle trattative, che ne seguirono, l sia l'Eminentissimo come Mons. Pacelli (allora Segretario della S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari) fece rilevare al Sig. von Mühlberg che negli Archivi della S. Sede non si trovava alcuna traccia di detta assicurazione del Cardinale Rampolla. Negli ulteriori negoziati, i quali furono proseguiti dall'Incaricato d'Affari, barone von Rotenhan, e in occasione dei quali venne discussa esaminata, anche la dota-
344v
zione di quei posti nel bilancio dello Stato, il medesimo Emo Segretario di Stato cortesemente ammise che il Governo prussiano ha interesse di essere p preventivamente informato della persona del Vescovo ausiliare; aggiunse essere di opinione che la questione esigeva un regolamento definitivo e promise di sottoporla ad ulteriore esame; aggiunse che per la S. Sede sarebbe forse p la soluzione più opportuna sarebbe forse di dare istruzione ai Vescovi della Prussia di chiedere, prima della nomina di un Vescovo ausiliare, al Governo, se il relativo candidato fosse persona grata. Il L'Incaricato d'Affari rimise alla sua volta un Pro-memoria ed un Appunto, di cui il Sig. Trendelenburg mi ha dato egualmente copia (Allegato IV e V). Il 31 Luglio ebbe infine luogo la comunicazione del sottoscritto al barone von Rotenhan, di cui è parola in principio del presente rispettoso Rapporto. Anche nella nomina dei Vescovi ausiliari dopo la guerra ha avuto si è avuta quasi sempre di regola una previa intesa del Vescovo residenziale col Governo,
345v
compresi i due casi di nomina di Vescovi ausiliari con sede in Aquisgrana ed in Berlino.
A questa esposizione del Sig. Trendelenburg mi sembrò, di poter rispondere - dopo di aver premesso che per mancanza dei relativi Atti mi era impossibile di controllarne la esattezza - di poter rispondere che essa confermava quanto avevo più sopra manifestato: vale a dire trattarsi di una condiscendenza de facto, da parte della S. Sede, la quale però non importava alcun obbligo contrattuale. Chiedere ora che essa venga consacrata in un futuro Concordato, includendo i Vescovi ausiliari nel punto relativo alla cosiddetta "clausola politica" (cfr. Rapporto N. 35579), è sarebbe un mutamento tanto più grave, in quanto che una simile disposizione non si riscontra in nessuna altra delle altre Convenzioni concluse recentemente dalla S. Sede con vari Stati.
Anche il numero dei Vescovi ausiliari è stato oggetto di discussione nelle anzidette conferenze. Da parte mia ho sostenuto il punto di vista che la Bolla De salute animarum menziona ed enumera i Vescovi ausiliari soltanto per
345v
motivo della dotazione, che doveva esser fissata nella Bolla medesima. Ma, specialmente se il Governo non contribuisse [ein Wort unlesbar] alcun assegno, non si vede come potrebbe pretendere di intervenire, qualora il S. Padre volesse elevare un ecclesiastico Vescovo titolare alla dignità vescovile e questo poi amministrasse il Sacramento della Cresima. L'esigere ciò sarebbe un ricadere nel più tristo Giuseppinismo, [veramente] incomprensibile dopo la nuova Costituzione del Reich.
I Commissari governativi affermarono invece che, a parere del Governo, la succitata Bolla fu convenuto determinò non solo la dotazione, ma anche il numero dei Vescovi ausiliari. Aggiunsero che in tal senso si espresse anche il Ministro del Culto in Prussia nell'anno 1892; infatti, relativamente ad una lettera dell'Emo Cardinale Rampolla del 27 Novem Novembre di quell'anno, comunicatagli dall'Emo Cardinale Kopp, egli dichiarò che per la eventuale nomina di un secondo Vescovo ausiliare per l'Archidiocesi di Colonia era necessario un accordo col Governo, tanto più che la Bolla De salute animarum non ne prevede che un solo. - Soprattutto poi insistettero [ein Wort unlesbar
346r
[zwei Wörter unlesbar] sulla necessità del consenso del Governo per la nomina di un Vescovo ausiliare fuori non dimorante nella città vescovile, giacché lo Stato non può considerarlo se non come un principio l'inizio di un cambiamento nella circoscrizione diocesana.
Replicai ai Signori Commissari che la costituzione di un Delegato vescovile al per una determinata parte di una diocesi e la sua eventuale elevazione alla dignità vescovile da parte del S. Padre è un affare ecclesiastico puramente interno, il quale non importa alcun mutamento dei confini diocesani ed in cui quindi lo Stato non ha diritto di entrare. Feci comprendere in buona forma che la vera ragione di una simile richiesta che doveva ricercarsi nel fat fanatismo di alcuni circoli protestanti, i quali pretendono d'impedire che vi sia un Vescovo, anche soltanto titolare, in regioni della Diaspora, da essi considerate come di loro esclusivo dominio; ora però ciò è inammissibile un anacronismo, nel secolo ventesimo, ed inammissibile dopo la
346v
nuova Costituzione germanica e tanto più infondato, in quanto che i cattolici non muovono da parte loro alcuna obbiezione contro eventuali aumenti dei distretti amministrativi "evangelici" e dei rispettivi posti di "soprintendenti generali"; si ha quindi diritto di reclamare che anche i protestanti rispettino la libertà della Chiesa cattolica di provvedere ai bisogni dell'amministrazione diocesana e della cura delle anime.
I miei interlocutori sembrarono di ammettere la irragionevolezza di tale atteggiamento; osservarono tuttavia che, per ottenere nel Landtag una maggioranza a favore del Concordato, era necessario di tranquillizzare qu quei circoli. posero perciò una redazione di un articolo così concepito:
"Zur Unterstützung des Diözesanbischofs wird in Zukunft den erzbischöflichen Stühlen von Köln, Breslau und Paderborn und den bischöflichen Stühlen von Trier, Münster und Aachen ein Weihbischof zugeteilt sein, der
347r
vom Apostolischen Stuhle auf Vorschlag des Diözesanbischofs ernannt wird und dem Domkapitel der Diözese angehören soll. Nach Bedarf können in derselben Weise für die genannten und andere Diözesen weitere Weihbischöfe bestellt werden. Zum Sitze eines Weihbischofs wird ein anderer Ort als der Sitz des Diözesanbischofs nur im Einvernehmen mit der Staatsregierung bestimmt werden",
il quale, tradotto in
Vale a dire: "Per aiuto del Vescovo diocesano sarà dato in avvenire alle Sedi arcivescovili di Colonia, di Breslavia e di Paderborn ed alle Sedi vescovili di Treviri, Münster ed Aquisgrana un Vescovo ausiliare, il quale sarà nominato dalla Santa Sede su proposta del Vescovo diocesano e dovrà appartenere al Capitolo cattedrale della diocesi. Secondo il bisogno potranno essere costituiti altri Vescovi ausiliari così per le summenzionate come per le [ein Wort unlesbar]
347v
diocesi. Come residenza di un Vescovo ausiliare non potrà essere stabilito un luogo diverso dal dalla sede del Vescovo diocesano, se non d'intesa col Governo".
Non ho bisogno di aggiungere che non mi dichiarai in alcun modo d'accordo con tale redazione , pur dichiarando che spetta alla S. Sede il giudizio definitivo intorno alla medesima.
Chinato
(1)In quell'epoca il sottoscritto era Segretario della S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari
341r, oben am linken Seitenrand hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 05 April 1928, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 19294, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/19294. Last access: 17-06-2024.
Online since 20-01-2020.