Document no. 19771
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[Berlin], 28 March 1928
Writer (text genesis)
PacelliPacelliSubject
Trattative concordatarie colla Prussia (Questione della dotazione della
Chiesa cattolica e degli obblighi finanziari dello Stato)
30r
I titoli giuridici,
sui quali si basa il diritto di dotazione della Chiesa cattolica in Prussia da parte dello
Stato sono due: la secolarizzazione e laBolla di circoscrizione"De salute animarum".I. = La secolarizzazione
L'atto giuridico, che diede a tutti i Principi secolari immediati dell'Impero germanico nel principio del
30v
li il Klüber (Uebersicht der diplomatischen
Verhandlungen des Wiener Kongresses überhaupt, 11. Abteilung,
Frankfurt a. M. 1816, pag. 398) ed il Treitschke (Deutsche
Geschichte im 19. Jahrhundert, I7, pag. 186), tuttavia
1º) I beni ecclesiastici senz'altro secolarizzati e rimessi ai Principi secolari come indennizzodelle perdite subite in seguito alla pace di Lunéville (1801), colla quale l'Impero aveva ceduto alla Francia il
31r
tà dei Vescovi ed Abbati nella loro
qualità sia di Questi beni di indennizzo rimanevano gravati degli antichi oneri (altrechtliche Verpflichtungen), vale a dire
31v
ed alle fondazioni secolarizzate, come pure
quella delle fabbriche delle Chiese cattedrali nei vescovati parimenti
secolarizzati.2º) I
32r
di Friburgo, perché, È assai difficile di indicare il valore dei beni secolarizzati all'epoca della secolarizzazione stessa. Il valoreindicato nel
II La secolarizzazione in Prussia.
1º) "Beni d'indennità" acquistati dalla Prussia = La Prussia aveva ceduto alla Francia
32v
nelle paci di Basilea (1795) e di Lunéville (1801) il
suo territorio a sinistra del Reno, comprendente allora 48 miglia quadrate con
127.000 abitanti ed una rendita di un milione e quattrocentomila fiorini. Come
33r
I grandi vantaggi finanziari, che la Prussia
ritrasse 33v
venne calcolato a favore di questa (cfr.
Müssener, op. cit., pagg. 30-31).2º) "Beni a disposizione". Riguardo ai "beni a disposizione" la Prussia sfruttò largamente, prima e dopo il 1815, nell'ovest come nell'est,
34r
nel Müssener, op. cit.,
pagg. 112-128), e nella diocesi di Ermland.Un prospetto generale sulle perdite della Chiesa cattolica in Prussia e sui lucri dello Stato prussiano in seguito alla secolarizzazione è dato dal Müssener (op. cit., pagg. 23-34). Il valore dei beni secolarizzati, penso che ascenda ad almeno un miliardo di Marchi
III. La dotazione delle Sedi vescovili in Prussia
Come si è sopra accennato, il § 35 del Reichsdeputationshauptschluss, concedendo la secolarizzazione dei "beni a disposizione", aggiungeva la condizione
34v
Le Convenzioni, le quali, un
secolo fa, hanno regolato per la Prussia, nel suo territorio attuale, così la nuova circoscrizione,come la dotazione delle Chiese cattedrali, sonole seguenti:1º) La Bolla De salute animarum del 16 Luglio 1821 (riprodotta nella Raccolta
35r
segg.) ed
Impensa Romanorum Pontificum del 26 Marzo 1824 (ibid., pag. 689 e
segg.) per le nuove provincie della Prussia (die neupreussischen Provinzen), cioè per
il territorio annesso alla Prussia nel 1866; vale a dire la prima per le diocesi di Fulda e
di Limburgo (territorio dell'antica Assia elettorale = Kurhessen, del Ducato di Nassau e
della libera città di Francoforte), e la seconda per le diocesi di Osnabrück e di Hildesheim
(territorio dell'antico Regno di Hannover).È opportuno ora di ricordare brevemente il valore e la natura della dotazione fissata in virtù delle anzidette Bolle concordate, come anche il modo in cui essa venne eseguita.
36r
Il
Congresso di Vienna non aveva portato alcuna soluzione alla questione delle dotazioni per la
Chiesa cattolica, posta dal Reichsdeputationshauptschluss. Egualmente erano
falliti, a causa della opposizione della Prussia, i tentativi, fatti prima e durante il
Congresso, di risolverla, insieme ad un regolamento complessivo delle cose ecclesiastiche,
mediante un Concordato del Reich colla S. Sede (cfr. Müssener,
op. cit., pag. 35 e 176). Tale rifiuto della Prussia di partecipare ad
un simile Concordato apparisce dall'istruzioneimpartita in data del 31 Maggio/15 Giugno 1803 al Sig. Guglielmo von Humboldt,
Incaricato d'Affari di Prussia in Roma 36v
en corps (cfr. Franz, Preussen und die
katholische Kirche zu Anfang dieses Jahrhunderts, in Deutsche Zeitschrift für
Kirchenrecht, herausgegeben von Dr. Emil Friedberg und Dr. Emil Schling,
Dritte Folge, 1. Bd. Freiburg 1892, pag. 33). Non rimase quindi altra via che
quella delle trattative dei singoli Stati colla S. Sede, né la Prussia poté, malgrado
tutto, rimanere inaccessibile a tale necessità. L'aumento dei sudditi cattolici, raddoppiatosi in seguito
all'annessione delle provincie occidentali (nell'anno 1817 la Prussia contava
4.023.513 cattolici di fronte a 6.370.380 protestanti - cfr. Laspeyers,
Geschichte und heutige Verfassung der katholischen Kirche Preussens, Halle 1840,
I, pag. 733), la vacanza della maggior parte delle Sedi vescovili, e soprattutto la
necessità di adempire gli obblighi fissati nel Reichsdeputationshauptschluss,
obbligarono anche la Prussia aGià sin dal 28 Luglio 1815 una lettera
37r
del Cancelliere
Principe Hardenberg annunziava al Consigliere Segreto di Stato,
Bertoldo Giorgio Niebuhr, essere egli destinato come Ministro di Prussia in Roma, affine di
trattare e concludere un accordo colla S. Sede. La nomina, tuttavia, non venne
effettuata se non nel Marzo 1816. Il Niebuhr partì nel Luglio e giunse 37v
sostenuta dallo Schmedding,
unico consigliere relatore cattolico nel Ministero del CultoPer ciò che riguarda la questione delle dotazioni, il Governo di Berlino non ignorava
38r
come non solo le
disposizioni del Reichsdeputationshauptschluss, le quali prescrivevano una sicura e
stabile dotazione delle diocesi e degli istituti diocesani, non avrebbero potuto essere
adempiute se non mediante beni immobili, ma
soprattutto che la S. Sede sarebbe rimasta ferma nell'esigere che 38v
Schmedding osservando "che essa distruggeva l'impegno.
Nelle provincie dell'est la possibilità era indubbia, ed il
Reichdeputationshauptschluss ne imponeva l'obbligo" (Mejer,
op. cit., II, 2, pag. 99 in nota).Malgrado ciò, si fece sempre di nuovo il tentativo di fissare la dotazione in annue prestazioni in danaro, da pagarsi come assegnidallecasse dello Stato, sebbene il Niebuhr in un suo rapporto del 15 Ottobre 1819 chiaramente indicasse la impossibilita di fare accettare una simile proposta dalla S. Sede (cfr. Mejer, op. cit., III, pagg. 98-99). Finalmente si addivenne alla soluzione, di cui è parola nel paragrafo XLII "Super publicis Regni sylvis" della Bolla "De salute animarum". Essa prescriveva che sulle pubbliche selve del Regno s'imponessero per autoritàregia tanti censi, quanti sarebbero stati necessarialle dotazioni stabilite per quelle singole diocesi, coll'obbligo di consegnare i relativi istrumenti di questi censi, da
39r
stipularsi in forma legitima [sic] e da ["Super publicis Regni sylvis nominatim designandis tot census auctoritate Regia imponentur, quot erunt Dioeceses dotandae, et in respectiva quantitate, ut ex iis annui fructus ab omnibus, cuiuscumque generis, oneribus prorsus liberi percipi possint, qui satis
39v
sint, vel ad integram ipsarum
Dioecesium dotationem si nullam actu habeant, vel ad supplementum eiusdem dotationis si
partem aliquam suorum bonorum adhuc possideant, ita ut singulae dioeceses eos annuos redditus imposterum habeant, qui
redditibus prò Archiepiscopali vel Episcopali mensa, prò Capitulo, prò Seminario Dioecesano
proque Suffraganeo statutis in quantitate singulis inferius designanda perfecte respondeant,
atque huiusmodi censuum proprietas in legitima validaque Regni forma stipulanda et a
praelaudato Rege subscribenda unicuique Ecclesiae conferetur. Et quoniam enunciatae sylvae,
prout et publica bona omnia Regni Borussiae, ob aes alienum a Gubernio bellorum causa
contractum, hypotheca gravata sunt, atque ob id super nulla earum parte census imponi
eorumque fructus percipi, salva fide, possunt, antequam, imminuta per solutiones a Gubernio
creditoribus hypothecariis factas aeris alieni summa, sufficiens sylvarum quantitas
hypothecae vinculo liberata fuerit;40r
cumque secundum legem,
qua Serenissimus Rex creditoribus publicis cavit, anno millesimo octingentesimo trigesimo
tertio a Magistratibus definiendum sit, qui agri ab eo vinculo soluti, quique adhuc nexi
remanebunt; hinc decernimus praedictos census super sylvis memoratis dicto anno millesimo
octingentesimo trigesimo tertio, et citius si etiam prius antedictae sylvae ab hypotheca
saltem prò rata censuum imponendorum liberatae fuerint, esse imponendos, proptereaque a
singulis Dioecesibus immediate saltem post annum millesimum octingentesimum trigesimum
tertium praedictorum censuum fructus esse percipiendos; ex nunc autem usque ad totum annum
millesimum octingentesimum trigesimum tertium, vel usque ad celeriorem dictorum censuum
impositionem, eamdem argenti summam fructibus censuum respondentem ab
Aerariis40v
provincialibus unicuique Dioecesi esse numerandam.
Ne vero ullo modo numerationis prorogatio ultra annum millesimum octingentesimum trigesimum
tertium timeri possit, quum forte Magistratus intercesserint, ne census imponantur, non
satis diminuta publici aeris alieni quantitate, laudatus Rex ultro promisit conceptisque
verbis sese obligavit, si praeter omnem expectationem id accidat, se curaturum esse, ut tot
agri Regiis impensis emantur pleno dominii jure singulis Ecclesiis tradendi, quot necessarii
sint, ut eorum redditus annuas illas summas exaequent, quae a censibus
perciIl Governo prussiano fu soddisfatto di aver almeno ottenuto dalla S. Sede una dilazione per la imposizione dei censi sino all'anno 1833, ed il Niebuhr qualificò questa condiscendenza della S. Sede come "una splendida prova della fiducia, che si riponeva nella buona volontà della Prussia".
41r
rono pur troppo che tale fiducia non riposava
sopra un solido fondamento.Simili disposizioni circa l'obbligo della dotazione in beni stabili si
41v
vam dotationem procedat, modo et forma, quibus a
Serenissimis Principibus, quorum sub ditione singulae Dioeceses sunt positae, oblata et expressa fuerunt": e per le diocesi di
Hildesheim e di Osnabrück, ora parimenti prussiane, nella Bolla Impensa Romanorum
Pontificum del 26 Marzo 1824, ove si dispone: "Ad huiusmodi autem redditus
constituendos praefatus Georgius Rex spopondit intra quadriennium a data praesentium
numerandum tot fundos ac bona stabilia, decimas et fundos reales iisdem episcopo
(Hildesimensi) et capitulo ea, qua singulis par est quantitate, se traditurum, quot
praedictis annuis adsignatis redditibus ab omni 42r
L'obbligo
assunto nella Bolla De salute animarum relativo alla dotazione reale delle diocesi
non fu mai eseguito dalGoverno prussiano. Come infatti riferisce il Müssener
(op. cit. pag. 147 e segg., 189 e segg.), nei
circoli governativi riuscì a prevalere
la tendenza42v
denberg e del Ministro Niebuhr circa l'anzidetta
dotazione reale come un grave errore, di cui tuttavia La dotazione,
43r
nuta sino ad ora ostinatamente dal Governo Prussiano,
è stata quindi a buon diritto respinta dalla S. Sede, come risulta dal Pro-Memoria
della Segreteria di Stato al Signor Ministro di Prussia N. 75414 del 20 Febbraio
1903, in cui, fra l'altro si legge: "L'intenzione della S. Sede nell'accettare le quote
fissate dal Governo, e pubblicate e sanzionate colle Bolle indicate dinanzi, non era e non
poteva essere di precludere la via ad ulteriori aumenti di dotazione, ove questi fossero
richiesti dalle mutate condizioni e dalle maggiori esigenze dei tempi. Che anzi,
l'intenzione precisamente contraria della S. Sede risulta evidentemente dalla
condizione tassativa, imposta nelle rispettive Convenzioni, di rinvestire in beni immobili
dentro un determinato spazio di tempo le dotazioni fissate. In tal guisa, prevedendo le
circostanze in avvenire, si provvedeva ai bisogni inerenti alle medesime, di maniera che
coll'aumentare43v
i beni immobili il loro valore, aumentassero
del pari le rendite44r
si ricava annualmente la somma di 449.296 talleri,
mentre tutto quello che il Governo, a norma delle citate Bolle, paga per gli onorari di
tutte le diocesi di Prussia, comprese insieme, non supera la somma di 94 mila talleri
prussiani. - Non si deve tacere un'altra ragione, che milita in favore del giusto desiderio
dei Vescovi. Si è accennato più sopra che, a norma delle Convenzioni, le dotazioni fissate
di mutuo accordo avrebbero dovuto essere rinvestite, in un dato periodo di tempo, in beni
immobili, che avrebbero dovuto passare in proprietà assoluta delle rispettive Chiese. Se ciò
fosse avvenuto, le rendite sarebbero oggi naturalmente aumentate per il solo fatto che le
proprietà rustiche hanno acquistato un maggior valore. Ora, non avendo lo Stato, come era
convenuto, rinvestite ancora le dotazioni in beni immobili, sembra conveniente che esso
pensi a migliorare le sorti e le condizioni economiche della
Chiesa".45r
Nei giorni 20, 23 e 25 Giugno ebbero luogo nella Nunziatura tre conferenze, nelle
quali fu trattato questo difficile argomento delle dotazioni, ed a cui, oltre i Commissari
del Ministro del Culto, Signor Trendelenburg e
Prof. Heyer, prese parte anche il
Consigliere ministeriale, Sig. du Mesnil. Da parte mia
pregai di assistere Come ho avuto già l'onore di riferire all'E. V.
45v
definitiva rinunzia
da parte della Chiesa alla dotazione in beni stabili. Attenendomi alle venerate istruzioni
impartitemi dall'E. V. nell'ossequiato Dispaccio N. 969/26 del 1º Maggio
1926, stimai mio dovere di far comprendere ai miei interlocutori che la S. Sede non era
in grado di aderire ad una simile domanda. Come era da attendersi, i rappresentanti del
Governo sostennero da parte loro essere impossibile per lo Stato di accettare una 46r
obbligo da parte dello Stato, [Notai
46v
dotazione reale,
Dopo di ciò, il Consigliere ministeriale Sig. du Mesnilcercò, in una lunga esposizione del punto di vista del Governo di dimostrare come le condizioni economiche nel 1821 - anno, in cui venne emanata la Bolla De salute animarum - fossero essenzialmente diverse dalle attuali. Allora la proprietà
47r
in beni
rustici 47v
alle mutazioni del costo della vita, esse
debbano essere automaticamente adattate alle necessità economiche di ciascun tempo. In
talguisa viene ad essere
abbandonata la massima della "dotazione chiusa", che ha dominato durante un secolo la prassi 48r
che
sarebbe per lo Stato una
"spada di Damocle".Replicai dal canto mio che non
48v
Ministero del Culto prussiano nella
Nota del 19 Maggio 1924 (dall'umile sottoscritto
confutata colla Nota del 25 Giugno s. a. - cfr. Rapporto N. 30734 del giorno
seguente 26 Giugno) affermò essere lo Stato 49r
dall'opera del
Müssener, ben nota anche ai Commissari prussiani. 49v
Il Revmo Mons. Kaas aggiunse da parte sua che
una rinunzia della S. Sede al diritto anche teorico alla dotazione in beni stabili non sarebbe stata compresa dal clero e dalla popolazione cattolica
della Prussia, ed avrebbe [In seguito a ciò, nella seduta del Sabato 25 Giugno, i negoziatori prussiani proposero la seguente formula:
"Für den Fall, dass die hier getroffene Regelung infolge einer Ablösung der Staatsleistungen nach Artikel 138 der Verfassung des Deutschen Reiches oder aus einem anderen Rechtsgrunde wegfallen sollte, werden alle Ansprüche und Einwendungen aus älteren Rechtstiteln vorbehalten".
50r
Vale a dire:"Nel caso, in cui il regolamento qui preso venisse a cadere in conseguenza [
Questa formula rappresenta, come è chiaro, una
50v
medesime
fissato nel nuovo Concordato in forma di assegni o rendite annue, adattate alle condizioni
economiche di ciascun tempo, venisse a cadere per un qualsiasi altro motivo legale. I Commissari prussiani, i quali affermarono che questa formula era stata [
51r
del principio della "dotazione chiusa" e
Da parte mia, feci [subito] notare che i due casi contemplati nella formula proposta avrebbero difficilmente
51v
sia anche soltanto in parte, ossia
quanto all'unI Commissari prussiani opposero che
52r
unripetersi
Essendo la questione rimasta in tal guisa insoluta, e poiché in seguito al congedo del Sig. Trendelenburg le sedute dovettero rimanere temporaneamente
52v
legale) coll'altra più generale e più ampia "Grunde"
(motivo).Venendo poi alle singole partite della dotazione per le diocesi della Prussia, essi mi presentarono unaistanza,che l'E. V. troverà qui acclusa, [con] indicate le somme,
53r
ché Sebbene in tal guisa una proficua discussione di questo importante argomento
53v
lecito di dare qui appresso qualche cenno su ciascuno
di essi.54r
I - I SeminariLe Bolle di circoscrizione hanno espresso con ogni chiarezza l'obbligo dello Stato di provvedere i mezzi per
Egualmente nella Bolla Impensa Romanorum Pontificum per le diocesi di Osnabrück e di Hildesheim si prescrive: "necnon episcopali Seminario ea reddituum annua summa tribuetur, quae necessitatibus et utilitati dioecesis
54v
valeat respondere". Ed
ancor più manifestamente nella Bolla Provida solersque per lediocesi della Provincia ecclesiastica 55r
rium provinciae ecclesiasticae Friburgensis clerici
dioecesis Limburgensis recipi valeant, cum assignatione annua supradictorum mille
quingentorum florenorum usque dum proprium Limburgense Seminarium erigatur". Anche per la
diocesi di Fulda si ordina che "Seminario dioecesano septem millia florenorum annuatim
persolvantur".Quale fosse, del resto, la mente della S. Sede su questo punto così importante, apparisce, con ogni evidenza dalla "Esposizione dei Sentimenti di Sua Santità sulla Dichiarazione de' Principi e Stati Protestanti riuniti della confederazione germanica" del 10 Agosto 1819 e dalla posteriore Nota dell'Eminentissimo Cardinale Consalvi, Segretario di Stato. Contrariamente infatti al punto di vista dell'anzidetta Dichiarazione governativa, la quale voleva restringere laforma tridentina degli Istituti di educazione del clero all'ultimo anno, vale a dire al Seminario pratico o Priesterseminar, la S. Se-
55v
de espose con ogni chiarezza la mente del
Concilio Tridentino, quale si trova ora ripetuta e confermata nel Codice di diritto canonico
(can. 1354 § 2), respingendo gli abusi introdotti in tale materia. Fu così
che nella posteriore Bolla di circoscrizione per la summenzionata Provincia del Reno
superiore Ad dominici gregis custodiam si ripeteva: "Quinto: In seminario
archiepiscopali vel episcopali is clericorum numerus ali atque ad formam sacri Concilii
Tridentini institui ac educari debebit, qui dioecesis amplitudini et necessitati respondeat
quique ab Episcopo congrue [Non è superfluo di rilevare come, mentre nella Bolla De salute animarum per le diocesi del territorio dell'antica Prussia si ammette, come era in realtà, che ivi non esistevanoancora i Seminari Tridentini(1), giacché si parla di "Clericorum Seminariis in qualibet Dioecesi opportune constabiliendis", invece per le diocesi
56r
della Provincia ecclesiastica
del Reno superiore la Bolla Provida solersque afferma aversi già in esse, tranne
quella di Limburg, il Seminarium puerorum ad praescriptum Sacri Concilii Tridentini pro
Cleri educatione et institutione. Ciò però, secondo che ho avuto già occasione di riferire
all'E. V. nel succitato Rapporto N. 38849, non corrisponde alla verità storica, se
si eccettui in parte la diocesi di Fulda (cfr. Richter, Eine Episode aus der
Geschichte der Fuldaer theologischen Lehranstalt, pag. 112 e segg.). Come un
tale manifesto errore siasi introdotto nella Bolla non ho potuto mettere in chiaro,
facendomi difetto i relativi documenti. Probabilmente esso deve attribuirsi a false
informazioni date alla S. Sede dall'Inviato dei summenzionati Governi uniti56v
piuta mediante il solo Seminario
pratico. Quell'equivoco non mancò pur troppo di portare le sue conseguenze. I Governi
riuniti, invero, come risulta dal Rapporto del Consigliere di Stato württemberghese
v. Schmidlin del 6 Dicembre 1821, si basarono sul fatto del riconoscimento, da
parte della Bolla, dei Seminari come già esistenti e riguardarono le parole concernenti le
prescrizioni del Concilio di Trento come "puramente storiche" e come "forme e riserve
curialisticheFu così che i Governi medesimi, - i quali già di fronte all'Ultimatum della S. Sede del 16 Giugno 1825, che prevedeva il surriferito punto quinto della Bolla Ad dominici gregis custodiam,come pure
57r
1826
"riservato i diritti 58r
Pio VIII protestò nella Lettera Apostolica Pervenerat non
ita del 30 Giugno 1830, in cui rimproverava anche la negligenza dei Vescovi
ed ingiungeva di difendere le libertà della Chiesa contro le innovazioni profane.I Memoriali dell'Episcopato della detta Provincia del 5 Febbraio 1851 e del 18 Giugno 1853 affermarono di fronte ai rispettivi Governi il diritto della Chiesa di fondare i
Seminari tridentini e l'obbligo dellChecché sia di ciò, rimane certo che lo Stato prussiano cercò con ogni mezzo di ottenere che, in luogo della fondazione di Seminari tridentini, il clero cattolico ricevesse la sua formazione scientifica nelle Università, ove esso più facilmente poteva esercitare la sua influenza. Così gli studenti di teologia delle diocesi di Colonia, di Muenster, di Breslavia e di Warmia
58v
separati dal Seminario per la formazione
pratica o Priesterseminar. Una simile organizzazione si è avuta anche nella diocesi
di Paderborn. Ivi lo Stato prussiano soppresse l'antica Università, che voleva unire con
quella nuova di Bonn. Dopo 59r
essi compiranno i loro studi
nell'Istituto filosofico-teologico di S. Giorgio,
testé diretto dai RR. PP. della Compagnia di Gesù in
Francoforte sul Meno.Per ciò che riguarda i Seminari minori, in tutte le diocesi della Prussia sono stati eretti convitti (Alumnaten, Knabenkonvikte, Gymnasialkonvikte, Knabenseminare), nei quali vengono raccolti fanciulli, dei quali si nutre speranza che possano un giorno dedicarsi allo stato ecclesiastico.
Ora lo Stato prussiano paga bensì gli onorari dei Professori delle tre Facoltà teologiche di Bonn, Breslavia e Münster e dell'Accademia di Braunsberg, i quali sono considerati quali [
59v
e dello stesso Esecutore della Bolla De salute
animarum, Giuseppe de Hohenzollern, Principe-Vescovo di Warmia (cfr. op. cit., pagg. 142-145), così anche
per il solo Seminario pratico fu ben lungi dal provvedere
completamente ai bisogni del medesimo.Occorre, del resto, riconoscere che, mentre alcuni Vescovi rettamente volevano
60r
ai quali si preparano nel Seminario clericale".Tale interpretazione restrittiva fu data alla espressione "[Candidato]" da tutti gli altri Stati della Germania, compresa la Baviera(cfr. articolo V dell'antico Concordato del 1817). Soltanto
Nelle conferenze coi Signori Commissari prussiani lo scrivente si è sforzato di far valere lo stesso punto di vista; è però ancora del tutto incerto, se e fino a qual punto sarà possibile di far ottenere
61r
II -
Le tasse ecclesiasticheDurante la discussione venne pure trattata la questione, in quale misura le tasse ecclesiastiche devono essere comprese nelle entrate delle diocesi. - Occorre distinguere a tale riguardo due specie di tasse ecclesiastiche, vale a dire 1º) le tasse cosiddettecattedrali (Kathedralsteuer), furono introdotte con Regio decreto del 13 Aprile 1825; esse dovevanoessere riscosseper mezzo del rispettivo parroco insieme ai diritti di stola in occasione dei battesimi, dei matrimoni e dei funerali,
61v
reclamarono nei termini più energici contro
la tassa in discorso, che dissero inusitata, impopolare, ingiusta62r
assai tenui, ed i parroci debbono spesso rinunziarvi
totalmente. Quale impressione farebbeperciò, se ora per ogni battesimo, per ogni matrimonio e per
ogni funerale62v
2º) la [sic]
tassa diocesana (Diözesansteuer). Nel 1906, allorché il
Governo prussiano, in seguito alle ripetute insistenze dell'Episcopato, dei deputati del Centro e della Stessa [sic] S. Sede (cfr.
Promemoria al Ministro di Prussia del
20 Febbraio 1903 N. 75414), fu obbligato ad accordare un aumento delle sue
prestazioni finanziarie, divenute coll'andar del tempo63r
Con Foglio del 25 Agosto 1927 l'Eminentissimo Sig.
Cardinale Bertram mi comunicavala seguente richiesta della Curia arcivescovile di Colonia in data del
7 Luglio s. a.:"Siamo rimasti assai sorpresi dalla comunicazione del Revmo Mons. Linneborn, che desisterà dal concetto che la tassa diocesana debba servire agli oneri di dotazione. Si deve resistere con ogni
63v
dello Stato, quale
occorrerebbe in caso della soppressione della tassa diocesana." AllorchéQuesta
64r
Sig. Trendelenburg obbiettò
che l'Episcopato, in occasione del nuovo regolamento del 1906
non manifestò al riguardo alcun malcontento, ed anzi l'Eminentissimo Sig. Cardinale
Kopp espresse nella Camera dei Signori con calore in nome dei Vescovi della Prussia la sua particolare 65r
III - Assegni per le parrocchieDelle parrocchie non parlano pur troppo in alcun modo le Bolle concordate di circoscrizione, a differenza del Concordato bavarese
In Prussia occorre distinguere le parrocchie incorporate a
Quanto alle prime la loro dotazione incombe allo Stato (Schmitt, Staat und Kirche, pagg. 30-53; Die Ablösung, pagg. 62-88)
1º) in virtù del principio generale
65v
enunciato nei Protocolli di 2º) in [sic] forza dei §§ 36 e 77 del Reichsdeputationshauptschluss.
3º) in virtù dell'ordine di gabinetto (Kabinettsorder) del Re Federico Guglielmo III in data del 25 Settembre 1834. - Il Fischer nell'Archiv für katholisches Kirchenrecht, vol. l03 pagg. 37 e segg., dimostra contro il Triepel (in Archiv für öffentl. Recht N. F., 5, 1923-1924, pagg. 206 e 231) ed il Fürstenau (nella Juristische Wochenschrift, 1922, pag. 158 e seg.) che detto ordine di gabinetto ha carattere di vera legge.
Più difficile è la questione circa
66r
le parrocchie non incorporate. Lo Stato prussiano
Vari dotti Autori affermano che tale obbligo dello Stato deriva dalla secolarizzazione. Infatti il § 35 del Reichsdeputationshauptschluss indica come
66v
mente,
ma altresì a provvedere in generale a tutti i bisogni essenziali della Chiesa (cfr.
Müssener, op. cit., pag. 19). In favore di questa opinione si
possono addurre l'Hinschius (Das landesherrliche Patronatsrecht gegenüber der
katholischen Kirche, Berlin, 1876, pagg. 37-38), Sägmüller (Der Rechtsanspruch der katholischen Kirche in Deutschland auf
finanzielle Leistungen seitens des Staates, Freiburg i. Br., 1913,
pag. 26), e soprattutto Stiegele (Finanzielle Pflichten der Staaten gegen die
Kirche, nel periodico Das Neue Reich, 1924, N. 27, pag. 572 e
segg.). Invece lo Schmitt (Staat und
Kirche, pagg. 37 e 49) stima che dal § 35 non può derivarsi un nuovo obbligo giuridicho dello Stato per il mantenimento di parrocchie bisognose.Così pure il Niedner(Die Ausgaben des preußischen Staates für die evangelische
Landeskirche der ältern ProvinzenKirchenrechtliche Abhandlungen, herausgegeben von Ulrich Stutz, 13.
und 14. Heft, Stuttgart 1904) sostiene che il Reichsdeputationshauptschluss
67r
impose ai Principi l'obbligo della dotazione soltanto per ciò che concerne 67v
L'obbligo di diritto
pubblico da parte dello Stato di prestazioni finanziarie a favore delle parrocchie è basato altresì sulla legge, la quale
stabilisce e fissa 68r
del 5%
sulla Uno speciale riguardo meritano le parrocchie situate sulla riva sinistra del Reno. - Dopo la rivoluzione la Repubblica francese aveva secolarizzato
68v
quelle fondate posteriormente, sebbene l'art. 60 degli Articoliorganici [69r
mentre che
un tale diritto deriva già dal
carattere di corporazione giuridica pubblica accordata alla Chiesa cattolica. Al che
replicai alla mia volta che [La questione della dotazione non ha fatto in seguito ulteriori progressi. L'atteggiamento irriducibilmente ostile dell'attuale Ministro ha consigliato, anche a giudizio di persone competenti da me interrogate (tra le quali soprattutto
69v
Gabinetto, dal quale il partito del Centro si sforzerà di escludere il sunnominato
MinistroChinato
(1)↑[Ein Wort unlesbar] Tuttaviail Seminario clericale eretto il 1777 nella diocesi di Paderborn
comprendeva in principio tuttiicorsi. Essendo tr però, in seguito all'enorme
ingrandimento del territorio diocesano nel 1821 divenuto troppo poco ristretto,
si dovettero separare le classi inferiori, per le quali venne fondato più tardi il
Convitto teologico, rimanendo nel detto Seminario soltanto l'ultimo anno.