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Sulle elezioni vescovili in Prussia
Non appena mi giunse, per il tramite del Mons. Maglione, il venerato cifrato dell'E. V. R. del
2 corrente, mi diedi premura di scrivere al Revmo
Monsignor Hollweck, chiedendogli a nome di V. E. un "breve e sollecito Voto" circa la
questione delle elezioni vescovili in Prussia.
A causa Essendo le comunicazioni colla
GA causa delladifficoltà e della lunghezza delle comunicazioni,
nei tempi [zwei Wörter unlesbar] la risposta del sullodato Mgr. Hollweck mi è pervenuta soltanto oggi in una lettera in data del 22 corrente, che senza
indugio compio il doveredi trasmettere qui acclusa
all'E. V.
Il Voto del dotto canonista, contenuto nella lettera medesima, compren-20v
de due parti.
Nella prima parte egli dimostra con argomenti storici e giuridici
che la esclusiva da parte dallo Stato nelle elezioni anzidette non è no e non può
dirsi in alcun modo un diritto della Corona (Kronrecht),e su ciò non vi è alcun dubbio.Evidentemente Mons. Hollweck è stato mosso a fare una tale
dimostrazione dal brano della lettera del Card. von Hartmann in data del 29 Marzo
scorso,(da me comunicatogliall
ao scopo anzidetto), – in
cui l'Emo parla appunto di Kronrecht, maevidentemente, come risulta dal contesto, non già
nel sensonel senso di un jus majestaticum circa sacra secondo la dottrina dei canonisti protestanti, ma
in quello di un privilegioaccordato dalla S. Sede alla Corona di Prussia. Del resto,
secondo che mi permisi già di accennare nel mio precedente rispettoso Rapporto
N. 12537 in data del 6 Aprile p. p., stimodel tutto superfluo di ricordare i notissimi precedenti
storicistorico-giuri-
21r
dici
della presente questionedella presente questione.
Nella seconda parte il più volte menzionato Pre Monsignor Hollweck così si esprime: "In cononsiderazionedella nostra attuale situazione, la quale soltanto lentamente
si chiarisce e si consolida e che probabilmente è ancora esposta a nuovi sconvolgimenti, sarebbe, a mio parere, in caso di vacanza delle
Sedi vescovili sommamente desiderabile che la S. Sede avocasse subito
completamente a sé ed attuasse la nuova provvista. Si richiede diff difatti per essa una ferma ed unica direzione, che sola può rimaner
garantitavenir sicuramente soltanto dalla
S. Sede. Occorre invero eliminare anche le influenze dei cosiddetti
uomini politici cattolici, i quali pure durante la guerra hanno cercato di immischiarsi
negli nelle cose ecclesiastiche, arrecando alla Chiesa più danno che utilità. Le
varie opinioni, gli interessi politici ben spesso nascosti, le influenze di circoli
scientifici, ed anche i rapporti con acattolici, sono così moltiformi, che 21v
la
provvista assai meglio riesce medianteproposteavanzate alla S. Sede, la
quale, poi,
esaminandovalutando liberamente e complessivamente tutte le
circostanze, procede alla
nomina dei Vescovi, anziché mediante le elezioni e le precedenti trattative dei corpi
elettorali coi Governi. Inoltre sarebbe in generale raccomandabile di
procurare
un ordinamento unico delle cose ecclesiastiche per tuttol'Impero, forse in un Concordato coll'Impero, come ebbe già in
mira il Cardinale Consalvi al Congresso di Vienna nel 1815".
A
complemento delle surriferite osservazioni di Monsignor Hollweck, e poiché Vostra
Eminenza si è degnata ordinarmi di manifestarLe in proposito anche il mio modesto
parere, compio il dovere di aggiungere quanto appresso:
Conviene, a mio avviso, distinguere due questioni:
La prima, proposta dall'Emo von Hartmann, consiste nel vedere se i
Capitoli della Prussia siano ancora vincolati dalle disposizioni pontificie (ricordate
nel mio precedente rispettoso Rapporto N. 12537 del
22r
6 Aprile scorso), che prescrivevanoloro di assicurarsi, prima di procedere all'attodell'elezione, che
il sui candidati non fosseromen grati
al Governoalla potestà civile, in altri termini se tale concessionedalla Santa Sede agli antichi Principi della Germania sia passata al
nuovo Governo repubblicano.
Nella lettera del 7 corrente, Mons. Hollweck
svolge i punti seguenti:
a) A nessun patto conviene più ammettere un diritto di nomina
dello Stato od una qualsiasi altra ingerenza dello Stato, in
qualsiasi forma. Gli uffici ecclesiastici debbono essere provvisti con piena libertà e con
riguardo soltanto agli interessi della Chiesa. Gli assegni da parte
dello Stato, i quali rappresentano soltanto una
parziale restituzione dei beni tolti alla Chiesa all'epoca della secolarizzazione (1
anno 1802 e seguenti), non debbono in nessun modo esse valere come fondamento p
a per una qualsivoglia ingerenza. Quindi occorre escludere senz'altro sia la previa presentazione
della lista dei candidati al Governo 22v
sia la
partecipazione di un Commissario governativo
all'elezione in occasione delle elezioni, [ein Wort unlesbar] sia precedenti proposte.
b) Le elezioni capitolari, laddove i Capitoli
hanno saputo mantenere la loro libertà, hanno fatto generalmente buona prova, e di regola
sono stati scelti Vescovi idonei. Questa libertà deve essere ai Capitoli assicurata con ogni
mezzo; essi quindi non debbono essere legati da istruzioni segrete, che i Governi ottengono in via diplomatica dalla S. Sede, a presentare
la lista dei candidati prima della elezione od a tollerare la
presenza di un Commissario governativo, d all'elezione , di guisa. I Capitoli
debbono vot compiere tale atto liberamente; ma la diplomazia ha già prima spianato tutte le
vie ai nemici della libera elezione, contro i quali occorre quasi sempre sostenere una vera lotta.
Ciò riesce naturalmente spiacevole ai Capitoli per
quanto essi stimino importante il diritto alla elezione dei Vescovi. 23r
c)
Considerando tutte queste difficoltà (conclude Mons. Hollweck) sarebbe assai desiderabile,
se in tutti i territori i quali son stati in seguito alla guerra sciolti dall'antico
ordinamento della Chiesa di Stato (Germania, Austria), la provvista delle Sedi vescovili
avesse luogo per istituzione pontificiajuxta modum in Codice praevisum (can. 3 329 § 2), dietro proposta del Capitolo cattedrale. Questo
dovrebbero presentare almeno tre candidati; la S. Sede però non avrebbe da essere
legata dalle proposte del Capitolo. La S. Sede può il
più facilmente respingere alle importunità degli ecclesiastici bramosi di far
carriera, dei partiti politici e dei Governi, edi avere nella scelta dinanzi agli occhi soltanto gl'interessi
della Chiesa. Essa può eleggere eventualmente anche religiosi, qualora ciò sembri utile. Ma
l'influenza dei partiti politici, i quali sogliono in tali occasioni farsi innanzi come
precipui difensori degli interessi della Chiesa, deve essere esclusa, al pari di 23v
qualsiasi altra. Gli ecclesiastici di carriera sanno ben servirsi dei detti partiti per le
loro mire. Bando a tutte queste camarille! La Chiesa abbisogna di uomini, che siano
si ispirino unicamente alle idee religiose, e non di persone, per cui lo Stato è tutto o
quasi e che sono piuttosto uomini governativi che uomini di Chiesa. Il pop Anche il
popolo non li vuole. Il popolo vuole nella Chiesa di Dio uomini di Chiesa, solleciti sopra
ogni cosa degli interessi religiosi, qui sentiunt cum Ecclesia Ecclesia. Essi debbono
essere non funzionari dello Stato, ma sacerdoti. La suprema Autorità della Chiesa,
riservandosi la provvista delle Sedi vescovili, non deve più tollerare alcuna ingerenza
dello Stato non solo diretta, ma anche indiretta, la quale è anzi più pericolosae più facilmente corrompe gli ecclesiastici.
Nell'ultima
parte della sua lettera Mons. Hollweck svolge alcune considerazioni generali sulla nuova 24r
Costituzione dell'Impero; ma, non rientrando esse propriamente nell'argomento, del presente rispettoso Rapporto, ne
farò a suo tempo oggetto di separato Rapporto.
*
*
Il
Voto del più volte lodato Mons. Hollweck, da me qui sopra
riassunto, è così ampio, che basterà a me basta aggiungere
soltanto poche osservazioni in obbedienzaall'ordine impartitomi da
Vostra Eminenza di manifestare in proposito anche il mio modesto parere.
Conviene, a mio
avviso, distinguere due questioni:
La prima, proposta dall'Emo Cardinale Arcivescovo di
Colonia, consiste nel definire se i Capitoli della Prussia siano ancora vincolati dalle
disposizioni pontificie (ricordate nel mio precedente rispettoso Rapporto N. 12537 del
6 Aprile scorso), le quali insinuavano o prescrivevano in vario modo di assicurarsi, 24v
prima di procedere all'atto
della elezione, che la scelta non cadesse sopra soggetti men grati alla potestà civile; in
altri termini, se tale concessione della S. Sede agli antichi Principi della Germania
sia passata al nuovo Governo repubblicano.
Dal punto di vista del diritto canonico, a me
pare che la risposta debba essere negativa. Trattasi, infatti, di privilegio odioso, il
quale restringe la libertà della Chiesa in uno degli atti più delicati ed importanti, quale
è la scelta dei Vescovi, e quindi sembra che non passi dagli antichi Principi, al
nuo cui fu concesso, alnuovo Governo senza una
concessione almeno tacita della S. Sede. Ora, dato soprattutto il carattere dei
nuovinuovi
sovrani reggitori della cosa pubblica in Germania, addetti in maggioranza al partito
socialista, tale concessione apparisce sommamente inopportuna. Ma inoltre,
nella Costituzione dell'Impero, approvata
dall'Assemblea Nazionale di Weimar (sebbe-
25r
ne non ancora promulgata) e la quale vincola
anche i singoli Stati, si dispone espressamente: "Ciascuna società religiosa ordina ed
amministra da sé stessa i suoi affari nell'ambito del diritto comune. In particolare essa conferisce
i suoi uffici senza alcuna cooperazione dello Stato e dei
Comuni". Con ciò il potere civile ha rinunziato spontaneamente a qualsiasi
partecipazione nella provvista degli uffici ecclesiastici. Tuttavia, a mio umile parere,
affine di evitare sempre possibili, difficoltà e complicazioni, occorrerebbe, prima
che la S. Sede si pronunzi, in senso attendere che sia la suddetta
Costituzione venga promulgata per l'Impero ed applicata nei singoli Statidella Prussia.
La seconda questione, cui già
accennavo nel succitato mio ossequioso Rapporto N. 12537, consiste nel deliberare se, eliminata l'ingerenza governativain discorso, convenga che la S. Sede lasci in vigore
nella Prussia il diritto dell'elezione capitolare
per le Sedi vescovili 25v
o se invece sia più conveniente che anche colà si applichi il
diritto comune (can. 329 parag. 2).
Certamente, come
opina Mons. Hollweck, sarebbe assai
desiderabile che la nomina dei Vescovi venisse fatta anche per la Prussia dalla
S. Sede. Tuttavia occorre pur notare 1) che le elezioni capitolari,secondo che ammette lo stesso sunnominato Canonista, non può
dirsiabbiano dato di fatto cattivi risultati. Bisogna anzi
riconoscere che i Vescovi della Prussia sono, almeno
presentemente, tutti, senza eccezione, degni e zelanti Pastori.
2º) che trattasi di antico privilegio, proprio non soltanto dei suddetti Capitoli, ma anche
di quelli di Olmütz (Moravia), di Salisburgo, e di
S. Gallo, di Coira e di Basilea nella Svizzera. Arrecherebbe quindi,io penso, sorpresa e dolore in Germania, se fosse qui tolto un diritto
conservato altrove.
Qualora quindi la S. Sede decidesse
26r
di procedere alla detta riforma, converrebbe a mio subordinato parere, prudente, anche affine affine di evitare od
almeno di diminuire il suaccennato malcontento, 1º) di interrogare chiedere il
parere precedentemente il parere di tutti o dei principali Vescovi delle diocesi
interessate sul miglior modo di attuare la riforma medesima e 2º) di lasciare ai Capitoli una partecipazione nella scelta del
novello Pastore, accordando loro, ad esempio (come propone Mons. Hollweck), la facoltà
di presentare
una terna di candidati alla S. Sede, pur senza vincolare con questo
la libera elezione ed il supremo giudizio del S. Padre.
*
*
Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della S. Porpora, con profondissimo
ossequi
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 13 August 1919, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 5099, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/5099. Last access: 17-04-2025.
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