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Circa l'applicazione dell'art. 10 § 1,k del Concordato
bavarese
Insieme al relativo Allegato, che qui
accluso compio il dovere di ritornare all'E. V. R., mi è pervenuto il venerato Dispaccio N. 163/26 del
23 Gennaio p. p., col quale l'E. V. R. mi ordina di esprimere il mio modesto avviso sopra un punto concernente l'applicazione
dell'art. 10 § 1,k del Concordato bavarese.
Facendomi qui del tutto difetto
[circa] sia i documenti riguardanti le trattative per la conclusione del Concordato medesimo, ora rimasti pressonell'Archviodella Nunziatura
Apostolica di Monaco, sia il
materiale testo dellalegislazione
bavarese
suldettoargomento, e dovendo quindi fare assegnamento unicamente sulla mia
povera memoria, chiedo in precedenza rispettosamente venia all'E. V. per tutti gli errori
e le inesattezze, in cui potrò cadere in questo ossequioso Rapporto. All'
All'E A V. E. sarà18v
del resto L'E. V.
ricorder agevole di far controllare nell'Archivio della Segreteria di Stato quanto mi permetterò di esporre qui
appresso.
Durante le suaccennate trattative, come l'E. V. ricorderà senza dubbio,
fu lungamente dibattuta la controversia circa il carattere
delle prestazioni dello Stato alle
parrocchie. Il Governo sosteneva pertinacemente essere esse di carattere aver esse
carattere puramente facoltativo, mentre che l'umile sottoscritto difese in nome della
S. Sede il punto di vista la obbligatorietà delle medesime. Sebbene il
l'antico Concordato del 1817 non [desse] contenesse alcu
chiare dis esplicite disposizioni al riguardo, lo scrivente poté addurre una serie di
argomenti a favore di questa ultima tesi, sia nelle conferenze orali avute coi Signori Ministri degli Esteri, del Culto e delle Finanze nel
Gennaio 1923 (il (intorno alle quali mi feci poi un dovere di riferire all'E. V.
con diffuso Rapporto), sia in una posteriore Nota, se ben ricordo, del Giugno o Luglio di
quello stesso anno 1923.
19r
(della quale parimenti ebbi l'onore d'inviare copiaall'E. V.). Nella risposta data
dal Governonel seguente mese di
Luglio essomantenne ostinatamente nelsuopunto di vista, ed allora nella ulteriore mia replica (sembrami in data dell'11 Settembre) dichiarai, in conformità delle istruzioni ricevute, che la
S. Sedeper non ritardare ancora di più la conclusione del Concordato,
non insisteva perché in esso fosse introdottauna corrispondente disposizione,tuttavia coll'esplicita dichiarazione che Essamanteneva il suo proprio punto di vista. Quantunque in seguito a ciò, il Concordato bavarese non contiene prescrizioni dirette circa i pagamenti alle parrocchie già
esistenti, fu si poté tuttavia
potutofarloin via indiretta. Tali sono le
introduzioni agli articoli 13 § 1 e 14 § 3: "In considerazione degli
assegni dello Stato per le spese degli ecclesiastici...", e tale è
pure l'incisodell'art. 10
§ 1,k in discorso: "nel quadro19v
delle prestazioni
finanziarie finora in uso per gli ecclesiastici aventi cura d'anime in generale"; che venne proposta nelle anzidette Conferenze del Gennaio 1923
e figurò quindi nel progetto di Concordatoproposto dal Governo bavarese; donde
risulta
pure, che l'espressione "finora in uso" è
antecedente
anteriore al
indipendente dalla legge
del Febbraio 1924, emanata, del resto, senza alcuna previo accordo colla S. Sede, e di cui anzi
la Nunziatura non ebbe comunicazione
alcuna.
Per quanto, ora, concerne i nuovi uffici con cura d'anime, il Concordato
distingue due casi: quello, cioè, in cui essi vengono eretti "d'intesa" col Governo",
ed in tal caso lo Stato deve corrispondere, a norma
dell'articolo in esame, agli ecclesiastici, che li ricoprono pro tempore, i mezzi per un
conveniente complemento della rispettiva rendita, in misura conforme a
conc nella misura in uso per tutti gli altri sacerdoti
con cura d'anima.20r
Qualora invece detti uffici siano
costituiti senza previa intesa del Governo, questo non è obbligato ad alcuna prestazione, in
conformità del § 2 dello stesso articolo X. Parlando ora questo
dicomplemento di rendita, suppone evidentemente che esista
una rendita iniziale, e poiché esso tratta, come si è visto, di uffici eretti d'intesa
colla [sic] Stato (a differenza di quelli istituiti liberamente dalla Chiesa),
sembrami
[ein Wort unlesbar] che il Governo non sia obbligato a dare sempre il suo consenso e quindi non
sia sempre tenuto a pagare i supplementi in discorso. Se però esso stabilisce in linea generale che
i posteriori [ein Wort unlesbar] detto consenso ed i
conseguentisupplementi non saranno accordati se non per quegli uffici per i
quali sia assicurata la rendita iniziale massima, e se anzi, come nel recente caso di
Ludwigshafen, il Governo esige ancor di più, vale a dire
l'appunta-
20v
mento dei
mezzi per i primi tre aumenti, ciò non mi sembrerebbe
conciliabile
col coll'obbligo assunto nel Concordato
e quindi [sembrami] che l'Eccmo Mons. Nunzio potrebbe
intervenisse per reclamarne l'esatto adempimento.
Chinato
18r, mittig oberhalb des Briefkopfes hds. von
unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 04 February 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 20093, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/20093. Last access: 05-04-2025.