Document no. 20600
Pacelli, Eugenio to Perosi, Carlo
[Berlin], 28 January 1929

Writer (text genesis)
PacelliPacelli
Subject
Sulla istanza del Vescovo di Passavia per la ricostituzione del Capitolo collegiale di Altötting
Insieme ai relativi Allegati, che compio il dovere di ritornare qui acclusi, mi è pervenuto il venerato Dispaccio N. 751/28 in data del 29 Dicembre p. p., col quale l'E. V. R. si degnava di chiedere il mio umile parere circa la domanda del Revmo Mons. Vescovo di Passavia per la ricostituzione dell'antico Capitolo collegiale di Altötting.
Confesso che anche a me tale domanda è sembrata alquanto singolare e non conforme alle normali disposizioni del diritto canonico, co come del resto ammette lo stesso Vescovo. In Germania non si ha, per quanto io sappia, alcun Capitolo collegiale costituito da soli sascerdoti emeriti; ne esiste invece, come ho udito, uno nella Svizzera, in Münster presso Lucerna. Una vera necessità di ricostituire quello di Altötting non sembra che possa dimostrarsi. Da una parte, infatti, sembra esagerato l'affermare che il Santuario di Altötting "quod ad numerum peregrinantium et frequentiam Sacramentorum attinet, secundum post Lourdensem Sanctuarium locum
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obtinuerit", giacché, anche senza voler parlare di altri insigni Santuari Mariani (quali, ad esempio, Loreto o Pompei) nella stessa Germania [ein Wort unlesbar] quello di Kevelaer ha una maggiore celebrità ed un più gran numero di pellegrini; dall'altra, alla cura delle anime provvedono i RR. PP. Cappuccini, che hanno colà due conventi. Le anormali condizioni, in cui il Capitolo verrebbe ripristinato, per naturale conseguenza luogo a vari inconvenienti segnalati giá nel Rapporto dell'Eccmo Mons. Nunzio Apostolico di Baviera; debbo tuttavia riconoscere che essi non sono tutti tali da impedire per sé l'accoglimento della istanza del Vescovo di Passavia.
Così, ad esempio, è ben vero che [q] i sacerdoti emeriti sono per età o per stato di salute impotenti a ricoprire un posto con cura d'anime od altro simile ufficio ecclesiastico; ciò p tuttavia non esclude che essi non possano ancora prestare qualche aiuto nell'ascoltare le confessioni o nell'assistere alle sacre funzioni.
Quanto ai pagamenti dello Stato, il Governo
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bavarese, nonostante le ristrettezze finanziarie, [p] versa ancora elevate somme alla Chiesa cattolica; nel bilancio del 1929 sono ad essa assegnati Marchi 28.467.100. È noto come il Governo medesimo distingue due sorte specie di prestazioni finanziarie: le obbligatorie, fra le quali sono comprese quelle indicate nell'articolo 10 § 1 del Concordato del 1924, e le facoltative,; che consistono poi come esso designa - contrariamente al passato alla tesi giustamente sostenuta dalla S. Sede - i supplementi di congrua agli ecclesiastici aventi cura d'anime in generale. Ora, checché checché sia di tale distinzione, la sovvenz le prestazioni per gli emeriti sono incluse nella prima categoria, giacché nel succitato articolo si prescrive espressamente: "Agli ecclesiastici emeriti lo Stato provvede destinando a tale scopo istituti con sufficiente dotazione o prestando un supplemento alla relativa pensione". Lo Stato quindi non potrebbe venir meno a tale obbligo senza violare il Concordato. È vero che un simile pericolo po potrebbe presentarsi a causa delle suaccen-
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nate difficoltà economiche, massime se se mutasse in peggio la costituzione del Landtag o Parlamento bavarese; ma ciò varrebbe egualmente per tutte le categorie di ecclesiastici. - Dalla istanza del Vescovo di Passavia sembra sembra che gl i sacerdoti raccolti nel Rupertus-Stift di Altötting non solo avrebbero belle e comode abitazioni, gratuite in principio con medio prezzo, e quindi del tutto gratuitamente, e che inoltre verrebbe al altresì provveduto al loro vitto e vestito mediante le fondazioni diocesane per gli emeriti. Non essendo Se così è, e poiché nel Concordato stabilita non è fissata la somma da versarsi agli emeriti, il Governo diminuirebbe loro la relativa pensione proporzionalmente al bisogno ridurrebbe loro in tutto od in parte diminuir ridurrebbe loro, almeno in parte, proporzionalmente al bisogno, la relativa pensione. Ma, non sembra che, purché essa sia ai medesimi assicurata una onesta sostentazione, non sembra che ciò costituisca un invonveniente, e lo stesso si verifica del resto anche altrove, come, ad esempio, in Regensburg per la fondazione dell'"Antica Cappella", i cui membri, aventi diritto
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alla pensione per gli emeriti, la ricevono soltanto in quanto la fondazione medesima non è in grado di provvedere coi propri mezzi all'assegno dei Canonici.
Anche gli altri inconvenienti indicati nel sullodato Rapporto sembrano, se pur non m'inganno, di minore importanza. Così, per i sacerdoti extradiocesani,, dovrebbe esservi una potrebbe provvedersi mediante una previo accordo fra i rispettivi Ordinari, anche per quan ciò che riguarda la pensione. Egualmente, se il parroco, che dovrebbe essere anche Preposto del Capitolo, divenisse per età o malattia incapace di adempiere il suo ufficio, sarebbe sempre possibile all'Ordinario, a norma del canone 475 § 1, di dargli un vicario coadiutore, che potrebbe essere uno dei due beneficiati di Altötting, dei quali è parola nell'istanza in discorso.
Affine di chiarire meglio questi punti e poter quindi eseguire meno imperfettemante l'ordine impartitomi dall'E. V., avrei avevo pen-
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sato di rivolgermi al più volte menzionato Vescovo di Passavia, ma non mi sono creduto autorizzato a farlo, essendo l'ossequiato Dispaccio di V. E. sub secreto. Mentre pertanto La supplico di voler perdonare le deficienze di questo modesto parere, m'inchino
282r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Perosi, Carlo from 28 January 1929, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 20600, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/20600. Last access: 01-07-2024.
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