Document no. 2394
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[München], 26 March 1919

Writer (text genesis)
PacelliPacelli
Subject
Sulla elezione degli Abati benedettini in Baviera
Trovandosi gravemente infermo l'Abate benedettino di S. Bonifacio in Monaco, il Rmo P. Abate di Schäftlarn, Preside della Congregazione benedettina di Baviera, si è ul a me rivolto con lettera in data del 25 corrente (della quale ho l'onore di qui accludere copia all'E. V. R.), affine di conoscere quale norma di condotta la sullodata Congregazione deve tenere, nelle attuali circostanze, riguardo nella [circo] in occasione della morte, resignazione ed elezione degli Abati.
Tenendo presente da un lato, che l'attuale situazione politica è tu ancora del tutto oscura ed incerta, e, d'alt dall'altro, che in tale situazione occorre non pregiudicare i diritti della Chiesa di fronte all'attuale Governo ed al tempo stesso evitare
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conflitti, i quali potrebbero compromettere le future relazioni fra la S. Sede e la Baviera, ho risposto al prelodato Abate:
Che nulla osta a che, in caso di morte di un Abate, si faccia al Ministero dei Culti una semplice partecipazione dell'avvenuto decesso, importando ciò un puro atto di cortesia;
Che non è opportuno che nelle attuali circostanze si verifichino resignazioni di Abati, le quali dovrebbero essere accettate dalle autorità governative. In caso di grave malattia, che renda l'Abate incapace di governare (come lo è quello sunnominato di S. Bonifazio), è facile, provvedere al temporaneo governo dell'Abazia per mezzo del Priore, a norma delle Costituzioni. (1)
Che, qualora si verificasse la morte di un Abate, affine di evitare la necessità di ricorrere al Governo per la conferma od approvazione dell'elezione del nuovo Abate è conveniente ricorrere provvisoriamente alla elezione di un Amministratore provvisorio, a norma degli Statuta Congregationis Be-
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nedictino-Bavaricae cap. 64 n. 112. Tale provvisoria amministrazione è conveniente che nelle presenti straordinarie circostante si protragga fino a che non siano chiariti, in un modo ne o nell'altro, coll'intes con un'intesa fra i due Poteri o colla separazione, i rapporti fra Chiesa e Stato in Baviera. Qualora, in seguito a ciò, l'elezione del nuovo Abate dovesse differirsi oltre il mese previsto dagli Statuta anzidetti (2), [sic] ovvero anche oltre il trimestre fissato dal diritto comune (can (can. 161), dovrà essere implorata la relativa dispensa dalla competente Autorità .
Non è infine inutile notare che l'ingerenza esercitata già dal Governo bavarese nella resignazione ed elezione degli Abati derivava non da disposizione concordataria, ma da una legge del Governo b del 20 Novembre 1836 (3).
Nel sottoporre quanto sopra al superiore giudizio dell'E. V. per quelle eventuali istruzioni e facoltà, che a Lei piacesse impartirmi al riguardo, m'inchino umilmente
(1) Statuta Congregationis Benedictino-Bavaricae, cap. 65 n. 123: "Prior claustralis Abbatis absentis vel impediti vicem implet..."
(2)"Praeses indicit diem electionis, quae intra mensem a morte Abbatis fieri debet" ibid. n. 113
(3)§ XXIII "Den selbstständigen Klöstern des Benediktinerordens bleibt es überlassen, ihre Vorstände (Äbte oder Prioren) durch kanonische Wahl selbst zu ernennen; die erste Ernennung jedoch geschieht von dem Könige. – Der wirkliche Antritt des Amtes bleibt jederzeit durch die k. Genehmigung bedingt, sowie auch dem Könige vorbehalten bleibt, landesfürstliche Commissäre neben dem bischöflichen zu der Wahlhandlung und Installation abordnen zu können"
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 26 March 1919, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 2394, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/2394. Last access: 24-06-2024.
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