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Sulle trattative concordatarie colla Prussia - Parere
dell'Episcopato
Come ebbi già l'onore di annunziare all'E. V. R. nel mio
rispettoso Rapporto N. 35748 del 4 corrente, la
Conferenza vescovile di Fulda ha
discusso sub secreto pontificio i vari argomenti, i quali formano oggetto delle pendenti
trattative concordatarie. Con Foglio rispettivamente in data dell'11 e del
15 corrente gli Eminentissimi Signori Cardinali Schulte e Bertram mi hanno dato
comunicazione del parere espresso dai Revmi Vescovi, ed io alla mia volta compio il dovere
di darne notizia all'E. V. per i punti già,
trattati coi negoziatori prussiani
riservandomi di farlo per i
rimanenti man mano che i negoziati si svolgeranno. Sono lieto intanto di partecipare a
V. E. aver l'Episcopato manifestato,
coll'espressione del suo grato animo,20v
l'intenzione di
appoggiare il Rappresentante della S. Sede nelle attuali trattative. La lettera dell'E. V. all' al sullodato Cardinale
Bertram circa la esclusiva competenza della S. Sede medesima nella presente materia
incontrò il pieno consenso dei Vescovi, i quali la trovarono benevola nella forma e
sommamente opportuna quanto al contenuto.
Quanto
al modo di provvista delle Sedi arcivescovili e
vescovili, i Vescovi ad aderirono alla formula già nota all'E. V. (Rapporto
N. 35412 del 16 Giugno c. a.) colle modificazioni indicate
nell'ossequiato Dispaccio N. 1535/26 del 30 d. m. - Tuttavia, secondo
quanto mi ha riferito il il Cardinale Schulte, "l'Eminentissimo Bertram stima
conveniente che in occasione delle vacanze non tutti i Vescovi della Prussia presentino
proposte di candidati, ma soltanto i vicini o que gli appartenenti alla stessa
provincia ecclesiastica. Quelli, che risiedono21r
lontano, non
possono giudicare le condizioni della relativa diocesi.". A parere del sullodato Emo
Schulte, "in occasione della vacanza di diocesi della provincia ecclesiastica del Reno
inferiore, nella quale si
[riannodano],
per ciò
che
concerne
il Concilio provinciale, quelle di Osnabrueck e di
Hildesheim, potrebbero i relat rispettivi Vescovi adunarsi segretamente e senza
solennità per designare in comune i candidati da proporsi alla S. Sede. Nella vacanza di vescovi
della provincia del Reno superiore verrebbero in
questione Fulda e Limburgo; tuttavia anche
Mons. Arcivescovo di Friburgo (Baden) ha in Prussia il territorio di Hohenzollern, e quindi
potrebbe, secondo il caso, riunirsi [cercare] riunirsi col Vescovo di Fulda o
di Limburgo per la formazione della lista dei candidati. Una simile adunanza dovrebbe essere
possibile anche per gli Ordinari della Germania orientale, anche qualora non22r
venisse avesse ad effettuarsi la erezione di una nuova
provincia ecclesiastica, come sarebbe ben desiderabile. Un siffatto modo di partecipazione
degli Ordinari nelle elezioni vescovili sembra
mi di gran lunga preferibile alla proposta di candidati da parte dei singoli
separatamente. Ad ogni modo non stimerei mai opportuno che si lasciasse libertà ai Vescovi
di esprimere oppur no il loro avviso; in tal caso, infatti, è da prevedere che ben
spesso non ne darebbero alcuno, giacché sarebbero ben contenti
di non dover prendere nessuna responsabilità in cosa tanto grave. Così ben sovente non si
raggiungerebbe lo scopo, cui si mira colla partecipazione dei Vescovi alle elezioni
anzidette". - L'Emo Bertram, da me testé interrogato in occasione del Congresso generale cattolico di Breslavia, mi ha manifestato l'avviso che
potrebbe parlarsi di "episcopi viciniores", senza determinare ulterior
mente né
quali essi siano, né come essi debbano proporre le relative liste; la S. Sede
rimarrebbe così libera in ogni singolo
caso.22r
Per ciò che si riferisce alla provvista dei canonicati,
i Revmi Vescovi sarebbero ora
pronti ad ammettere l'al
che la nomina del V da parte del Vescovo si effettui alternativamente audito
capitulo e de consensu capituli (separatamente per i canonici effettivi e gli
onorari); desidererebbe tuttavia che la S. Sede dichiarasse poter il Capitolo negare il
consenso soltanto nel caso (e l'onus probandi incomberebbe al Capitolo medesimo) che
il candidato non sia degno ed idoneo. Un simile modo di alternativa è di gran lunga
inferiore a quella
concessa già
alla nel Concordato bavarese (art. 14 § 2), come è ben noto
all'E. V.; sembrami quindi subordinatamente che che sarebbe consigliabile di
accordarlo alla Prussia. Per le diocesi di Hildesheim e di Osnabrück esso dovrebbe, avuto
riguardo alla Bolla22v
Impensa Romanorum Pontificum
(26 Marzo 1824), valere altresì per la nomina dei Vicarii delle rispettive Chiese
cattedrali. - Alcuni Ordinari, compreso l'Emo Schulte, manifestarono il desiderio che
il numero dei canonici onorari possa essere aumentato a norma del diritto comune, ma che i
medesimi non abbiano diritto di intervenire nella provvista né della Sede vescovile né dei
canonicati, rimanendo così abrogata la disposizione della Bolla De salute animarum,
in virtù della quale avevano [dirit] lo jus
suffragii nelle elezioni vescovili i
canonici così effettivi come onorari. - Per ciò
che riguarda infine
la collazione di un canonico disposizione
della succitata Bolla De salute animarum, secondo la quale un canonicato in Breslavia
ed in Münster doveva essere riservato ad per uno dei Professori di quellae
Università (cfr. Rapporto N. 35579 dell'11 Luglio p. p.),
l'Episcopato bra bramerebbe23r
che essa cessasse di essere
in vigore, potendosi invece conferire
ai
Professori anzidetti la nomina di
canonici onorari.
Finalmente, quanto alla
cosiddetta "clausola politica", l'Episcopato
è pienamente d'accordo che essa venga appl [accettata] per i Vescovi e per
i Coadiutori con futura successione. Quanto agli Amministratori Apostolici, i
l'Episcopato medesimo
consiglierebbe una distinzione fra quelli ad nutum
S. Sedis, per
ai
quali l'anzidetta clausola non dovrebbe essere ado
applicata,
e quelli stabili, a cui essa
potrebbe essere
estesa, essendo essi
equiparati ai in tutto ai Vescovi residenziali.
Ciò avrebbe probabilmente un'applicazione pratica per Berlino,
ove, sembrando quasi impossibile di ottenere dal Governo la
costitu
erezione di una
diocesi, potrebbe tentarsi la costituzione di
un'Amministra23v
zione Apostolica permanente, separata da
Breslavia. Né
vale a mio umilissimo e subordinato avviso, il precedente del Concordato bavarese; infatti: 1º) la Baviera non ha alcuna Amministrazione Apostolica
stabile; 2º) il Governo bavarese non ha mai chiesto una simile concessione, la quale
non avrebbe per esso avuto
importanza pratica; 3º) la Baviera ha ottenuto, una
ben più
ampia concessione, che non la
Prussia, riguardo alla provvista dei canonicati; si avrebbe
così un certo compenso, qualora il S. Padre si degnasse di
fare
di
quest'ultimao la
malgrado Stato, sebbene la maggioranza della sua popolazione
sia
protestante, una clausola
quanto ottenne già il Governo britannico
nella Convenzione del 20 Marzo 1890. Mi permetto quindi
di sottoporre quanto sopra alla
benevola considerazione
dell'E. V., giacché confesso che altrimenti non vedo come
le tanto difficili trattative potrebbero essere continuate con qualche speranza di esito
favorevole.
Intanto, chinato
20r, links oberhalb des Adressaten hds. von
unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 25 August 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 20121, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/20121. Last access: 14-10-2024.