Document no. 20262
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[Berlin], 20 February 1928

Writer (text genesis)
PacelliPacelli
Subject
Circa le prestazioni cosiddette "volontarie" dello Stato alla Chiesa in Baviera
Insieme ai relativi Allegati, che compio il dovere di rit restituire qui acclusi, mi è regolarmente pervenuto il venerato dispaccio dell'E. V. R. N. 468/28 in data del 14 corrente.
Giustissimo sembrami l'avviso dell'Eccellentissimo Mons. Nunzio di Monaco, che cioè la risposta Nota del Ministro dell'Istruzione e del Culto di Baviera, Signor Goldenberger, in data del 12 Novembre s. a., non debba rimanere senza risposta, affinché il silenzio non possa venire interpretato come accettazione dei punti di vista in essa affermati. Parmi invece dubbio, se sia opportuno nella risposta medesima di riprendere l'intiera trattazione del non facile argomento, mentre che basterebbe di riferirsi alle passate Note già dirette in passato dalla S. Sede, in al Governo bavarese nella
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materia, compresa l'ultima, [assai] abilmente formulata, del Revmo Mons. Testa, del 27 Giugno 1927.
Che se invece V. E. giudicasse utile di ritornare sulla dimostrazione della tesi della S. Sede, mi sembrerebbe, se pure non m'inganno, che la minuta diligentemente preparata da dal sullodato Mons. Nunzio avrebbe bisogno di essere alquanto co modificata e completata. Così, ad esempio, potrebbe apparire men vantaggiosala citazione dello Schmitt. Questo [au] rinomato Autore cattolico, infatti, ammette bensì l'obbligo dello St delle prestazioni dello Stato per le parrocchie incorporate già ai monasteri ed alle fondazioni secolarizzate nel 1803;punto questo difficilmente contestabile ed [è] ammesso pure dalla giurisprudenza, citata pure nel progetto di minuta. Ma quanto alla terza specie di parrocchie, segnalate nelmedesimo, vale a dire alle non incorporate, lo Schmitt (Staat und Kirche, Freiburg i. Br., 1919, pagg. 37)tiene una opinione contraria
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a quella sostenuta nel progetto di Nota; cioèsostiene cioè che dal § 35 del Reichsdeputationshauptschluss non può dedursi unobbligogiuridico dello Stato,allerelativeprestazioni.In favore della sentenza affermativa sono invece il Sägmüller (Der Rechtsanspruch der katholischen Kirche in Deutschland auf finanzielle Leistungen seitens des Staates, Freiburg in Br., 1913, pag. 26 e segg.) e lo Stiegele (Finanzielle Pflichten der Staaten gegen die Kirche nel periodico "Das Neue Reich" 6. Jahrg. Nr. 27, Wien-Innsbruck 1924, pag. 572 e segg.). Cfr. anche Müssener, Die finanziellenEssendoquindi la i pareri inquestopunto divergenti anche presso glii giuristi cattolici, converrebbe,a mioavviso, rafforz rinforzare quest'argomentotratto dal § 35 colle valide ed efficaci ragioni che possono trarsi dall'antico Concordato del 1817; e dalla sua e dal ma di ciò non si trovatraccia nella minuta in esame.
Nel sottoporre queste povere osservazioni all'alto senno dell'E. V., m'inchino
(1)Lo Stiegele ha pubblicato sull'argomento nello stesso senso vari notevoli articoli sull'Augsburger Postzeitung dello scorso anno 1927, NN. 178, 179, 180, 186, 187, 193, 199, 200.
50r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 20 February 1928, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 20262, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/20262. Last access: 05-04-2025.
Online since 20-01-2020.