Document no. 2394
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
[München], 26 March 1919
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Sulla elezione degli Abati benedettini in Baviera
Tenendo presente da un lato, che l'attuale situazione politica è
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conflitti, i quali potrebbero compromettere le future
relazioni fra la S. Sede e la Baviera, ho risposto al prelodato
Abate: Che nulla osta a che, in caso di morte di un Abate, si faccia al Ministero dei Culti una semplice partecipazione dell'avvenuto decesso, importando ciò un puro atto di cortesia;
Che non è opportuno che nelle attuali circostanze si verifichino resignazioni di Abati, le quali dovrebbero essere accettate dalle autorità governative. In caso digrave malattia, che renda l'Abate incapace di governare (come lo è quello sunnominato di S. Bonifazio), è facile, provvedere al temporaneo governo dell'Abazia per mezzo del Priore, a norma delle Costituzioni. (1)
Che, qualora si verificasse la morte di un Abate, affine di evitare la necessità di ricorrere al Governo per la conferma od approvazione dell'elezione del nuovo Abate è convenientericorrereprovvisoriamente alla elezione di un Amministratore provvisorio, a norma degli Statuta Congregationis Be-
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nedictino-Bavaricae cap. 64 n. 112. Tale provvisoria amministrazione è
conveniente che nelle presenti straordinarie circostante si protragga fino a che non siano
chiariti, in un modo Non è infine inutile notare che l'ingerenza esercitata già dal Governo bavarese nella resignazione ed elezione degli Abati derivava non da disposizione concordataria, ma da una legge
Nel sottoporre quanto sopra al superiore giudizio dell'E. V. per quelle eventuali istruzioni e facoltà, che a Lei piacesse impartirmi al riguardo, m'inchino umilmente
(1)↑Statuta Congregationis
Benedictino-Bavaricae, cap. 65 n. 123: "Prior claustralis Abbatis
absentis vel impediti vicem implet..."
(2)↑"Praeses indicit diem electionis, quae intra mensem
a morte Abbatis fieri debet" ibid. n. 113
(3)↑§ XXIII "Den
selbstständigen Klöstern des Benediktinerordens bleibt es überlassen, ihre Vorstände
(Äbte oder Prioren) durch kanonische Wahl selbst zu ernennen; die erste Ernennung jedoch
geschieht von dem Könige. – Der wirkliche Antritt des Amtes bleibt jederzeit durch die
k. Genehmigung bedingt, sowie auch dem Könige vorbehalten bleibt, landesfürstliche
Commissäre neben dem bischöflichen zu der Wahlhandlung und Installation abordnen zu
können"