Document no. 19372
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[Berlin], 15 August 1929

Writer (text genesis)
PacelliPacelli
Subject
Rispettose osservazioni in vista della pubblicazione negli Acta Apostolicae Sedis
Mi do premura di trasmettere qui accluso all'E. V. R. il testo definitivo e la traduzione italiana delle Note scambiate col Sig. Dr   Ott Braun, Presidente del Ministero di Stato Prussiano, circa la questione scolastica. La S. Sede può pubblicarle insieme al testo del Concordato negli Acta Apostolicae Sedis.
Riguardo a tale pubblicazione mi sia altresì permesso di fare subordinatamente le seguenti proposte:
1º)  Nell'intestazione latina potrebbe, a mio umile avviso, porsi: "Inter Sanctam Sedem et Borussiae Rempublicam sollemnis Conventio seu Concordatum". – Come all'E. V. è ben noto, il S. Padre, non volendo fare una meschina questione di nome, concesse che, invece della parola "Concordato", si usasse "Vertrag" nel testo tedesco e "Solenne Convenzione" in quello italiano. Tuttavia, durante le discussioni, cui diede luogo la pubblicazione del progetto sottoposto relativo testo, si diedero anche dai Ministri competenti delle spiegazioni false
384v
di quel termine, quasi che cioè esso importasse una differenza sostanziale. Così, per citare un solo esempio, si espresse il Ministro delle finanze, Dr Höpker Aschoff, in un articolo da lui pubblicato sulla Vossische Zeitung N. 282 del 18 Giugno 1929: "Se le parole hanno un senso, "Concordato" significa una Convenzione, che regola tutte le immaginabili relazioni giuridiche tra lo Stato e la Curia Romana. In questo senso la Convenzione, sottoscritta Venerdì, dallo Stato Prussiano colla Curia Romana non è un Concordato, giacché le sue disposizioni sono ristrette soltanto ad alcune materie, vale a dire in sostanza a quelle che furono oggetto anche delle Bolle di circoscrizione dell'anno 1821. Il testo della Convenzione la designa perciò co come förmlicher Vertrag (in italiano: solenne Convenzione)" "col quale è [nuovamente] [re] [in modo stabile] regolata la situazione [giuridica] della Chiesa cattolica, per conformarla alle mutate condizioni in Prussia". Per dimostrare la inesattezza di simili asserzioni, basterebbe di ricordare come uno dei primi e più famosi Concordati, quello di Worms, regolava la questione delle
385r
investiture. Non risponde, del resto, nemmeno a verità che l'attuale Convenzione colla Prussia sia ristretta alle materie regolate nelle Bolle di circoscrizione, giacché essa comprende, ad. es., anche il patronato dello Stato sulle parrocchie, la nomina agli uffici parrocchiali, gli i rapporti delle Facoltà teologiche coll'Autorità ecclesiastica, ecc. D'altra parte, è di uso corrente nella stampa di chiamare l'attuale Convenzione col suo vero nome, vale a dire Concordato.
2º) All'art. 4 capov. 4 sarebbe, a mio modesto parere, opportuno, di apporre una nota a piedi della pagina del seguente tenore: "In forza virtù di questa disposizione la Chiesa ha diritto, nel caso di svincolo delle prestazioni finanziarie dello Stato, di chiedere la dotazione in beni stabili prevista nelle antiche Bolle di circoscrizione".
3º) Egualmente all'articolo 6 capov. l, dopo le parole "Tenendo presenti queste liste", sarebbe conveniente utile una nota così concepita: "La S. Sede non è tenuta a queste liste, di guisa che Essa può scegliere candidati anche al di fuori delle medesime". La ragione trovasi già esposta nel rispettoso Rapporto N. 41715 del 15 Giugno scorso avente per oggetto "Firma del Concordato colla Prussia".
385v
4º) Nell'articolo 9 capov. 1 lett. c alle parole "almeno per un triennio", sarebbe, se non erro, utile allo scopo di evitare malintesi od abusi, di apporre una nota così formulata: "Con questa disposizione concordataria non s'intende derogato all'obbligo del sessennio di studi filosofico-teologici a norma del canone 1365 del Codice di diritto canonico".
Chinato
384r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C"; rechts oberhalb des Textkörpers hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "Nº 90".
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 15 August 1929, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 19372, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/19372. Last access: 15-08-2024.
Online since 20-01-2020.