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Sulla istanza del Vescovo di Passavia per la ricostituzione del
Capitolo collegiale di Altötting
Insieme ai relativi Allegati, che compio il dovere di ritornare qui
acclusi, mi è pervenuto il venerato Dispaccio N. 751/28 in data del 29 Dicembre
p. p., col quale l'E. V. R. si degnava di chiedere il mio umile parere
circa la domanda
del Revmo Mons. Vescovo di Passavia per la ricostituzione
dell'antico Capitolo collegiale di Altötting.
Confesso che anche a me tale domanda è
sembrata alquanto singolare e non conforme alle normali
disposizioni del diritto canonico, co come del resto ammette lo stesso Vescovo. In
Germania non si ha, per quanto io sappia, alcun Capitolo collegiale costituito da soli sascerdoti emeriti;
ne esiste invece, come ho
udito,
uno nella Svizzera, in Münster presso Lucerna.
Una vera
necessità
di ricostituire
quello di
Altötting
non sembra
che possa dimostrarsi.
Da una parte,
infatti, sembra esagerato l'affermare che il Santuario di Altötting "quod ad numerum peregrinantium et frequentiam
Sacramentorum attinet, secundum post Lourdensem Sanctuarium locum282v
obtinuerit",
giacché, anche senza voler parlare di altri
insigni Santuari Mariani (quali, ad esempio, Loreto
o Pompei)
nella stessa Germania [ein Wort unlesbar]
quello di Kevelaer ha una maggiore celebrità ed un più gran
numero di pellegrini; dall'altra, alla cura delle anime
provvedono
i RR. PP. Cappuccini, che hanno colà due
conventi.
Le anormali condizioni, in cui il
Capitolo verrebbe ripristinato, dà
per naturale conseguenza luogo a
vari
inconvenienti segnalati giá nel Rapporto dell'Eccmo Mons.
Nunzio Apostolico di Baviera; debbo tuttavia riconoscere che
essi non sono tutti tali da impedire per sé
l'accoglimento della istanza del Vescovo di Passavia.
Così, ad esempio, è ben vero che
[q] i sacerdoti emeriti sono per età o per stato di salute impotenti a ricoprire
un posto con cura d'anime od altro simile ufficio ecclesiastico; ciò p tuttavia non
esclude che essi non possano ancora prestare qualche aiuto nell'ascoltare le
confessioni o nell'assistere alle sacre funzioni.
Quanto ai pagamenti dello Stato, il
Governo283r
bavarese, nonostante le ristrettezze finanziarie, [p] versa
ancora
elevate somme alla Chiesa cattolica; nel
bilancio del 1929 sono ad essa
assegnati Marchi 28.467.100. È noto come
il Governo medesimo distingue due sorte specie di
prestazioni finanziarie: le obbligatorie, fra le quali
sono comprese quelle
indicate
nell'articolo 10 § 1 del Concordato del 1924, e le
facoltative,;
che consistono
poi
come esso
designa - contrariamente al
passato alla tesi giustamente sostenuta dalla S. Sede - i supplementi di
congrua agli ecclesiastici aventi cura d'anime in generale. Ora, checché checché sia
di tale distinzione, la sovvenz le prestazioni per gli emeriti sono incluse nella prima categoria, giacché nel succitato articolo si
prescrive espressamente: "Agli ecclesiastici emeriti lo Stato provvede destinando a tale
scopo istituti con sufficiente dotazione o prestando un supplemento alla relativa pensione".
Lo
Stato quindi
non
potrebbe
venir
meno
a tale obbligo
senza
violare
il Concordato.
È vero che un simile pericolo
po
potrebbe presentarsi
a causa delle suaccen-283v
nate difficoltà economiche,
massime se
se mutasse in peggio
la
costituzione del Landtag o Parlamento bavarese; ma ciò varrebbe
egualmente
per
tutte
le
categorie di ecclesiastici.
- Dalla istanza del Vescovo di Passavia sembra
sembra che gl
i sacerdoti raccolti nel Rupertus-Stift di Altötting non
solo avrebbero belle e comode abitazioni, gratuite in principio con
medio prezzo, e quindi
del tutto gratuitamente, e che inoltre verrebbe al
altresì provveduto al loro vitto e vestito mediante le
fondazioni diocesane
per gli emeriti.
Non essendo Se così è, e poiché nel Concordato stabilita non è fissata la
somma da versarsi agli emeriti, il Governo
diminuirebbe loro
la relativa pensione proporzionalmente al bisogno
ridurrebbe loro
in tutto od in parte
diminuir ridurrebbe loro, almeno in parte, proporzionalmente al bisogno, la
relativa pensione. Ma, non sembra che, purché essa sia ai medesimi assicurata
una onesta sostentazione, non sembra
che ciò costituisca un invonveniente, e lo stesso si verifica
del resto anche altrove, come, ad esempio, in Regensburg per la fondazione
dell'"Antica Cappella",
i cui membri, aventi
diritto284r
alla pensione per gli emeriti, la ricevono soltanto
in quanto la fondazione medesima non è in grado di provvedere coi propri mezzi all'assegno
dei Canonici.
Anche gli altri inconvenienti indicati nel sullodato Rapporto
sembrano, se pur non m'inganno, di
minore importanza.
Così,
per
i sacerdoti extradiocesani,, dovrebbe esservi una potrebbe
provvedersi mediante una previo accordo fra i rispettivi Ordinari, anche per
quan ciò che riguarda la pensione. Egualmente, se il parroco, che dovrebbe essere
anche Preposto del Capitolo, divenisse per età o malattia incapace di adempiere il suo
ufficio, sarebbe sempre possibile all'Ordinario, a norma del
canone 475 § 1, di dargli un vicario coadiutore, che potrebbe essere uno dei due
beneficiati di Altötting, dei quali è parola nell'istanza in discorso.
Affine di
chiarire meglio questi punti e
poter
quindi
eseguire meno imperfettemante
l'ordine impartitomi dall'E. V., avrei avevo
pen-284v
sato di rivolgermi
al più volte menzionato Vescovo di Passavia,
ma non mi sono creduto autorizzato a farlo, essendo l'ossequiato Dispaccio di V. E.
sub secreto. Mentre pertanto La supplico di voler perdonare le deficienze di
questo modesto parere,
m'inchino
282r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten,
notiert: "C".
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Perosi, Carlo from 28 January 1929, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 20600, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/20600. Last access: 01-07-2024.